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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.2476 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 2476 tra
Parte_1
RICORRENTE e
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025, alle ore 9:10 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. CAMPISI ELIDE Parte_1 Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. l'avv.VIGILANTI LUCIO CP_1 CORNELIO , oggi sostituito dall'avv. EMILIANO CONTARINO
Il difensore di parte ricorrente prende atto della CTU e chiede che la causa venga decisa. L'avv. CONTARINO insiste in atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2476 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 27/05/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2476 /2024 tra
( ), nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Avola (SR), via Roma n. 28, presso lo studio dell'avv. CAMPISI Elide che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90 presso la sede provinciale , rappresentato e difeso, sia CP_1
unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti VIGILANTI Lucio e GALEANO Manlio, per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Fiumicino, rep. n. 37875; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 09.05.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 06.06.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. più specificamente, nella relazione scritta Persona_2 depositata il 02.04.2024, ha concluso per il diniego dei requisiti richiesti e ha accertato che: “Da quanto detto, e dopo aver confrontato tutte le patologie riportate in diagnosi medico legale con le relative tabelle emanate con D.M. del 5/2/02 per la valutazione dell'Invalidità Civile, si può affermare che il Sig. può ritenersi invalido al 60% (sessanta per cento) così come Parte_1
correttamente valutato dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile in occasione della visita del 19/12/22”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità, in quanto accertava che: “per le motivazioni esposte nelle considerazioni medico-legali risulta, tenendo presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di invalidità civile approvate con DM. Della
Sanità del 05-02-1992, lo Status d' invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34% al 73% pari al 68% ( art.2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88) a decorrere sin dal Marzo 2024 ( come sopra motivato ), e quindi, non sussistono, in atto e a mio giudizio, i requisiti sanitari di legge per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, né sussistevano all' epoca della domanda amministrativa, cosi come non sussistevano durante la visita medica effettuata dalla
Commissione Medica ASL Siracusa – Sicilia in data 19-12-2022 , nè in fase di ATP “.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
3 In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato Parte_1
il 06.06.2024, a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 18.02.2025 a firma del dott. Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 27/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 2476 tra
Parte_1
RICORRENTE e
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025, alle ore 9:10 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. CAMPISI ELIDE Parte_1 Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. l'avv.VIGILANTI LUCIO CP_1 CORNELIO , oggi sostituito dall'avv. EMILIANO CONTARINO
Il difensore di parte ricorrente prende atto della CTU e chiede che la causa venga decisa. L'avv. CONTARINO insiste in atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2476 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 27/05/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2476 /2024 tra
( ), nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Avola (SR), via Roma n. 28, presso lo studio dell'avv. CAMPISI Elide che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90 presso la sede provinciale , rappresentato e difeso, sia CP_1
unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti VIGILANTI Lucio e GALEANO Manlio, per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Fiumicino, rep. n. 37875; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 09.05.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 06.06.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. più specificamente, nella relazione scritta Persona_2 depositata il 02.04.2024, ha concluso per il diniego dei requisiti richiesti e ha accertato che: “Da quanto detto, e dopo aver confrontato tutte le patologie riportate in diagnosi medico legale con le relative tabelle emanate con D.M. del 5/2/02 per la valutazione dell'Invalidità Civile, si può affermare che il Sig. può ritenersi invalido al 60% (sessanta per cento) così come Parte_1
correttamente valutato dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile in occasione della visita del 19/12/22”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità, in quanto accertava che: “per le motivazioni esposte nelle considerazioni medico-legali risulta, tenendo presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di invalidità civile approvate con DM. Della
Sanità del 05-02-1992, lo Status d' invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34% al 73% pari al 68% ( art.2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88) a decorrere sin dal Marzo 2024 ( come sopra motivato ), e quindi, non sussistono, in atto e a mio giudizio, i requisiti sanitari di legge per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, né sussistevano all' epoca della domanda amministrativa, cosi come non sussistevano durante la visita medica effettuata dalla
Commissione Medica ASL Siracusa – Sicilia in data 19-12-2022 , nè in fase di ATP “.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
3 In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato Parte_1
il 06.06.2024, a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 18.02.2025 a firma del dott. Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 27/05/2025
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