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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 13 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 e promossa
DA
Parte_1 C.F._1
con l'Avv. CALIENDI ROBERTO VIA GIUSTI, 6 PESARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. RUGGERI LORENZO, domicilio CP_1 C.F._2
telematico
con l'Avv. e l'Avv. MARIANI MARIA CP_2 C.F._3 CP_2
GIUSEPPINA domicilio telematico.
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 528/2019 del 07/06/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , titolare dell'omonima impresa di costruzioni, Parte_2 Parte_1
per sentirlo condannare al pagamento del compenso per prestazioni professionali, con conferma del sequestro ottenuto ante causam, esponendo d'aver ricevuto, con due scritture del 27.6.2011, l'incarico di progettista architettonico nell'ambito della ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione, nonché altro incarico per la progettazione ed applicazione del cd. piano casa;
che con i medesimi pagina 1 di 5 contratti l'incarico di direttore dei lavori architettonici era stato affidato al Geom. CP_1
coadiuvato per la parte strutturale e sicurezza del cantiere dall'Ing. ; che il compenso Controparte_3
era stato determinato ai sensi dell'art. 6 dei contratti in complessivi €.180.000,00, che l' aveva CP_2
completato la prestazione con il deposito dei progetti presso il Comune di Pesaro, che il credito era esigibile, essendo scaduto il termine di cui all'art. 7 del contratto, che sul credito di €.90.000,00 andavano detratti gli acconti di €.23.000,00 e le somme corrisposte ai professionisti incaricati dallo stesso attore per €.6.925,00, per cui la somma dovuta era di €.60.075,00 oltre IVA 22% e CAP 4%, e dunque €.76.233,16.
si è costituito contestando la domanda, eccependo che l'incarico era stato conferito ai Parte_1
predetti professionisti senza distinzione di ruoli, che le prestazioni erano state eseguite in ritardo e con inesattezze (sottostima dei costi, mancata redazione del computo per il piano casa, erronea progettazione del perimetro del lotto e del rilievo del fabbricato, incongrua distribuzione planimetrica dell'edificio, errori nel vano ascensore, nei balconi e nell'accatastamento), che il credito non era esigibile sino al 6.12.2016, che l' ed il ispondevano anche delle inadempienze del Profili CP_2 CP_1
da loro stessi incaricato, che l'inadempimento gli aveva provocato danni per lucro cessante, perdite economiche, pregiudizio alla salute e che il sequestro ottenuto dall' era divenuto inefficace. Il CP_2
ha quindi chiesto essere autorizzato alla chiamata in causa di e e Pt_1 CP_1 Controparte_3
che, revocato il sequestro la domanda dell'Aiudi fosse respinta con condanna di quest'ultimo, CP_1
al risarcimento dei danni con compensazione degli opposti crediti. CP_3
Costituendosi , ha contestato la domanda, eccependo di non aver avuto alcun rapporto Controparte_3
contrattuale con il e che le prestazioni ad esso affidate dall' e dal quale progettista Pt_1 CP_2 CP_1
delle strutture, erano state correttamente eseguite e pertanto lo stesso Profili era creditore di e CP_2
per €.36.795,20 compresa cassa ed IVA. Concludeva, perciò, per il rigetto della domanda e la CP_1
condanna del al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, domandava che Pt_1
l' ed il fossero condannati al pagamento in proprio favore della somma indicata oltre CP_2 CP_1
interessi ai sensi del d.lgs. n. 351 del 2002 dalla domanda al saldo.
Anche costituendosi ha contestato le avverse domande, eccependo l'improcedibilità della CP_1
domanda dell' per mancato tentativo di conciliazione, che l'incarico era stato conferito ai CP_2
professionisti per prestazioni diverse, che lo stesso veva diligentemente eseguito le prestazioni CP_1
ad esso affidate (quale direttore dei lavori architettonici), che le dedotte inesattezze esecutive riguardavano le prestazioni di altri professionisti e che il ra creditore del per €.64.812,50 al CP_1 Pt_1
netto degli acconti ricevuti (€.23.000,00) e dei compensi degli altri professionisti, oltre accessori di legge. Concludeva, perciò, chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda dell' CP_2
pagina 2 di 5 e che fossero respinte le domande del convenuto in subordine, che il risarcimento fosse Pt_1
commisurato al grado di responsabilità; in via riconvenzionale, che il fosse condannato al Pt_1
pagamento della somma dovuta per compenso professionale con compensazione degli opposti crediti;
che fosse autorizzata la chiamata in causa di , da cui pretendeva Controparte_4
d'essere tenuto indenne rispetto ad ogni conseguenza derivante dal giudizio.
Si è costituita oggi eccependo che la polizza Controparte_4 CP_5
assicurativa non era efficace per mancata copertura del rischio e decadenza e che il non era CP_1
responsabile dell'inadempimento dedotto;
che il quantum era eccessivo e non provato.
Deceduto l'attore, la causa fu riassunta dall'erede in separato procedimento riunito al 676 CP_2
del 2015 e quindi decisa dal Tribunale di Pesaro come segue:
1) compensati gli opposti crediti, condanna a pagare ad €.44.382,75, oltre Parte_1 CP_2
interessi legali dal 6.12.2016 al saldo;
2) condanna, altresì, a pagare a ad €.64.812,50, oltre interessi legali dal Parte_1 CP_1
6.12.2016 al saldo;
3) condanna e in solido, a pagare a €.36.795,20, oltre gli CP_2 CP_1 Controparte_3
interessi legali dal 2.11.2015 al saldo, rigettando la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dallo stesso CP_3
4) dichiara inammissibili le domande proposte da contro e;
CP_2 CP_1 Controparte_3
5) condanna a rifondere ad le spese di lite che si liquidano per il Parte_1 CP_2
procedimento cautelare in €.1.585,00 e per il presente giudizio in €.7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) condanna, altresì, a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Parte_1 CP_1
€.13.430,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
7) condanna e , in solido, a rifondere a le spese di lite che si CP_2 CP_1 Controparte_3
liquidano in €.7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge;
8) condanna a rifondere a ora le spese di CP_1 Controparte_4 CP_5
lite che si liquidano in €.7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ha interposto appello sono costituiti tutti e tre gli appellati resistendo, il proponendo Pt_1 CP_3
altresì appello incidentale.
pagina 3 di 5 Con sentenza non definitiva n. 4 del 2024, è stato parzialmente accolto l'appello di nella parte in Pt_1
cui ha lamentato errore del primo giudice laddove ha escluso che il compenso dei professionisti e CP_2
dovesse essere quantificato secondo il Tariffario dell'Ordine degli Architetti ed Ingegneri della CP_1
Provincia di Pesaro – Urbino, rimettendo in istruttoria la causa onde provvedere a Ctu che determinasse tale compenso.
Con la medesima sentenza è stato respinto l'appello incidentale del egolando le spese con , e CP_1 CP
si è disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio tra Parte_1
di nei soli confronti di e .
[...] Parte_1 CP_2 CP_1
Espletata la Ctu la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Il consulente tecnico di ufficio ha potuto accertare, senza incontrare critica da nessuna delle parti e con l'esplicita adesione di e che il compenso globale spettante ai tecnici con riferimento al CP_2 CP_1
Tariffario dell'Ordine degli Architetti ed Ingegneri della Provincia di Pesaro – Urbino ed alle prestazioni effettivamente espletate è pari ad € 162.729,94 + accessori. Nell'esame condotto, in aderenza al quesito posto, il consulente ha considerato il completamento parziale della prestazione e l'importo è stato calcolato secondo il tariffario.
Quindi il Ctu ha determinato come segue il compenso:
• Arch. 61.864,97 + accessori;
CP_2
• Geom. 61.864,97 + accessori. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.
Non ha alcun rilievo la cancellazione della ditta dalla camera di commercio, come Parte_1
documentato dalla difesa con la memoria di replica: il imprenditore individuale, risponde CP_2 Pt_1
in proprio, non sussistendo per la ditta individuale né una diversa soggettività giuridica ne una autonomia patrimoniale come avviene per le società.
Neppure può accogliersi l'osservazione della difesa per cui il compenso per l'Ing. che è CP_2 CP_3
stato definitivamente accertato dover gravare su ed debba essere sommato a quello loro CP_1 CP_2
spettante in base al tariffario, perché così facendo, si duplicherebbe la spesa per che si troverebbe Pt_1
a dover pagare due volte le stesse prestazioni, a ed ed a che li ha coadiuvati CP_1 CP_2 CP_3
nell'eseguirle.
Vi è da tenere conto, inoltre, che da atto aver ricevuto da prima dell'inizio della causa , un CP_2 Pt_1
acconto di euro 23.000,00 e che ha per suo conto corrisposto ai professionisti dal medesimo Aiudi Pt_1
incaricati euro 6.925,00: dunque il compenso residuo ammonta ad euro 61.864,97 – 29.925,00 =
31.939,97, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta.
pagina 4 di 5 Quanto al anch'egli da atto aver ricevuto, prima dell'inizio della causa, un acconto di euro CP_1
23.000,00: dunque il compenso residuo ammonta ad euro 61.864,97 – 23.000,00 = 38.864,97, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta.
Su tali somme spettano come richiesto, gli interessi legali corrispettivi – così qualificati in difetto di altre allegazioni (cfr. Cass. 2015 n. 20868) dall'esigibilità del credito (6.12.2016) al saldo.
In definitiva la sentenza impugnata dovrà essere in parte riformata, nondimeno, considerando la sostanziale soccombenza del questi dovrà rimborsare alle due controparti le spese del doppio Pt_1
grado.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 CP_2
così provvede: CP_1
in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
della somma di euro 31.939,97, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta ed a favore di
[...] [...]
della somma di euro 38.864,97, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta. CP_1
Su tali somme spettano gli interessi legali corrispettivi dall'esigibilità del credito (6.12.2016) al saldo.
Condanna al rimborso delle spese alle controparti, che liquida per in euro Parte_1 CP_2
1.585,00 per il procedimento cautelare ed euro 7.254,00 per il primo grado, ed in euro 9.991,00 per l'appello e per in euro 7.254,00 per il primo grado, ed in euro 9.991,00 per l'appello, oltre CP_1
per tutte, 15% sg cassa ed iva di legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu. Parte_1
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 13 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 e promossa
DA
Parte_1 C.F._1
con l'Avv. CALIENDI ROBERTO VIA GIUSTI, 6 PESARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. RUGGERI LORENZO, domicilio CP_1 C.F._2
telematico
con l'Avv. e l'Avv. MARIANI MARIA CP_2 C.F._3 CP_2
GIUSEPPINA domicilio telematico.
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 528/2019 del 07/06/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , titolare dell'omonima impresa di costruzioni, Parte_2 Parte_1
per sentirlo condannare al pagamento del compenso per prestazioni professionali, con conferma del sequestro ottenuto ante causam, esponendo d'aver ricevuto, con due scritture del 27.6.2011, l'incarico di progettista architettonico nell'ambito della ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione, nonché altro incarico per la progettazione ed applicazione del cd. piano casa;
che con i medesimi pagina 1 di 5 contratti l'incarico di direttore dei lavori architettonici era stato affidato al Geom. CP_1
coadiuvato per la parte strutturale e sicurezza del cantiere dall'Ing. ; che il compenso Controparte_3
era stato determinato ai sensi dell'art. 6 dei contratti in complessivi €.180.000,00, che l' aveva CP_2
completato la prestazione con il deposito dei progetti presso il Comune di Pesaro, che il credito era esigibile, essendo scaduto il termine di cui all'art. 7 del contratto, che sul credito di €.90.000,00 andavano detratti gli acconti di €.23.000,00 e le somme corrisposte ai professionisti incaricati dallo stesso attore per €.6.925,00, per cui la somma dovuta era di €.60.075,00 oltre IVA 22% e CAP 4%, e dunque €.76.233,16.
si è costituito contestando la domanda, eccependo che l'incarico era stato conferito ai Parte_1
predetti professionisti senza distinzione di ruoli, che le prestazioni erano state eseguite in ritardo e con inesattezze (sottostima dei costi, mancata redazione del computo per il piano casa, erronea progettazione del perimetro del lotto e del rilievo del fabbricato, incongrua distribuzione planimetrica dell'edificio, errori nel vano ascensore, nei balconi e nell'accatastamento), che il credito non era esigibile sino al 6.12.2016, che l' ed il ispondevano anche delle inadempienze del Profili CP_2 CP_1
da loro stessi incaricato, che l'inadempimento gli aveva provocato danni per lucro cessante, perdite economiche, pregiudizio alla salute e che il sequestro ottenuto dall' era divenuto inefficace. Il CP_2
ha quindi chiesto essere autorizzato alla chiamata in causa di e e Pt_1 CP_1 Controparte_3
che, revocato il sequestro la domanda dell'Aiudi fosse respinta con condanna di quest'ultimo, CP_1
al risarcimento dei danni con compensazione degli opposti crediti. CP_3
Costituendosi , ha contestato la domanda, eccependo di non aver avuto alcun rapporto Controparte_3
contrattuale con il e che le prestazioni ad esso affidate dall' e dal quale progettista Pt_1 CP_2 CP_1
delle strutture, erano state correttamente eseguite e pertanto lo stesso Profili era creditore di e CP_2
per €.36.795,20 compresa cassa ed IVA. Concludeva, perciò, per il rigetto della domanda e la CP_1
condanna del al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; in via riconvenzionale, domandava che Pt_1
l' ed il fossero condannati al pagamento in proprio favore della somma indicata oltre CP_2 CP_1
interessi ai sensi del d.lgs. n. 351 del 2002 dalla domanda al saldo.
Anche costituendosi ha contestato le avverse domande, eccependo l'improcedibilità della CP_1
domanda dell' per mancato tentativo di conciliazione, che l'incarico era stato conferito ai CP_2
professionisti per prestazioni diverse, che lo stesso veva diligentemente eseguito le prestazioni CP_1
ad esso affidate (quale direttore dei lavori architettonici), che le dedotte inesattezze esecutive riguardavano le prestazioni di altri professionisti e che il ra creditore del per €.64.812,50 al CP_1 Pt_1
netto degli acconti ricevuti (€.23.000,00) e dei compensi degli altri professionisti, oltre accessori di legge. Concludeva, perciò, chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda dell' CP_2
pagina 2 di 5 e che fossero respinte le domande del convenuto in subordine, che il risarcimento fosse Pt_1
commisurato al grado di responsabilità; in via riconvenzionale, che il fosse condannato al Pt_1
pagamento della somma dovuta per compenso professionale con compensazione degli opposti crediti;
che fosse autorizzata la chiamata in causa di , da cui pretendeva Controparte_4
d'essere tenuto indenne rispetto ad ogni conseguenza derivante dal giudizio.
Si è costituita oggi eccependo che la polizza Controparte_4 CP_5
assicurativa non era efficace per mancata copertura del rischio e decadenza e che il non era CP_1
responsabile dell'inadempimento dedotto;
che il quantum era eccessivo e non provato.
Deceduto l'attore, la causa fu riassunta dall'erede in separato procedimento riunito al 676 CP_2
del 2015 e quindi decisa dal Tribunale di Pesaro come segue:
1) compensati gli opposti crediti, condanna a pagare ad €.44.382,75, oltre Parte_1 CP_2
interessi legali dal 6.12.2016 al saldo;
2) condanna, altresì, a pagare a ad €.64.812,50, oltre interessi legali dal Parte_1 CP_1
6.12.2016 al saldo;
3) condanna e in solido, a pagare a €.36.795,20, oltre gli CP_2 CP_1 Controparte_3
interessi legali dal 2.11.2015 al saldo, rigettando la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dallo stesso CP_3
4) dichiara inammissibili le domande proposte da contro e;
CP_2 CP_1 Controparte_3
5) condanna a rifondere ad le spese di lite che si liquidano per il Parte_1 CP_2
procedimento cautelare in €.1.585,00 e per il presente giudizio in €.7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) condanna, altresì, a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Parte_1 CP_1
€.13.430,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
7) condanna e , in solido, a rifondere a le spese di lite che si CP_2 CP_1 Controparte_3
liquidano in €.7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge;
8) condanna a rifondere a ora le spese di CP_1 Controparte_4 CP_5
lite che si liquidano in €.7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ha interposto appello sono costituiti tutti e tre gli appellati resistendo, il proponendo Pt_1 CP_3
altresì appello incidentale.
pagina 3 di 5 Con sentenza non definitiva n. 4 del 2024, è stato parzialmente accolto l'appello di nella parte in Pt_1
cui ha lamentato errore del primo giudice laddove ha escluso che il compenso dei professionisti e CP_2
dovesse essere quantificato secondo il Tariffario dell'Ordine degli Architetti ed Ingegneri della CP_1
Provincia di Pesaro – Urbino, rimettendo in istruttoria la causa onde provvedere a Ctu che determinasse tale compenso.
Con la medesima sentenza è stato respinto l'appello incidentale del egolando le spese con , e CP_1 CP
si è disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio tra Parte_1
di nei soli confronti di e .
[...] Parte_1 CP_2 CP_1
Espletata la Ctu la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Il consulente tecnico di ufficio ha potuto accertare, senza incontrare critica da nessuna delle parti e con l'esplicita adesione di e che il compenso globale spettante ai tecnici con riferimento al CP_2 CP_1
Tariffario dell'Ordine degli Architetti ed Ingegneri della Provincia di Pesaro – Urbino ed alle prestazioni effettivamente espletate è pari ad € 162.729,94 + accessori. Nell'esame condotto, in aderenza al quesito posto, il consulente ha considerato il completamento parziale della prestazione e l'importo è stato calcolato secondo il tariffario.
Quindi il Ctu ha determinato come segue il compenso:
• Arch. 61.864,97 + accessori;
CP_2
• Geom. 61.864,97 + accessori. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.
Non ha alcun rilievo la cancellazione della ditta dalla camera di commercio, come Parte_1
documentato dalla difesa con la memoria di replica: il imprenditore individuale, risponde CP_2 Pt_1
in proprio, non sussistendo per la ditta individuale né una diversa soggettività giuridica ne una autonomia patrimoniale come avviene per le società.
Neppure può accogliersi l'osservazione della difesa per cui il compenso per l'Ing. che è CP_2 CP_3
stato definitivamente accertato dover gravare su ed debba essere sommato a quello loro CP_1 CP_2
spettante in base al tariffario, perché così facendo, si duplicherebbe la spesa per che si troverebbe Pt_1
a dover pagare due volte le stesse prestazioni, a ed ed a che li ha coadiuvati CP_1 CP_2 CP_3
nell'eseguirle.
Vi è da tenere conto, inoltre, che da atto aver ricevuto da prima dell'inizio della causa , un CP_2 Pt_1
acconto di euro 23.000,00 e che ha per suo conto corrisposto ai professionisti dal medesimo Aiudi Pt_1
incaricati euro 6.925,00: dunque il compenso residuo ammonta ad euro 61.864,97 – 29.925,00 =
31.939,97, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta.
pagina 4 di 5 Quanto al anch'egli da atto aver ricevuto, prima dell'inizio della causa, un acconto di euro CP_1
23.000,00: dunque il compenso residuo ammonta ad euro 61.864,97 – 23.000,00 = 38.864,97, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta.
Su tali somme spettano come richiesto, gli interessi legali corrispettivi – così qualificati in difetto di altre allegazioni (cfr. Cass. 2015 n. 20868) dall'esigibilità del credito (6.12.2016) al saldo.
In definitiva la sentenza impugnata dovrà essere in parte riformata, nondimeno, considerando la sostanziale soccombenza del questi dovrà rimborsare alle due controparti le spese del doppio Pt_1
grado.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 CP_2
così provvede: CP_1
in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
della somma di euro 31.939,97, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta ed a favore di
[...] [...]
della somma di euro 38.864,97, oltre cassa previdenza ed iva se dovuta. CP_1
Su tali somme spettano gli interessi legali corrispettivi dall'esigibilità del credito (6.12.2016) al saldo.
Condanna al rimborso delle spese alle controparti, che liquida per in euro Parte_1 CP_2
1.585,00 per il procedimento cautelare ed euro 7.254,00 per il primo grado, ed in euro 9.991,00 per l'appello e per in euro 7.254,00 per il primo grado, ed in euro 9.991,00 per l'appello, oltre CP_1
per tutte, 15% sg cassa ed iva di legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu. Parte_1
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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