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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 531/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Cupini, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia De Cesaris, per procura congiunta Controparte_1 alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, con addebito alla Controparte_1 moglie;
di assegnare la casa coniugale al marito, con obbligo per la moglie di allontanarvisi;
di assegnare tutti i mobili, utensili, suppellettili e decori, eccetto la lavatrice e il televisore, alla moglie;
di disporre che la moglie provveda in via esclusiva al pagamento di un eventuale canone di locazione, nell'ipotesi in cui la stessa vada a risiedere altrove;
di prevedere che il padre provveda al mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni. A tal fine il ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Alatri (FR), il
18.03.1990; dal matrimonio nascevano due figli, , nella data del 29.05.1992, maggiorenne ed CP_2 economicamente indipendente, e nella data del 9.01.2003, maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente;
la casa coniugale, sita in Alatri (FR), via Campo Le Fraschette n. 39, era di proprietà esclusiva del marito;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili alla moglie, la quale, in costanza di matrimonio, intratteneva relazioni extraconiugali con altri uomini;
le relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie recavano pregiudizio alla crescita dei figli;
il figlio secondogenito delle parti, difatti, Per_1 manifestava da diverso tempo il desiderio di rimanere a vivere con il padre presso la casa coniugale;
la moglie non mostrava alcun interesse per la vita familiare, dedicando poco tempo al marito e ai figli;
la stessa, pur lamentando ridotte disponibilità economiche, era autosufficiente, posto che lavorava come badante presso l'abitazione della sig.ra e come collaboratrice domestica presso l'abitazione del sig. Persona_2
nella data del 3.09.2024, il tramite il proprio legale, comunicava alla Parte_2 Pt_1 CP_1 di volersi separare consensualmente, senza ricevere alcun riscontro. si è costituita in giudizio, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal Controparte_1 coniuge, con addebito al marito;
di assegnare la casa coniugale al marito non appena la moglie avrà trovato un'altra sistemazione abitativa;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 600,00 mensili;
di consentire alla moglie di poter prelevare dalla casa familiare il mobilio di proprietà e metà degli elettrodomestici;
di disporre che il marito versi alla moglie la metà di tutte le somme depositate su conti correnti a lui intestati o cointestati, di tutti i titoli azionari, obbligazioni, polizze, fondi comuni, partecipazioni finanziarie, investimenti e dossier da lui acquistati e/o costituiti separatamente in quanto parte della comunione legale dei beni e oggetto della comunione de residuo.
La resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo che: l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito, il quale, sin dai primi anni successivi al matrimonio raccontava alla moglie di avere rapporti sessuali con altre donne;
tale circostanza generava nella moglie prostrazione, irrigidimento e rifiuto nei confronti del marito;
questi, anziché cessare detto comportamento, per risvegliare il proprio interesse nei confronti della moglie, contattava altri uomini e siti di scambi di coppia esigendo che la stessa moglie si prestasse ad avere rapporti sessuali con altri uomini;
la moglie subiva con sofferenza tali comportamenti e acconsentiva alle richieste del marito, nell'intento di preservare l'unità familiare;
priva di pregio era, pertanto, la circostanza secondo cui la moglie intrattenesse relazioni extraconiugali;
al contrario, era il marito ad intrattenere da circa due anni una stabile relazione con un'altra donna, che era solito frequentare anche presso la propria abitazione;
difatti, nel luglio 2022, il marito lasciava la casa coniugale e si trasferiva nell'appartamento, di sua proprietà, contiguo alla stessa casa coniugale, ove, invece, rimanevano a vivere la moglie ed il figlio secondogenito, nella data del 21.04.2025, la si avvedeva Per_1 CP_1 del fatto che il stava frequentando la nuova partner nell'appartamento attiguo alla casa familiare, Pt_1 sicché essa chiedeva di entrarvi per poter avere un confronto, ma subiva un'aggressione fisica da parte del marito e della sua compagna;
la moglie era, inoltre, affetta da bipolarità di I tipo, caratterizzata da episodi depressivi gravi ma senza sintomi o comportamenti psicotici, per la quale era in cura, dal 29.12.2016, presso il dipartimento DSMPD della inveritiera era la circostanza secondo cui il figlio Parte_3 secondogenito delle parti, manifestasse la volontà di andare a vivere con il padre;
egli, invero, si Per_1 vedeva costretto a dover aderire alla richiesta fattagli dal padre di andare a vivere insieme ad esso presso la casa familiare;
non corrispondente al vero era, inoltre, la circostanza secondo cui la moglie si disinteressasse delle questioni familiari;
invero, durante il matrimonio, la moglie si occupava della conduzione del ménage familiare, seguendo il marito che era impiegato come carabiniere;
essa, in particolare, lavorava come operaia per quattro mesi sino alla nascita del figlio primogenito;
successivamente, si impiegava presso bar e pasticcerie site in Alatri (FR) e faceva assistenza notturna in ospedale, ciò sino alla nascita del figlio secondogenito;
la stessa, inoltre, per volere del marito, prestava assistenza ad una zia del marito, tale
, dal 2002 e sino alla sua morte, avvenuta il 24.12.2018; dal 2020 e sino al 29.10.2023 Persona_3 lavorava come badante per il marito di una zia del tale percependo retribuzione Pt_1 Persona_4 mensile pari ad euro 600,00; dopo il decesso del sig. la stessa sporgeva querela nei confronti del Per_4 marito, il quale le faceva mancare qualsiasi assistenza di natura affettiva ed economica;
priva di pregio era la circostanza secondo cui la lavorasse stabilmente come badante, essendosi occupata, nell'ultimo CP_3 periodo, unicamente come colf presso i coniugi percependo stipendio pari ad euro 500,00 mensili. Pt_2
Nella prima memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha reiterato le domande già formulate nel ricorso.
Nelle seconde memorie, ex art. 473 bis.17. c.p.c., i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo.
Successivamente sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, Parte 2, Serie A, N. 13); − conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza del 21.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 531/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Cupini, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia De Cesaris, per procura congiunta Controparte_1 alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, con addebito alla Controparte_1 moglie;
di assegnare la casa coniugale al marito, con obbligo per la moglie di allontanarvisi;
di assegnare tutti i mobili, utensili, suppellettili e decori, eccetto la lavatrice e il televisore, alla moglie;
di disporre che la moglie provveda in via esclusiva al pagamento di un eventuale canone di locazione, nell'ipotesi in cui la stessa vada a risiedere altrove;
di prevedere che il padre provveda al mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni. A tal fine il ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Alatri (FR), il
18.03.1990; dal matrimonio nascevano due figli, , nella data del 29.05.1992, maggiorenne ed CP_2 economicamente indipendente, e nella data del 9.01.2003, maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente;
la casa coniugale, sita in Alatri (FR), via Campo Le Fraschette n. 39, era di proprietà esclusiva del marito;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili alla moglie, la quale, in costanza di matrimonio, intratteneva relazioni extraconiugali con altri uomini;
le relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie recavano pregiudizio alla crescita dei figli;
il figlio secondogenito delle parti, difatti, Per_1 manifestava da diverso tempo il desiderio di rimanere a vivere con il padre presso la casa coniugale;
la moglie non mostrava alcun interesse per la vita familiare, dedicando poco tempo al marito e ai figli;
la stessa, pur lamentando ridotte disponibilità economiche, era autosufficiente, posto che lavorava come badante presso l'abitazione della sig.ra e come collaboratrice domestica presso l'abitazione del sig. Persona_2
nella data del 3.09.2024, il tramite il proprio legale, comunicava alla Parte_2 Pt_1 CP_1 di volersi separare consensualmente, senza ricevere alcun riscontro. si è costituita in giudizio, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal Controparte_1 coniuge, con addebito al marito;
di assegnare la casa coniugale al marito non appena la moglie avrà trovato un'altra sistemazione abitativa;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 600,00 mensili;
di consentire alla moglie di poter prelevare dalla casa familiare il mobilio di proprietà e metà degli elettrodomestici;
di disporre che il marito versi alla moglie la metà di tutte le somme depositate su conti correnti a lui intestati o cointestati, di tutti i titoli azionari, obbligazioni, polizze, fondi comuni, partecipazioni finanziarie, investimenti e dossier da lui acquistati e/o costituiti separatamente in quanto parte della comunione legale dei beni e oggetto della comunione de residuo.
La resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria deducendo che: l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito, il quale, sin dai primi anni successivi al matrimonio raccontava alla moglie di avere rapporti sessuali con altre donne;
tale circostanza generava nella moglie prostrazione, irrigidimento e rifiuto nei confronti del marito;
questi, anziché cessare detto comportamento, per risvegliare il proprio interesse nei confronti della moglie, contattava altri uomini e siti di scambi di coppia esigendo che la stessa moglie si prestasse ad avere rapporti sessuali con altri uomini;
la moglie subiva con sofferenza tali comportamenti e acconsentiva alle richieste del marito, nell'intento di preservare l'unità familiare;
priva di pregio era, pertanto, la circostanza secondo cui la moglie intrattenesse relazioni extraconiugali;
al contrario, era il marito ad intrattenere da circa due anni una stabile relazione con un'altra donna, che era solito frequentare anche presso la propria abitazione;
difatti, nel luglio 2022, il marito lasciava la casa coniugale e si trasferiva nell'appartamento, di sua proprietà, contiguo alla stessa casa coniugale, ove, invece, rimanevano a vivere la moglie ed il figlio secondogenito, nella data del 21.04.2025, la si avvedeva Per_1 CP_1 del fatto che il stava frequentando la nuova partner nell'appartamento attiguo alla casa familiare, Pt_1 sicché essa chiedeva di entrarvi per poter avere un confronto, ma subiva un'aggressione fisica da parte del marito e della sua compagna;
la moglie era, inoltre, affetta da bipolarità di I tipo, caratterizzata da episodi depressivi gravi ma senza sintomi o comportamenti psicotici, per la quale era in cura, dal 29.12.2016, presso il dipartimento DSMPD della inveritiera era la circostanza secondo cui il figlio Parte_3 secondogenito delle parti, manifestasse la volontà di andare a vivere con il padre;
egli, invero, si Per_1 vedeva costretto a dover aderire alla richiesta fattagli dal padre di andare a vivere insieme ad esso presso la casa familiare;
non corrispondente al vero era, inoltre, la circostanza secondo cui la moglie si disinteressasse delle questioni familiari;
invero, durante il matrimonio, la moglie si occupava della conduzione del ménage familiare, seguendo il marito che era impiegato come carabiniere;
essa, in particolare, lavorava come operaia per quattro mesi sino alla nascita del figlio primogenito;
successivamente, si impiegava presso bar e pasticcerie site in Alatri (FR) e faceva assistenza notturna in ospedale, ciò sino alla nascita del figlio secondogenito;
la stessa, inoltre, per volere del marito, prestava assistenza ad una zia del marito, tale
, dal 2002 e sino alla sua morte, avvenuta il 24.12.2018; dal 2020 e sino al 29.10.2023 Persona_3 lavorava come badante per il marito di una zia del tale percependo retribuzione Pt_1 Persona_4 mensile pari ad euro 600,00; dopo il decesso del sig. la stessa sporgeva querela nei confronti del Per_4 marito, il quale le faceva mancare qualsiasi assistenza di natura affettiva ed economica;
priva di pregio era la circostanza secondo cui la lavorasse stabilmente come badante, essendosi occupata, nell'ultimo CP_3 periodo, unicamente come colf presso i coniugi percependo stipendio pari ad euro 500,00 mensili. Pt_2
Nella prima memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha reiterato le domande già formulate nel ricorso.
Nelle seconde memorie, ex art. 473 bis.17. c.p.c., i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo.
Successivamente sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, Parte 2, Serie A, N. 13); − conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza del 21.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema