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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1800/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Roberto De Nisco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione del messaggio n. 1487 del CP_1
4.4.2017, dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato provvedimento di reiezione della domanda di assegno mensile di assistenza, datato 1.9.2022, ed altresì dichiarare il diritto alla percezione dei ratei, giusta decreto di omologa del requisito sanitario già intervenuto (Tribunale di Avellino, 6.7.2022, R. G. n. 457/2021), con decorrenza dal mese di gennaio 2021, anno in cui si è integrato il requisito reddituale, risultando il reddito inferiore alla soglia minima di legge, e fino alla permanenza dei requisiti
(sanitari e reddituali); con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.6.2023, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
l' onde ottenere il pagamento dell'assegno mensile di assistenza (assegno di CP_1 invalidità civile).
Precisava di aver già agito con ricorso per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. (R. G. n.
1 457/2021, dott. Vernillo), definito con decreto di omologa, con cui il giudice aveva omologato il requisito sanitario accertato dal C.T.U., il quale aveva stimato un grado di invalidità pari al 75%, ai fini dell'assegno mensile di assistenza (L. 118/1971), con decorrenza dalla visita del C.M.L. (10.11.2020). CP_1
Riferiva che, in data 13.7.2022, aveva inviato il modello AP70 al fine di ottenere l'erogazione della prestazione previdenziale, comprensiva degli arretrati maturati, con decorrenza dall'anno 2021, ossia dall'anno in cui risultava sussistente il requisito reddituale, escludendo da tale richiesta l'anno 2020, in cui il reddito era superiore alla soglia di legge.
Lamentava che l' con nota datata 1.9.2022, aveva comunicato la reiezione della CP_1 domanda di pagamento n. 2012937300034 ritenendo il “Reddito personale superiore al limite”, nel contempo invitandolo a trasmettere il modello AP93, che gli avrebbe permesso l'erogazione della prestazione, benché solo dal mese successivo alla presentazione di detto modello, come stabilito dal messaggio n. 1487 del 4.4.2017.
Deduceva l'inapplicabilità alla fattispecie concreta di tale disposizione, inerente alle modalità di “ripristino” delle prestazioni economiche assistenziali “a seguito di reiezione, revoca o sospensione” dovute al venir meno del requisito economico, peraltro laddove vi sia un verbale di riconoscimento del requisito sanitario.
Sosteneva, quindi, che l' aveva erroneamente ritenuto di applicare tale criterio, CP_1 omettendo perciò di erogare l'assegno ed i ratei arretrati.
Vano il ricorso amministrativo, respinto con delibera n. 239126 del 4.4.2023 (“Con riferimento alla respinta del 01/09/2022 della domanda n. 2012937300034 di assegno mensile di assistenza, il ricorso presenta una serie di inesattezze: il ricorso per ATP riguarda il solo requisito sanitario, pertanto il giudice ha ritenuto di dar luogo alla verifica del requisito sanitario anche a fronte della eccezione della mancanza del requisito amministrativo da parte del difensore . La parte CP_1 avrebbe dovuto interrompere il giudizio e rifare la domanda a dicembre 2020 per ottenere la prestazione dal 2021. Aver insistito nel coltivare il giudizio ha comportato l'inevitabile applicazione della previsione di cui al messaggio 14 … basterà presentare un'istanza di riesame mediante l'invio del modello AP93, a cui dovrà essere allegato il verbale sanitario in corso di validità già in suo possesso
e, in questo caso, non sarà necessario riattivare tutta la procedura di accertamento del requisito sanitario per ottenere la prestazione economica richiesta”).
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di CP_1
Avellino, in funzione di giudice del Lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimato, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Con note scritte del 30.8.2024, il ricorrente depositava l'estratto conto previdenziale
2 aggiornato al 22.7.2024 e le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e
2023, precisando, però, di aver circoscritto al solo anno 2021 la richiesta di erogazione delle mensilità dell'assegno di invalidità, oggetto del presente giudizio, e ciò in quanto, per l'anno 2022, aveva iniziato a percepire dall' i ratei dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità, pur riconosciutigli, sempre dal Tribunale di Avellino, con altro decreto di omologa del 26.7.2022 (dott. , R. G. n.2761/2021). Per_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che, in corso di causa, parte ricorrente ha chiarito l'oggetto della domanda originaria, estesa da gennaio 2021 fino alla permanenza dei requisiti, precisando che l'istanza di riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza è limitata al solo anno 2021, sia a fronte della dedotta insussistenza del requisito reddituale per gli anni successivi, sia, soprattutto, per il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, di cui ha ammesso la percezione a decorrere da marzo 2022 (come da atti affoliati), prestazione, quest'ultima, incompatibile con la prima secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 1 co. 12 L. 222/1984.
Trattasi di mera precisazione della domanda già proposta, inidonea a costituire emendatio o mutatio libelli.
D'altro canto, ogni documento prodotto con le note in questione va acquisito ex art. 421 co. 2 c.p.c. ad integrazione della documentazione già prodotta.
2. Ciò posto, si osserva che l'art. 13 L. 118/1971, nel disciplinare l'assegno mensile d'invalidità (“Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici CP_1 mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”) stabilisce due diverse condizioni socioeconomiche, la prima delle quali, ossia la condizione di inoccupazione o disoccupazione, risulta poi oggetto di interpretazione autentica ex art. 12 ter D. L. 146/2021 (“Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14- septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13”).
3 Dunque, ai fini del cumulo tra reddito di lavoro ed assegno di invalidità civile, il requisito dell'inattività lavorativa è comunque soddisfatto qualora il reddito prodotto dal lavoratore invalido non determini il superamento del limite di reddito previsto, fissato secondo i criteri di cui allo stesso art. 14 septies D. L. 663/1979, conv. da L.
33/1980, come modificato dall'art. 10 co. 5 D. L. 76/2013, conv. da L. 196/2013
(“All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5”).
In specie, la soglia viene individuata attraverso i parametri di rivalutazione di cui ai decreti interministeriali annualmente emanati.
Per gli anni 2020 e 2021, tale soglia reddituale era fissata in € 4.931,29 (cfr. art.
3.2 circolari 148/2020 e 197/2021). CP_1
3. Ammessa l'insussistenza di siffatto requisito reddituale per l'anno 2020, il ricorrente ne rivendica il possesso per l'anno 2021, il che, in uno al requisito sanitario accertato secondo quanto sopra già esposto, sarebbe a suo dire idoneo a conferirgli il diritto a percepire l'assegno mensile d'invalidità civile per l'intera annualità.
In effetti, dall'estratto conto previdenziale e dalla C.U. I.N.P.S. 2022 redditi CP_1
2021 in atti, risulta che il sig. , nel 2021, ha prodotto un reddito da lavoro Pt_1 dipendente o assimilato, costituito da prestazione N.A.S.p.I. fruita nel periodo dall'1.1.2021 al 16.6.2021, per un importo non superiore ad € 3.703,44, evidentemente inferiore al limite predetto.
Parimenti risulta soddisfatto l'onere dell'invalido, che abbia già ottenuto l'accertamento del requisito sanitario, di trasmettere all' le necessarie CP_1 dichiarazioni inerenti ai requisiti socioeconomici, onere della fattispecie assolto attraverso l'invio del modello AP70
Di contro, l' ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui, a seguito della domanda CP_1
4 amministrativa, si accerti la sola sussistenza della condizione d'invalidità, mentre il requisito reddituale insorga in un momento successivo, sia necessaria una nuova domanda amministrativa.
Tale tesi risulta professata nei provvedimenti dell'Istituto affoliati alla produzione di parte ricorrente, ossia il provvedimento di reiezione dell'1.9.2022 e la delibera del
4.4.2023 di rigetto del ricorso amministrativo.
Ivi l'Istituto richiamava le proprie determinazioni generali, assunte nei messaggi n.
15972/2013 e n. 1487/2017, quest'ultimo in atti e dal contenuto meramente ripropositivo del primo.
In specie, parte ricorrente ha sostenuto che le direttive interpretative assunte dall' in materia debbano trovare applicazione alle sole ipotesi di ripristino delle CP_1 prestazioni revocate a seguito della sopravvenuta carenza del requisito sanitario, ma in presenza di un requisito sanitario già accertato dall'apposito verbale del Centro Medico
Legale preposto, ipotesi a cui non corrisponde la fattispecie concreta, in cui, invece, il requisito sanitario era stato accertato all'esito di C.T.U. e di procedimento giudiziario.
4. Va premesso che le circolari della P.A. non sono atti normativi e contengono mere interpretazioni mai vincolanti per il giudice (Cassazione civile, sez. lav., n. 23960 del 24/11/2015 (Rv. 637799 - 01): “La prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza”).
Ebbene, la tesi dell'Istituto non può essere avallata.
Difatti, reputa questo giudice che debbano condividersi le opinioni espresse in materia dalla Suprema Corte, secondo cui l'art. 149 disp. att. c.p.c., che prescrive la valutazione degli aggravamenti sopravvenuti nel corso del giudizio, anche d'appello, deve trovare applicazione non solo al requisito sanitario, ma anche ai requisiti extrasanitari, incluso quello reddituale, ciò imponendosi alla luce della ratio della previsione, improntata a garantire l'economia processuale e ad evitare che l'invalido venga compulsato a rinnovare il procedimento amministrativo e ad eventualmente introdurre un nuovo giudizio in pendenza di lite già instaurata (Cassazione civile, sez. lav., n. 12128 del
19/08/2003 (Rv. 565967 - 01): “
2. Con la prima censura il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. …
Sostiene in particolare il che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere applicabile il CP_2 disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., perché detta norma, in ragione del suo carattere eccezionale, non
5 può affatto trovare applicazione con una interpretazione estensiva e/o analogica anche con riferimento al requisito reddituale o a quello della incollocazione che, per configurare elementi costitutivi del diritto, devono sussistere al momento della proposizione della domanda in sede contenziosa.
2.1. I suddetti motivi sono privi di fondamento. Questa Corte ha statuito che l'art. 149
c.p.c. - che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - essendo volto a superare preclusioni che possono derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, della pronuncia nei limiti della domanda e quindi dello stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il processo di appello, trova applicazione
- quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - anche nel corso del giudizio di appello (cfr. in tali sensi: Cass. 4 aprile 2002 n. 4834). Ed i giudici di legittimità hanno, in adesione ai suddetti principi e canoni ermeneutici, riconosciuto anche che l'assicurato ove abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata
a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità - tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - può avanzare nel medesimo giudizio domanda di pensione di inabilità atteso che, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad attendere l'esito del giudizio, secondo quanto dispone l'art. 11 della legge n. 222 del 1984, ed a ricominciare successivamente l'iter amministrativo, con l'oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto (proprio in una situazione in cui egli avrebbe maggior bisogno di una tutela sollecita in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tale da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost. (in tali sensi cfr.: Cass. 27 marzo 2001 n. 4385).
2.2. Questa Corte ritiene di ribadire le statuizioni ora indicate, volte
a riconoscere all'art. 149 disp. att. c.p.c. un ambito applicativo ben più esteso di quello indicato dal ricorrente, ed applicabile, conseguentemente, anche al sopraggiungere del requisito reddituale e di quello dell'incollocazione nel corso del giudizio, non essendo state addotte dallo stesso CP_2 ragioni idonee a sminuire la fondatezza delle suddette statuizioni”).
Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito (Corte d'appello di
Ancona, 25/03/2009, n. 123 (Dir. e lav. Marche 2009, 1-2, 75): “Il requisito dell'incollocamento (come quello reddituale) integra un elemento costitutivo del diritto all'assegno mensile di invalidità civile;
in particolare esso, in mancanza di prova tempestivamente fornita dell'iscrizione nelle apposite liste speciali, non può essere altrimenti dimostrato. L'iscrizione tardiva nelle liste speciali di collocamento, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., determina lo spostamento della decorrenza al momento del perfezionamento dell'iscrizione succitata”).
Anche altra e più recente giurisprudenza di legittimità ha confermato l'applicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., in via di estensione analogica, ai requisiti extrasanitari, che possono validamente venire a perfezionarsi nel corso del giudizio, con l'ovvio effetto del differimento della decorrenza della prestazione (Cassazione civile, sez. lav.,
02/11/2017, n. 26094: “Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità in favore
6 degli operai agricoli, il requisito contributivo - per il quale, ex art. 9 del r.d. n. 636 del 1939, cui rinvia
l'art. 4, comma 1, della l. n. 222 del 1984, si richiede che l'assicurato abbia cinque anni di contribuzione
(cd. requisito fisso) ed 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cd. requisito mobile) - può perfezionarsi anche successivamente alla presentazione della domanda amministrativa
e nel corso del successivo contenzioso giudiziale, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att.
c.p.c. per il requisito sanitario, purché si accerti la contemporanea presenza di entrambi i requisiti costitutivi del diritto”; in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2016, n. 16847;
Cassazione civile, sez. lav., 20/05/2014, n. 11057; Cassazione civile, sez. lav.,
24/05/2006, n. 12237).
Finanche la Corte costituzionale ha censurato le disposizioni legislative che precludevano tale efficacia sopravvenuta (Corte Costituzionale, 27/06/1989, n. 355: “È illegittimo in riferimento all'art. 3 cost., l'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicuratore generale obbligatoria) nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario”), con ciò sancendo un principio che chiaramente sostiene e conforta la tesi dell'applicabilità estensiva dell'art. 149 disp. att. c.p.c. ad ogni requisito costitutivo dei diritti alle prestazioni d'assistenza.
In sintesi, laddove il requisito socioeconomico non sussista al momento della domanda amministrativa, ma sorga durante il procedimento giudiziario, il giudice ne deve tener conto onde evitare la presentazione di una nuova domanda amministrativa, giacché anche tale evenienza, potendosi quale potenziale fonte di ulteriore contenzioso giudiziario, va ricondotta all'esigenza di tutela di ragioni di economia processuale, sottesa alla norma in esame.
Applicando tale condivisibile criterio alla fattispecie concreta, si evidenzia che: la domanda amministrativa risale al 10.10.2020; il requisito sanitario è stato accertato con decorrenza dal 10.11.2020; il procedimento di A.T.P.O. è stato introdotto con ricorso datato 25.2.2021 e definito con decreto di omologa emesso il 3.7.2022.
Risulta, pertanto, evidente che il requisito reddituale, prima insussistente, è venuto a perfezionarsi nella pendenza del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. introdotto dal ricorrente e sopra menzionato, sicché la notificazione del predetto di omologa e la trasmissione del modello AP70 devono ritenersi sufficienti ai fini del pagamento della prestazione per l'intero anno 2021, senza necessità di una ulteriore domanda amministrativa né di alcuna altra specifica istanza, come preteso dall' e come CP_1 la norma ex art. 149 disp. att. c.p.c. impone di evitare.
5. Più in dettaglio, la domanda amministrativa era già stata proposta dall'odierno
7 ricorrente ed il requisito reddituale, limitatamente all'anno 2021, è maturato nelle more del procedimento di A.T.P.O., con ciò integrandosi, in pendenza del procedimento stesso, ogni requisito necessario e sufficiente per il pagamento della provvidenza in contesa all'esito dell'omologa del requisito sanitario.
A ciò si aggiunga che proprio la pendenza del giudizio, anche se limitato all'accertamento del requisito sanitario, rilevando quello reddituale sul solo piano dell'interesse ad agire attuale e concreto ex art. 100 c.p.c., è l'ipotesi che i due messaggi non prendono in considerazione, laddove prevedono l'onere di presentazione CP_1 del modello AP93 allorquando vi sia stato rigetto della domanda amministrativa per difetto di presupposto reddituale, che venga ad integrarsi successivamente, come ivi espressamente indicato:
Con tale direttiva interpretativa, anch'essa nell'ottica dell'economia degli atti giuridici,
l' consente all'invalido, che venga a possedere il requisito socioeconomico CP_1 successivamente a quello sanitario, di evitare la proposizione di una nuova domanda amministrativa e la reiterazione dell'accertamento sanitario, limitandosi ad una semplice istanza di verifica dell'elemento reddituale.
È evidente che tale previsione, però, può trovare applicazione solo in assenza di un procedimento giudiziario pendente, ipotesi che, infatti, non viene menzionata nel testo sopra riportato.
Di contro, ove penda un procedimento giudiziario, benché si tratti di quello previsto ex art. 445 bis c.p.c., la medesima esigenza è già garantita dall'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone al giudice di tenere in considerazione anche le sopravvenienze giudiziali, tra cui, come detto, il requisito sanitario.
Sussiste, pertanto, il diritto di a percepire l'assegno mensile di Parte_1 assistenza ex art. 13 L. 118/1971 (assegno di invalidità civile) nel periodo dall'1.1.2021 al 31.12.2021.
Ciò impone l'accoglimento del ricorso.
8 Le somme spettanti saranno oggetto di quantificazione da parte dell'Istituto, che deve essere condannato al pagamento con formula generica ex art. 112 c.p.c.
In forza dell'art. 16 co. 6 L. 412/1991, detto importo va accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 29.12.2022, ossia dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (cfr. art. 46 co. 6 L. 88/1989), e sino al soddisfo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la significativa condizione di incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie concreta, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire l'assegno mensile di assistenza ex Parte_1
L. 118/1971 nel periodo dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento della corrispondente provvidenza CP_1 nella misura di legge, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 29.12.2022 e sino al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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