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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NT LO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 567/2021 R.G. (riunita n. 158/2022 R.G.) promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Rogati Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Le Pera
-RESISTENTE - oggetto: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.05.2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente
[...]
dall'1.06.2016 al 4.11.2019, con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato di tipo part-time al 90%, inquadrato al 6° livello del CCNL del settore nettezza urbana (aziende private) e adibito a mansioni di operaio, con sede di lavoro nel
Comune di Diamante (CS), senza che dello stesso contratto gli sia mai stata consegnata una copia;
affermava di aver svolto attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, lavorando, nel periodo estivo dalle ore 6,00 alle 22,00, tutti i giorni, compresi domeniche e festivi e, nel periodo invernale, dalle ore 6,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato;
di conseguenza, sosteneva di aver maturato diritto al pagamento del lavoro supplementare e straordinario svolto oltre le 6 ore giornaliere previste dal contratto part-time sottoscritto, nonché alle maggiorazioni dovute per il lavoro effettuato nei giorni festivi durante il periodo estivo;
lamentava, ulteriormente, il mancato godimento di ferie in relazione all'orario di lavoro effettivamente rispettato e il mancato pagamento della somma di € 80,00 mensili prevista dal D.L. 66/2014. Deduceva, inoltre, che in data
04.11.2019, allorquando si trovava ancora in malattia, gli veniva comunicato il licenziamento, che impugnava con raccomandata inviata a mezzo PEC in data
07.11.2019.
1 Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Paola di dichiarare nullo, inefficace o illegittimo il licenziamento intimato dalla società resistente, con conseguente condanna al pagamento di un'indennità pari a 12-24 mensilità; nonché dichiarare nulla la clausola del contratto di lavoro a tempo parziale, in quanto non determinata la ripartizione dell'orario di lavoro, con conseguente risarcimento del danno;
chiedeva, infine, di condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 68.726,80,
a titolo di lavoro straordinario, lavoro festivo, credito ex art. 1 D.L. 66/2014, ferie non godute, indennità di mancato preavviso, oltre agli effetti contributivi, pensionistici e assistenziali.
Si costituiva in giudizio la che innanzitutto Controparte_1 chiedeva riunirsi al presente giudizio altro procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (opposizione a d.i. n. 74/2021 reso dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola nel procedimento monitorio n. di R.G. 1330/2021) riguardante le stesse parti ed avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive per lavoro supplementare e domenicale per lo stesso periodo lavorativo.
Tanto premesso, parte convenuta evidenziava l'incongruenza delle domande formulate dal ricorrente nei due diversi procedimenti, rilevando che nel ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente poneva a base della propria pretesa un calcolo di 2 ore di lavoro straordinario al giorno per tutti i periodi lavorati da giugno 2016 a febbraio 2018, mentre nel presente procedimento reclamava, per i medesimi periodi estivi, 10 ore di lavoro straordinario. Nel merito, la società resistente precisava che il ricorrente era stato assunto in data 01.06.2016 a seguito di passaggio di cantiere dalla società “Ecologia Futura”, appartenente al fratello dello stesso ricorrente, in ottemperanza all'art. 14 del Capitolato
Speciale di Appalto del Comune di Diamante che prevedeva il passaggio diretto e immediato del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante. La società convenuta deduceva, ulteriormente, che il era stato assunto con un contratto di Pt_1 lavoro parziale orizzontale per 36 ore settimanali a tempo indeterminato, con applicazione del CCNL FISE Assoambiente e non Conflavoro, con livello di inquadramento 6° e con orario lavorativo dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore 12:00, contestando lo svolgimento di lavoro straordinario, domenicale e festivo, nonché i conteggi indicati in ricorso. A sostegno della propria tesi, la resistente richiamava il contratto collettivo di prossimità sottoscritto in data 10.05.2017 tra la società e la CISL, che prevedeva all'art. 20 l'istituto della “Banca delle ore”, in cui venivano accantonate le ore di lavoro straordinario svolte dai dipendenti: secondo la convenuta, il saldo della Banca ore del 2 era sempre stato pari a zero, non avendo mai effettuato ore di lavoro Pt_1 supplementare.
Con riferimento al licenziamento intimato, la società convenuta eccepiva la decadenza dell'impugnativa ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 604/1966, come modificata dalla L.
183/2010 e dalla L. 92/2012, per non aver il ricorrente depositato il ricorso giudiziale né comunicato la richiesta di tentativo di conciliazione nel termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale. Nel merito, la parte resistente sosteneva la legittimità del licenziamento, intervenuto ai sensi dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 46 lettera B) n. 1 del
CCNL di riferimento, per superamento del periodo di comporto per malattia.
In relazione alle ferie non godute, la affermava di aver Controparte_1 regolarmente corrisposto al lavoratore, con la busta paga di novembre 2019, l'indennità sostitutiva per 36,8 giorni di ferie non godute, per un importo di € 3.186,41, contestando quindi la pretesa avversaria sul punto. Quanto al credito di cui all'art. 1 del D.L. 66/2014
(c.d. Bonus Renzi), la società convenuta sosteneva di averlo regolarmente riconosciuto al ricorrente per le annualità in cui sussistevano i requisiti di legge, e precisamente per l'anno
2016 in tutti i mesi da giugno a dicembre, e per l'anno 2019 nelle buste paga di settembre, ottobre e novembre, per un totale complessivo di € 805,21. Infine, in merito all'indennità di mancato preavviso, la società riconosceva il diritto del ricorrente alla somma di €
778,00 netti (Euro 884,00 lordi), determinata dalla paga giornaliera per 10 giorni, come previsto dall'art. 18 dell'accordo aziendale di secondo livello, offrendo formalmente tale importo in pagamento.
È stata acquisita la documentazione offerta dalle parti;
è stato disposto d'ufficio, a cura della parte resistente, il depositato di copia del contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 01.06.2016; è stata disposta la riunione al presente giudizio di quello di opposizione a decreto ingiuntivo recante n. di r.g. 158/2022 (opposizione a decreto ingiuntivo n.
74/2021); sono state esperite le prove orali per come richieste e ammesse;
all'esito, è stato concesso alle parti termine per il deposito di note illustrative. La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
3 2.1. In merito all'impugnativa di licenziamento intimato dalla società resistente, la stessa
è inefficace, essendo intervenuta la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 604/1966, come successivamente modificata dalla L. n. 183 del 2010 e dalla L.
n. 92 del 2012.
Risulta dagli atti, infatti, che il rapporto di lavoro è cessato in data 04.11.2019 e che il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il licenziamento con comunicazione a mezzo
PEC del 07.11.2019, senza che sia seguito il deposito, nel termine di 180 giorni previsto a pena di inefficacia, del ricorso giudiziale ovvero della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, essendo stato il ricorso giudiziale depositato soltanto in data
10.07.2021 oltre il termine decadenziale.
Evidentemente, da tale sequenza procedimentale emerge la tardività della proposizione del ricorso giudiziale.
Alla luce di tali premesse, in definitiva, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente deve essere rigettata.
2.2. La domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola del contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato tra le parti in data 01.06.2016, per asserita indeterminatezza della ripartizione dell'orario di lavoro nella giornata, nel mese o nell'anno, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Dal contratto sottoscritto dalle parti in data 01.06.2016 emerge con chiarezza che il rapporto lavorativo veniva regolato da un contratto di lavoro parziale orizzontale per 36 ore settimanali con puntuale determinazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato (cfr. all. 15-bis depositato da parte resistente in data 07.09.2022).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si ravvisa alcuna violazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in relazione agli obblighi di indicare puntualmente la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario di lavoro.
Non sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa all'orario di lavoro part-time, né per il conseguente risarcimento del danno richiesto dal ricorrente, dovendo pertanto essere rigettata la relativa domanda.
4 2.3. La domanda attorea volta ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per lavoro straordinario, supplementare e festivo non può essere accolta, in quanto dagli atti di causa e dall'istruttoria espletata non è stata raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, di prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattualmente previsto.
Il principio cardine in tema di riconoscimento di lavoro supplementare/straordinario, come ribadito dalla Suprema Corte con Sentenza n. 16150 del 19.06.2018, è che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento delle parti possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Tale orientamento trova conferma in numerose pronunce di merito. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6326 del 29.07.2021, ha ribadito che incombe sul lavoratore il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato.
In ragione di ciò al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
La ratio di tale rigoroso orientamento è da rinvenirsi nella necessità che il lavoratore fornisca la prova sia dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia oltre tale orario, come anche l'articolazione della stessa.
Orientamento giurisprudenziale costante vuole che “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il Giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici” (Cassa., 3 marzo 1987 n. 2241; Cass. 16 febbraio 2009 n. 3714).
5 Stanti tali premesse in punto di diritto, l'istruttoria testimoniale non ha fornito elementi univoci, concordanti e circostanziati a sufficiente sostegno delle allegazioni attoree, emergendo anzi significative discrepanze tra le deposizioni dei testi escussi.
Il teste di parte ricorrente , già dipendente della dal Testimone_1 Controparte_1
2016 al 2018 come operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti nel Comune di
Diamante, ha affermato, in merito agli orari di lavoro, che: “Io nel periodo estivo lavoravo dal lunedì alla domenica, magari qualche domenica no. Io di regola facevo dalle 6 alle
22.00, non si faceva neppure una pausa pranzo. Confermo il capitolo 3 più o meno era
l'orario, non eravamo sempre insieme perché io facevo l'operaio addetto alla raccolta mentre lui supervisionava tutti noi”. Per quanto riguarda il periodo invernale, ha affermato: “il mio orario era dalle 8 alle 14 poi il sabato vi era il mercato e si finiva più tardi verso le 16.00/17.00, tempo di ripulire il mercato” (cfr. deposizione testimoniale del 29/02/2024).
Diversamente, il teste di parte resistente , operatore ecologico che Testimone_2 ha lavorato per la dal giugno 2016 fino al giugno 2021, ha affermato Controparte_1 con chiarezza: “Confermo che lavorava dal lunedì al sabato. Io la domenica non lavoravo
e neppure mettevo fuori la spazzatura non era prevista la raccolta dei rifiuti. Quanto agli orari posso specificare che di inverno erano dalle 6 alle 12 mentre nel periodo estivo dalle 5 alle 11, comunque sempre sei ore. Questo era anche il mio orario di lavoro” (cfr. deposizione testimoniale del 29/02/2024).
Il teste di parte ricorrente operatore ecologico, in merito agli orari di Testimone_3 lavoro, ha dichiarato: “Quanto ai miei orari di inverno lavoravamo fino alle 15, 16 del pomeriggio e d'estate fino a quando finivamo, alcune volte faceva buio", aggiungendo che "i suoi orari dipendevano da quelli degli operatori ecologici, cioè fin quando noi lavoravamo lui lavorava. Ad esempio se noi finivamo alle 19.00 lui non doveva controllare niente fino alle 10.00". Ha inoltre precisato: "Ribadisco che il Pt_1 rimaneva fin quando noi finivamo di lavorare” (cfr. deposizione testimoniale del
20/06/2024).
Il teste di parte resistente responsabile dei vari cantieri della Testimone_4 [...] dal 2012, ha dichiarato: “Quanto agli orari di lavoro in generale posso dirle CP_1
l'impostazione aziendale ovvero dalle 5 alle 11 o dalle 6 alle 12 da lunedì a sabato” (cfr. deposizione testimoniale del 20/06/2024).
6 In definitiva, il quadro probatorio che emerge dall'istruttoria testimoniale non consente di attribuire maggiore attendibilità ad alcuni testi a dispetto di altri, tanto che dal complesso dell'istruttoria non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore in base ai principi giurisprudenziali sopra esposti.
Inoltre, le deposizioni dei testi di parte ricorrente risultano caratterizzate da talune discrepanze in ordine alla durata e alla collocazione dell'orario di lavoro, nonché contraddette dalla documentazione in atti, e in particolare dai fogli presenza giornalieri che non recano alcuna annotazione relativa allo svolgimento di lavoro supplementare, straordinario o di attività lavorativa nelle giornate domenicali e festive (cfr. all. 19 memoria di costituzione).
Va inoltre considerato che, come emerso anche dalla deposizione del teste , era Tes_2 proprio il a compilare i fogli presenza, e che, come rilevato dalla parte resistente, Pt_1
l'eventuale svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario avrebbe dovuto essere annotato su tali fogli ai fini dell'accantonamento nella “banca ore” prevista dall'art. 20 dell'accordo collettivo aziendale di secondo livello e di prossimità del
10.05.2017.
In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, di prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattualmente previsto né di attività lavorativa nelle giornate domenicali e festive, la domanda deve essere rigettata.
3. La natura della controversia, la qualità delle parti e l'esito complessivo dell'istruttoria giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso proposto da (proc. n. 567/2021 R.G.); Parte_1
2) Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 (proc. n. 158/2022 R.G.) e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 74/2021;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
04.10.2025. Pt_2
Il Giudice
NT LO
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