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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 3355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 3355 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
( ), nata in [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
a Belo Horizonte (MG) l'11/01/1991, residente in [...], n. 11, bairro Residencial
Lagoa, CEP 32.606-348, Betim, Stato di Minas Gerais, Brasile, elettivamente domiciliata in Salerno
(Italia) alla via Giulio Ruggi, 18/A presso lo studio legale dell'avv. Concetta Manfra (c.f.
) ed avv. Elide Mainenti, (c.f. ) dalle quali è C.F._3 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Resistente contumace
e
MINISTERO in sede CP_2
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo che venisse lei riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis CP_1
per essere discendente di (o ), cittadino italiano emigrato in Brasile e Persona_1 Persona_2
1 quivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
In virtù di quanto dichiarato dalla ricorrente e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 08/02/1893, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di MU (allora provincia di Cagliari, ora provincia di Oristano), , cittadino italiano 1; Persona_1
- dall'unione coniugale tra e nasceva a Santa Rita do Sapucaì - MG Persona_1 Controparte_3
(Brasile), in data 13/06/1921, ; Per_3
- dall'unione coniugale tra e , nasceva a Belo Horizonte - MG Per_3 Persona_4
(Brasile), in data 13/02/1968, ; Persona_5
- dall'unione coniugale tra e , nasceva a Persona_5 Persona_6
Belo Horizonte - MG (Brasile), in data 11/01/1991, , Parte_1
odierna ricorrente.
La ricorrente ha dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“La prospettata linea di discendenza è paterna per cui non sussiste alcun motivo ostativo in virtù della normativa vigente nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. Difatti, la mera applicazione delle norme in tema di cittadinanza, costituite per il capostipite dal codice civile del Regno d'Italia
RD 25.06.1865 n. 2358 e per i suoi discendenti dalla Legge n. 555/1912 e succ. abrogazioni, intervenute in virtù delle disposizioni di illegittimità del 1975 e 1983 e dalla Legge n. 91/1992 e succ. reg. di esecuzione DPR 572/93, attribuiscono all'odierna istante il pieno diritto ad ottenere il rilascio delle certificazioni dello status di cittadina italiana dalla autorità consolare competente del loro paese di residenza che, nel caso in questione, è rappresentata dal di Belo Horizonte.”. Parte_2
La ricorrente ha dichiarato e documentato di aver adito la Pubblica Amministrazione competente – il
Consolato Generale d'Italia a Belo Horizonte – attraverso il sistema prenot@mi, “senza ottenere alcun esito ai tentativi di inoltro della domanda” (v. all. 11); ciò ha indotto l'istante a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La ricorrente ha quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace in data odierna. Controparte_1
***
Per_ 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di
Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti.
2 Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 29.05.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dalla ricorrente ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
La ricorrente ha infatti provato per tabulas di essere discendente diretta di , anche Persona_1
denominato , cittadino italiano, nato a [...] (allora provincia di Cagliari, ora Persona_2
provincia di Oristano), il 08/02/1893, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 6 dicembre 2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia,
Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 4).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte della ricorrente.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina dalla nascita.
Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione e opposizione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona
3 del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , in Parte_1
epigrafe compiutamente generalizzata, è cittadina italiana;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona suindicata, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 28/11/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 3355 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
( ), nata in [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
a Belo Horizonte (MG) l'11/01/1991, residente in [...], n. 11, bairro Residencial
Lagoa, CEP 32.606-348, Betim, Stato di Minas Gerais, Brasile, elettivamente domiciliata in Salerno
(Italia) alla via Giulio Ruggi, 18/A presso lo studio legale dell'avv. Concetta Manfra (c.f.
) ed avv. Elide Mainenti, (c.f. ) dalle quali è C.F._3 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Resistente contumace
e
MINISTERO in sede CP_2
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo che venisse lei riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis CP_1
per essere discendente di (o ), cittadino italiano emigrato in Brasile e Persona_1 Persona_2
1 quivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
In virtù di quanto dichiarato dalla ricorrente e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 08/02/1893, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di MU (allora provincia di Cagliari, ora provincia di Oristano), , cittadino italiano 1; Persona_1
- dall'unione coniugale tra e nasceva a Santa Rita do Sapucaì - MG Persona_1 Controparte_3
(Brasile), in data 13/06/1921, ; Per_3
- dall'unione coniugale tra e , nasceva a Belo Horizonte - MG Per_3 Persona_4
(Brasile), in data 13/02/1968, ; Persona_5
- dall'unione coniugale tra e , nasceva a Persona_5 Persona_6
Belo Horizonte - MG (Brasile), in data 11/01/1991, , Parte_1
odierna ricorrente.
La ricorrente ha dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“La prospettata linea di discendenza è paterna per cui non sussiste alcun motivo ostativo in virtù della normativa vigente nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. Difatti, la mera applicazione delle norme in tema di cittadinanza, costituite per il capostipite dal codice civile del Regno d'Italia
RD 25.06.1865 n. 2358 e per i suoi discendenti dalla Legge n. 555/1912 e succ. abrogazioni, intervenute in virtù delle disposizioni di illegittimità del 1975 e 1983 e dalla Legge n. 91/1992 e succ. reg. di esecuzione DPR 572/93, attribuiscono all'odierna istante il pieno diritto ad ottenere il rilascio delle certificazioni dello status di cittadina italiana dalla autorità consolare competente del loro paese di residenza che, nel caso in questione, è rappresentata dal di Belo Horizonte.”. Parte_2
La ricorrente ha dichiarato e documentato di aver adito la Pubblica Amministrazione competente – il
Consolato Generale d'Italia a Belo Horizonte – attraverso il sistema prenot@mi, “senza ottenere alcun esito ai tentativi di inoltro della domanda” (v. all. 11); ciò ha indotto l'istante a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La ricorrente ha quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace in data odierna. Controparte_1
***
Per_ 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di
Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti.
2 Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 29.05.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dalla ricorrente ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
La ricorrente ha infatti provato per tabulas di essere discendente diretta di , anche Persona_1
denominato , cittadino italiano, nato a [...] (allora provincia di Cagliari, ora Persona_2
provincia di Oristano), il 08/02/1893, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 6 dicembre 2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia,
Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 4).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte della ricorrente.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina dalla nascita.
Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione e opposizione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona
3 del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , in Parte_1
epigrafe compiutamente generalizzata, è cittadina italiana;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona suindicata, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 28/11/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
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