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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5966/2023 promossa da:
, con l'avv. Alice Lin e , con l'avv. Parte_1 Controparte_1
Marco Ceretta;
ATTORI
contro
, in persona del curatore speciale avv. Luciana Sergiacomi giusta nomina del Tribunale CP_2
di Padova del 07.07.2023 (procedimento n. 7367/2023 RG)
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Disconoscimento di paternità di figlio naturale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte attrice:
“In principalità: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che la minore CP_2
nata a [...] - PD il giorno 1 giugno 2023, non è figlia del signor e, per Parte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri
dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di e l'adozione di ogni altro e CP_2
consequenziale provvedimento di legge”.
Per parte convenuta:
“Che ai sensi e per gli effetti degli artt. 243 bis, 244 e seg. c.c. che sia emanata sentenza di
disconoscimento della paternità della minore in capo al sig. . e sia CP_2 Parte_1
ordinato all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di
nascita della minore e l'adozione di ogni altro conseguenziale provvedimento di legge”.
Per il Pubblico Ministero:
“Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_1 Controparte_1
ricorrevano al Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato, ai sensi degli artt. 243 bis c.c, 244
c.c. e 247 c.c., il disconoscimento di paternità di nei confronti della minore Parte_1
rappresentata dal curatore speciale avv. Luciana Sergiacomi giusta nomina con CP_2
provvedimento del Tribunale di Padova del 07.07.2023;
- riferivano, in particolare, che gli stessi avevano contratto matrimonio a Padova, in data
30.01.2010, e che dall'unione, in data 04.02.2018, era nata la figlia Per_1
- in data 15.06.2022, la moglie si recava con quest'ultima per le vacanze estive in Brasile, suo paese di origine, ove, nel mese di agosto, avrebbe dovuto raggiungerle il marito;
pagina 2 di 8 - tuttavia, in quei mesi, i rapporti tra i coniugi si deterioravano e l'attore, rispetto a quanto antecedentemente programmato, non si recava più a Brasilia;
- pertanto, al rientro della moglie in Italia, avvenuto in data 20.09.2022, la stessa veniva a conoscenza che il coniuge aveva già avviato le pratiche per definire le condizioni di separazione;
- lo stesso, in data 23.12.2023, lasciava la casa coniugale;
- i coniugi addivenivano alla separazione consensuale, le cui condizioni venivano omologate dal
Tribunale di Padova con decreto n. 830/2023 dell'08.02.2023;
- tuttavia, in data 01.06.2023, trascorsi 112 giorni dalla predetta omologa, l'attrice dava alla luce una bambina, che la stessa riferiva come concepita da un altro uomo, e che veniva denunciata all'Ufficiale di Stato civile, all'atto di nascita, come contestualmente al CP_2
riconoscimento del padre naturale;
Persona_2
- gli attori allegavano, pertanto, che, nonostante quanto riferito dalla madre e denunciato nell'atto di nascita, secondo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale, nel caso di specie,
opererebbe comunque la presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c., con conseguente
CP_ acquisto dello stato di figlia nata nel matrimonio per la piccola e la necessità di ottenere,
conseguentemente, una sentenza di disconoscimento della paternità;
- al fine di chiarire la paternità, gli attori chiedevano l'espletamento di una C.T.U. volta all'accertamento della compatibilità tra il DNA della minore e quello di Parte_1
- su invito del Giudice, il curatore speciale, con note scritte del 15.10.2023, precisava la sussistenza di un interesse della minore all'esperimento di tale indagine genetica, dando altresì
atto, considerata la tenera età della minore ostativa a procedere ad un ascolto della stessa, di aver effettuato un colloquio con gli attori che, in quella occasione, avevano ribadito la convinzione che la bambina non fosse frutto della loro unione;
pagina 3 di 8 - la stessa deduceva, inoltre, come la documentazione agli atti non fosse sufficiente a ritenere provata la data del concepimento della minore, stante che i coniugi avevano nuovamente coabitato dal rientro in Italia della moglie (20.09.2023) al rilascio della casa familiare da parte del marito (23.09.2023);
- il Giudice, pertanto, ammetteva la richiesta C.T.U., raccomandando particolari cautele nello svolgimento del prelievo del materiale genetico vista l'età anagrafica della bambina;
- all'esito dell'esame, il C.T.U. perveniva alla seguente conclusione “Confermata la maternità di
nei confronti di sono emersi nove (9) elementi di Controparte_1 CP_2
incompatibilità genetica all'ipotesi che sia padre biologico di Si Parte_1 CP_2
esclude che sia padre biologico di ”; Parte_1 CP_2
- pertanto, le parti, all'udienza cartolare del 18.06.2025, chiedevano concordemente la fissazione dell'udienza di remissione della causa al Collegio, con fissazione dei termini di cui all'art. 189
cpc;
- il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 25.06.2025, all'esito della quale, le parti concludevano congiuntamente come riportato in epigrafe, rinunciando altresì, in ragione della liquidità della causa, a termini ex art. 190.
****
Va preliminarmente rilevato che è sussistente un interesse ad agire in capo ai coniugi.
Sul punto, infatti, come ampiamente dedotto dagli attori, si deve prendere atto della sussistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali, l'uno che esclude che “la presunzione di paternità
ex art. 232 operi per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata” e che, pertanto ne afferma “l'operabilità soltanto quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in
difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio pagina 4 di 8 come naturale, difettando l'operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non
è necessario il disconoscimento” (Cass. Civ. n. 8059/1997) e l'altro che, al contrario, ritiene necessario, stante in ogni caso la sussistenza della suddetta presunzione, che venga dapprima emanata una sentenza di disconoscimento che travolga, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio nato nel matrimonio (Cass. Civ. n. 15990/2013).
Seppur l'orientamento maggioritario risulti del tutto condivisibile alla luce del fatto che, al fine dell'operabilità della presunzione di paternità, oltre alla nascita da donna coniugata, occorre aver acquisito lo stato di figlio nato nel matrimonio o nell'atto di nascita o per il possesso di stato, il
Collegio ritiene che la peculiarità del caso in esame giustifichi la necessità di addivenire all'emanazione di una sentenza di disconoscimento.
Difatti, la pronuncia di quest'ultima, da un lato, appare rispondente ai principi generali che regolano la materia delle azioni di stato e dall'altro, risulta maggiormente tutelante per la minore.
Si evidenza, infatti, che è nata a [...] 112 giorni dall'omologa della separazione CP_2
consensuale da cui pacificamente decorrono i termini di operabilità della presunzione ex art. 232
c.c. e che i coniugi, pur già in un momento di crisi coniugale, avevano ripreso la coabitazione presso la casa coniugale per un periodo, abbastanza lungo, di circa 3 mesi (dal 20.09.2022 al
22.12.2022), del tutto compatibile con l'avvenuto concepimento della bambina, venuta poi alla luce il 01.06.2023.
Tali circostanze, anche a fronte di una denuncia della madre in sede di atto di nascita come figlia
CP_ non matrimoniale della piccola , sono atte a creare un'evidente incertezza sull'attribuzione o meno dello status di figlia dell'attore alla minore, ponendosi in contrasto con il principio di stabilità che pervade la materia in oggetto.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non soltanto vi è stata la dichiarazione della madre di figlio naturale, ma altresì è intervenuto contestualmente il riconoscimento ex art. 251 c.c. da colui che si riteneva padre naturale della bambina. pagina 5 di 8 In tale fattispecie, pertanto, si realizza un contrasto tra due differenti attribuzioni di stato che, al fine di essere sanato, consente il ricorso all'azione di disconoscimento volta proprio a rimuovere l'incertezza venutasi a creare, attuando un equilibrato bilanciamento tra il favor veritatis e il sopra citato principio di stabilità.
Conseguentemente la sentenza di disconoscimento appare lo strumento maggiormente rispondente alle appena esposte esigenze, travolgendo ex tunc ed erga omnes lo status di figlio
CP_ matrimoniale di , con il conseguente venir meno di ogni diritto e dovere derivante dalla filiazione in capo all'attore.
Si deve rilevare, inoltre, che l'adozione della presente pronuncia, nel caso di specie, attua anche un adeguato bilanciamento tra verità biologica e interesse della minore (Cass. Civ. n.
5219/2024). Quest'ultima, infatti, vede definitivamente tutelato il suo rapporto di filiazione con la consolidazione del rapporto affettivo con il padre biologico, già da tempo instaurato, come emerge da quanto riferito dall'odierna attrice alla curatrice speciale (pag. 4 memoria integrativa del 18.12.2023) in merito alla circostanza che, ormai dal 2023, il padre naturale Persona_2
convive con la compagna e la figlia, si prende cura di quest'ultima e provvede alle sue
[...]
necessità.
Da ultimo, tale soluzione appare altresì conforme ai principi derivanti dall'art. 8 Cedu che impone il rispetto della vita privata, la cui nozione è integrata non soltanto degli aspetti dell'identità non soltanto fisica, ma anche sociale della persona ( c. Francia, n. Per_3
65192/11, CEDU 2014), tra cui rientra anche la filiazione. Del resto la Corte Edu ha affermato che il riconoscimento, così come l'annullamento, di un legame di filiazione riguarda direttamente l'identità dell'uomo o della donna di cui è in questione la genitorialità (Canonne c. , n. CP_3
22037/13, 2 giugno 2015) e che il figlio ha diritto alla certezza per quanto riguarda la sua identità
personale (Scalzo c. Italia, CEDU, n. 8790/21, 6 dicembre 2022).
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e va accolta. pagina 6 di 8 Va rilevato, infatti, che la disposta C.T.U., le cui conclusioni appaiono prive di contraddizioni e di vizi logici, e che pertanto qui si condividono, ha consentito di accertare l'incompatibilità
genetica dei marcatori del DNA dell'attore con quelli della bambina, escludendo che quest'ultima sia figlia del medesimo.
Pertanto, alla luce dell'esame genetico, in riferimento al quale le parti non hanno presentato alcuna osservazione, si ritiene accoglibile la domanda svolta dagli attori e conseguentemente,
deve essere ordinato all'Ufficiale di stato civile del comune di AB TE (PD) di provvedere all'annotazione della sentenza nei registri, con conseguenti necessarie annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Quanto alle spese legali, attesa la natura del procedimento, il fatto che le parti costituite hanno rassegnato conclusioni conformi, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. dichiara, per le ragioni in parte motiva, che , nata ad [...], in CP_2
data 01.06.2023 e registrata agli Uffici di Stato civile del suddetto Comune come figlia di e di al n. 54 Controparte_1 Persona_2
parte I serie A anno 2023. non è figlia di;
Parte_1
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di AB TE (PD) di annotare la presente sentenza nei registri, e di procedere alle annotazioni conseguenziali;
3. Spese compensate;
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 26.06.25
Il giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Barbara De Munari pagina 7 di 8 Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio) Dott.ssa Federica Zane CP_4
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5966/2023 promossa da:
, con l'avv. Alice Lin e , con l'avv. Parte_1 Controparte_1
Marco Ceretta;
ATTORI
contro
, in persona del curatore speciale avv. Luciana Sergiacomi giusta nomina del Tribunale CP_2
di Padova del 07.07.2023 (procedimento n. 7367/2023 RG)
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Disconoscimento di paternità di figlio naturale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte attrice:
“In principalità: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che la minore CP_2
nata a [...] - PD il giorno 1 giugno 2023, non è figlia del signor e, per Parte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri
dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di e l'adozione di ogni altro e CP_2
consequenziale provvedimento di legge”.
Per parte convenuta:
“Che ai sensi e per gli effetti degli artt. 243 bis, 244 e seg. c.c. che sia emanata sentenza di
disconoscimento della paternità della minore in capo al sig. . e sia CP_2 Parte_1
ordinato all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di
nascita della minore e l'adozione di ogni altro conseguenziale provvedimento di legge”.
Per il Pubblico Ministero:
“Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_1 Controparte_1
ricorrevano al Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato, ai sensi degli artt. 243 bis c.c, 244
c.c. e 247 c.c., il disconoscimento di paternità di nei confronti della minore Parte_1
rappresentata dal curatore speciale avv. Luciana Sergiacomi giusta nomina con CP_2
provvedimento del Tribunale di Padova del 07.07.2023;
- riferivano, in particolare, che gli stessi avevano contratto matrimonio a Padova, in data
30.01.2010, e che dall'unione, in data 04.02.2018, era nata la figlia Per_1
- in data 15.06.2022, la moglie si recava con quest'ultima per le vacanze estive in Brasile, suo paese di origine, ove, nel mese di agosto, avrebbe dovuto raggiungerle il marito;
pagina 2 di 8 - tuttavia, in quei mesi, i rapporti tra i coniugi si deterioravano e l'attore, rispetto a quanto antecedentemente programmato, non si recava più a Brasilia;
- pertanto, al rientro della moglie in Italia, avvenuto in data 20.09.2022, la stessa veniva a conoscenza che il coniuge aveva già avviato le pratiche per definire le condizioni di separazione;
- lo stesso, in data 23.12.2023, lasciava la casa coniugale;
- i coniugi addivenivano alla separazione consensuale, le cui condizioni venivano omologate dal
Tribunale di Padova con decreto n. 830/2023 dell'08.02.2023;
- tuttavia, in data 01.06.2023, trascorsi 112 giorni dalla predetta omologa, l'attrice dava alla luce una bambina, che la stessa riferiva come concepita da un altro uomo, e che veniva denunciata all'Ufficiale di Stato civile, all'atto di nascita, come contestualmente al CP_2
riconoscimento del padre naturale;
Persona_2
- gli attori allegavano, pertanto, che, nonostante quanto riferito dalla madre e denunciato nell'atto di nascita, secondo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale, nel caso di specie,
opererebbe comunque la presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c., con conseguente
CP_ acquisto dello stato di figlia nata nel matrimonio per la piccola e la necessità di ottenere,
conseguentemente, una sentenza di disconoscimento della paternità;
- al fine di chiarire la paternità, gli attori chiedevano l'espletamento di una C.T.U. volta all'accertamento della compatibilità tra il DNA della minore e quello di Parte_1
- su invito del Giudice, il curatore speciale, con note scritte del 15.10.2023, precisava la sussistenza di un interesse della minore all'esperimento di tale indagine genetica, dando altresì
atto, considerata la tenera età della minore ostativa a procedere ad un ascolto della stessa, di aver effettuato un colloquio con gli attori che, in quella occasione, avevano ribadito la convinzione che la bambina non fosse frutto della loro unione;
pagina 3 di 8 - la stessa deduceva, inoltre, come la documentazione agli atti non fosse sufficiente a ritenere provata la data del concepimento della minore, stante che i coniugi avevano nuovamente coabitato dal rientro in Italia della moglie (20.09.2023) al rilascio della casa familiare da parte del marito (23.09.2023);
- il Giudice, pertanto, ammetteva la richiesta C.T.U., raccomandando particolari cautele nello svolgimento del prelievo del materiale genetico vista l'età anagrafica della bambina;
- all'esito dell'esame, il C.T.U. perveniva alla seguente conclusione “Confermata la maternità di
nei confronti di sono emersi nove (9) elementi di Controparte_1 CP_2
incompatibilità genetica all'ipotesi che sia padre biologico di Si Parte_1 CP_2
esclude che sia padre biologico di ”; Parte_1 CP_2
- pertanto, le parti, all'udienza cartolare del 18.06.2025, chiedevano concordemente la fissazione dell'udienza di remissione della causa al Collegio, con fissazione dei termini di cui all'art. 189
cpc;
- il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 25.06.2025, all'esito della quale, le parti concludevano congiuntamente come riportato in epigrafe, rinunciando altresì, in ragione della liquidità della causa, a termini ex art. 190.
****
Va preliminarmente rilevato che è sussistente un interesse ad agire in capo ai coniugi.
Sul punto, infatti, come ampiamente dedotto dagli attori, si deve prendere atto della sussistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali, l'uno che esclude che “la presunzione di paternità
ex art. 232 operi per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata” e che, pertanto ne afferma “l'operabilità soltanto quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in
difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio pagina 4 di 8 come naturale, difettando l'operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non
è necessario il disconoscimento” (Cass. Civ. n. 8059/1997) e l'altro che, al contrario, ritiene necessario, stante in ogni caso la sussistenza della suddetta presunzione, che venga dapprima emanata una sentenza di disconoscimento che travolga, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio nato nel matrimonio (Cass. Civ. n. 15990/2013).
Seppur l'orientamento maggioritario risulti del tutto condivisibile alla luce del fatto che, al fine dell'operabilità della presunzione di paternità, oltre alla nascita da donna coniugata, occorre aver acquisito lo stato di figlio nato nel matrimonio o nell'atto di nascita o per il possesso di stato, il
Collegio ritiene che la peculiarità del caso in esame giustifichi la necessità di addivenire all'emanazione di una sentenza di disconoscimento.
Difatti, la pronuncia di quest'ultima, da un lato, appare rispondente ai principi generali che regolano la materia delle azioni di stato e dall'altro, risulta maggiormente tutelante per la minore.
Si evidenza, infatti, che è nata a [...] 112 giorni dall'omologa della separazione CP_2
consensuale da cui pacificamente decorrono i termini di operabilità della presunzione ex art. 232
c.c. e che i coniugi, pur già in un momento di crisi coniugale, avevano ripreso la coabitazione presso la casa coniugale per un periodo, abbastanza lungo, di circa 3 mesi (dal 20.09.2022 al
22.12.2022), del tutto compatibile con l'avvenuto concepimento della bambina, venuta poi alla luce il 01.06.2023.
Tali circostanze, anche a fronte di una denuncia della madre in sede di atto di nascita come figlia
CP_ non matrimoniale della piccola , sono atte a creare un'evidente incertezza sull'attribuzione o meno dello status di figlia dell'attore alla minore, ponendosi in contrasto con il principio di stabilità che pervade la materia in oggetto.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non soltanto vi è stata la dichiarazione della madre di figlio naturale, ma altresì è intervenuto contestualmente il riconoscimento ex art. 251 c.c. da colui che si riteneva padre naturale della bambina. pagina 5 di 8 In tale fattispecie, pertanto, si realizza un contrasto tra due differenti attribuzioni di stato che, al fine di essere sanato, consente il ricorso all'azione di disconoscimento volta proprio a rimuovere l'incertezza venutasi a creare, attuando un equilibrato bilanciamento tra il favor veritatis e il sopra citato principio di stabilità.
Conseguentemente la sentenza di disconoscimento appare lo strumento maggiormente rispondente alle appena esposte esigenze, travolgendo ex tunc ed erga omnes lo status di figlio
CP_ matrimoniale di , con il conseguente venir meno di ogni diritto e dovere derivante dalla filiazione in capo all'attore.
Si deve rilevare, inoltre, che l'adozione della presente pronuncia, nel caso di specie, attua anche un adeguato bilanciamento tra verità biologica e interesse della minore (Cass. Civ. n.
5219/2024). Quest'ultima, infatti, vede definitivamente tutelato il suo rapporto di filiazione con la consolidazione del rapporto affettivo con il padre biologico, già da tempo instaurato, come emerge da quanto riferito dall'odierna attrice alla curatrice speciale (pag. 4 memoria integrativa del 18.12.2023) in merito alla circostanza che, ormai dal 2023, il padre naturale Persona_2
convive con la compagna e la figlia, si prende cura di quest'ultima e provvede alle sue
[...]
necessità.
Da ultimo, tale soluzione appare altresì conforme ai principi derivanti dall'art. 8 Cedu che impone il rispetto della vita privata, la cui nozione è integrata non soltanto degli aspetti dell'identità non soltanto fisica, ma anche sociale della persona ( c. Francia, n. Per_3
65192/11, CEDU 2014), tra cui rientra anche la filiazione. Del resto la Corte Edu ha affermato che il riconoscimento, così come l'annullamento, di un legame di filiazione riguarda direttamente l'identità dell'uomo o della donna di cui è in questione la genitorialità (Canonne c. , n. CP_3
22037/13, 2 giugno 2015) e che il figlio ha diritto alla certezza per quanto riguarda la sua identità
personale (Scalzo c. Italia, CEDU, n. 8790/21, 6 dicembre 2022).
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e va accolta. pagina 6 di 8 Va rilevato, infatti, che la disposta C.T.U., le cui conclusioni appaiono prive di contraddizioni e di vizi logici, e che pertanto qui si condividono, ha consentito di accertare l'incompatibilità
genetica dei marcatori del DNA dell'attore con quelli della bambina, escludendo che quest'ultima sia figlia del medesimo.
Pertanto, alla luce dell'esame genetico, in riferimento al quale le parti non hanno presentato alcuna osservazione, si ritiene accoglibile la domanda svolta dagli attori e conseguentemente,
deve essere ordinato all'Ufficiale di stato civile del comune di AB TE (PD) di provvedere all'annotazione della sentenza nei registri, con conseguenti necessarie annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Quanto alle spese legali, attesa la natura del procedimento, il fatto che le parti costituite hanno rassegnato conclusioni conformi, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. dichiara, per le ragioni in parte motiva, che , nata ad [...], in CP_2
data 01.06.2023 e registrata agli Uffici di Stato civile del suddetto Comune come figlia di e di al n. 54 Controparte_1 Persona_2
parte I serie A anno 2023. non è figlia di;
Parte_1
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di AB TE (PD) di annotare la presente sentenza nei registri, e di procedere alle annotazioni conseguenziali;
3. Spese compensate;
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 26.06.25
Il giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Barbara De Munari pagina 7 di 8 Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio) Dott.ssa Federica Zane CP_4
pagina 8 di 8