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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/08/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2023
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto de gli artt. 281 sexies e
127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2023 promossa da: pagina 1 di 10 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE BELLIS GRAZIA MARIA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
ATTORE
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MALANDRINO
CARMELA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come note scritte in sostituzione d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 19/1/2023, Parte_1
citava in giudizio al fine di ottenere il
[...] Controparte_1 rimborso di n. 5 buoni postali fruttiferi a termine serie CC, n. 30431310182,
n. 30431710183, n. 3043140159, n. 3043160113, n. 30431510136, emessi il
4/3/2000 dal valore di € 500,00 ciascuno, nonché n. 2 buoni postali fruttiferi a termine serie AA5 n. 115327210227 e n. 115327110250, emessi l'11/11/2002 dal valore di € 1.000,00 ciascuno, oltre interessi maturati sul capitale sottoscritto, per un ammontare complessivo di € 6.450,72.
Più in particolare, l'attrice deduceva di essere cointestataria, unitamente alla madre, ormai deceduta nel 2021, , dei suindicati buoni Persona_1 pagina 2 di 10 postali fruttiferi;
a seguito del decesso di quest'ultima, Parte_1
si recava più volte presso gli Uffici Postali di Casal Velino per
[...] riscuotere il credito derivante dai buoni postali fruttifer i in suo possesso, il cui pagamento veniva negato da , così come anche in sede di CP_1 reclamo formalizzato avverso il suddetto diniego.
A fondamento della domanda, rileva va: preliminarmente, la sussistenza della propria legittimazione attiva;
che la convenuta era CP_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di correttezza, trasparenza e buona fede, nonché agli obblighi informativi su di essa gravanti;
l'assenza dei presupposti della eccepita prescrizione, sul presupposto che con riguardo ai buoni recanti serie “CC” alcuna indicazione era fornita con riferimento alla durata degli stessi;
che, invece, con riguardo ai buoni emessi in data
11/11/2002 vi era incertezza, oltre che con riferimento alla loro durata, anche relativamente al numero di serie, dal momento che lo stesso era stato apposto a mano dall'impiegato postale, in modo tale da non essere comprensibile;
che, inoltre, la convenuta non aveva consegnato il Foglio
Informativo Analitico (FIA) all'attore-creditore, funzionale alla conoscenza della disciplina giuridica applicabile al titolo e che rientrava nell'onere probatorio della società debitrice dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi;
che la convenuta aveva agito con dolo in ordine CP_1 all'inadempimento dell'obbligo informativo, ragion per cui deduceva l'applicabilità, altresì, dell'art. 2941, n. 8 c.c., in merito alla sospensione della prescrizione;
che dalla conformazione e redazion e dei buoni postali in suo possesso e di cui era cointestataria, non era stata messa in condizione di poter esercitare il proprio diritto alla riscossione del credito e che, di conseguenza, non era maturata alcuna prescrizione con riferimento ad esso;
che, contrariamente a quanto asserito da in sede di reclamo, CP_1 sussisteva la legittimazione passiva di quest'ultima, considerato che il rapporto che intercorreva con la parte attrice, in qualità di creditrice - risparmiatrice, era un rapporto di diritto privato, avente natura contrattuale;
che, nonostante fosse stato affermato da che CP_1
l'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari dormienti veniva devoluto pagina 3 di 10 Contro all'apposito fondo istituito presso il nel caso di specie , non essendosi avverate le condizioni per l'esercizio del diritto al rimborso, era opportuno ripristinare la situazione antecedente al versamento degli importi al suddetto fondo al fine di soddisfare il diritto di credito, oggetto di causa;
che, con particolar riguardo al calcolo del termine di prescrizione, i buoni
Serie CC si sarebbero prescritti il 31/12/2020, durante il periodo di emergenza da COVID-19, e che con D.M. n. 34/2020 il termine di prescrizione era stato prorogato al 30/5/2022; che, considerata la difficoltà interpretativa delle condizioni contrattual i a cui erano sottoposti i buoni postali fruttiferi, era inevitabilmente incorsa in errore scusabile.
Concludeva, dunque, la parte attrice affinchè il Tribunale adito volesse: “IN
VIA PRINCIPALE: Per tutte le motivazioni indicate in premessa ed, in particolar modo, per l'assenza dei presupposti per il maturare dei termini prescrizionali, Condannare le in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento a titolo di rimborso, in favore della Signora degli Parte_1 importi portati dai buoni fruttiferi a termine serie CC n. 30431310182, n.
30431710183, n. 30431410159, n. 30431610113, n. 30431510136, emessi il 4 marzo 2000 del valore di 500 euro ciascuno e dei buoni fruttiferi a termine serie AA5 n. 115327210227 e n. 115327110250 emessi l'11 novembre 2002 del valore di 1000 euro ciascuno, oltre agli interessi maturati sul capitale sottoscritto, come per legge, calcolato dall'emissione alla scadenza per ciascuno di essi, per un totale complessivo di euro 6.450,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla richiesta (reclamo del 17 maggio
2022); 2) Previo accertamento della violazione delle regole di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede e di tutti gli obblighi informativi previsti in materia contrattuale, Condannare le in Controparte_1 persona del l.r.p.t., a risarcire il danno patrimoniale in favore della Signora
per avere la Società convenuta indotto l'attrice a non Parte_1 esercitare il proprio diritto alla riscossione delle somme portate dai titoli indicati in premessa nei termini previsti dalla normativa di riferimento, da quantificarsi nell'importo di euro 4.500,00, pari all'importo complessivo portato dai 7 BFP di cui è causa;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di pagina 4 di 10 mancato accoglimento delle richieste sopra indicate, Voglia l'On.le
Giudicante 3) Per tutte le motivazioni indicate in premessa ed, in particolare, per l' obiettiva incertezza sulla data di scadenza dei contratti de quo dovuta a comportamenti posti in violazione di tutti gli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede della Società convenuta, assegnarsi un termine affinché parte attrice possa esercitare il proprio diritto alla riscossione del credito portato dai buoni fruttiferi sopraelencati, comprensivo di interessi maturati dall'emissione alla scadenza come per legge”; con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 23/3/2023, si costituiva la quale chiariva preliminarmente che i buoni postali Controparte_1 fruttiferi costituivano titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. Nel merito, la convenuta eccepiva: che i buoni postali fruttiferi, oggetto del presente giudizio, fossero tutti prescritti;
che, in particolare, i titoli emessi in data
4/3/2000, con Serie CC, avevano una durata decennale e che, dunque, applicando il termine di prescrizione decennale a seguito della scadenza del titolo, essi si sarebbero prescritti in data 5/3/2020; che, invece, i titoli emessi in data 11/11/2002, con serie AA5, avevano una durata massima di 7 anni e, pertanto, erano scaduti in data 12/11/2009, termine a partire dal quale avrebbe dovuto calcolarsi quello decennale di prescrizione;
che, difatti, la disciplina sulla prescrizione dei buoni postali fruttiferi era stata resa dall'art. 8 D.M. n. 300/2000, il quale aveva disposto il termine di prescrizione decennale a favore dell'emittente, a decorrere dalla scadenza del titolo;
che, una volta prescritto il diritto alla riscossione, i relativi Contro importi venivano devoluti presso il Fondo istituto presso il e gestito da
Consap s.p.a. e che tali importi, una volta versati, non erano più restituibili, come previsto dalla circolare del MEF del 3/11/2010; che nessun inadempimento degli obblighi informativi era addebitabile alla convenuta , dal momento che aveva consegnato il Foglio Informativo e, in CP_1 ogni caso, aveva provveduto ad affiggere, nei locali dei propri uffici, un avviso, rinvenibile anche sul sito web, dedicato al risparmio postale, con il quale l'attrice-risparmiatrice avrebbe, in ogni caso, potuto e dovuto avere pagina 5 di 10 conoscenza di tutte le condizioni contrattuali applicabili ai buoni in suo possesso.
Concludeva, dunque, la parte convenuta affinchè il Tribunale adito volesse dichiarare l'intervenuta prescrizione in favore dell'emittente Cassa Depositi
e Prestiti, nonché rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, vinte le spese.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., istruita la causa documentalmente, all'udienza del 1/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Giova, dunque, preliminarmente, inquadrare la vicenda in esame, avente ad oggetto, come dedotto da entrambe le parti, buoni fruttiferi postali della tipologia CC e AA5.
Come noto, la Suprema Corte ha inquadrato tale strumento finanziario quale titolo di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. n. 27809 /2005, Cass.
Sez. Un. 13979/2007: Cass. n. 19002/2017), necessario, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto, senza l'osservanza delle forme proprie della cessione e giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere, il contenuto del contratto ab externo, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai
BPF la disciplina di tutela dei consumatori , caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. Un. 3963 /2019).
La disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali trova, pertanto, la propria regolamentazione (anche) in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo.
pagina 6 di 10 Ciò osservato sulla natura di documenti di legittimazione (soggetti ad integrazione ad opera delle predette fonti normative e amministrative) e sulla previsione di un termine di validità , sussisteva l'onere per la titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Parte_2
e di , o dal D.M. Ministero del Tesoro che
[...] Controparte_1 aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
In forza di quanto sopra esposto, non risulta sussistere alcun fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie, i buoni oggetto di contestazione sono 7 e, come risulta dalla documentazione allegata, i primi 5 risultavano emessi in data
4/3/2000, appartenenti alle Serie CC, recanti n. ri 30431310182,
30431710183, 30431410159, 30431610113, 30431510136, ciascuno dal valore di € 500,00, mentre, in data 11/11/2002, venivano emessi altri due buoni postali fruttiferi, appartenenti alla Serie AA 5, con n.ri 115327210227 e
115327110250, dal valore di € 1.000,00 ciascuno.
Dall'analisi delle copie dei titoli allegati telematicamente da parte attrice, si evince che, con riguardo ai buoni postali recanti numeri 30431310182,
30431710183, 30431410159, 30431610113, 30431510136, emerge dal timbro apposto sul retro la data di emissione, ossia il 4/3/2000, e che trattasi di pagina 7 di 10 “ , con l'ulteriore specificazione che “L'importo aumenta Parte_3 del 25% dopo 6 anni e del 50% dopo 10 anni”; si tratta, pertanto, di buoni postali fruttiferi a termine, allo stesso modo dei buoni postali fruttiferi della Serie AA5, emessi in data 11/11/2002, così come previsto dall'art. 2 del
D.M. 23 luglio 1987.
Considerata la data di emissione, nonché la data di scadenza di ciascun buono postale fruttifero, fissata in 10 anni per i buoni appartenenti alla
Serie CC e in 7 anni per quelli appartenenti alla Serie AA5, CP_1 ha, dunque, eccepito l'intervenuta prescrizione dei buoni al momento in cui era stato esercitato il diritto al rimborso dei titoli.
Sul punto, pare opportuno brevemente rammentare, in punto di diritto, la distinzione tra prescrizione e scadenza.
Invero, la prescrizione è un “istituto di durata” legato al decorso del tempo che comporta la perdita della possibilità di esercitare il diritto decorso un certo lasso temporale.
Viceversa, la scadenza rappresenta il termine ultimo oltre il quale il diritto non produce più effetti perché, per l'appunto, scaduto.
Applicando tali principi ai buoni postali fruttiferi , deve desumersi che la scadenza segna il termine a partire dal quale il buono postale non è più fruttifero e, dunque, non produce più interessi;
mentre, la prescrizione comporta l'estinzione completa del diritto a ottenere qualsiasi tipo di rimborso. Pertanto, dal giorno successivo alla scadenza i buoni emessi in forma cartacea diventano infruttiferi e, trascorsi dieci anni, essi si prescrivono.
Ed infatti, il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi è pari a dieci anni a partire dalla loro scadenza , come disposto dall'art. 8, comma 1,
D.M. 19/12/2000, secondo cui: “i diritti dei titolari dei buoni postali fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale.
Dunque, per individuare la data a partire dalla quale il buono postale fruttifero cade in prescrizione, con conseguente impossibilità di ottenere pagina 8 di 10 ogni tipo di rimborso, è necessario preliminarmente verificare la data di scadenza del titolo;
a questo periodo vanno, poi, aggiunti dieci anni, al fine di individuare il termine ultimo di prescrizione del diritto al rimborso .
Ebbene, nella fattispecie concreta, è documentalmente provato che i buoni postali fruttiferi Serie CC e Serie AA5, oggetto di contestazione, sono stati emessi, rispettivamente, in data 4/3/2000 e in data 11/11/2002; pertanto, per quelli appartenenti alla Serie CC la data di scadenza era fissata il
4/3/2010, con conseguente loro prescrizione al 4/3/2020; con riguardo ai buoni appartenenti alla Serie AA5 , per contro, la data di scadenza era fissata all'11/11/2009, con conseguente relativa prescrizione del diritto al rimborso all'11/11/2019.
Peraltro, il termine di prescrizione non risulta interrotto , in quanto dalla documentazione depositata non emerge alcun atto di essa interruttivo, pur volendo considerare, come dedotto dalla stessa attrice , la prima richiesta di riscossione risalente ad una data anche anteriore rispetto a quella del reclamo (17/5/2022), ma comunque successiva alla morte della madre, cointestataria dei buoni, avvenuta nel 2021 e, dunque, ben oltre i suindicati termini di prescrizione.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, deve rilevarsi che correttamente ha rifiutato di Controparte_1 rimborsare alla ricorrente i buoni postali fruttiferi sottoscritti da _1
, cointestati con l'odierna attrice, essendo maturata la eccepita
[...] prescrizione, rispettivamente, in data 4/3/2020 e in data 11/11/2019 , con conseguente irrilevanza della successiva normati va invocata dall'attrice, concernente la sospensione per il periodo della pandemia da Covid-19.
Evidentemente, dunque, l'effetto della prescrizione del buono postale è
l'impossibilità di ottenere il rimborso del titolo, giacché con essa non si perdono solamente gli interessi nel frattempo maturati, ma anche il capitale versato poiché la prescrizione estingue il diritto di credito integralmente e, dunque, ogni tipo di rimborso.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda non merita accoglimento e, pertanto, va rigettata. pagina 9 di 10 Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico di;
considerate la natura, il Parte_1 valore (€ 6.450,72) e la complessità delle questioni, si liquidano, secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come modificato con
D.M. n. 147/2022), in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive nella misura di € 27,00 (per marca da bollo) ed € 237,00 (per contributo unificato), rimborso spese generali, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, per Controparte_1 compensi professionali, ed € 264,00, per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , I.V.A. e C.P.A, come per legge.
Vallo della Lucania, 29/8/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto de gli artt. 281 sexies e
127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2023 promossa da: pagina 1 di 10 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE BELLIS GRAZIA MARIA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
ATTORE
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MALANDRINO
CARMELA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come note scritte in sostituzione d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 19/1/2023, Parte_1
citava in giudizio al fine di ottenere il
[...] Controparte_1 rimborso di n. 5 buoni postali fruttiferi a termine serie CC, n. 30431310182,
n. 30431710183, n. 3043140159, n. 3043160113, n. 30431510136, emessi il
4/3/2000 dal valore di € 500,00 ciascuno, nonché n. 2 buoni postali fruttiferi a termine serie AA5 n. 115327210227 e n. 115327110250, emessi l'11/11/2002 dal valore di € 1.000,00 ciascuno, oltre interessi maturati sul capitale sottoscritto, per un ammontare complessivo di € 6.450,72.
Più in particolare, l'attrice deduceva di essere cointestataria, unitamente alla madre, ormai deceduta nel 2021, , dei suindicati buoni Persona_1 pagina 2 di 10 postali fruttiferi;
a seguito del decesso di quest'ultima, Parte_1
si recava più volte presso gli Uffici Postali di Casal Velino per
[...] riscuotere il credito derivante dai buoni postali fruttifer i in suo possesso, il cui pagamento veniva negato da , così come anche in sede di CP_1 reclamo formalizzato avverso il suddetto diniego.
A fondamento della domanda, rileva va: preliminarmente, la sussistenza della propria legittimazione attiva;
che la convenuta era CP_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di correttezza, trasparenza e buona fede, nonché agli obblighi informativi su di essa gravanti;
l'assenza dei presupposti della eccepita prescrizione, sul presupposto che con riguardo ai buoni recanti serie “CC” alcuna indicazione era fornita con riferimento alla durata degli stessi;
che, invece, con riguardo ai buoni emessi in data
11/11/2002 vi era incertezza, oltre che con riferimento alla loro durata, anche relativamente al numero di serie, dal momento che lo stesso era stato apposto a mano dall'impiegato postale, in modo tale da non essere comprensibile;
che, inoltre, la convenuta non aveva consegnato il Foglio
Informativo Analitico (FIA) all'attore-creditore, funzionale alla conoscenza della disciplina giuridica applicabile al titolo e che rientrava nell'onere probatorio della società debitrice dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi;
che la convenuta aveva agito con dolo in ordine CP_1 all'inadempimento dell'obbligo informativo, ragion per cui deduceva l'applicabilità, altresì, dell'art. 2941, n. 8 c.c., in merito alla sospensione della prescrizione;
che dalla conformazione e redazion e dei buoni postali in suo possesso e di cui era cointestataria, non era stata messa in condizione di poter esercitare il proprio diritto alla riscossione del credito e che, di conseguenza, non era maturata alcuna prescrizione con riferimento ad esso;
che, contrariamente a quanto asserito da in sede di reclamo, CP_1 sussisteva la legittimazione passiva di quest'ultima, considerato che il rapporto che intercorreva con la parte attrice, in qualità di creditrice - risparmiatrice, era un rapporto di diritto privato, avente natura contrattuale;
che, nonostante fosse stato affermato da che CP_1
l'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari dormienti veniva devoluto pagina 3 di 10 Contro all'apposito fondo istituito presso il nel caso di specie , non essendosi avverate le condizioni per l'esercizio del diritto al rimborso, era opportuno ripristinare la situazione antecedente al versamento degli importi al suddetto fondo al fine di soddisfare il diritto di credito, oggetto di causa;
che, con particolar riguardo al calcolo del termine di prescrizione, i buoni
Serie CC si sarebbero prescritti il 31/12/2020, durante il periodo di emergenza da COVID-19, e che con D.M. n. 34/2020 il termine di prescrizione era stato prorogato al 30/5/2022; che, considerata la difficoltà interpretativa delle condizioni contrattual i a cui erano sottoposti i buoni postali fruttiferi, era inevitabilmente incorsa in errore scusabile.
Concludeva, dunque, la parte attrice affinchè il Tribunale adito volesse: “IN
VIA PRINCIPALE: Per tutte le motivazioni indicate in premessa ed, in particolar modo, per l'assenza dei presupposti per il maturare dei termini prescrizionali, Condannare le in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento a titolo di rimborso, in favore della Signora degli Parte_1 importi portati dai buoni fruttiferi a termine serie CC n. 30431310182, n.
30431710183, n. 30431410159, n. 30431610113, n. 30431510136, emessi il 4 marzo 2000 del valore di 500 euro ciascuno e dei buoni fruttiferi a termine serie AA5 n. 115327210227 e n. 115327110250 emessi l'11 novembre 2002 del valore di 1000 euro ciascuno, oltre agli interessi maturati sul capitale sottoscritto, come per legge, calcolato dall'emissione alla scadenza per ciascuno di essi, per un totale complessivo di euro 6.450,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla richiesta (reclamo del 17 maggio
2022); 2) Previo accertamento della violazione delle regole di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede e di tutti gli obblighi informativi previsti in materia contrattuale, Condannare le in Controparte_1 persona del l.r.p.t., a risarcire il danno patrimoniale in favore della Signora
per avere la Società convenuta indotto l'attrice a non Parte_1 esercitare il proprio diritto alla riscossione delle somme portate dai titoli indicati in premessa nei termini previsti dalla normativa di riferimento, da quantificarsi nell'importo di euro 4.500,00, pari all'importo complessivo portato dai 7 BFP di cui è causa;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di pagina 4 di 10 mancato accoglimento delle richieste sopra indicate, Voglia l'On.le
Giudicante 3) Per tutte le motivazioni indicate in premessa ed, in particolare, per l' obiettiva incertezza sulla data di scadenza dei contratti de quo dovuta a comportamenti posti in violazione di tutti gli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede della Società convenuta, assegnarsi un termine affinché parte attrice possa esercitare il proprio diritto alla riscossione del credito portato dai buoni fruttiferi sopraelencati, comprensivo di interessi maturati dall'emissione alla scadenza come per legge”; con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 23/3/2023, si costituiva la quale chiariva preliminarmente che i buoni postali Controparte_1 fruttiferi costituivano titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. Nel merito, la convenuta eccepiva: che i buoni postali fruttiferi, oggetto del presente giudizio, fossero tutti prescritti;
che, in particolare, i titoli emessi in data
4/3/2000, con Serie CC, avevano una durata decennale e che, dunque, applicando il termine di prescrizione decennale a seguito della scadenza del titolo, essi si sarebbero prescritti in data 5/3/2020; che, invece, i titoli emessi in data 11/11/2002, con serie AA5, avevano una durata massima di 7 anni e, pertanto, erano scaduti in data 12/11/2009, termine a partire dal quale avrebbe dovuto calcolarsi quello decennale di prescrizione;
che, difatti, la disciplina sulla prescrizione dei buoni postali fruttiferi era stata resa dall'art. 8 D.M. n. 300/2000, il quale aveva disposto il termine di prescrizione decennale a favore dell'emittente, a decorrere dalla scadenza del titolo;
che, una volta prescritto il diritto alla riscossione, i relativi Contro importi venivano devoluti presso il Fondo istituto presso il e gestito da
Consap s.p.a. e che tali importi, una volta versati, non erano più restituibili, come previsto dalla circolare del MEF del 3/11/2010; che nessun inadempimento degli obblighi informativi era addebitabile alla convenuta , dal momento che aveva consegnato il Foglio Informativo e, in CP_1 ogni caso, aveva provveduto ad affiggere, nei locali dei propri uffici, un avviso, rinvenibile anche sul sito web, dedicato al risparmio postale, con il quale l'attrice-risparmiatrice avrebbe, in ogni caso, potuto e dovuto avere pagina 5 di 10 conoscenza di tutte le condizioni contrattuali applicabili ai buoni in suo possesso.
Concludeva, dunque, la parte convenuta affinchè il Tribunale adito volesse dichiarare l'intervenuta prescrizione in favore dell'emittente Cassa Depositi
e Prestiti, nonché rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, vinte le spese.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., istruita la causa documentalmente, all'udienza del 1/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Giova, dunque, preliminarmente, inquadrare la vicenda in esame, avente ad oggetto, come dedotto da entrambe le parti, buoni fruttiferi postali della tipologia CC e AA5.
Come noto, la Suprema Corte ha inquadrato tale strumento finanziario quale titolo di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. n. 27809 /2005, Cass.
Sez. Un. 13979/2007: Cass. n. 19002/2017), necessario, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto, senza l'osservanza delle forme proprie della cessione e giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere, il contenuto del contratto ab externo, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai
BPF la disciplina di tutela dei consumatori , caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. Un. 3963 /2019).
La disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali trova, pertanto, la propria regolamentazione (anche) in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo.
pagina 6 di 10 Ciò osservato sulla natura di documenti di legittimazione (soggetti ad integrazione ad opera delle predette fonti normative e amministrative) e sulla previsione di un termine di validità , sussisteva l'onere per la titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Parte_2
e di , o dal D.M. Ministero del Tesoro che
[...] Controparte_1 aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
In forza di quanto sopra esposto, non risulta sussistere alcun fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie, i buoni oggetto di contestazione sono 7 e, come risulta dalla documentazione allegata, i primi 5 risultavano emessi in data
4/3/2000, appartenenti alle Serie CC, recanti n. ri 30431310182,
30431710183, 30431410159, 30431610113, 30431510136, ciascuno dal valore di € 500,00, mentre, in data 11/11/2002, venivano emessi altri due buoni postali fruttiferi, appartenenti alla Serie AA 5, con n.ri 115327210227 e
115327110250, dal valore di € 1.000,00 ciascuno.
Dall'analisi delle copie dei titoli allegati telematicamente da parte attrice, si evince che, con riguardo ai buoni postali recanti numeri 30431310182,
30431710183, 30431410159, 30431610113, 30431510136, emerge dal timbro apposto sul retro la data di emissione, ossia il 4/3/2000, e che trattasi di pagina 7 di 10 “ , con l'ulteriore specificazione che “L'importo aumenta Parte_3 del 25% dopo 6 anni e del 50% dopo 10 anni”; si tratta, pertanto, di buoni postali fruttiferi a termine, allo stesso modo dei buoni postali fruttiferi della Serie AA5, emessi in data 11/11/2002, così come previsto dall'art. 2 del
D.M. 23 luglio 1987.
Considerata la data di emissione, nonché la data di scadenza di ciascun buono postale fruttifero, fissata in 10 anni per i buoni appartenenti alla
Serie CC e in 7 anni per quelli appartenenti alla Serie AA5, CP_1 ha, dunque, eccepito l'intervenuta prescrizione dei buoni al momento in cui era stato esercitato il diritto al rimborso dei titoli.
Sul punto, pare opportuno brevemente rammentare, in punto di diritto, la distinzione tra prescrizione e scadenza.
Invero, la prescrizione è un “istituto di durata” legato al decorso del tempo che comporta la perdita della possibilità di esercitare il diritto decorso un certo lasso temporale.
Viceversa, la scadenza rappresenta il termine ultimo oltre il quale il diritto non produce più effetti perché, per l'appunto, scaduto.
Applicando tali principi ai buoni postali fruttiferi , deve desumersi che la scadenza segna il termine a partire dal quale il buono postale non è più fruttifero e, dunque, non produce più interessi;
mentre, la prescrizione comporta l'estinzione completa del diritto a ottenere qualsiasi tipo di rimborso. Pertanto, dal giorno successivo alla scadenza i buoni emessi in forma cartacea diventano infruttiferi e, trascorsi dieci anni, essi si prescrivono.
Ed infatti, il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi è pari a dieci anni a partire dalla loro scadenza , come disposto dall'art. 8, comma 1,
D.M. 19/12/2000, secondo cui: “i diritti dei titolari dei buoni postali fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale.
Dunque, per individuare la data a partire dalla quale il buono postale fruttifero cade in prescrizione, con conseguente impossibilità di ottenere pagina 8 di 10 ogni tipo di rimborso, è necessario preliminarmente verificare la data di scadenza del titolo;
a questo periodo vanno, poi, aggiunti dieci anni, al fine di individuare il termine ultimo di prescrizione del diritto al rimborso .
Ebbene, nella fattispecie concreta, è documentalmente provato che i buoni postali fruttiferi Serie CC e Serie AA5, oggetto di contestazione, sono stati emessi, rispettivamente, in data 4/3/2000 e in data 11/11/2002; pertanto, per quelli appartenenti alla Serie CC la data di scadenza era fissata il
4/3/2010, con conseguente loro prescrizione al 4/3/2020; con riguardo ai buoni appartenenti alla Serie AA5 , per contro, la data di scadenza era fissata all'11/11/2009, con conseguente relativa prescrizione del diritto al rimborso all'11/11/2019.
Peraltro, il termine di prescrizione non risulta interrotto , in quanto dalla documentazione depositata non emerge alcun atto di essa interruttivo, pur volendo considerare, come dedotto dalla stessa attrice , la prima richiesta di riscossione risalente ad una data anche anteriore rispetto a quella del reclamo (17/5/2022), ma comunque successiva alla morte della madre, cointestataria dei buoni, avvenuta nel 2021 e, dunque, ben oltre i suindicati termini di prescrizione.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, deve rilevarsi che correttamente ha rifiutato di Controparte_1 rimborsare alla ricorrente i buoni postali fruttiferi sottoscritti da _1
, cointestati con l'odierna attrice, essendo maturata la eccepita
[...] prescrizione, rispettivamente, in data 4/3/2020 e in data 11/11/2019 , con conseguente irrilevanza della successiva normati va invocata dall'attrice, concernente la sospensione per il periodo della pandemia da Covid-19.
Evidentemente, dunque, l'effetto della prescrizione del buono postale è
l'impossibilità di ottenere il rimborso del titolo, giacché con essa non si perdono solamente gli interessi nel frattempo maturati, ma anche il capitale versato poiché la prescrizione estingue il diritto di credito integralmente e, dunque, ogni tipo di rimborso.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda non merita accoglimento e, pertanto, va rigettata. pagina 9 di 10 Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico di;
considerate la natura, il Parte_1 valore (€ 6.450,72) e la complessità delle questioni, si liquidano, secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come modificato con
D.M. n. 147/2022), in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive nella misura di € 27,00 (per marca da bollo) ed € 237,00 (per contributo unificato), rimborso spese generali, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, per Controparte_1 compensi professionali, ed € 264,00, per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , I.V.A. e C.P.A, come per legge.
Vallo della Lucania, 29/8/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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