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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Sergio Memmo Presidente
2) Dott. Antonio Sardiello Giudice rel.
3) Dott. Giovanna Manca Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
in sede di
Reclamo
ex art. 669 terdecies c.p.c.
nella causa iscritta nel registro generale Camera di Consiglio sotto il numero d'ordine
511/2025
>><<
IL TRIBUNALE decidendo in ordine al ricorso depositato
nell'interesse di
(C.F. , Società con sede legale in 16137 Parte_1 P.IVA_1
– Genova (GE), Piazza Giambattista Raggi n. 6, partecipante al Gruppo (P.IVA Pt_1
, in persona del Dott. , nato a [...] P.IVA_2 Controparte_1
Pag. 1 a 8 (RC) in data 20/05/1963 (C.F. ), in qualità di Procuratore C.F._1 speciale nominato con atto del 21/10/2015
difesa e rappresentata dall'Avvocato Mauro Ferrando del Foro di Genova (C.F.
) C.F._2 reclamante nei confronti di
(C.F. , in qualità di titolare Parte_2 C.F._3 dell'omonima azienda agricola (P. IVA P.IVA_3 reclamato con gli avv.ti Mariaconcetta Milone e Leopoldo Calò avverso il provvedimento n. 3769/2025, adottato a verbale dell'udienza dell'11 febbraio 2025, dal Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica per la decisione della prima fase del giudizio rubricato al n. 1115/2024, promosso da Parte_2 contro la società odierna reclamante.
[...] premessa la conoscenza:
a) del ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato nell'interesse di Parte_2
( , in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola (P. CodiceFiscale_4
IVA , introduttivo del giudizio n. 1115/2024; P.IVA_3
b) della comparsa di costituzione di depositata nella fase Parte_1 cautelare;
c) di tutti gli atti causa e della documentazione prodotta dalle parti, nonché della c.t.u. a firma del dott. espletata nel suddetto giudizio;
Persona_1
d) della ordinanza reclamata, del reclamo proposto da e della comparsa di Pt_1 costituzione depositata in questo giudizio, dal reclamato e depositata in via telematica in data 31 marzo 2025
Atti ai quali, tutti, si fa espresso richiamo sentiti i difensori delle parti ( l'avv.to Calò in presenza e l'avv.to Mauro Ferrando in collegamento da remoto); sciogliendo la riserva di cui al verbale del 2 aprile 2025
OSSERVA
Il giudizio era stato promosso mediante ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 22 aprile 2024, al cui contenuto si fa espresso richiamo.
Con l'indicato ricorso aveva chiesto al Tribunale di Brindisi, Parte_2 di:
Pag. 2 a 8 1) ordinare alla resistente di ripristinare immediatamente Parte_1
l'energia elettrica sul POD IT001E74624349, in agro di Mesagne, C.da San Gervasio, rimuovendo il blocco sullo stesso applicato da essa resistente per la presunta morosità di;
CP_2
2) condannare la resistente alla spese della presente procedura”. si costituiva a mezzo comparsa a cui si fa espresso riferimento e Parte_1 che qui si abbia per integralmente, trascritta, concludendo per il rigetto del proposto ricorso.
All'esito del deposito della disposta c.t.u., veniva emesso il provvedimento reclamato, con cui veniva ordinato ad , “ di provvedere immediatamente, al Parte_1 ripristino della fornitura di energia elettrica sul POD – IT 001E74624349, in agro di
Mesagne, Contrada San Gervasio, nonché di rimuovere immediatamente il blocco applicato a detta utenza (del POD).
A tanto seguiva la condanna di , alle spese di giudizio. Parte_1
Ciò posto, osserva il Collegio che l'odierno reclamato aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c., insistendo nell'affermare di essere titolare di regolare contratto con e che non intendeva sottostare alle pretese, ai limiti delle liceità penale, CP_3 avanzate da Parte_1
Aveva precisato di voler agire in giudizio per ottenere il riallaccio dell'energia elettrica, previa declaratoria dell'inesistenza di titolo in capo ad Parte_1 operare sul POD oggetto di contratto da lui perfezionato con CP_3
Nel caso in esame, il ricorrente aveva dedotto la esistenza dei presupposti per la concessione del fumus boni iuris e del periculum in mora, sostenendo, quanto segue:
Fumus boni iuris:
sostiene di avere legittimazione a disporre del POD intestato a Pt_1 Tes_1
essendo intervenuta per legge, in assenza di contratto con altro fornitore.
[...]
Tale circostanza è smentita dalla documentazione depositata, dalla quale risulta inequivocabilmente che il POD IT001E74624349 si riferisce ad un contratto di fornitura con già intestato a e, successivamente, CP_3 CP_2 all'esponente Parte_2
Periculum in mora:
è un piccolo imprenditore agricolo e il POD per cui è causa Parte_2 serve nove ettari di vigneto che, a causa della siccità, sono diventati incoltivabili. E' di tutta evidenza che, nelle more del giudizio, si produrrebbero quei
Pag. 3 a 8 danni gravi ed irreparabili che l'applicazione della procedura d'urgenza ha lo scopo di scongiurare: non risarcibili, perché in caso di perdita del vigneto mancherebbero all'esponente i mezzi di sussistenza necessari per vivere.
Ciò posto, osserva il Collegio che il primo giudice ha accolto il ricorso ex art. 700
c.p.c., avendo ritenuto, sulla base della documentazione in atti, la sussistenza del periculum in mora, in relazione ai danni alle colture esistenti sui terreni del ove non fosse Parte_2 stato ripristinato l'impianto di irrigazione.
Quanto al fumus boni iuris, non è stato ben ponderato la esistenza di un contratto tra madre del ed CP_2 Parte_2 Parte_1
All'uopo, evidenzia il Collegio, che vi è la prova, in atti, che il rapporto di fornitura con in regime di tutela graduale, è stato attivato ex lege Parte_1
(nell'ambito del meccanismo di protezione) con decorrenza dal 1° febbraio 2023, a seguito della decadenza di quello già in essere tra l'impresa agricola ricorrente e
( cfr. all. 3 e 4 (estratto portale SII, dal quale risulta Controparte_3
l'attivazione della fornitura, con decorrenza dalla menzionata data e in regime di tutela graduale).
Tale attivazione ha, quindi, rappresentato una misura di tutela per l'utente, che, in difetto, si sarebbe trovato senza fornitura e, in quel caso sì, impossibilitato ad irrigare il fondo.
Osserva il Collegio che nel panorama delle offerte del mercato libero e delle agevolazioni, i clienti vulnerabili (anche quelli del tutelato) hanno avuto un'opportunità in più per ridurre il costo della bolletta della luce: il Servizio a
Tutele Graduali.
L' , l'autorità nazionale che si occupa di energia, ha chiarito le modalità con CP_4 cui richiedere il passaggio, che è consentito soltanto in una finestra temporale definita.
Da una parte c'è il mercato libero in cui è possibile scegliere liberamente un fornitore dell'elettricità in base ai prezzi che pratica;
dall'altra è attivo il servizio di tutela per la vulnerabilità (per over 75, beneficiari del bonus sociale, disabili e per chi vive in strutture abitative di emergenza).
In mezzo si trova il Servizio a Tutele Graduali (Stg).
Si tratta di una “zona di passaggio” in cui è finito chi non fa parte delle categorie
“vulnerabili” e – dopo il termine del mercato tutelato – non ha deciso di passare al mercato libero.
Pag. 4 a 8 Un regime transitorio, insomma, per accompagnare questi utenti verso il mercato libero.
Per le Tutele Graduali le condizioni contrattuali sono stabilite dall' , CP_4 il costo di luce e gas è dato dal prezzo all'ingrosso (PUN) più un parametro specifico.
La bolletta arriva ogni due mesi, è emessa da un gestore privato (diverso in base alla zona d'Italia in cui si vive e individuato in base a un'asta), ma le regole per le tariffe sono fissate a livello nazionale.
Qui va fatto un passo indietro. Poco prima della fine della Maggiore tutela si è svolta un'asta nazionale: i fornitori di luce e gas si sono divisi gli utenti (non vulnerabili) che al 1° luglio 2024 non hanno deciso il passaggio al mercato libero.
Questi cittadini non sono rimasti senza luce, ma sono finiti appunto nel Servizio
a Tutele Graduali, che presentavano tariffe convenienti, in quanto le aste si sono svolte al massimo ribasso, quindi i fornitori, pur di accaparrarsi gli utenti per 3 anni, hanno presentato offerte vantaggiose. Questo si è tradotto in uno sconto consistente sui costi fissi in bolletta.
è la società aggiudicatasi la gestione del Servizio a tutela graduale, Parte_1 per il triennio dal 01/07/2021 al 30/06/2024, nel territorio che comprende, tra gli altri, il Comune in cui è ubicata la fornitura per cui è causa. La circostanza è notoria.
A gennaio 2023 il Sistema Informativo Integrato (SII), gestito da Acquirente
Unico S.p.A. ha individuato ed indicato il POD per la cui somministrazione è causa
(POD IT001E74623349) quale punto di prelievo da servire in tutela graduale. Si veda, al riguardo, la schermata del SII (All. sub 4, alla comparsa di costituzione di
). Pt_1
Quel che preme evidenziare, in questa sede, è che l'attivazione del Servizio a
Tutela Graduale è stata comunicata all'impresa agricola ricorrente con informativa datata 30/01/2023, spedita al medesimo indirizzo della messa in mora, regolarmente ricevuta in data 03/01/2024 (Cfr. All. sub 5a welcome letter in data
30/01/2023 (per la quale, è bene precisarlo, la normativa in materia NON prescrive la forma della raccomandata ( cfr la delibera ARERA 208.22 tiv allegata sub 3),
e, sub 5b, la sua reiterazione con lettera in data 3/02/2023), confermativa dell'avvenuto passaggio dell'utenza in tutela graduale, spedita il 26/04/2023 e consegnata il 05/05/2023.
Pag. 5 a 8 L'informativa, peraltro, specificava tutte le peculiarità del caso, ivi inclusa la facoltà di recesso.
Osserva il Collegio che il contratto di con la formale Parte_1
Part intestataria del – IT001e74624349, è stato, dunque, CP_2 documentalmente, provato e regolarmente comunicato, non rilevando in questa sede i disguidi e o le problematiche interne di comunicazione tra , ed . Pt_1 CP_3 CP_4
Conclusivamente, ritiene il Tribunale, sulla base delle esposte osservazioni, che, nel caso di specie non sussisteva il requisito del fumus boni iuris in ordine alla dedotta inesistenza del contratto di fornitura con la società reclamante, in quanto, al contrario, detto contratto si era perfezionato ex lege, con la conseguenza che il a Parte_2 fronte dell'energia utilizzata e delle derivanti fatture emesse, per complessivi €
3.104,72, doveva effettuarne il pagamento, pena la interruzione della fornitura, di cui, peraltro, era stato, tempestivamente, avvisato.
Ritiene, ancora, il Collegio che non può condividersi la tesi prospettata dalla difesa del reclamato, nella comparsa di costituzione depositata in questa fase, secondo cui “ non ha più la disponibilità del POD per cui è causa (v. PEC in data Parte_1
20/02/25 a firma dell'Avv. Mauro Ferrando , oggi depositata, e pag. 32 del ricorso avversario).
Il reclamo con il quale ha chiesto la revoca e comunque Parte_1
l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché il rigetto del ricorso cautelare
.è pertanto inammissibile, per carenza di interesse ad agire (art.100 c.p.c.)”.
Al contrario, permane, l'interesse di detta società a vedersi revocato un provvedimento emesso in assenza del fumus boni iuris, a cui è conseguitala condanna alle spese di causa.
Per concludere, risulta dagli atti, che con nota del Parte_1
17.4.2024,4 ( cfr. all. 8 comparsa di costituzione ), aveva informato il difensore Pt_1 del reclamato, avv.to Calò, della questione e degli sviluppi cronologici della stessa.
Si riporta, di seguito il contenuto della suddetta nota:
“ Spett.le Avvocato, rispondiamo alla Sua comunicazione del 02 Aprile 2024, pervenutaci in pari data, per informarLa di quanto segue.
Preliminarmente, ci scusiamo per il refuso nella precedente comunicazione del
20 Febbraio 2024 n. pratica 23940369 e le confermiamo il POD IT001E74624349
Pag. 6 a 8 intestato a a servizio della fornitura in CONTRADA SAN GERVASIO CP_2
9999 -72023 Mesagne BR.
Rendiamo noto che la fornitura di energia elettrica abbinata al POD
IT001E74624349 risulta essere attiva dal 01 febbraio 2023 con Parte_1
Tale decorrenza risulta confermata dall'accertamento eseguito sul Registro
Centrale Ufficiale dell'Acquirente Unico - ovvero l'unico soggetto titolato in virtù delle competenze istituzionali ad esso attribuite, a confermare chi stia servendo o abbia servito un determinato punto.
Dalle verifiche eseguite non è possibile procedere con la richiesta di voltura con disconoscimento del debito in quanto il punto di fornitura risulta in uso dal Suo assistito.
Le ricordiamo che a seguito del mancato pagamento delle fatture, in data 23
Dicembre 2023 abbiamo inviato mediante raccomandata la comunicazione di costituzione in mora, avviso di sospensione della fornitura di energia elettrica e risoluzione contratto (raccomandata n. 69756056760-1)
Come da chiamata intercorsa, per la riattivazione del punto di fornitura la nostra Società Le propone il saldo del 70% degli insoluti che ammantano a Euro
3198,63. Pertanto, l'importo da saldare risulta pari a Euro 2.239,04”
Sul punto si evidenzia che alla udienza del 2 aprile 2025, il difensore del reclamato, ha, invero, dichiarato la disponibilità del proprio assistito a versare le somme dovute anche in via transattiva.
Dunque, in mancanza di uno dei presupposti per la concessione della tutela di urgenza (fumus boni iuris), la stessa non poteva essere accordata.
Per tali motivi, il proposto reclamo deve essere accolto, con derivante revoca dell'impugnato provvedimento, anche relativamente alle spese di giudizio.
In relazione a questa voce, ritiene il Collegio di dover condannare il reclamato alle spese della fase cautelare e a quelle di questa fase di reclamo, in favore della reclamante, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
1) Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, rigetta l'avverso ricorso cautelare per insussistenza del requisito del fumus boni iuris.
Pag. 7 a 8 2) Condanna il reclamato al pagamento delle spese della fase cautelare e a quelle di questa fase di reclamo, in favore di , che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 7 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Antonio Sardiello Dott. Sergio Memmo
Pag. 8 a 8
SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Sergio Memmo Presidente
2) Dott. Antonio Sardiello Giudice rel.
3) Dott. Giovanna Manca Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
in sede di
Reclamo
ex art. 669 terdecies c.p.c.
nella causa iscritta nel registro generale Camera di Consiglio sotto il numero d'ordine
511/2025
>><<
IL TRIBUNALE decidendo in ordine al ricorso depositato
nell'interesse di
(C.F. , Società con sede legale in 16137 Parte_1 P.IVA_1
– Genova (GE), Piazza Giambattista Raggi n. 6, partecipante al Gruppo (P.IVA Pt_1
, in persona del Dott. , nato a [...] P.IVA_2 Controparte_1
Pag. 1 a 8 (RC) in data 20/05/1963 (C.F. ), in qualità di Procuratore C.F._1 speciale nominato con atto del 21/10/2015
difesa e rappresentata dall'Avvocato Mauro Ferrando del Foro di Genova (C.F.
) C.F._2 reclamante nei confronti di
(C.F. , in qualità di titolare Parte_2 C.F._3 dell'omonima azienda agricola (P. IVA P.IVA_3 reclamato con gli avv.ti Mariaconcetta Milone e Leopoldo Calò avverso il provvedimento n. 3769/2025, adottato a verbale dell'udienza dell'11 febbraio 2025, dal Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica per la decisione della prima fase del giudizio rubricato al n. 1115/2024, promosso da Parte_2 contro la società odierna reclamante.
[...] premessa la conoscenza:
a) del ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato nell'interesse di Parte_2
( , in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola (P. CodiceFiscale_4
IVA , introduttivo del giudizio n. 1115/2024; P.IVA_3
b) della comparsa di costituzione di depositata nella fase Parte_1 cautelare;
c) di tutti gli atti causa e della documentazione prodotta dalle parti, nonché della c.t.u. a firma del dott. espletata nel suddetto giudizio;
Persona_1
d) della ordinanza reclamata, del reclamo proposto da e della comparsa di Pt_1 costituzione depositata in questo giudizio, dal reclamato e depositata in via telematica in data 31 marzo 2025
Atti ai quali, tutti, si fa espresso richiamo sentiti i difensori delle parti ( l'avv.to Calò in presenza e l'avv.to Mauro Ferrando in collegamento da remoto); sciogliendo la riserva di cui al verbale del 2 aprile 2025
OSSERVA
Il giudizio era stato promosso mediante ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 22 aprile 2024, al cui contenuto si fa espresso richiamo.
Con l'indicato ricorso aveva chiesto al Tribunale di Brindisi, Parte_2 di:
Pag. 2 a 8 1) ordinare alla resistente di ripristinare immediatamente Parte_1
l'energia elettrica sul POD IT001E74624349, in agro di Mesagne, C.da San Gervasio, rimuovendo il blocco sullo stesso applicato da essa resistente per la presunta morosità di;
CP_2
2) condannare la resistente alla spese della presente procedura”. si costituiva a mezzo comparsa a cui si fa espresso riferimento e Parte_1 che qui si abbia per integralmente, trascritta, concludendo per il rigetto del proposto ricorso.
All'esito del deposito della disposta c.t.u., veniva emesso il provvedimento reclamato, con cui veniva ordinato ad , “ di provvedere immediatamente, al Parte_1 ripristino della fornitura di energia elettrica sul POD – IT 001E74624349, in agro di
Mesagne, Contrada San Gervasio, nonché di rimuovere immediatamente il blocco applicato a detta utenza (del POD).
A tanto seguiva la condanna di , alle spese di giudizio. Parte_1
Ciò posto, osserva il Collegio che l'odierno reclamato aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c., insistendo nell'affermare di essere titolare di regolare contratto con e che non intendeva sottostare alle pretese, ai limiti delle liceità penale, CP_3 avanzate da Parte_1
Aveva precisato di voler agire in giudizio per ottenere il riallaccio dell'energia elettrica, previa declaratoria dell'inesistenza di titolo in capo ad Parte_1 operare sul POD oggetto di contratto da lui perfezionato con CP_3
Nel caso in esame, il ricorrente aveva dedotto la esistenza dei presupposti per la concessione del fumus boni iuris e del periculum in mora, sostenendo, quanto segue:
Fumus boni iuris:
sostiene di avere legittimazione a disporre del POD intestato a Pt_1 Tes_1
essendo intervenuta per legge, in assenza di contratto con altro fornitore.
[...]
Tale circostanza è smentita dalla documentazione depositata, dalla quale risulta inequivocabilmente che il POD IT001E74624349 si riferisce ad un contratto di fornitura con già intestato a e, successivamente, CP_3 CP_2 all'esponente Parte_2
Periculum in mora:
è un piccolo imprenditore agricolo e il POD per cui è causa Parte_2 serve nove ettari di vigneto che, a causa della siccità, sono diventati incoltivabili. E' di tutta evidenza che, nelle more del giudizio, si produrrebbero quei
Pag. 3 a 8 danni gravi ed irreparabili che l'applicazione della procedura d'urgenza ha lo scopo di scongiurare: non risarcibili, perché in caso di perdita del vigneto mancherebbero all'esponente i mezzi di sussistenza necessari per vivere.
Ciò posto, osserva il Collegio che il primo giudice ha accolto il ricorso ex art. 700
c.p.c., avendo ritenuto, sulla base della documentazione in atti, la sussistenza del periculum in mora, in relazione ai danni alle colture esistenti sui terreni del ove non fosse Parte_2 stato ripristinato l'impianto di irrigazione.
Quanto al fumus boni iuris, non è stato ben ponderato la esistenza di un contratto tra madre del ed CP_2 Parte_2 Parte_1
All'uopo, evidenzia il Collegio, che vi è la prova, in atti, che il rapporto di fornitura con in regime di tutela graduale, è stato attivato ex lege Parte_1
(nell'ambito del meccanismo di protezione) con decorrenza dal 1° febbraio 2023, a seguito della decadenza di quello già in essere tra l'impresa agricola ricorrente e
( cfr. all. 3 e 4 (estratto portale SII, dal quale risulta Controparte_3
l'attivazione della fornitura, con decorrenza dalla menzionata data e in regime di tutela graduale).
Tale attivazione ha, quindi, rappresentato una misura di tutela per l'utente, che, in difetto, si sarebbe trovato senza fornitura e, in quel caso sì, impossibilitato ad irrigare il fondo.
Osserva il Collegio che nel panorama delle offerte del mercato libero e delle agevolazioni, i clienti vulnerabili (anche quelli del tutelato) hanno avuto un'opportunità in più per ridurre il costo della bolletta della luce: il Servizio a
Tutele Graduali.
L' , l'autorità nazionale che si occupa di energia, ha chiarito le modalità con CP_4 cui richiedere il passaggio, che è consentito soltanto in una finestra temporale definita.
Da una parte c'è il mercato libero in cui è possibile scegliere liberamente un fornitore dell'elettricità in base ai prezzi che pratica;
dall'altra è attivo il servizio di tutela per la vulnerabilità (per over 75, beneficiari del bonus sociale, disabili e per chi vive in strutture abitative di emergenza).
In mezzo si trova il Servizio a Tutele Graduali (Stg).
Si tratta di una “zona di passaggio” in cui è finito chi non fa parte delle categorie
“vulnerabili” e – dopo il termine del mercato tutelato – non ha deciso di passare al mercato libero.
Pag. 4 a 8 Un regime transitorio, insomma, per accompagnare questi utenti verso il mercato libero.
Per le Tutele Graduali le condizioni contrattuali sono stabilite dall' , CP_4 il costo di luce e gas è dato dal prezzo all'ingrosso (PUN) più un parametro specifico.
La bolletta arriva ogni due mesi, è emessa da un gestore privato (diverso in base alla zona d'Italia in cui si vive e individuato in base a un'asta), ma le regole per le tariffe sono fissate a livello nazionale.
Qui va fatto un passo indietro. Poco prima della fine della Maggiore tutela si è svolta un'asta nazionale: i fornitori di luce e gas si sono divisi gli utenti (non vulnerabili) che al 1° luglio 2024 non hanno deciso il passaggio al mercato libero.
Questi cittadini non sono rimasti senza luce, ma sono finiti appunto nel Servizio
a Tutele Graduali, che presentavano tariffe convenienti, in quanto le aste si sono svolte al massimo ribasso, quindi i fornitori, pur di accaparrarsi gli utenti per 3 anni, hanno presentato offerte vantaggiose. Questo si è tradotto in uno sconto consistente sui costi fissi in bolletta.
è la società aggiudicatasi la gestione del Servizio a tutela graduale, Parte_1 per il triennio dal 01/07/2021 al 30/06/2024, nel territorio che comprende, tra gli altri, il Comune in cui è ubicata la fornitura per cui è causa. La circostanza è notoria.
A gennaio 2023 il Sistema Informativo Integrato (SII), gestito da Acquirente
Unico S.p.A. ha individuato ed indicato il POD per la cui somministrazione è causa
(POD IT001E74623349) quale punto di prelievo da servire in tutela graduale. Si veda, al riguardo, la schermata del SII (All. sub 4, alla comparsa di costituzione di
). Pt_1
Quel che preme evidenziare, in questa sede, è che l'attivazione del Servizio a
Tutela Graduale è stata comunicata all'impresa agricola ricorrente con informativa datata 30/01/2023, spedita al medesimo indirizzo della messa in mora, regolarmente ricevuta in data 03/01/2024 (Cfr. All. sub 5a welcome letter in data
30/01/2023 (per la quale, è bene precisarlo, la normativa in materia NON prescrive la forma della raccomandata ( cfr la delibera ARERA 208.22 tiv allegata sub 3),
e, sub 5b, la sua reiterazione con lettera in data 3/02/2023), confermativa dell'avvenuto passaggio dell'utenza in tutela graduale, spedita il 26/04/2023 e consegnata il 05/05/2023.
Pag. 5 a 8 L'informativa, peraltro, specificava tutte le peculiarità del caso, ivi inclusa la facoltà di recesso.
Osserva il Collegio che il contratto di con la formale Parte_1
Part intestataria del – IT001e74624349, è stato, dunque, CP_2 documentalmente, provato e regolarmente comunicato, non rilevando in questa sede i disguidi e o le problematiche interne di comunicazione tra , ed . Pt_1 CP_3 CP_4
Conclusivamente, ritiene il Tribunale, sulla base delle esposte osservazioni, che, nel caso di specie non sussisteva il requisito del fumus boni iuris in ordine alla dedotta inesistenza del contratto di fornitura con la società reclamante, in quanto, al contrario, detto contratto si era perfezionato ex lege, con la conseguenza che il a Parte_2 fronte dell'energia utilizzata e delle derivanti fatture emesse, per complessivi €
3.104,72, doveva effettuarne il pagamento, pena la interruzione della fornitura, di cui, peraltro, era stato, tempestivamente, avvisato.
Ritiene, ancora, il Collegio che non può condividersi la tesi prospettata dalla difesa del reclamato, nella comparsa di costituzione depositata in questa fase, secondo cui “ non ha più la disponibilità del POD per cui è causa (v. PEC in data Parte_1
20/02/25 a firma dell'Avv. Mauro Ferrando , oggi depositata, e pag. 32 del ricorso avversario).
Il reclamo con il quale ha chiesto la revoca e comunque Parte_1
l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché il rigetto del ricorso cautelare
.è pertanto inammissibile, per carenza di interesse ad agire (art.100 c.p.c.)”.
Al contrario, permane, l'interesse di detta società a vedersi revocato un provvedimento emesso in assenza del fumus boni iuris, a cui è conseguitala condanna alle spese di causa.
Per concludere, risulta dagli atti, che con nota del Parte_1
17.4.2024,4 ( cfr. all. 8 comparsa di costituzione ), aveva informato il difensore Pt_1 del reclamato, avv.to Calò, della questione e degli sviluppi cronologici della stessa.
Si riporta, di seguito il contenuto della suddetta nota:
“ Spett.le Avvocato, rispondiamo alla Sua comunicazione del 02 Aprile 2024, pervenutaci in pari data, per informarLa di quanto segue.
Preliminarmente, ci scusiamo per il refuso nella precedente comunicazione del
20 Febbraio 2024 n. pratica 23940369 e le confermiamo il POD IT001E74624349
Pag. 6 a 8 intestato a a servizio della fornitura in CONTRADA SAN GERVASIO CP_2
9999 -72023 Mesagne BR.
Rendiamo noto che la fornitura di energia elettrica abbinata al POD
IT001E74624349 risulta essere attiva dal 01 febbraio 2023 con Parte_1
Tale decorrenza risulta confermata dall'accertamento eseguito sul Registro
Centrale Ufficiale dell'Acquirente Unico - ovvero l'unico soggetto titolato in virtù delle competenze istituzionali ad esso attribuite, a confermare chi stia servendo o abbia servito un determinato punto.
Dalle verifiche eseguite non è possibile procedere con la richiesta di voltura con disconoscimento del debito in quanto il punto di fornitura risulta in uso dal Suo assistito.
Le ricordiamo che a seguito del mancato pagamento delle fatture, in data 23
Dicembre 2023 abbiamo inviato mediante raccomandata la comunicazione di costituzione in mora, avviso di sospensione della fornitura di energia elettrica e risoluzione contratto (raccomandata n. 69756056760-1)
Come da chiamata intercorsa, per la riattivazione del punto di fornitura la nostra Società Le propone il saldo del 70% degli insoluti che ammantano a Euro
3198,63. Pertanto, l'importo da saldare risulta pari a Euro 2.239,04”
Sul punto si evidenzia che alla udienza del 2 aprile 2025, il difensore del reclamato, ha, invero, dichiarato la disponibilità del proprio assistito a versare le somme dovute anche in via transattiva.
Dunque, in mancanza di uno dei presupposti per la concessione della tutela di urgenza (fumus boni iuris), la stessa non poteva essere accordata.
Per tali motivi, il proposto reclamo deve essere accolto, con derivante revoca dell'impugnato provvedimento, anche relativamente alle spese di giudizio.
In relazione a questa voce, ritiene il Collegio di dover condannare il reclamato alle spese della fase cautelare e a quelle di questa fase di reclamo, in favore della reclamante, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
1) Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, rigetta l'avverso ricorso cautelare per insussistenza del requisito del fumus boni iuris.
Pag. 7 a 8 2) Condanna il reclamato al pagamento delle spese della fase cautelare e a quelle di questa fase di reclamo, in favore di , che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 7 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Antonio Sardiello Dott. Sergio Memmo
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