Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/03/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
RG 40627/2022
N. R.G. 40627/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40627/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in MILANO, VIA Parte_1 C.F._1
EDMONDO DE AMICIS n°24, presso lo studio difensore avvocato BRAZESCO MARZIO, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dai difensori avvocati PORTIGLIA
FRANCESCO e SAPIENZA MARIA TERESA del Foro di Venezia, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione.
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CP_1 C.F._2
FRIULI n°60, presso lo studio del difensore avvocato GENTILCORE DAVIDE MARIO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Parte_2 C.F._3
STRADELLA n°15, presso lo studio del difensore avvocato KANU SIDIKI che lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
1
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/11/2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, avanti Parte_1
l'intestato Tribunale, i cognati e per sentirli condannare pro CP_1 Parte_2 quota, previo accertamento dell'invalidità della rinuncia all'eredità della madre , Persona_1 deceduta a Milano in data 21/11/2016, dagli stessi effettuata rispettivamente in data
7/03/2017 e 13/03/2017, al pagamento della somma complessiva di euro 25.077,53# (di cui euro 21.630,69# per canoni di locazione impagati ed indennità di occupazione ed euro
3.447,24# per interessi e spese).
L'attrice deduceva che:
- con contratto datato 9/10/2008, registrato il 20/10/2008 (doc 1), aveva concesso in locazione alla suocera, , l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Persona_1
Segrate alla Via Mazzini n°3 per la durata di quattro anni, tacitamente rinnovata in assenza di disdetta sino al giorno 8/10/2012, al corrispettivo annuo di euro 4.440# oltre ad euro 1.620 per spese, da corrispondersi anticipatamente con rate mensili di euro 505# ciascuna;
- dal mese di luglio 2013 la IG non aveva più provveduto al pagamento Per_1 del canone di locazione, sicché con atto del 5/01/2015 le aveva intimato lo sfratto con contestuale citazione per la convalida avanti il Tribunale di Milano (doc 2);
- con memoria datata 24/03/15 la IG si era costituita, chiedendo un Per_1 termine di grazia per provvedere a sanare la morosità, ma non avendo provveduto al pagamento di alcunché, il Tribunale aveva convalidato lo sfratto per morosità con esecuzione fissata per il giorno 21/11/2015 (doc. 3 e 4);
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- l'atto di intimazione di sfratto per morosità, unitamente all'ordinanza di convalida munita della formula esecutiva, veniva notificato alla IG in data Per_1
16/12/2015 (doc 6);
- non avendo la rilasciato spontaneamente l'immobile, le veniva notificato atto Per_1 di precetto per rilascio di immobile in data 29/01/2016 con accesso dell'Ufficiale giudiziario previsto per il giorno 19/04/2016, successivamente rinviato al 24/05/2016, poi al 28/07/2016, ancora al 13/10/2016 e infine al 29/11/2016 (doc. 7 e 8);
- nelle more e precisamente in data 5/07/2016 aveva depositato ricorso per ingiunzione di pagamento ed aveva ottenuto l'emissione in data 13/09/2016 del decreto ingiuntivo n°24497/2016, immediatamente esecutivo, nei confronti della IG per il Per_1 mancato pagamento di canoni di locazione e spese dal mese di luglio 2013 sino al mese di ottobre 2015 nonché delle indennità di occupazione dal mese di novembre
2015 al mese di luglio 2016 per un totale di euro 18.838,78#, oltre interessi e spese della procedura (doc. 10);
- aveva provveduto a notificare in data 18/11/2026 il provvedimento monitorio;
- in data 21/11/2026 la IG decedeva (doc. 11); Persona_1
- nell'accesso del 29/11/2016 l'Ufficiale giudiziario aveva dato atto che la ex badante della IG gli consegnava le chiavi dell'appartamento nonché della Per_1 presenza di beni della deceduta (doc 12) e, dopo inventario, aveva proceduto Per_1 alla riconsegna dell'immobile all'odierna attrice;
- aveva provveduto a notificare per compiuta giacenza agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultima residenza della deceduta ricorso ex art. 609 Per_1
c.p.c. con intimazione da eseguirsi entro 10 giorni dal rilascio dell'immobile ad asportare tutti i beni estranei all'esecuzione (doc. 13);
- nei giorni successivi i convenuti e avevano provveduto CP_1 Parte_2 ad asportare con un furgone della Domus Ristrutturazioni S.r.l. - di cui Parte_2
è socio al 50% - mobili, arredi e ori di proprietà della IG e li
[...] Per_1 avevano portati a casa di;
CP_1
- i convenuti avevano rinunciato all'eredità rispettivamente il 7/03/2017 e CP_1
il 13/03/2017; Parte_2
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- in data 16/07/2018 rinunciavano all'eredità anche , marito dell'attrice e Persona_2 figlio della , e e , figlie dell'attrice (doc. 16); Per_1 CP_2 Persona_3
- a seguito di notifica di ricorso ex art. 481 cod. civ. e 749 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione per il giorno 25/11/2020 ai restanti quattro figli della IG comparivano avanti il Tribunale e Per_1 CP_3 CP_4
i quali dichiaravano di rinunciare all'eredità della madre, mentre e
[...] Parte_3
non si presentavano, sicché il giudice provvedeva ad assegnare Parte_4 termine di 60 giorni dalla notificazione del ricorso e del verbale, affinché questi ultimi dichiarassero se accettare o meno l'eredità relitta della madre: rinunciava Parte_3 mentre non esprimeva alcuna volontà (doc. 17,18 e 19). Parte_4
Ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva l'invalidità e/o inefficacia delle rinunce all'eredità effettuate dai convenuti, dal momento che questi ultimi, all'apertura della successione, erano già in possesso dei beni della de cuius e li avrebbero sottratti dall'asse ereditario, per cui sarebbero decaduti dalla facoltà di rinunciare all'eredità e, quindi, sarebbero da considerarsi eredi puri e semplici: per tale motivo sarebbero tenuti pro quota al pagamento dell'importo portato dal provvedimento monitorio n°24497/2016, immediatamente esecutivo e non opposto nei termini di legge.
2. Si costituivano i convenuti con comparse di costituzione risposta datata 23/02/2023, contestando nel merito la fondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa.
In particolare, in via preliminare rilevavano, oltre al mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione dell'attrice che in quanto titolare di un credito nei confronti della IG non poteva esperire il rimedio previsto dall'art. Per_1
524 cod. civ., atteso che l'impugnazione della rinuncia all'eredità può essere azionata solo dai creditori del rinunciante e non del de cuius;
nel merito, eccepivano il mancato assolvimento all'onere della prova dell'asserito possesso dei beni al momento della morte della IG
e la sottrazione di beni in danno dell'attrice. In punto di fatto precisavano come in Per_1 vista dell'imminente sfratto avessero reperito un nuovo appartamento dove trasferire la madre e, pertanto, nei primi giorni di novembre avrebbero organizzato il trasloco di alcuni suoi beni.
3. Alla prima udienza del 15/03/2023 il giudice all'epoca titolare assegnava il termine di legge per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. lgs. n°28/2010 e
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rinviava all'udienza del 18/05/2023, successivamente differita d'ufficio al 19/10/2023 per
“l'imminente trasferimento ad altra sezione per ultradecennalità”. In data 24/05/23 la mediazione si concludeva con verbale negativo per la mancata volontà delle parti di addivenire ad un accordo.
Con provvedimento del 30/06/2023 la presente causa veniva assegnata al dott. Federico
Salmeri, il quale con ordinanza riservata del 21/10/2023 assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviava per la decisione sulle istanze istruttorie delle parti all'udienza del 21/02/2024.
Disposta l'ammissione delle prove orali ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della decisione nonché dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. svolta dalla difesa attorea nei confronti di con provvedimenti del 9-22/03/2024, il dott. Salmeri fissava l'udienza del Controparte_5 giorno 21 maggio 2024 per l'assunzione della prova.
Nelle more e precisamente in data 9 maggio 2024 la presente causa veniva assegnata alla sottoscritta GOP per la sua definizione definitiva.
Assunte le prove orali ammesse ed esaminata la documentazione fornita dal terzo
[...] nel corso delle udienze del 21/05/2024 e del 30/09/2024, con provvedimento Controparte_5 riservato del 29/10/2024, ritenuta la causa, alla luce delle rispettive deduzioni ed eccezioni, dei documenti versati in causa e delle risultanze istruttorie, matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/11/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni. La causa
è stata trattenuta in decisione in data 1/12/24 con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali.
4. In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dalla difesa di deve essere respinta, in quanto infondata. CP_1
E' documentalmente provato che l'attrice vanti nei confronti della de cuius e, quindi dell'eredità lasciata dalla IG , il credito portato dal decreto ingiuntivo Per_1
n°24497/2016, emesso dal Tribunale di Milano immediatamente esecutivo in data 13/09/2016
e non opposto dall'ingiunta nei termini di legge.
Non possono essere prese in considerazione le deduzioni svolte per la prima volta negli scritti difensivi finali da circa l'invalidità e/o inefficacia della notifica del provvedimento CP_1
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monitorio in esame, poiché si tratta di circostanze in relazione alle quali non si è instaurato regolare contraddittorio tra le parti, ma anche in ragione della pretestuosità delle stesse, atteso che la notifica del provvedimento monitorio risulta essersi perfezionata il 18/11/2016 - come attesta la relativa cartolina di ricevimento debitamente compilata (doc 10 di parte attrice) - con la sottoscrizione da parte della badante della IG che non può Per_1 revocarsi in dubbio fosse persona costantemente addetta alla cura della de cuius , peraltro in quel periodo in precarie condizioni di salute, nonché alla gestione di ogni sua necessità.
Pertanto, l'assunto che la notifica del decreto ingiuntivo de quo si sarebbe perfezionata dopo il decesso della IG deve rilevarsi del tutto infondato. Per_1
Con la presente azione l'attrice assume che i convenuti, al momento dell'apertura della successione, fossero in possesso dei beni di proprietà della IG e, pertanto, li Per_1 avrebbero sottratti all'eredità, con l'effetto che sarebbero da considerarsi eredi puri e semplice, nonostante la loro rinuncia.
Proprio perché secondo la prospettazione della difesa attorea la rinuncia all'eredità dei convenuti va dichiarata invalida ed inefficace, sussiste la legittimazione attiva della IG
che ha promosso la presente azione per vedere soddisfatto un suo credito nei Pt_1 confronti di chi – sempre secondo la sua ricostruzione – è erede della IG . Per_1
5. Passando all'esame del merito della vicenda, si osserva come la difesa di parte attrice sostiene che la rinuncia all'eredità posta in essere da e CP_1 Parte_2 rispettivamente in data 7/03/2017 e 13/03/2017, debba ritenersi inefficace, in quanto effettuata da soggetti nel possesso dei beni ereditari, oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge per la rinuncia.
In via generale va osservato come la rinuncia all'eredità consiste in una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale in cui si è aperta la successione e da inserirsi nel registro delle successioni, con la quale l'erede manifesta la volontà di non subentrare al defunto nei suoi diritti e rapporti, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un testamento (art. 519 cod. civ.).
Si tratta di un negozio giuridico formale da compiersi con la forma prevista dalla legge a pena di nullità. Qualora non vengano rispettate le formalità previste dalle disposizioni in commento la rinuncia è invalida, per cui il rinunciante è da considerarsi ancora un chiamato all'eredità.
Per l'effetto retroattivo della dichiarazione di rinuncia, risalente al momento dell'apertura della
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successione, il suo autore è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità
(art. 521 cod. civ.).
Al contrario dell'accettazione, che una volta fatta non può essere revocata, la rinuncia può essere sempre revocata, ciò comportando l'accettazione dei beni se non acquisiti nel frattempo da altri.
Tuttavia, la rinuncia all'eredità, proprio perché atto formale, non ammette una revoca tacita: la rinuncia all'eredità resta ferma anche se il rinunciante tiene un comportamento che appare in contrasto con la rinuncia stessa (Cass. n°37927/2022).
Ciò premesso, fermo restando che la delazione che segue all'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, nella fattispecie in esame spetta alla IG che agisce in giudizio nei Pt_1 confronti degli asseriti eredi della de cuius l'onere di provare in modo rigoroso, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'assunzione della qualità di erede da parte dei convenuti per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. ovvero l'acquisto della qualità di erede puro e semplice per il mero fatto di essere in possesso dei beni ereditari e di non aver compiuto l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, con l'effetto che la rinuncia effettuata dagli stessi sarebbe inefficace.
Invero, dall'esame delle risultanze dell'espletata istruttoria nel suo complesso l'assunto di parte attrice per cui dopo la morte della madre i convenuti avrebbero avuto il Persona_1 possesso di taluni beni ereditari, tanto che “asportavano, con furgone e due dipendenti della società Domus Ristrutturazioni Srl con sede in Milano, della quale è socio e Parte_2 amministratore al 50%, i mobili e gli arredi e gli ori e quanto altro di proprietà della madre che si trovava all'interno dell'abitazione dalla medesima già condotta in locazione, e li portavano nell'abitazione di ” (pag. 3 atto di citazione) non ha trovato adeguato CP_1 riscontro.
Dato atto che è proprio l'attrice ad aver agito nei confronti di tutti gli eredi con ricorso ex art. 609 c.p.c. al fine di liberare l'unità immobiliare di sua proprietà da beni estranei all'esecuzione
(si veda doc. 13 attoreo), l'unico teste che abbia confermato la ricostruzione attorea dei fatti
è , padre dell'attrice, di anni 86, il quale ha dichiarato che abitava sullo stesso Testimone_1 pianerottolo del condominio dove viveva la consuocera e che, affacciato alla finestra del bagno, mentre guardava verso il cortile, avrebbe visto gli operai della Domus Ristrutturazioni
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asportare dall'appartamento dove abitava la IG dei beni, senza peraltro Per_1 specificare di quali beni si trattasse. Richiesto al teste di precisare il periodo in cui ciò sarebbe accaduto, lo stesso ha dichiarato “posso solo dire che gli operai sono venuti poco tempo dopo il decesso della IG ma non so dire esattamente quando”, dichiarazione che Per_1 appare quantomeno generica non avendo dato ulteriori specifiche per consentire una sicura contestualizzazione del fatto.
Il teste ha poi riconosciuto il furgone utilizzato nell'occasione da lui ricordata come Pt_1 quello ritratto dalla fotografia allegata quale documento 14.
Proprio la conferma di quest'ultima circostanza fa dubitare dell'attendibilità del teste , Pt_1 considerato che il teste ha dichiarato che si trovava affacciato alla finestra del bagno del proprio appartamento, posto sullo stesso pianerottolo dove viveva la consuocera ovvero al quinto piano e che guardava verso il cortile: appare all'evidenza come il teste - che all'epoca dei fatti aveva 78 anni - non potesse da quella altezza cogliere tutti i particolari del furgonato
(targa ed eventuali scritte) e non si comprende come possa aver con certezza confermato che il mezzo fosse proprio quello raffigurato nelle fotografie sub doc 14.
Invero, l'esame delle fotografie di cui al documento 14 evidenzia come le stesse ritraggano un furgonato, parcheggiato lunga una via senza che sia possibile stabilirne l'esatta collocazione e non quindi parcheggiato nel cortile del;
di più, sono illeggibili il numero di targa e CP_6 le eventuali scritte che consentirebbero di ricondurlo con certezza alla Domus Ristrutturazioni;
si vede il cassone del mezzo pieno di diverse cose, senza che sia possibile identificarle, coperto con un telo di plastica. Il fatto che il teste abbia riconosciuto uno degli operai della
Domus Ristrutturazioni dalla posizione in cui si trovava appare poco verosimile e, perciò, anche sotto questo profilo le dichiarazioni del teste appaiono nel complesso poco Pt_1 attendibili.
Gli altri testi indotti da parte attrice e non hanno fornito Testimone_2 Testimone_3 elementi di prova a sostegno della ricostruzione attorea ed in particolare del possesso e della disposizione di beni ereditari dopo la morte della IG . Per_1
Il teste - che ha dichiarato di collaborare da più di 10 anni con e di Tes_2 Parte_2 essere stato presso l'abitazione della de cuius per effettuare qualche lavoro di manutenzione o imbiancatura - ha fermamente negato di aver portato via dall'appartamento della IG
mobili smontati, elettrodomestici o altro;
chiamato ad esaminare le fotografie del Per_1
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furgonato sub doc 14 ha dichiarato “riconosco nelle fotografie di cui al doc 14 attoreo che mi vengono rammostrate un ribaltabile ma non so dire se è quello in uso alla Domus
Ristrutturazioni...vedo un ribaltabile ma non posso dire se era quello della Domus in quanto non si vedono la targa, il colore e il modello”(verbale d'udienza 21/05/2024).
Il teste - dipendente della Domus Ristrutturazioni - ha confermato di aver Tes_3 caricato sul furgone delle cose che aveva trovato già smontate nel cortile senza poterle identificare come mobili o altro;
ha confermato che si trattava dei primi giorni di novembre
2016, quando la IG era ancora viva;
ha negato di aver scaricato il furgone Per_1 presso l'abitazione di precisando che “le cose che erano state caricate sul CP_1 furgone sono state portate in discarica a Segrate e ricordo di aver utilizzato il documento della signor in quanto io abito a Milano e non avrei potuto depositare nulla in Persona_1 discarica in quanto non residente a [...]” e che “ho avuto il documento della IG
[...]
tramite ”, “per lasciare cose in discarica è sufficiente avere la carta Per_1 Parte_2
d'identità di un residente e null'altro”.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi indotti da parte convenuta, sentiti a prova contraria, si evidenzia come la teste non ha riconosciuto il furgone della Domus Testimone_4
Ristrutturazioni come quello raffigurato nell'allegato 14 di parte attrice, mentre ha riconosciuto nell'allegato 28 di parte attrice (foto di Google Maps doc. 28 attoreo) la villetta di sua proprietà e di proprietà del fratello. Le sue dichiarazioni non paiono di rilievo.
Infine, il teste socio di , ha sostanzialmente confermato la Testimone_5 Parte_2 ricostruzione dei fatti operata da parte dei convenuti, dichiarando che “la IG
[...]
ci ha incaricato di liberare l'immobile dove lei abitava perché mi risulta che era Per_1 previsto che lei si trasferisse, era prima della morte della IG , era circa fine Per_1 ottobre/primi di novembre, ho incaricato due miei operai ma non ricordo i loro nomi, ricordo che le cose che andavano portate via (arredi/mobili smontati ed elettrodomestici) dovevano essere portati in discarica, l'appartamento doveva essere lasciato vuoto”.
Chiamato a fornire precisazioni, in relazione al furgone utilizzato ha dichiarato che gli è sembrato riconoscere il furgone della Domus Ristrutturazione in quello raffigurato sub doc 14,
“anche se non si legge la targa e non ricordo le scritte che risultano nella parte posteriore di quello raffigurato. I cassoni dei ribaltabili sono tutti uguali”; ha precisato che la discarica dove dovevano essere scaricate le cose era quella di Segrate e che non risulta che il personale
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addetto alla discarica rilasci un certificato o altra documentazione per la consegna di elettrodomestici e mobili.
L'esame delle dichiarazioni testimoniali nel loro complesso, come peraltro già evidenziato, non conferma la ricostruzione dei fatti prospettata di parte attrice, anzi la smentisce, laddove è emerso che alcuni beni sono stati portati via dall'appartamento della IG quando Per_1 lei era ancora in vita e in ogni caso erano destinati allo smaltimento, essendo stati portati alla discarica di Segrate, visto che doveva a breve trasferirsi in altro appartamento.
L'istruttoria non ha fornito alcun riscontro all'affermazione che gli orecchini e la collana raffigurati nelle foto allegate (doc 27 allegato alla seconda memoria istruttoria) fossero della IG , poiché non è dato sapere da chi fossero indossati, non potendosi scorgere Per_1 il viso della persona ritratta nella foto né è stato fornito riscontro documentale del fatto che appartenessero proprio alla e che siano stati dopo la morte di quest'ultima sottratte Per_1 dai convenuti, nessun teste ha riferito nulla in relazione a tali ori.
Non costituisce neppure prova del possesso dei beni ereditari da parte di il fatto CP_1 che quest'ultima fosse co-intestataria del libretto di risparmio postale ordinario n°27842615, aperto in data 16/10/2007, in quanto dall'esame della documentazione fornita dalle , a CP_5 seguito di istanza di esibizione ex 210 c.p.c., si evince come effettivamente su tale libretto venisse accreditata la pensione della de cuius e come a far data dal giorno 8/11/2016 sino al mese di dicembre 2023 non sia stato più effettuato alcun accredito né sia stata registrata alcuna operazione dispositiva riconducibile a risultando alla data del CP_1
13/03/2024 un saldo finale positivo di soli euro 95,19#.
Ulteriore elemento che sconfessa la tesi attorea si ricava dall'esame del ricorso ex articoli 481 cod. civ. e 749 c.p.c., datato 29/05/2020, laddove è l'attrice stessa che dà atto della rinuncia all'eredità da parte sia degli odierni convenuti che del marito e chiede all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine agli altri quattro chiamati all'eredità per dichiarare se intendessero accettare o rinunciare all'eredità.
Non si comprende come la rinuncia effettuata da e nel rispetto CP_1 Parte_2 delle forme richieste dalla legge, effettuata a marzo 2017, quindi a distanza di poco tempo dal decesso della IG , sia da considerarsi legittima e valida a maggio 2020 Per_1 quando è stato depositato il predetto ricorso e solo successivamente, a settembre 2022, sia messa in discussione e ritenuta inefficace.
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Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, accertato che l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, non avendo fornito adeguato riscontro all'assunto che i convenuti, dopo la morte della madre, fossero nel possesso dei beni ereditari e ne abbiano disposto in danno dell'attrice, la domanda di accertamento della invalidità e/o inefficacia della rinuncia all'eredità operata dagli attori va respinta e, per l'effetto, deve essere disattesa la conseguente domanda di condanna.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Infine, considerato l'esito del giudizio, conclusosi con il rigetto delle domande di parte attrice e tenuto altresì conto dell'infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione della parte attrice, sollevata dai convenuti, sussistono ragioni per applicare un criterio di compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendosi a carico della parte attrice soccombente i restanti due terzi delle spese di lite sostenute dalle parti convenute per il presente giudizio. Dette spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n°55/2014, così come recentemente integrato ed aggiornato, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.
Le spese di lite riconosciute in favore della convenuta vanno attribuite all'avv.to CP_1
Davide Mario Gentilcore che si è dichiarato anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a. respinge le domande di parte attrice,
b. compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna , Parte_1 soccombente, alla rifusione della restante parte in favore dei convenuti che si liquidano rispettivamente in favore di in complessivi euro 3.000# per compenso di CP_1 avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Davie Mario
Gentilcore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nonché in favore di in complessivi Parte_2 euro 3.000# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali
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nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 23/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
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