Decreto presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2024, proposto da
Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monterosso al Mare, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Monterosso al Mare sull’istanza di approvazione dell’atto suppletivo alla concessione rep. n. 1304 del 2010, presentata il 19.9.2024, e, conseguentemente, per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, nominando un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis” ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., lamentando l’inerzia del Comune di Monterosso al Mare sull’istanza del 19 settembre 2024, con cui il predetto Circolo ha chiesto l’approvazione di un atto suppletivo alla concessione rep. n. 1304 del 2010, avente ad oggetto il porticciolo turistico del “Gigante” (v. docc. 8-9-10 ricorrente);
- l’atto suppletivo proposto dal ricorrente riconosce formalmente la balneazione (di fatto praticata da oltre sessant’anni) nella porzione di levante dell’area in concessione, quale attività accessoria all’approdo per diporto nautico, in modo da soddisfare la prescrizione cui la Regione Liguria ha subordinato l’efficacia del nulla osta alla variante al p.u.d. adottata con D.C.C. n. 12 del 28 aprile 2023 (v. decreto Regione Liguria n. 8650 del 28.12.2023, sub doc. 4 ricorrente);
Rilevato che, dopo la notifica del ricorso, il procedimento si è dipanato con il seguente iter :
- con nota del 10 dicembre 2024 il Comune ha manifestato l’intendimento di sottoscrivere l’atto suppletivo, convocando il legale rappresentante del Circolo Velico per il 10 gennaio 2025 (doc. 11 ricorrente);
- con successiva nota del 9 gennaio 2025 l’ente ha chiesto l’inserimento di apposita clausola per cui l’atto potrebbe essere revocato o modificato in base all’esito del giudizio di appello avverso la sentenza del T.A.R. n. 618/2024 (doc. 14 ricorrente), la quale ha respinto il ricorso della Capitaneria di Porto avverso gli atti comunali di approvazione del nuovo regolamento del porticciolo (che prevede l’attività balneare, riservata ai soci del circolo, nello specchio acqueo antistante all’arenile di levante);
- con pec del 10 gennaio 2025 il Presidente del Circolo Velico ha prestato adesione alla richiesta di integrazione ed ha trasmesso il testo definitivo del documento (doc. 15 ricorrente);
- subito dopo il Presidente si è recato presso gli uffici comunali per la firma dell’atto, ma, quivi giunto, il Sindaco gli ha comunicato che non avrebbe sottoscritto il titolo suppletivo e, così, non lo ha firmato;
Rammentato che, secondo consolidato orientamento pretorio, presupposto della condanna dell’Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull’istanza dell’interessato è che, al momento della pronuncia giudiziale, perduri l’inerzia colpevole dell’ente inadempiente: il che si verifica se l’Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento, incluso il caso in cui adotti un atto interlocutorio o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività comporta un rinvio sine die ed è espressione di un contegno ostruzionistico che rasenta talora il limite di un atteggiamento beffardo (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4803; Cons. St., sez. IV, 6 dicembre 2019, n. 8349; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 15 gennaio 2025, n. 662; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 19 giugno 2024, n. 1329; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 luglio 2023, n. 4013; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 17 febbraio 2022, n. 263);
Ritenuto che l’Amministrazione civica abbia violato il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, tenendo una condotta dilatoria e inducendo l’istante a credere che avrebbe sottoscritto l’atto suppletivo, in spregio ai principi di buona fede e leale collaborazione con il privato scolpiti nell’art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241/1990;
Ritenuto, pertanto, che l’azione contra silentium sia fondata e debba, quindi, essere accolta, con conseguente ordine al Comune di Monterosso al Mare di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Ritenuto altresì che, in accoglimento della richiesta attorea, per l’ipotesi di perdurante inadempimento debba fin d’ora nominarsi commissario ad acta il Prefetto della Provincia di La Spezia, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire, come di regola, la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Monterosso al Mare di pronunciarsi sull’istanza della parte ricorrente, con provvedimento espresso e motivato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Per il caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di La Spezia, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente.
Condanna il Comune di Monterosso al Mare al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 1.300,00 (milletrecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO