TRIB
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2024, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta ai n. 8054/'22 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti A. Parte_1
Manzo e M. Formicola, presso il cui studio in Napoli, alla Via Carlo Poerio, 89/A. elett.te domicilia. C O N T R O
[...]
Parte_2
in persona del leg. rapp.te p.t., rappta e difesa, in virtù di
[...] procura notarile, dall'Avv. Mazzarella, presso il cui studio in Aversa via Pisacane 1, elett.te domicilia
E
, in persona del leg. Controparte_1 rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vitale Di Gennaro, presso il cui studio in Napoli alla via Lepanto n. 97, elett.te domicilia
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.5.2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla cartella esattoriale n. cartella di pagamento n. 071 2022 0047080681000, notificata l'8.04.2022, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali per l'importo complessivo di € 21.112,83 per Parte_2 gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 e 2018. Deduceva: di essere iscritto all'Albo degli Architetti di Napoli sin dal 30.04.1998 ed all a partire dall'anno 2000; di aver sempre effettuato le Parte_2 comunicazioni relative al reddito professionale. Lamentava la violazione delle disposizioni in tema di riscossione a mezzo ruolo. Eccepiva la prescrizione dei crediti azionati con riferimento alle annualità dal 2006 al 2011. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare l'illegittimità della cartella pagamento n. 071 2022 0047080681000 – e la pretesa di pagamento ivi contenuta per € 21.112,83
- in questa sede impugnata, per le causali esposte e specificate in premessa e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento e/o la nullità della cartella stessa. IN VIA SUBORDINATA Ferme le ragioni espresse in premessa relativamente al mancato rispetto, da parte di , dell'iter procedurale di riscossione del Parte_2 credito a mezzo ruolo, in caso di mancato e non creduto rigetto della domanda principale, si richiede l'accertamento negativo del credito per € 11.709,06 relativamente alle annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per intervenuta prescrizione quinquennale. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti Antonio Manzo e Mario Formicola, che si dichiarano antistatari”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva , che concludeva per il rigetto del Controparte_2 ricorso. Si costituiva , che deduceva di aver provveduto Parte_2 all'interruzione del termine prescrizionale con: comunicazione del 19/12/2008 Org Prot. n. 0823372, consegnata con racc. in data 13/01/2009; comunicazione Org del 29/12/2009 Prot. n. 0818199, consegnata con racc. in data 15/01/2010; Orga comunicazione del 19/10/2010 Prot. n. 0509519, consegnata con racc. in data 3/11/2010; comunicazione del 17/10/2011 Prot. n. 0522376, consegnata al destinatario, a mezzo racc. a/r, in data 25/10/2011; comunicazione del 2/02/2015 Prot. n. 0088147, consegnata al destinatario, a mezzo racc. a/r, in data 11/02/2015; comunicazione del 13/07/2016 Prot. n. 0714373, consegnata al destinatario, a mezzo racc. a/r, in data 22/07/2016; comunicazione del 27/07/2016 Prot. n. 0785019 e Prot.n. 0785017, consegnate al destinatario, a mezzo racc. a/r, in data 5/08/2016; comunicazione del 21/05/2018 Prot. n. Org 0512739, consegnata a mezzo racc. in data 29/05/2018; comunicazione del Org 22/06/2019 Prot. n. 0720524, consegnata a mezzo racc. in data 4/07/2019;
2 comunicazione del 1/07/2021 Prot. n. 1190472, consegnata mezzo pec in pari data;
comunicazione del 18/02/2022 Prot. n. 0218897, consegnata mezzo pec in pari data. Deduceva che il termine era stato interrotto dalla presentazione di istanza di rateizzazione del debito da parte del ricorrente.
Il ricorso va respinto.
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la decadenza dall'esercizio del potere impositivo per violazione del disposto dell'art 25 dlgs 46/'99. La resistente lamenta la tardività del rilievo, integrante opposizione agli atti Pt_2 esecutivi, in quanto proposta con ricorso depositato in data 29.4.2022. Il ricorrente assume la tempestività dell'opposizione in ragione della spedizione della busta telematica alle ore 23:59 del 28.4.2022.
Va premesso che "La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito." (cfr., in termini, Cass., Sez. Lav. 3486/2016). E' noto che il mancato rispetto delle modalità di notifica ai sensi degli artt. 25 e 26 DPR 602/1973 integra una impugnazione per vizi formali del titolo esecutivo, così come ogni eccezione di nullità della cartella, degli avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento) e di decadenza dal diritto di riscossione. In tutti i cennati casi viene fatto valere un vizio proprio della cartella esattoriale che deve essere fatto valere mediante l'opposizione agli atti esecutivi, da dispiegarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 29, comma 2 D.Lgs n.46/1999. Nella specie parte ricorrente ha ricevuto notifica del titolo esecutivo in data 8.4.2022 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato depositato in data 6.5.2022, oltre il termine di 20 gg previsto per la proposizione dell'opposizione. Ne consegue l'inammissibilità dei rilievo riguardanti la violazione dell'art. 25 in ragione della tardività dell'opposizione.
Nel merito va osservato quanto segue.
Parte ricorrente non ha contestato l'esistenza dei crediti azionati con riferimento alle annualità 2016, 2017 e 2018. L'istante ha invece eccepito la prescrizione dei crediti azionati con riferimento alle annualità dal 2006 al 2011.
3 In punto di diritto, quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, va osservato che, come rilevato da recentissima giurisprudenza di merito (C App Roma n. 2269/'22), l'articolo 16 della Legge n. 6 del 1981 in materia di comunicazioni obbligatorie alla dispone: “Tutti gli iscritti agli albi Pt_2 degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con lettera Pt_2 raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno….”.L'art. 18 della medesima legge a sua volta dispone
“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da Pt_2 parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16”.
L'art. 36 dello statuto , a sua volta , statuisce: “Entro il 31 Parte_2 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite on-line, sia direttamente che mediante Parte_2 intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente”.
Il combinato disposto delle norme surriportate impone di considerare il termine iniziale della prescrizione decorrente dalla comunicazione alla del Pt_2 reddito professionale e del volume complessivo d'affari.
Infatti, con riferimento al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “In materia contributiva previdenziale, la l. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi “(Sentenza Cass. n. 4981 2014 che, con riferimento alla nazionale a favore dei Pt_2 Parte_2 geometri, ha ritenuto che trova ancora applicazione l'art. 19 l. 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da Pt_2 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge) . Il Supremo Collegio (Cass. n. 18730 2013) ha persino ritenuto che, nel caso in cui venga omessa dal professionista la comunicazione alla Cassa di previdenza dei dati reddituali, il decorso del termine prescrizionale non si verifica.
Tanto premesso, con riferimento alle annualità 2006/2011, La convenuta ha dedotto di aver provveduto all'interruzione dei termini Parte_2 prescrizionali.
4 Dagli atti risulta che, con riferimento alla contribuzione relativa alle annualità 2006/08, la prescrizione risulta essere stata interrotta con Org comunicazione del 19/10/2010 Prot. n. 0509519, consegnata con racc. in data 3/11/2010 (cfr allegati 5 e 5 bis della produzione di parte convenuta) nonché con la successiva comunicazione del 17/10/2011 Prot. n. 0522376, consegnata al destinatario, a mezzo racc. a/r, in data 25/10/2011 ed ulteriore comunicazione del 2/02/2015 Prot. n. 0088147, consegnata al destinatario, a mezzo racc. a/r, in data 11/02/2015. Inoltre con riferimento alla contribuzione in oggetto, è poi intervenuta successiva comunicazione del 22/06/2019 Prot. n. Org 0720524, consegnata a mezzo racc. in data 4/07/2019 e da ultimo, in data di poco anteriore a quella del deposito del ricorso, comunicazione del 18/02/2022 Prot. n. 0218897, consegnata a mezzo pec in pari data. Non risulta dunque maturata prescrizione per i crediti in oggetto.
Con riferimento alla contribuzione relativa all'annualità 2009, risultano intervenute: comunicazione del 17/10/2011 Prot. n. 0522376, consegnata al destinatario, a mezzo racc. a/r, in data 25/10/2011; comunicazione del 2/02/2015 Prot. n. 0088147, consegnata al destinatario, a mezzo racc. a/r, in data 11/02/2015; comunicazione del 22/06/2019 Prot. n. 0720524, consegnata a Org mezzo racc. in data 4/07/2019; comunicazione del 18/02/2022 Prot. n. 0218897, consegnata mezzo pec in pari data. Non risulta dunque maturata prescrizione per i crediti in oggetto.
Quanto alla contribuzione relativa alle annualità 2010 e 2011, risulta intervenuta comunicazione del 2/02/2015 Prot. n. 0088147, consegnata al Or destinatario, a mezzo racc. in data 11/02/2015; comunicazione del Org 22/06/2019 Prot. n. 0720524, consegnata a mezzo racc. in data 4/07/2019; comunicazione del 18/02/2022 Prot. n. 0218897, consegnata mezzo pec in pari data. Non risulta dunque maturata prescrizione per i crediti in oggetto.
Alla luce di quanto esposto deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso.
Le spese di lite tra il ricorrente ed seguono la Parte_2 soccombenza, liquidate come da dispositivo. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e
[...]
. Controparte_2
P.Q.M.
5 La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_2 di lite, che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) Compensa le spese tra il ricorrente ed;
Controparte_2
Napoli, 16.2.2024 Il Giudice del lavoro dr Manuela Fontana
6