Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Avv. Salvatore Sindoni, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 621/2022 R.G. avente ad oggetto atto di citazione ex art. 616 c.p.c.
Tra
'P.IVA 1 in persona del Direttore pro tempore, Dott. P.Iva Parte 1 Parte 2 con sede in Torregrotta (ME), nella Via Nazionale, n. 50/P, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del terzo pignorato nel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, dall'Avv. Paolo Starvaggi
Attore
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in San
Giovanni La Punta (CT), nella Via Duca degli Abruzzi, n. 131, Codice Fiscale-Partita Iva P.IVA 2
elettivamente domiciliata in Catania, nella Via Malta, n. 3 presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Lizzio,
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di Procura alle liti in atti depositata. Successivamente al
Gotto, con studio in Terme Vigliatore (ME), nella Via Del Mare, n.131 bis, come da allegata procura speciale alle liti
Convenuto
Oggetto: Atto di Citazione ex art. 616 c.p.c..
Conclusioni delle parti come da verbale.
Fatto
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta con la Legge n. 69/2009.
All'udienza del 19.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare si osserva che il presente procedimento costituisce la fase di merito dell'opposizione al pignoramento ex art. 617 c.p.c., promanante dalla procedura esecutiva n. di R.G.Es. 197/2018.
Eccepiva l'attore, ribadendo tutte le domande così come proposte nella precedente opposizione ex art. 617
c.p.c., l'errore di giudizio sulla ritenuta sussistenza del credito del terzo;
l'errore di giudizio sulla ritenuta insussistenza del credito del terzo pignorato ed infine l'errore di giudizio e l'illogicità della motivazione circa la condanna alle spese. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento dei motivi di cui sopra con gli effetti meglio specificati nell'Atto
di Citazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta, Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto avverso per i motivi di cui alla Comparsa di Costituzione e Risposta, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice e la conferma dei provvedimenti datati 24.6.2021 e
2.3.2022.
Nel merito si osserva che le doglianze mosse da parte attrice risultano essere le medesime di cui alla precedente opposizione ex art. 617 c.p.c. e di cui agli atti del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
In ordine ad esse si rileva che per quanto attiene il lamentato errore di giudizio sulla ritenuta sussistenza del credito del terzo si era precedentemente espresso il Tribunale adito con l'Ordinanza del 24.6.2021, sulla base delle risultanze di cui alla disposta Ctu, nella quale, tra l'altro, l'ausiliare del Giudice rispondeva, confutando le stesse, anche alle contestazioni mossegli dall'odierno attore che nel presente procedimento, in ordine a tale fatti, non forniva alcun elemento nuovo tale da poter modificare quanto già deciso, con il conseguente rigetto di tale contestazione.
Per quanto riguarda, invece, il rappresentato, a dire dell'attore, errore di giudizio sulla ritenuta insussistenza del credito pignorato, anche in questo caso si osserva che l'unico elemento nuovo e/o prova in tal senso,
evidenziato dall'attore sarebbe il Decreto Ingiuntivo emesso il giorno prima delle stesura dell'Ordinanza del
24.6.2021, con cui lo stesso avrebbe, a suo dire, dimostrato il suo credito nei confronti del [...]
ma l'emissione di un D.I. non costituisce prove della certezza delControparte_2
credito in quanto procedimento monitorio avviene "inaudita altera parte", cioè senza sentire la controparte. Per quanto prima, quindi, non essendo emerso alcun nuovo fattore che possa determinare la variazione di quanto già deciso, la doglianza sollevata non risulta essere meritevole di accoglimento.
Infine sul reclamato errore di giudizio e illogicità della motivazione circa la condanna alle spese, privo di pregio risulta essere tale motivo in quanto il precedente Giudicante, visto l'esito del giudizio, in maniera giuridicamente corretta decideva di procedere alla condanna dell'odierno attore.
In conclusione per tutti i motivi di cui sopra le domande così come formulate dall'attore vanno rigettate con la conferma dei provvedimenti contestati e precisamente delle Ordinanze datate 24.6.2021 e 2.3.2022.
Il rigetto delle domande comporta la condanna dell'attore, Parte 1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese processuali, in favore del convenuto Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa,
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di citazione, dal Parte 1 in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti di [...]
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede
: 1) Rigetta le domande così come formulate da parte attrice, Parte 1 in persona del legale rapp.te pro tempore, per quanto in parte motiva;
2) Conferma le Ordinanze datate 24.6.2021 e 2.3.2022, per quanto in narrativa;
3) condanna l'attore, Parte 1
,in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese processuali, in favore del convenuto, Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa,
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n.
96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236
del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00% ), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 19.3.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)