Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3017 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale”
Promosso da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il Parte_2
11/12/1981, entrambi con l'avv.to MANIERI ELEONORA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in PRESICCE (LE), il 05.06.2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
PRESICCE (LE), al n. 1, P. I, anno 2014.
Dall'unione coniugale è nata , il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 05/07/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale, alle condizioni del ricorso.
All'udienza del 31.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti di continuare a convivere, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti per il proseguimento di una comunione materiale e spirituale.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia di separazione, alle condizioni del ricorso, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne, e nulla avendo osservato il PM.
Nulla sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il Parte_2
11/12/1981, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore