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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8838/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8838/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to BENVENUTI SERGIO Parte_1
e dall'avv.to BRUNORI ELENA
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to BERRA ANNA CP_1
PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP., rappresentata e difesa dall'avv.to
BERTI FRANCO e dall'avv.to BERTI MATTEO
CONVENUTI
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a evocato Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Controparte_2
PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP. chiedendo la risoluzione dei contratti di opera professionale stipulati con le relative parti per inadempimento, la restituzione del corrispettivo pagato per le prestazioni inadempiute e la condanna, in solido, al risarcimento del danno pari a € 59.150,00 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che era interessata a partecipare al bando annuale (Avviso Pubblico ISI 2017) per l'assegnazione di un 1 contributo a fondo perduto da parte di per progetti di investimento per il CP_3
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Parte attrice ha dedotto che, poiché il bando le era stato segnalato da Controparte_1
aveva conferito a quest'ultima incarico professionale per consulenza e assistenza al fine di predisporre la domanda di partecipazione al bando per il corrispettivo di € 700,00 oltre
Iva, prevedendo un ulteriore compenso del 3,5% sul contributo eventualmente ottenuto.
Ha precisato che, inviata tutta la documentazione richiesta dalla la Controparte_1
convenuta aveva inoltrato la domanda di partecipazione e l'attrice aveva superato il primo vaglio di ammissibilità della domanda, nonché l'ulteriore fase di cd. click day.
La domanda prevedeva la sostituzione della trattrice agricola FIAT 8065 immatricolata nel 1984 con un nuovo trattore John EE del valore complessivo di € 90.000,00 così migliorando la salute dei lavoratori in riferimento alle vibrazioni emesse dal macchinario.
Dunque, parte attrice ha dedotto che, per proseguire nella partecipazione al bando CP_3
si era rivolta alla società ProfessionistiSicurezza soc. coop. per l'ottenimento della necessaria perizia giurata sul valore del bene e ulteriori specifiche tecniche, nonché
l'aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dell'attrice.
ProfessionistiSicurezza soc. coop. aveva svolto l'opera professionale prevista per il corrispettivo di € 1.200,00 oltre Iva.
Tuttavia, parte attrice ha lamentato che il 21 Gennaio 2019, con preavviso di rigetto, confermato il 22 Febbraio 2019, aveva emesso provvedimento di rigetto per il CP_3
mancato superamento per vaglio tecnico. Secondo l'ente pubblico, la domanda di finanziamento non rispettava i requisiti del bando: era relativa alla sostituzione di una trattrice agricola immatricolata nel 1984, mentre il bando espressamente escludeva la partecipazione al finanziamento per la sostituzione di trattori agricoli e forestali e non prevedeva la sostituzione di macchinari immatricolati prima del 21 Settembre 1996 (in riferimento ad una specifica direttiva comunitaria). Inoltre, il preventivo allegato alla perizia giurata non risultava leggibile e confrontabile con il listino prezzi, né erano presenti evidenze da cui verificare i dati tecnici del trattore da acquistare e di quello da sostituire.
Peraltro, aveva evidenziato che, in ogni caso, i dati di massa e potenza del CP_3
2 macchinario superavano il limite previsto nel bando del 30%, né era presente il DVR generale dell'azienda.
Dunque, parte attrice ha evidenziato che le motivazioni del rigetto della domanda sono tutte riconducibili a inadempimenti professionali sia di sia di Controparte_1
ProfessionistiSicurezza soc. coop. e che, perciò, ha diritto al risarcimento del danno di €
59.150,00, pari all'importo del finanziamento a fondo perduto che avrebbe ricevuto in caso di esito positivo della domanda di partecipazione.
Difatti, secondo l'attrice, la gara avrebbe avuto esito negativo unicamente per ragioni dipendenti dalla negligenza di entrambe le convenute rispetto alle proprie obbligazioni, tenuto conto pure che entrambi erano a conoscenza del bando di gara . CP_3
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha replicato di aver diligentemente adempiuto e che l'attività professionale svolta a favore dell'attrice era stata unicamente di assistenza nella presentazione della domanda di partecipazione al bando e non anche la consulenza, mentre non era garantito il buon esito della stessa.
Ha eccepito che il superamento del cd. click day avrebbe consentito di partecipare alle ulteriori fasi successive del bando, ma non avrebbe assicurato l'ottenimento del contributo.
Si è altresì costituita PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP., anch'essa chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
La convenuta ha parimenti eccepito di aver svolto diligentemente il proprio incarico, relativo alla redazione di perizia giurata per la valutazione del rischio da vibrazioni, perizia della macchina da sostituire e da acquistare.
Ha sottolineato che non era mai stato inviato il bando ISI 2017, ma era stato trasmesso solo il modello B1 per la redazione della perizia.
Ha ulteriormente replicato, in merito alla mancata produzione del DVR, elemento evidenziato da nel provvedimento di rigetto, che lo stesso era in possesso della CP_3
società attrice sin da Maggio 2018 e che la mancata produzione nella domanda sia semmai imputabile a Controparte_1
3 In riferimento alla domanda di risarcimento del danno, la convenuta ha dedotto che l'attrice non aveva provato il danno, ossia che, in caso di ammissione della domanda, la gara avrebbe avuto esito positivo. Successivamente alla fase di verifica della domanda, vi sarebbero succedute ulteriori fasi di rendicontazione, in merito alle quale l'attrice non aveva dedotto alcunché, dando per scontato l'ottenimento del finanziamento.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate con note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell' 8
Gennaio 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita solo parziale accoglimento.
1. Parte attrice ha richiesto l'accertamento dei rispettivi inadempimenti delle due società convenute e, dunque, la risoluzione dei due contratti di opera professionale con condanna alla restituzione dei compensi corrisposti e al risarcimento del danno di € 59.150,00 pari al contributo che avrebbe ottenuto da all'esito positivo della domanda di CP_3
partecipazione al bando di gara. Parte attrice ha, infatti, dedotto che gli inadempimenti attribuiti alle due società convenute sono stati, assieme, la causa del rigetto della domanda di partecipazione al bando per un contributo a fondo perduto da parte di , che CP_3
avrebbe altrimenti avuto esito positivo.
1.1 Dalla motivazione di rigetto di (doc. 16 e 17, fascicolo di parte attrice) emerge CP_3
che la domanda non rispettava i requisiti del bando. In primo luogo, era stato individuato quale macchinario da sostituirsi una trattrice agricola immatricolata nel 1984, mentre il bando escludeva la partecipazione al finanziamento per la sostituzione di trattori agricoli e forestali e non prevedeva la sostituzione di macchinari immatricolati prima del 21
Settembre 1996.
Inoltre, il preventivo allegato alla perizia giurata non risultava leggibile e confrontabile con il listino prezzi, né erano presenti evidenze da cui verificare i dati tecnici del trattore da acquistare e di quello da sostituire. Peraltro, ha evidenziato che, in ogni caso, i CP_3
4 dati di massa e potenza del macchinario superavano il limite previsto nel bando del 30%, né era presente il DVR generale dell'azienda.
2. Nei confronti di parte attrice ha asserito che l'inadempimento è Controparte_1
consistito nell'omessa consulenza in riferimento ai requisiti del bando. La convenuta non avrebbe informato l'attrice che il macchinario agricolo individuato per la partecipazione al bando non era invece idoneo in quanto espressamente escluso dal bando stesso (trattrice agricola immatricolata nel 1989).
2.1 Dal contratto sottoscritto il 31 Maggio 2018 (doc. 9, fascicolo parte attrice) si ricava che ha conferito incarico a per la «consulenza, Parte_1 Controparte_1
assistenza per il seguente servizio: di presentare la domanda di partecipazione al bando ISI2017
BANDO INAIL REGIONE TOSCANA INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO» a fronte del corrispettivo di € 700,00 oltre Iva e dell'ulteriore 3,5% sul contributo eventualmente ottenuto all'accettazione della domanda.
2.2 Si osserva come le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Ai fini del giudizio di responsabilità, rileva, dunque, non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività secondo il parametro di diligenza cui il professionista è tenuto ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.
2.3 Risulta controverso tra le parti lo specifico contenuto dell'obbligazione professionale assunta dalla convenuta. Si ritiene, però, di aderire alla tesi di parte attrice per cui l'obbligazione contrattuale non si limitasse al mero inserimento della domanda di partecipazione, ma si estendesse, invece, a tutta l'attività di consulenza in merito al contenuto del bando, ai suoi requisiti e agli adempimenti necessari per parteciparvi.
2.3.1 Lo si ricava da plurimi elementi. Innanzitutto, dallo scambio e-mail dell'Aprile
2018, risulta che sia stata la convenuta a proporre e inviare il bando 2017 (doc. CP_3
3 fascicolo parte attrice) all'odierna attrice, che ha deciso di partecipare affidandosi alla prima con e-mail del 26 Aprile 2018 (doc. 9 fascicolo parte convenuta . Controparte_1
5 Inoltre, nel conferimento di incarico viene stabilito il corrispettivo di € 700,00 oltre Iva,
a cui va aggiunto l'ulteriore compenso del 3,5% del contributo eventualmente ottenuto da
. Considerata la natura di società di servizi e consulenze a imprese della convenuta CP_3
e anche sulla base dell'id quod plerumque accidit, tale compenso appare di importo eccessivamente elevato per essere limitato al solo inserimento della domanda nel portale e alla partecipazione al cd. click day.
2.3.2 A ciò si aggiunga pure che vi sono stati scambi di e-mail nei quali CP_1
ha svolto consulenza, dando indicazioni specifiche sugli adempimenti da rispettare in
[...]
riferimento al contenuto da bando. Nell'e-mail del 29 Giugno 2018 (doc. 11 fascicolo parte attrice), la convenuta comunica il superamento della fase del cd. click day e che si sarebbero organizzati per «i prossimi passi da fare».
Invece, nell'e-mail del 3 Luglio 2018 (doc. 12 fascicolo parte attrice), la convenuta scrive all'attrice per comunicare gli adempimenti necessari entro il 28 Luglio 2018, data di scadenza per la presentazione dell'ulteriore documentazione richiesta. Oltre ad elencare i vari documenti necessari, tra i quali vi è la perizia giurata di cui si dirà infra, parte convenuta dà precise indicazioni sulle caratteristiche del macchinario da indicare ai fini dell'ottenimento del contributo, menzionando proprio requisiti tecnici specifici da rispettare. Si legge, infatti, che la convenuta dà indicazioni sul macchinario: «Le ricordo che abbiamo dichiarato nella domanda di presentazione, che il progetto avrebbe previsto l'acquisto di una macchina che sostituirà un'altra macchina per ridurre i rischi di vibrazioni trasmesse al corpo intero e nella perizia giurata andrà dimostrato che il valore d'azione giornaliero normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è pari a 0,5 m/s2 per la nuova macchina da acquistare rispetto a quella da sostituire. Le ricordo che la macchina da sostituire (quella vecchia) deve essere stata immessa sul mercato successivamente alle disposizioni della specifica direttiva comunitaria del 98/37/CE ex 89/392/CEE.».
Emerge, quindi, che era la convenuta a dare indicazioni all'attrice sui requisiti che il macchinario doveva rispettare ai sensi del bando di gara.
2.3.3 Inoltre, nella fattura n. 594/2018 del 31 Maggio 2018, emessa dalla stessa
[...]
il compenso viene descritto quale «compenso per consulenza assistenza, predisposizione CP_1
e presentazione della domanda per il bando ISI 2017» (doc. 20 fascicolo parte attrice). CP_3
6 2.4 Appare, dunque, dal comportamento effettivamente tenuto, che Controparte_1
abbia svolto attività di consulenza e non abbia adempiuto alla propria obbligazione contrattuale nella misura in cui, oltre ai requisiti già evidenziati, non ha informato l'attrice degli ulteriori requisiti per cui il macchinario non dovesse essere di tipo agricolo o forestale e immatricolato prima del 21 Settembre 1996.
2.5 In riferimento a tale omissione, pertanto, deve essere accertato l'inadempimento di parte convenuta per non avere diligentemente esercitato la propria attività professionale.
Peraltro, trattandosi di obbligazione di mezzi, il contenuto stesso dell'obbligazione coincide con il diligente adempimento secondo i canoni della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c.
Accertato l'inadempimento contrattuale di il contratto inter partes deve Controparte_1
essere risolto e la convenuta condannata a restituire il compenso riscosso di € 366,00 ai sensi dell'art. 1458 c.c., oltre interessi compensativi al tasso legale a decorrere dal pagamento.
3. Venendo, invece, alla domanda svolta nei confronti della convenuta
ProfessionistiSicurezza soc. coop., questa deve essere rigettata.
3.1 La società convenuta era stata incaricata di redigere una «perizia giurata per sostituzione mezzi» senza alcuna ulteriore specificazione (doc. 14 fascicolo parte attrice). La convenuta ha redatto la perizia richiesta sui macchinari, quello da sostituire e quello da acquistare, individuati dalla società cliente.
Anche in questo caso, trattandosi di obbligazione di mezzi, il contenuto dell'obbligazione è coincidente con l'adempimento della stessa secondo i criteri della diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c.
3.2 Come risulta dalla perizia giurata prodotta con doc. 19 (fascicolo parte attrice), la perizia è stata correttamente redatta e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione entro il termine di scadenza per la presentazione.
Il fatto che le caratteristiche periziate non soddisfacessero i requisiti del bando non costituisce inadempimento della professionista convenuta. Infatti, parte attrice non contesta che il contenuto della perizia sia errato o che la stessa sia stata redatta
7 negligentemente, ma lamenta unicamente che quanto dichiarato dal perito non soddisfa i requisiti imposti per l'ottenimento del contributo economico.
3.3 Ne deriva che nessun grave inadempimento contrattuale può essere accertato in capo a ProfessionistiSicurezza soc. coop. e che, pertanto, la domanda di risoluzione contrattuale deve essere rigettata.
4. Deve essere respinta anche la domanda di condanna in solido al risarcimento del danno di € 59.150,00.
4.1 Quanto al riparto dell'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento della prestazione d'opera del suo consulente del lavoro, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. n. 9238/2007).
In particolare, per quanto riguarda la prova del nesso di causalità, il danneggiato deve provare non solo la causa (cd. danno evento), ma anche il danno (cd. danno conseguenza) che ne è derivato e la sussistenza di un nesso causale tra il cd. danno-evento e il cd. danno- conseguenza.
4.1.1 Parte attrice ha lamentato un danno da perdita della chance di vittoria del bando e ottenimento del contributo, poiché a causa degli inadempimenti delle società cui si era rivolta non avrebbe ottenuto il contributo di € 59.150,00, limitandosi ad allegare che la gara avrebbe avuto esito positivo.
4.2 Si osserva, innanzitutto, che parte attrice non ha prodotto nel presente giudizio il bando, quale lex specialis della gara.
L'attrice si riferisce negli atti all'allegato 1 del bando (doc. 3) come se fosse il bando CP_3
pubblicato. Tuttavia, si tratta unicamente di un allegato al bando di gara contenente le specifiche delle caratteristiche dei beni per i quali si vuole ottenere il contributo, ma non del bando pubblicato da . CP_3
Senza la produzione della lex specialis, che disciplina lo svolgimento della gara per l'aggiudicazione del contributo richiesto, non è possibile svolgere il giudizio prognostico in ordine al possibile conseguimento o meno del contributo in caso di corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte di Controparte_1
8 L'attrice non ha neanche meramente allegato quali fossero le ulteriori fasi della procedura selettiva, impedendo così di valutare l'incidenza dell'inadempimento di
[...]
in ordine alla possibilità dell'effettivo conseguimento del contributo. CP_1
4.3. Quanto alla posizione della convenuta ProfessionistiSicurezza soc.coop., oggetto dell'obbligazione cui quest'ultima era tenuta atteneva alla redazione di una perizia da produrre unitamente alla domanda di cui al bando CP_3
Tanto precisato, va rilevato che il danno non sarebbe risarcibile ai sensi dell'art. 1225
c.c., in quanto danno non prevedibile da parte del professionista.
Invero, «in tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute» (Cass. n. 29566/2019; Cass. n.
16763/2011; Cass. n. 11189/2007).
4.4 Non avendo soddisfatto l'onere della prova su di essa incombente né in ordine al conseguimento del bene della vita dedotto né in ordine al nesso di causalità tra l'inadempimento dedotto e l'asserito danno, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra e per inadempimento della Controparte_1 Parte_1
prima. La società convenuta deve, quindi, essere condannata alla restituzione del corrispettivo riscosso di € 366,00 in favore dell'attrice.
Poiché, non viene accertato l'inadempimento contrattuale di Controparte_4
la domanda rivolta nei confronti di quest'ultima dall'attrice deve essere rigettata.
[...]
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di risarcimento in solido del danno di €
59.150,00 per mancato soddisfacimento dell'onere della prova incombente su parte attrice.
6. Avuto riguardo al rapporto processuale tra l'attrice e le spese vanno Controparte_1
compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale e in minima parte della domanda di
9 parte attrice articolata in più punti (Cass. SS.UU. n. 32061/2022: «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»).
6.1 Peraltro, le spese andrebbero in ogni caso compensate anche in considerazione del comportamento dell'attrice contrario a correttezza e buona fede, orientata alla collaborazione di entrambe le parti all'esecuzione del contratto. Dagli atti processuali parte attrice fa emergere che non fosse a conoscenza del contenuto del bando, rimettendosi completamente alle indicazioni della convenuta. Considerata la natura di società di capitali dell'attrice, in forza della quale è tenuta peraltro ad una diligenza professionale qualificata, il disinteresse verso il contenuto effettivo del bando di gara appare contrario al dovere ex artt. 1175 e 1375 c.c., nella misura in cui, invece, può certamente essere ricondotto al dovere di correttezza informarsi sui requisiti di ammissibilità della domanda di partecipazione al bando a cui la stessa vuole partecipare.
7. In riferimento alla posizione processuale di ProfessionistiSicurezza soc. coop., le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (petitum pari ad € 61.895,00), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, stante la reiterazione delle medesime difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato tra Parte_1
e Controparte_1
10 - CONDANNA alla restituzione di € 366,00 a Controparte_1 [...]
oltre interessi al tasso legale a decorrere dal pagamento sino al Parte_1
saldo;
- RIGETTA la domanda proposta dall'attrice nei confronti di
PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP.;
- COMPENSA le spese di lite tra Parte_1 CP_1
[...]
- CONDANNA alla rifusione delle spese legali del Parte_1
presente giudizio a PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP. che si liquidano complessivamente in € 9.708,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA come per legge.
Firenze, 26 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8838/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to BENVENUTI SERGIO Parte_1
e dall'avv.to BRUNORI ELENA
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to BERRA ANNA CP_1
PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP., rappresentata e difesa dall'avv.to
BERTI FRANCO e dall'avv.to BERTI MATTEO
CONVENUTI
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a evocato Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Controparte_2
PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP. chiedendo la risoluzione dei contratti di opera professionale stipulati con le relative parti per inadempimento, la restituzione del corrispettivo pagato per le prestazioni inadempiute e la condanna, in solido, al risarcimento del danno pari a € 59.150,00 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che era interessata a partecipare al bando annuale (Avviso Pubblico ISI 2017) per l'assegnazione di un 1 contributo a fondo perduto da parte di per progetti di investimento per il CP_3
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Parte attrice ha dedotto che, poiché il bando le era stato segnalato da Controparte_1
aveva conferito a quest'ultima incarico professionale per consulenza e assistenza al fine di predisporre la domanda di partecipazione al bando per il corrispettivo di € 700,00 oltre
Iva, prevedendo un ulteriore compenso del 3,5% sul contributo eventualmente ottenuto.
Ha precisato che, inviata tutta la documentazione richiesta dalla la Controparte_1
convenuta aveva inoltrato la domanda di partecipazione e l'attrice aveva superato il primo vaglio di ammissibilità della domanda, nonché l'ulteriore fase di cd. click day.
La domanda prevedeva la sostituzione della trattrice agricola FIAT 8065 immatricolata nel 1984 con un nuovo trattore John EE del valore complessivo di € 90.000,00 così migliorando la salute dei lavoratori in riferimento alle vibrazioni emesse dal macchinario.
Dunque, parte attrice ha dedotto che, per proseguire nella partecipazione al bando CP_3
si era rivolta alla società ProfessionistiSicurezza soc. coop. per l'ottenimento della necessaria perizia giurata sul valore del bene e ulteriori specifiche tecniche, nonché
l'aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dell'attrice.
ProfessionistiSicurezza soc. coop. aveva svolto l'opera professionale prevista per il corrispettivo di € 1.200,00 oltre Iva.
Tuttavia, parte attrice ha lamentato che il 21 Gennaio 2019, con preavviso di rigetto, confermato il 22 Febbraio 2019, aveva emesso provvedimento di rigetto per il CP_3
mancato superamento per vaglio tecnico. Secondo l'ente pubblico, la domanda di finanziamento non rispettava i requisiti del bando: era relativa alla sostituzione di una trattrice agricola immatricolata nel 1984, mentre il bando espressamente escludeva la partecipazione al finanziamento per la sostituzione di trattori agricoli e forestali e non prevedeva la sostituzione di macchinari immatricolati prima del 21 Settembre 1996 (in riferimento ad una specifica direttiva comunitaria). Inoltre, il preventivo allegato alla perizia giurata non risultava leggibile e confrontabile con il listino prezzi, né erano presenti evidenze da cui verificare i dati tecnici del trattore da acquistare e di quello da sostituire.
Peraltro, aveva evidenziato che, in ogni caso, i dati di massa e potenza del CP_3
2 macchinario superavano il limite previsto nel bando del 30%, né era presente il DVR generale dell'azienda.
Dunque, parte attrice ha evidenziato che le motivazioni del rigetto della domanda sono tutte riconducibili a inadempimenti professionali sia di sia di Controparte_1
ProfessionistiSicurezza soc. coop. e che, perciò, ha diritto al risarcimento del danno di €
59.150,00, pari all'importo del finanziamento a fondo perduto che avrebbe ricevuto in caso di esito positivo della domanda di partecipazione.
Difatti, secondo l'attrice, la gara avrebbe avuto esito negativo unicamente per ragioni dipendenti dalla negligenza di entrambe le convenute rispetto alle proprie obbligazioni, tenuto conto pure che entrambi erano a conoscenza del bando di gara . CP_3
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha replicato di aver diligentemente adempiuto e che l'attività professionale svolta a favore dell'attrice era stata unicamente di assistenza nella presentazione della domanda di partecipazione al bando e non anche la consulenza, mentre non era garantito il buon esito della stessa.
Ha eccepito che il superamento del cd. click day avrebbe consentito di partecipare alle ulteriori fasi successive del bando, ma non avrebbe assicurato l'ottenimento del contributo.
Si è altresì costituita PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP., anch'essa chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
La convenuta ha parimenti eccepito di aver svolto diligentemente il proprio incarico, relativo alla redazione di perizia giurata per la valutazione del rischio da vibrazioni, perizia della macchina da sostituire e da acquistare.
Ha sottolineato che non era mai stato inviato il bando ISI 2017, ma era stato trasmesso solo il modello B1 per la redazione della perizia.
Ha ulteriormente replicato, in merito alla mancata produzione del DVR, elemento evidenziato da nel provvedimento di rigetto, che lo stesso era in possesso della CP_3
società attrice sin da Maggio 2018 e che la mancata produzione nella domanda sia semmai imputabile a Controparte_1
3 In riferimento alla domanda di risarcimento del danno, la convenuta ha dedotto che l'attrice non aveva provato il danno, ossia che, in caso di ammissione della domanda, la gara avrebbe avuto esito positivo. Successivamente alla fase di verifica della domanda, vi sarebbero succedute ulteriori fasi di rendicontazione, in merito alle quale l'attrice non aveva dedotto alcunché, dando per scontato l'ottenimento del finanziamento.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate con note in sostituzione di udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell' 8
Gennaio 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita solo parziale accoglimento.
1. Parte attrice ha richiesto l'accertamento dei rispettivi inadempimenti delle due società convenute e, dunque, la risoluzione dei due contratti di opera professionale con condanna alla restituzione dei compensi corrisposti e al risarcimento del danno di € 59.150,00 pari al contributo che avrebbe ottenuto da all'esito positivo della domanda di CP_3
partecipazione al bando di gara. Parte attrice ha, infatti, dedotto che gli inadempimenti attribuiti alle due società convenute sono stati, assieme, la causa del rigetto della domanda di partecipazione al bando per un contributo a fondo perduto da parte di , che CP_3
avrebbe altrimenti avuto esito positivo.
1.1 Dalla motivazione di rigetto di (doc. 16 e 17, fascicolo di parte attrice) emerge CP_3
che la domanda non rispettava i requisiti del bando. In primo luogo, era stato individuato quale macchinario da sostituirsi una trattrice agricola immatricolata nel 1984, mentre il bando escludeva la partecipazione al finanziamento per la sostituzione di trattori agricoli e forestali e non prevedeva la sostituzione di macchinari immatricolati prima del 21
Settembre 1996.
Inoltre, il preventivo allegato alla perizia giurata non risultava leggibile e confrontabile con il listino prezzi, né erano presenti evidenze da cui verificare i dati tecnici del trattore da acquistare e di quello da sostituire. Peraltro, ha evidenziato che, in ogni caso, i CP_3
4 dati di massa e potenza del macchinario superavano il limite previsto nel bando del 30%, né era presente il DVR generale dell'azienda.
2. Nei confronti di parte attrice ha asserito che l'inadempimento è Controparte_1
consistito nell'omessa consulenza in riferimento ai requisiti del bando. La convenuta non avrebbe informato l'attrice che il macchinario agricolo individuato per la partecipazione al bando non era invece idoneo in quanto espressamente escluso dal bando stesso (trattrice agricola immatricolata nel 1989).
2.1 Dal contratto sottoscritto il 31 Maggio 2018 (doc. 9, fascicolo parte attrice) si ricava che ha conferito incarico a per la «consulenza, Parte_1 Controparte_1
assistenza per il seguente servizio: di presentare la domanda di partecipazione al bando ISI2017
BANDO INAIL REGIONE TOSCANA INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO» a fronte del corrispettivo di € 700,00 oltre Iva e dell'ulteriore 3,5% sul contributo eventualmente ottenuto all'accettazione della domanda.
2.2 Si osserva come le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Ai fini del giudizio di responsabilità, rileva, dunque, non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività secondo il parametro di diligenza cui il professionista è tenuto ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.
2.3 Risulta controverso tra le parti lo specifico contenuto dell'obbligazione professionale assunta dalla convenuta. Si ritiene, però, di aderire alla tesi di parte attrice per cui l'obbligazione contrattuale non si limitasse al mero inserimento della domanda di partecipazione, ma si estendesse, invece, a tutta l'attività di consulenza in merito al contenuto del bando, ai suoi requisiti e agli adempimenti necessari per parteciparvi.
2.3.1 Lo si ricava da plurimi elementi. Innanzitutto, dallo scambio e-mail dell'Aprile
2018, risulta che sia stata la convenuta a proporre e inviare il bando 2017 (doc. CP_3
3 fascicolo parte attrice) all'odierna attrice, che ha deciso di partecipare affidandosi alla prima con e-mail del 26 Aprile 2018 (doc. 9 fascicolo parte convenuta . Controparte_1
5 Inoltre, nel conferimento di incarico viene stabilito il corrispettivo di € 700,00 oltre Iva,
a cui va aggiunto l'ulteriore compenso del 3,5% del contributo eventualmente ottenuto da
. Considerata la natura di società di servizi e consulenze a imprese della convenuta CP_3
e anche sulla base dell'id quod plerumque accidit, tale compenso appare di importo eccessivamente elevato per essere limitato al solo inserimento della domanda nel portale e alla partecipazione al cd. click day.
2.3.2 A ciò si aggiunga pure che vi sono stati scambi di e-mail nei quali CP_1
ha svolto consulenza, dando indicazioni specifiche sugli adempimenti da rispettare in
[...]
riferimento al contenuto da bando. Nell'e-mail del 29 Giugno 2018 (doc. 11 fascicolo parte attrice), la convenuta comunica il superamento della fase del cd. click day e che si sarebbero organizzati per «i prossimi passi da fare».
Invece, nell'e-mail del 3 Luglio 2018 (doc. 12 fascicolo parte attrice), la convenuta scrive all'attrice per comunicare gli adempimenti necessari entro il 28 Luglio 2018, data di scadenza per la presentazione dell'ulteriore documentazione richiesta. Oltre ad elencare i vari documenti necessari, tra i quali vi è la perizia giurata di cui si dirà infra, parte convenuta dà precise indicazioni sulle caratteristiche del macchinario da indicare ai fini dell'ottenimento del contributo, menzionando proprio requisiti tecnici specifici da rispettare. Si legge, infatti, che la convenuta dà indicazioni sul macchinario: «Le ricordo che abbiamo dichiarato nella domanda di presentazione, che il progetto avrebbe previsto l'acquisto di una macchina che sostituirà un'altra macchina per ridurre i rischi di vibrazioni trasmesse al corpo intero e nella perizia giurata andrà dimostrato che il valore d'azione giornaliero normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è pari a 0,5 m/s2 per la nuova macchina da acquistare rispetto a quella da sostituire. Le ricordo che la macchina da sostituire (quella vecchia) deve essere stata immessa sul mercato successivamente alle disposizioni della specifica direttiva comunitaria del 98/37/CE ex 89/392/CEE.».
Emerge, quindi, che era la convenuta a dare indicazioni all'attrice sui requisiti che il macchinario doveva rispettare ai sensi del bando di gara.
2.3.3 Inoltre, nella fattura n. 594/2018 del 31 Maggio 2018, emessa dalla stessa
[...]
il compenso viene descritto quale «compenso per consulenza assistenza, predisposizione CP_1
e presentazione della domanda per il bando ISI 2017» (doc. 20 fascicolo parte attrice). CP_3
6 2.4 Appare, dunque, dal comportamento effettivamente tenuto, che Controparte_1
abbia svolto attività di consulenza e non abbia adempiuto alla propria obbligazione contrattuale nella misura in cui, oltre ai requisiti già evidenziati, non ha informato l'attrice degli ulteriori requisiti per cui il macchinario non dovesse essere di tipo agricolo o forestale e immatricolato prima del 21 Settembre 1996.
2.5 In riferimento a tale omissione, pertanto, deve essere accertato l'inadempimento di parte convenuta per non avere diligentemente esercitato la propria attività professionale.
Peraltro, trattandosi di obbligazione di mezzi, il contenuto stesso dell'obbligazione coincide con il diligente adempimento secondo i canoni della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c.
Accertato l'inadempimento contrattuale di il contratto inter partes deve Controparte_1
essere risolto e la convenuta condannata a restituire il compenso riscosso di € 366,00 ai sensi dell'art. 1458 c.c., oltre interessi compensativi al tasso legale a decorrere dal pagamento.
3. Venendo, invece, alla domanda svolta nei confronti della convenuta
ProfessionistiSicurezza soc. coop., questa deve essere rigettata.
3.1 La società convenuta era stata incaricata di redigere una «perizia giurata per sostituzione mezzi» senza alcuna ulteriore specificazione (doc. 14 fascicolo parte attrice). La convenuta ha redatto la perizia richiesta sui macchinari, quello da sostituire e quello da acquistare, individuati dalla società cliente.
Anche in questo caso, trattandosi di obbligazione di mezzi, il contenuto dell'obbligazione è coincidente con l'adempimento della stessa secondo i criteri della diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c.
3.2 Come risulta dalla perizia giurata prodotta con doc. 19 (fascicolo parte attrice), la perizia è stata correttamente redatta e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione entro il termine di scadenza per la presentazione.
Il fatto che le caratteristiche periziate non soddisfacessero i requisiti del bando non costituisce inadempimento della professionista convenuta. Infatti, parte attrice non contesta che il contenuto della perizia sia errato o che la stessa sia stata redatta
7 negligentemente, ma lamenta unicamente che quanto dichiarato dal perito non soddisfa i requisiti imposti per l'ottenimento del contributo economico.
3.3 Ne deriva che nessun grave inadempimento contrattuale può essere accertato in capo a ProfessionistiSicurezza soc. coop. e che, pertanto, la domanda di risoluzione contrattuale deve essere rigettata.
4. Deve essere respinta anche la domanda di condanna in solido al risarcimento del danno di € 59.150,00.
4.1 Quanto al riparto dell'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento della prestazione d'opera del suo consulente del lavoro, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. n. 9238/2007).
In particolare, per quanto riguarda la prova del nesso di causalità, il danneggiato deve provare non solo la causa (cd. danno evento), ma anche il danno (cd. danno conseguenza) che ne è derivato e la sussistenza di un nesso causale tra il cd. danno-evento e il cd. danno- conseguenza.
4.1.1 Parte attrice ha lamentato un danno da perdita della chance di vittoria del bando e ottenimento del contributo, poiché a causa degli inadempimenti delle società cui si era rivolta non avrebbe ottenuto il contributo di € 59.150,00, limitandosi ad allegare che la gara avrebbe avuto esito positivo.
4.2 Si osserva, innanzitutto, che parte attrice non ha prodotto nel presente giudizio il bando, quale lex specialis della gara.
L'attrice si riferisce negli atti all'allegato 1 del bando (doc. 3) come se fosse il bando CP_3
pubblicato. Tuttavia, si tratta unicamente di un allegato al bando di gara contenente le specifiche delle caratteristiche dei beni per i quali si vuole ottenere il contributo, ma non del bando pubblicato da . CP_3
Senza la produzione della lex specialis, che disciplina lo svolgimento della gara per l'aggiudicazione del contributo richiesto, non è possibile svolgere il giudizio prognostico in ordine al possibile conseguimento o meno del contributo in caso di corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte di Controparte_1
8 L'attrice non ha neanche meramente allegato quali fossero le ulteriori fasi della procedura selettiva, impedendo così di valutare l'incidenza dell'inadempimento di
[...]
in ordine alla possibilità dell'effettivo conseguimento del contributo. CP_1
4.3. Quanto alla posizione della convenuta ProfessionistiSicurezza soc.coop., oggetto dell'obbligazione cui quest'ultima era tenuta atteneva alla redazione di una perizia da produrre unitamente alla domanda di cui al bando CP_3
Tanto precisato, va rilevato che il danno non sarebbe risarcibile ai sensi dell'art. 1225
c.c., in quanto danno non prevedibile da parte del professionista.
Invero, «in tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute» (Cass. n. 29566/2019; Cass. n.
16763/2011; Cass. n. 11189/2007).
4.4 Non avendo soddisfatto l'onere della prova su di essa incombente né in ordine al conseguimento del bene della vita dedotto né in ordine al nesso di causalità tra l'inadempimento dedotto e l'asserito danno, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra e per inadempimento della Controparte_1 Parte_1
prima. La società convenuta deve, quindi, essere condannata alla restituzione del corrispettivo riscosso di € 366,00 in favore dell'attrice.
Poiché, non viene accertato l'inadempimento contrattuale di Controparte_4
la domanda rivolta nei confronti di quest'ultima dall'attrice deve essere rigettata.
[...]
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di risarcimento in solido del danno di €
59.150,00 per mancato soddisfacimento dell'onere della prova incombente su parte attrice.
6. Avuto riguardo al rapporto processuale tra l'attrice e le spese vanno Controparte_1
compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale e in minima parte della domanda di
9 parte attrice articolata in più punti (Cass. SS.UU. n. 32061/2022: «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.»).
6.1 Peraltro, le spese andrebbero in ogni caso compensate anche in considerazione del comportamento dell'attrice contrario a correttezza e buona fede, orientata alla collaborazione di entrambe le parti all'esecuzione del contratto. Dagli atti processuali parte attrice fa emergere che non fosse a conoscenza del contenuto del bando, rimettendosi completamente alle indicazioni della convenuta. Considerata la natura di società di capitali dell'attrice, in forza della quale è tenuta peraltro ad una diligenza professionale qualificata, il disinteresse verso il contenuto effettivo del bando di gara appare contrario al dovere ex artt. 1175 e 1375 c.c., nella misura in cui, invece, può certamente essere ricondotto al dovere di correttezza informarsi sui requisiti di ammissibilità della domanda di partecipazione al bando a cui la stessa vuole partecipare.
7. In riferimento alla posizione processuale di ProfessionistiSicurezza soc. coop., le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (petitum pari ad € 61.895,00), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, stante la reiterazione delle medesime difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato tra Parte_1
e Controparte_1
10 - CONDANNA alla restituzione di € 366,00 a Controparte_1 [...]
oltre interessi al tasso legale a decorrere dal pagamento sino al Parte_1
saldo;
- RIGETTA la domanda proposta dall'attrice nei confronti di
PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP.;
- COMPENSA le spese di lite tra Parte_1 CP_1
[...]
- CONDANNA alla rifusione delle spese legali del Parte_1
presente giudizio a PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP. che si liquidano complessivamente in € 9.708,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA come per legge.
Firenze, 26 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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