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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4736/2024 promosso da: nata il [...] ad [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. ALLEGREZZA ELISABETTA;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Persona_1 attualmente non autosufficiente economicamente, il padre corrisponderà all mensile di €400,00 mensili, anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi sul libretto postale, IBAN: [...];
- 1 - Tale importo di mantenimento cesserà al momento in cui la figlia godrà di propria occupazione e sarà in grado di mantenersi autonomamente.
3. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate.
4. Stabilire che la casa coniugale sita in Ostra (AN) Via Montoro n.7, concessa in comodato d'uso al Sig. rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Controparte_1
5. Stabilire che la casa acquistata dalla sig.ra sita in Mondavio (PU) via Parte_1
Contrada Pianaccio 41/a rimanga di sua esclusiva proprietà e disponibilità.
6. Dichiarare compensate le spese tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati ad Ancona il 5/10/1986, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 14/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente (perito chimico e laureata al Conservatorio, attualmente priva di occupazione).
Nulla deve disporsi con riferimento all'altra figlia della coppia, maggiorenne ed indipendente economicamente.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di
- 2 - note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio ad Ancona il 5/10/1986, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ostra (AN) al n. 16, parte II, serie B Ufficio 1 dell'anno 1986; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4736/2024 promosso da: nata il [...] ad [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. ALLEGREZZA ELISABETTA;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Persona_1 attualmente non autosufficiente economicamente, il padre corrisponderà all mensile di €400,00 mensili, anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi sul libretto postale, IBAN: [...];
- 1 - Tale importo di mantenimento cesserà al momento in cui la figlia godrà di propria occupazione e sarà in grado di mantenersi autonomamente.
3. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate.
4. Stabilire che la casa coniugale sita in Ostra (AN) Via Montoro n.7, concessa in comodato d'uso al Sig. rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Controparte_1
5. Stabilire che la casa acquistata dalla sig.ra sita in Mondavio (PU) via Parte_1
Contrada Pianaccio 41/a rimanga di sua esclusiva proprietà e disponibilità.
6. Dichiarare compensate le spese tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati ad Ancona il 5/10/1986, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 14/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente (perito chimico e laureata al Conservatorio, attualmente priva di occupazione).
Nulla deve disporsi con riferimento all'altra figlia della coppia, maggiorenne ed indipendente economicamente.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di
- 2 - note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio ad Ancona il 5/10/1986, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ostra (AN) al n. 16, parte II, serie B Ufficio 1 dell'anno 1986; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -