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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17696 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 49594/2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico, n. 24, presso lo studio degli avv. Marco e Francesco Luzza, che la rappresentano e difendono per procura depositata unitamente all'atto di opposizione
- opponente -
E
pagina 1 di 18 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cunfida, n. 20, presso lo studio dell'avv. Alessia Bussacchetti, che la rappresentano e difendono per procura depositata unitamente alla comparsa di risposta
- opposto –
Oggetto: contratto d'opera
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza del
13.05.2025, parte opposta ha depositato note di trattazione scritta in cui ha chiesto di dichiarare inammissibili o improponibili ovvero di rigettare l'avversa opposizione e le avverse domande e, in subordine, di procedere ad una compensazione lucri cum damno attesi i vantaggi tratti dalla controparte dalla protratta utilizzazione degli impianti pubblicitari a scopo commerciale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
P
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto Parte_3 ingiungersi alla il pagamento della somma di Parte_4
€ 46.051,68 a saldo di otto fatture specificamente indicate.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 26 maggio 2022, con atto di citazione, notificato il 4 luglio 2022, la Parte_5 ha proposto opposizione.
[...]
pagina 2 di 18 Nel dettaglio la società opponente ha, in primo luogo, evidenziato che il ricorso per decreto ingiuntivo che le era stato notificato era privo di sottoscrizione e che la documentazione prodotta in sede monitoria non costituiva prova adeguata del credito.
Ciò posto la società opponente, premesso di operare nel settore della pubblicità esterna e di essersi avvalsa della collaborazione della controparte per l'installazione e la manutenzione dei propri impianti pubblicitari, ha dedotto di aver concluso con la un contratto per la Parte_3 fornitura e l'installazione di n. 85 impianti nuovi, al fine di sostituire quelli vecchi obsoleti, per una spesa complessiva di € 53.167,6, pari a € 500,00 a impianto, e di aver successivamente constatato che 73 impianti non erano nuovi, ma usati, così da essere fatiscenti e di una tipologia non più in produzione e vietata dal regolamento comunale, in quanto monopalo, senza doppio palo laterale. In ragione di tale inadempimento ha evidenziato di non essere tenuta al pagamento di quanto richiesto, atteso il maggior credito opposto in compensazione pari al costo degli impianti forniti dovutole in restituzione.
Ha, poi, osservato di vantare un ulteriore credito di € 8.000,00 in ragione dell'utilizzo da parte di , amministratore di fatto della Parte_6
di una autovettura Golf di sua proprietà. Parte_3
Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della somma di € 36.500,00 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per aver installato impianti usati in pessime condizioni, e di €
8.000,00 per l'utilizzo dell'autovettura.
pagina 3 di 18 Con decreto ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. la data della prima udienza è stata differita al 17 gennaio 2023 e, con comparsa depositata in data 27.12.2022, si è costituita in giudizio la che, Parte_3 dopo aver evidenziato la rituale notifica del ricorso monitorio, osservando che non doveva essere apposta alcuna nuova sottoscrizione, ha osservato che i rilievi sollevati dall'opponente si riferivano a rapporti giuridici diversi da quello su cui si fondava la domanda proposta in sede monitoria, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale, difettando i presupposti previsti dall'art. 36 c.p.c..
Sul punto ha, in particolare, dedotto di aver fornito alla controparte impianti pubblicitari, regolarmente consegnati e montati tra luglio 2019 e gennaio
2020, con integrale pagamento del relativo corrispettivo, laddove le fatture azionate in sede monitoria si riferivano ai corrispettivi che le erano dovuti per altre prestazioni per affissioni pubblicitarie, manutenzione degli impianti, anche con fornitura delle relative componenti, smontaggio e montaggio dei pannelli e/o degli impianti pubblicitari e custodia in magazzino dei materiali oggetto di affissione, che erano state eseguite sino a maggio 2020, anche su impianti diversi da quelli oggetto di contestazione.
Nel merito ha contestato la domanda riconvenzionale, osservando che il credito di € 8.000,00 si fondava sul contratto preliminare, con cui l'opponente si era impegnata a venderle un veicolo, che non aveva potuto trasferirle in quanto gravato da numerosi oneri e iscrizioni pregiudizievoli, che lo rendevano inutilizzabile.
pagina 4 di 18 Ha, quindi, eccepito l'improcedibilità della domanda riconvenzionale relativa alla fornitura degli impianti pubblicitari per intervenuta decadenza del diritto di garanzia a norma degli art. 1490 e 1495 c.c., evidenziando che non poteva trovare applicazione la norma di cui all'art. 1495, terzo comma,
c.c. atteso che la richiesta di pagamento si riferiva ad altro rapporto giuridico.
Ha poi osservato che gli impianti pubblicitari, di cui era stato integralmente pagato il prezzo, previa verifica di idoneità, erano stati utilizzati ininterrottamente a scopi commerciali dalla controparte e ha osservato che non erano stati provati i vizi lamentati, nella misura in cui la documentazione fotografica depositata raffigurava particolari che non rendevano evidente che gli stessi si riferivano agli impianti oggetto di causa, tanto più che doveva essere considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla relativa consegna, con impossibilità di accertarne i vizi, stante l'esposizione continua agli agenti atmosferici e agli atti vandalici degli utenti stradali. Ha, poi, contestato trattarsi di impianti usati, evidenziando di provvedere, come noto alla controparte, alla costruzione e all'assemblaggio dei mezzi pubblicitari, anche utilizzando componenti fabbricati in precedenti cicli.
Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali e, in subordine, di considerare i vantaggi, comunque, tratti dall'opponente dall'uso degli impianti, compensando l'importo eventualmente riconosciuto per tale arricchimento con il credito ingiunto.
2. Tanto esposto in ordine al contenuto delle domande proposte e delle difese svolte dalle parti, va, preliminarmente, disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla nullità della notifica del ricorso monitorio.
pagina 5 di 18 Come osservato dalla quest'ultima non era tenuta Parte_3
a procedere ad una nuova sottoscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo, essendo sufficiente la notifica del ricorso monitorio, con attestazione di relativa conformità all'originale presentato in tribunale (cfr. copia della relata di notifica depositata dalla stessa opponente).
3. Ciò posto nel merito si osserva che la società opposta ha chiesto, in sede monitoria, ingiungersi alla controparte il pagamento in suo favore dei corrispettivi dovuti in forza delle fatture n. 49 del 31.03.2018, n. 56 del
30.04.2018, n. 78 del 31.05.2018, n. 112 del 31.07.2018 e n. 126 del
31.08.2018, tutte riferite a servizi di magazzino, ciascuna per € 1.830, IVA inclusa;
n. 42 dell'11.03.2020 riferita a servizi di magazzino, affissione, montaggio e smontaggio lastre, cambio soggetto, ripristino poster, smontaggio e posa telaio e posa degli impianti pubblicitari per complessivi
€ 21.820,92 IVA inclusa, di cui € 4.392,00 riferiti alla posa di impianti pubblicitari, n. 53 del 30.03.2020 per magazzino, affissioni e posa impianti per € 17.021,44. di cui € 1.220,00 per montaggio degli impianti, e n. 72 del
31.05.2020 per servizi di affissione per € 8.059,32, IVA inclusa, per un importo di € 56.051,68, da cui detrarre la somma di € 10.000,00 versata in acconto della fattura n. 42/2020.
pagina 6 di 18 Tanto evidenziato si osserva, in primo luogo, che è pacifica l'esistenza tra le parti del rapporto contrattuale su cui fonda la pretesa creditoria azionata.
In particolare, la in citazione ha ammesso la Parte_4 circostanza, rappresentando di aver concluso con la Parte_3 un contratto per la fornitura di impianti pubblicitari, per poi
[...] commissionare alla predetta società anche il relativo montaggio e la manutenzione degli impianti montati. Non è stato quindi specificamente contestato che parte opponente si era avvalsa dell'opera della
[...] per le affissioni pubblicitarie e per la custodia in magazzino del Parte_3 materiale.
Ciò posto deve darsi atto che non sono state sollevate specifiche contestazioni in ordine alle somme richieste a titolo di pagamento del corrispettivo, secondo quanto riportato nelle fatture azionate in sede monitoria, così da doversi ritenere la conformità degli importi indicati in tali documenti ai compensi concordati tra le parti.
In sede di opposizione, la si è, infatti, Parte_4 limitata a contestare l'idoneità probatoria della documentazione prodotta, senza mettere in discussione la rispondenza dei corrispettivi richiesti a quelli dovuti in base agli accordi raggiunti.
I rilievi sollevati riguardano, quindi, le produzioni documentali effettuate dalla società opposta e non i crediti azionati, che, sotto il profilo in esame, non sono stati contestati nella loro ontologica esistenza.
Sul punto, invero, la Corte di legittimità ha chiarito che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27 agosto 2020).
pagina 7 di 18 Invero, il convenuto, cui è assimilabile l'opponente, è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e specifico, sui fatti posti a fondamento della domanda proposta nei suoi confronti, che, in assenza di siffatti rilievi, devono intendersi ammessi, senza necessità di prove (cfr. Cass. n. 9439 del
23.03.2022; n. 26908 del 26.11.2020 e n. 19896 del 6.10.2015).
Ebbene parte opponente, che ha ammesso l'esistenza di un rapporto commerciale con la controparte, non ha né rilevato la difformità degli importi ingiunti rispetto ai corrispettivi concordati né li ha contestati come unilateralmente stabiliti dalla controparte né ha precisamente indicato quali delle prestazioni per le quali era domandato il pagamento di un compenso non erano state eseguite.
Tale specifica contestazione è mancata nel corso di tutto il giudizio atteso che, anche nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., l'opponente si è limitata a ribadire l'inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte e l'assenza di un contratto scritto, circostanza questa non rilevante ai fini del decidere, non venendo in rilievo un rapporto che richiede il rispetto della forma scritta ad substantiam.
Invero, la pretesa creditoria azionata nei confronti della
[...]
è stata contestata unicamente in ragione dei vizi degli Parte_4 impianti pubblicitari forniti e del credito vantato in ragione di tali difetti, opposto in compensazione.
4. Ciò posto prima di procedere ad esaminare i suddetti motivi di opposizione, va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta, che ha evidenziato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla controparte, sul rilievo che le pretese azionate si fonderebbero su titoli diversi rispetto al contratto costituente il titolo della domanda proposta in sede monitoria.
pagina 8 di 18 Al riguardo va, in primo luogo, rilevato che l'invocata norma di cui all'art. 36 c.p.c. prevede che “il giudice competente per la domanda principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”.
Ne consegue l'ammissibilità delle domande proposte al fine di far valere due crediti opposti in compensazione a parte opposta, fondandosi le domande sul medesimo titolo che “già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”, in ciò considerata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.
Sul punto si osserva, inoltre, che, come chiarito dalla Corte di legittimità, quando, come nel caso di specie, la domanda riconvenzionale non eccede la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può anche porsi un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus (cfr. Cass. n. 5484 dell'1.03.2024 e n. 533 del 15.01.2020).
Tale collegamento esiste nel caso di specie, tanto più ove si consideri che,
[... come sopra riportato, con la domanda proposta in sede monitoria, ha chiesto la condanna della controparte al Parte_7 pagamento del corrispettivo anche per la posa degli impianti pubblicitari.
pagina 9 di 18 Invero, si tratta di una prestazione strettamente correlata alla fornitura di tali medesimi impianti in quanto ad essa strumentale, così che, pur volendosi considerare le attività relative all'affissione, gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari, al pari della custodia in magazzino, come prestazioni oggetto di un autonomo contratto, in ciò valutate le complessive difese svolte dalle parti e, in particolare, l'assenza di specifiche contestazioni sollevate dall'opponente sul punto, devono ritenersi riconducibili ad un unico rapporto negoziale la fornitura e la posa degli impianti pubblicitari, secondo quanto indicato dalla Parte_4
5. Tanto premesso vanno disattese la domanda riconvenzionale e la correlata eccezione di compensazione volte a far valere un credito di € 8.000,00, quale corrispettivo dovuto a parte opponente per l'utilizzo di una autovettura di sua proprietà.
Al riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data
18.01.2018, le parti avevano concluso un contratto con cui la
[...] si era impegnata a vendere alla il Parte_4 Parte_3 veicolo, di cui era proprietaria, marca Golf, targato EZ515TR, al prezzo di
€ 15.000,00, da corrispondere in sette rate mensili di € 2.000,00 ciascuna e in una rata di € 1.000,00. Tali rate erano dovute a far tempo da gennaio
2018. Le parti avevano, quindi, stabilito l'immediata consegna dell'autovettura, che l'opposta si era impegnata a mantenere in perfetta efficienza sia con riguardo alla parte meccanica che alla carrozzeria (cfr. all.
7 di parte opposta). Sono stati, quindi, depositati la visura PRA del veicolo, da cui risulta l'iscrizione di tre provvedimenti di fermo amministrativo (cfr. all. 8 di parte opposta), e il verbale di riconsegna del mezzo (cfr. all. 9 di parte opposta).
pagina 10 di 18 Invero, alla luce di tale produzione documentale, va escluso il diritto di parte opponente al pagamento di un compenso per l'uso temporaneo del mezzo.
Tale corrispettivo non era, infatti, previsto dal contratto del 18.01.2018, costituendo i versamenti mensili di € 2.000,00 pagamenti rateali del prezzo di acquisto del bene, così da doversi ritenere, in assenza di un corrispettivo per l'uso temporaneo del veicolo sino al trasferimento del diritto di proprietà, che le parti ne avevano concordato il comodato.
Si osserva, poi, che la circolazione dell'autovettura era preclusa dalle suindicate formalità pregiudizievoli così che, anche per tale ragione, deve escludersi che parte opposta sia tenuta al versamento di un compenso per avere avuto la disponibilità del mezzo, inutilizzabile, come dalla stessa lamentato.
6. Venendo ora alla disamina delle ulteriori doglianze sollevate da parte opponente, si osserva che la stessa, nella misura in cui ha lamentato che gli impianti pubblicitari che le erano stati consegnati non erano nuovi, ma usati, ne ha dedotto un difetto di qualità a norma dell'art. 1497 c.c.
Come, invero, chiarito dalla Corte di Cassazione, “qualora la vendita abbia ad oggetto una cosa mobile determinata nel contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella pattuita al momento della conclusione del contratto secondo l'intento dell'acquirente ancorché non manifestato in apposita clausola negoziale, trattandosi di qualità promessa, quantunque implicitamente. Pertanto, ove venga consegnata una cosa usata il venditore ne risponde ai sensi dell'art. 1497 c.c. per mancanza di qualità” (cfr. Cass. n. 10728 del 3.08.2001).
pagina 11 di 18 Si osserva, quindi, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1497 c.c.,
“quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495”.
In particolare, la carenza di qualità può giustificare la risoluzione del contratto di compravendita ove sia di gravità tale da incidere in misura importante sul sinallagma negoziale così da giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale (cfr. Cass. n. 10728 del 3.08.2001 e n. 247 del
10.01.1981).
Ciò posto, premesso che la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...] di restituzione del prezzo postula la risoluzione del Parte_4 contratto avente ad oggetto la fornitura degli impianti pubblicitari, come rilevato da parte opposta, deve rilevarsi che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1495 c.c., “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o lo ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto può sempre far valere la garanzia purché il vizio sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna”.
pagina 12 di 18 Inoltre, come chiarito dalla Corte di legittimità, “il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre
l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (cfr. Cass. n. 1218 del 17.01.2022 e n. 36052 del 22.11.2021).
Infine, va rilevato che, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazioni, grava sul compratore dare prova della tempestiva denuncia dei vizi (cfr. Cass. n. 24348 del
30.09.2019; n. 16766 del 21.06.2019 e n. 12130 del 14.05.2008).
Si osserva, quindi, che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, con sentenza resa a sezioni unite, ai fini del rispetto del termine di prescrizione annuale, non è necessario che l'acquirente abbia agito in giudizio, proponendo domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, dovendosi, piuttosto, ritenere che la prescrizione della garanzia
è interrotta anche dall'atto stragiudiziale, con cui viene comunicata al venditore la volontà della controparte di esercitare la garanzia, anche con riserva di scegliere in un momento successivo, il tipo di tutela da azionare, non essendo, invece, condivisibile la tesi che reputa necessario l'esercizio dell'azione. Con tale pronuncia è stato altresì chiarito che, interrotto il decorso della prescrizione con un atto di costituzione in mora, intervenuto entro un anno dalla consegna del bene, inizia a decorrere un nuovo termine annuale di prescrizione (cfr. Cass. sezioni unite n. 18672 dell'11.07.2019).
pagina 13 di 18 7. Tanto esposto, con riguardo al caso di specie, si osserva che è pacifico che la società opposta aveva consegnato alla controparte 95 impianti pubblicitari tra luglio 2019 e gennaio 2020.
Quindi, alla luce della deposizione resa all'udienza del 17 aprile 2024, dal teste , della cui attendibilità non si ha motivo di Testimone_1 dubitare, , figlio del legale rappresentante della Parte_6 [...]
che ha intrattenuto i rapporti commerciali con l'opponente Parte_3
(cfr. all. 13 prodotto dalla stessa opposta, da cui risulta che la controparte si rivolgeva a tale nel formulare le sue richieste), nel corso di un Tes_2 incontro, avvenuto l'1.06.2020, presso lo studio del medesimo testimone, alla presenza della legale rappresentante della Parte_4
aveva riconosciuto che gli impianti in parola non erano nuovi (cfr.
[...] dichiarazioni rese dal teste in ciò valutato che la circostanza Tes_3 riferita è rispondente a quanto comunicato dal legale della società che, nella nota del 3.08.2020, scritta in nome della stessa opposta, aveva rilevato che
“sono a ribadire, infatti, che l'assunto che gli impianti dovessero essere tutti
“naturalmente nuovi” non risulta in alcun modo confortato da qualsivoglia evidenza” e, prima ancora, nella nota trasmessa con pec del 23.06.2020, aveva ammesso la circostanza, precisando che “gli impianti, considerato il prezzo di vendita, non potevano essere in ogni loro parte completamente nuovi, giammai tutti, stante la tipologia e qualità delle strutture e componenti fornite”).
pagina 14 di 18 Dalla documentazione in atti risulta altresì che parte opponente, con pec del
9 giugno 2020, aveva lamentato che 27 degli impianti forniti erano rovinati e presentavano vizi, quali la lamiera – pannello completamente arrugginita, così da doversi ritenere che erano stati riutilizzati vecchi impianti, e aveva richiesto la restituzione del costo sostenuto per il relativo acquisto e per la loro installazione. Successivamente, con pec del 3 luglio 2020, l'opponente aveva lamentato che altri 24 impianti forniti erano vecchi impianti riutilizzati, come emergeva da alcuni difetti dagli stessi evidenziati, e aveva chiesto la restituzione del prezzo versato per l'acquisto e l'installazione, riservando di agire in giudizio. Tale doglianza era stata sollevata con riferimento ad altri 15 impianti, con successiva pec del 7 luglio 2020, nella quale l'opponente aveva lamentato che gli impianti presentavano la lamiera
– pannello completamente arrugginita, così da doversi ritenere che erano stati montati impianti non più in produzione e di una tipologia vietata dal regolamento comunale, e aveva chiesto la ripetizione delle somme corrisposte anche per la relativa installazione. Tali medesime contestazioni, da ultimo, erano state sollevate con pec del 23.07.2020, con riferimento ad altri 7 impianti, con riserva di agire in giudizio (cfr. pec all. atto di citazione).
Tanto esposto si osserva che, successivamente alle richiamate comunicazioni, non risultano iniziative volte a far valere il diritto alla garanzia sino alla proposizione della domanda riconvenzionale di cui all'atto di citazione notificato il 4.07.2022, quando era decorso più di un anno dall'ultima delle comunicazioni sopra menzionate, intervenuta il
23.07.2020.
Ne discende che deve ritemersi prescritta l'azione esercitata, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
pagina 15 di 18 8. Va, da ultimo, valutata la possibilità per l'opponente di far valere quanto lamentato in via di eccezione.
Infatti, “il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto può far valere il diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, anche dopo
l'anno dalla consegna di essa, purché il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e nell'anno dalla consegna e, se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato, anche in difetto di tempestiva denuncia”, con la precisazione che “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore convenuto per la risoluzione del contratto per inadempimento (e per il pagamento della penale in funzione risarcitoria) ove sia trascorso l'anno dalla consegna può opporre gli eventuali vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art 1495, terzo comma, cod civ, allo scopo di eccepire l'inadempienza del venditore e di ottenere il rigetto della domanda in forza del principio inadimplenti non est adimplendum, ma non può far valere detti vizi - in via di domanda riconvenzionale - per la risoluzione del contratto per colpa del venditore”
(cfr. Cass. n. 3991 del 25.06.1980).
Ciò posto si osserva che l'eccezione sollevata da parte opponente può essere esaminata con riferimento alla lamentata fornitura di impianti usati, trattandosi di una mancanza di qualità, per la quale vi è stato espresso riconoscimento.
pagina 16 di 18 Invero, tale eccezione può paralizzare la domanda di parte opposta solo con riferimento alla richiesta di pagamento del corrispettivo per l'installazione degli impianti, indicato complessivamente in € 5.612,00 nelle fatture in atti, nella misura in cui possa ritenersi che tale compenso non sia stato già versato con la somma di € 10.000,00 pagata a titolo di acconto, in ciò valutato che, dalla lettura delle note scritte da parte opponente, si evince che, per la maggior parte degli impianti ai quali si riferiscono le sollevate doglianze, era stato già corrisposto il prezzo sia della fornitura che della installazione (cfr. pec del 9.06.2020, 2.07.2020 e 7.07.2020). Per il resto, infatti, sono stati fatti valere crediti relativi a prestazioni derivanti da altro rapporto contrattuale, avente ad oggetto la custodia in magazzino del materiale pubblicitario, le affissioni e la gestione degli impianti, come dedotto dalla e non contestato da controparte. Parte_3
9. Tanto premesso si osserva, in primo luogo, che parte opposta ha depositato copiosa documentazione fotografica raffigurante gli impianti pubblicitari installati, anche risalente a 3/4 anni dopo la relativa posa, da cui emerge che gli stessi non versano in condizioni di degrado (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta e 12 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.), così da doversi circoscrivere l'usura ai soli 12 impianti di cui alla perizia di parte depositata dall'opponente (cfr. perizia all. all'atto di citazione), che non ha integrato la documentazione inizialmente proposta con altra riferita ai restanti impianti che le erano stati forniti.
pagina 17 di 18 Ciò posto considerata la natura del bene che viene in rilievo, va valutato che detti impianti sono stati utilizzati a fini commerciali da parte opponente quanto meno sino all'inizio del giudizio e, quindi, per almeno 3/4 anni dalla relativa installazione durante i quali la stessa opponente, che ha fruito delle altre prestazioni affidate alla controparte, quali affissioni pubblicitarie, cambio dei poster, custodia di materiali in magazzino (cfr. deposizioni dei testi e , dopo aver lamentato, a giugno/luglio 2020, che le Pt_6 Tes_4 erano stati forniti impianti usati, non ne ha mai offerta la restituzione alla controparte, continuando, piuttosto, ad usufruirne.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per accogliere la sollevata eccezione che deve essere disattesa, non trovando giustificazione il mancato pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese dall'opposta.
L'opposizione va, dunque, respinta.
10. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai valori medi di cui al
DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• rigetta la domanda riconvenzionale;
• condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 49594/2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico, n. 24, presso lo studio degli avv. Marco e Francesco Luzza, che la rappresentano e difendono per procura depositata unitamente all'atto di opposizione
- opponente -
E
pagina 1 di 18 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cunfida, n. 20, presso lo studio dell'avv. Alessia Bussacchetti, che la rappresentano e difendono per procura depositata unitamente alla comparsa di risposta
- opposto –
Oggetto: contratto d'opera
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza del
13.05.2025, parte opposta ha depositato note di trattazione scritta in cui ha chiesto di dichiarare inammissibili o improponibili ovvero di rigettare l'avversa opposizione e le avverse domande e, in subordine, di procedere ad una compensazione lucri cum damno attesi i vantaggi tratti dalla controparte dalla protratta utilizzazione degli impianti pubblicitari a scopo commerciale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
P
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto Parte_3 ingiungersi alla il pagamento della somma di Parte_4
€ 46.051,68 a saldo di otto fatture specificamente indicate.
Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 26 maggio 2022, con atto di citazione, notificato il 4 luglio 2022, la Parte_5 ha proposto opposizione.
[...]
pagina 2 di 18 Nel dettaglio la società opponente ha, in primo luogo, evidenziato che il ricorso per decreto ingiuntivo che le era stato notificato era privo di sottoscrizione e che la documentazione prodotta in sede monitoria non costituiva prova adeguata del credito.
Ciò posto la società opponente, premesso di operare nel settore della pubblicità esterna e di essersi avvalsa della collaborazione della controparte per l'installazione e la manutenzione dei propri impianti pubblicitari, ha dedotto di aver concluso con la un contratto per la Parte_3 fornitura e l'installazione di n. 85 impianti nuovi, al fine di sostituire quelli vecchi obsoleti, per una spesa complessiva di € 53.167,6, pari a € 500,00 a impianto, e di aver successivamente constatato che 73 impianti non erano nuovi, ma usati, così da essere fatiscenti e di una tipologia non più in produzione e vietata dal regolamento comunale, in quanto monopalo, senza doppio palo laterale. In ragione di tale inadempimento ha evidenziato di non essere tenuta al pagamento di quanto richiesto, atteso il maggior credito opposto in compensazione pari al costo degli impianti forniti dovutole in restituzione.
Ha, poi, osservato di vantare un ulteriore credito di € 8.000,00 in ragione dell'utilizzo da parte di , amministratore di fatto della Parte_6
di una autovettura Golf di sua proprietà. Parte_3
Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, della somma di € 36.500,00 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per aver installato impianti usati in pessime condizioni, e di €
8.000,00 per l'utilizzo dell'autovettura.
pagina 3 di 18 Con decreto ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. la data della prima udienza è stata differita al 17 gennaio 2023 e, con comparsa depositata in data 27.12.2022, si è costituita in giudizio la che, Parte_3 dopo aver evidenziato la rituale notifica del ricorso monitorio, osservando che non doveva essere apposta alcuna nuova sottoscrizione, ha osservato che i rilievi sollevati dall'opponente si riferivano a rapporti giuridici diversi da quello su cui si fondava la domanda proposta in sede monitoria, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale, difettando i presupposti previsti dall'art. 36 c.p.c..
Sul punto ha, in particolare, dedotto di aver fornito alla controparte impianti pubblicitari, regolarmente consegnati e montati tra luglio 2019 e gennaio
2020, con integrale pagamento del relativo corrispettivo, laddove le fatture azionate in sede monitoria si riferivano ai corrispettivi che le erano dovuti per altre prestazioni per affissioni pubblicitarie, manutenzione degli impianti, anche con fornitura delle relative componenti, smontaggio e montaggio dei pannelli e/o degli impianti pubblicitari e custodia in magazzino dei materiali oggetto di affissione, che erano state eseguite sino a maggio 2020, anche su impianti diversi da quelli oggetto di contestazione.
Nel merito ha contestato la domanda riconvenzionale, osservando che il credito di € 8.000,00 si fondava sul contratto preliminare, con cui l'opponente si era impegnata a venderle un veicolo, che non aveva potuto trasferirle in quanto gravato da numerosi oneri e iscrizioni pregiudizievoli, che lo rendevano inutilizzabile.
pagina 4 di 18 Ha, quindi, eccepito l'improcedibilità della domanda riconvenzionale relativa alla fornitura degli impianti pubblicitari per intervenuta decadenza del diritto di garanzia a norma degli art. 1490 e 1495 c.c., evidenziando che non poteva trovare applicazione la norma di cui all'art. 1495, terzo comma,
c.c. atteso che la richiesta di pagamento si riferiva ad altro rapporto giuridico.
Ha poi osservato che gli impianti pubblicitari, di cui era stato integralmente pagato il prezzo, previa verifica di idoneità, erano stati utilizzati ininterrottamente a scopi commerciali dalla controparte e ha osservato che non erano stati provati i vizi lamentati, nella misura in cui la documentazione fotografica depositata raffigurava particolari che non rendevano evidente che gli stessi si riferivano agli impianti oggetto di causa, tanto più che doveva essere considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla relativa consegna, con impossibilità di accertarne i vizi, stante l'esposizione continua agli agenti atmosferici e agli atti vandalici degli utenti stradali. Ha, poi, contestato trattarsi di impianti usati, evidenziando di provvedere, come noto alla controparte, alla costruzione e all'assemblaggio dei mezzi pubblicitari, anche utilizzando componenti fabbricati in precedenti cicli.
Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali e, in subordine, di considerare i vantaggi, comunque, tratti dall'opponente dall'uso degli impianti, compensando l'importo eventualmente riconosciuto per tale arricchimento con il credito ingiunto.
2. Tanto esposto in ordine al contenuto delle domande proposte e delle difese svolte dalle parti, va, preliminarmente, disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla nullità della notifica del ricorso monitorio.
pagina 5 di 18 Come osservato dalla quest'ultima non era tenuta Parte_3
a procedere ad una nuova sottoscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo, essendo sufficiente la notifica del ricorso monitorio, con attestazione di relativa conformità all'originale presentato in tribunale (cfr. copia della relata di notifica depositata dalla stessa opponente).
3. Ciò posto nel merito si osserva che la società opposta ha chiesto, in sede monitoria, ingiungersi alla controparte il pagamento in suo favore dei corrispettivi dovuti in forza delle fatture n. 49 del 31.03.2018, n. 56 del
30.04.2018, n. 78 del 31.05.2018, n. 112 del 31.07.2018 e n. 126 del
31.08.2018, tutte riferite a servizi di magazzino, ciascuna per € 1.830, IVA inclusa;
n. 42 dell'11.03.2020 riferita a servizi di magazzino, affissione, montaggio e smontaggio lastre, cambio soggetto, ripristino poster, smontaggio e posa telaio e posa degli impianti pubblicitari per complessivi
€ 21.820,92 IVA inclusa, di cui € 4.392,00 riferiti alla posa di impianti pubblicitari, n. 53 del 30.03.2020 per magazzino, affissioni e posa impianti per € 17.021,44. di cui € 1.220,00 per montaggio degli impianti, e n. 72 del
31.05.2020 per servizi di affissione per € 8.059,32, IVA inclusa, per un importo di € 56.051,68, da cui detrarre la somma di € 10.000,00 versata in acconto della fattura n. 42/2020.
pagina 6 di 18 Tanto evidenziato si osserva, in primo luogo, che è pacifica l'esistenza tra le parti del rapporto contrattuale su cui fonda la pretesa creditoria azionata.
In particolare, la in citazione ha ammesso la Parte_4 circostanza, rappresentando di aver concluso con la Parte_3 un contratto per la fornitura di impianti pubblicitari, per poi
[...] commissionare alla predetta società anche il relativo montaggio e la manutenzione degli impianti montati. Non è stato quindi specificamente contestato che parte opponente si era avvalsa dell'opera della
[...] per le affissioni pubblicitarie e per la custodia in magazzino del Parte_3 materiale.
Ciò posto deve darsi atto che non sono state sollevate specifiche contestazioni in ordine alle somme richieste a titolo di pagamento del corrispettivo, secondo quanto riportato nelle fatture azionate in sede monitoria, così da doversi ritenere la conformità degli importi indicati in tali documenti ai compensi concordati tra le parti.
In sede di opposizione, la si è, infatti, Parte_4 limitata a contestare l'idoneità probatoria della documentazione prodotta, senza mettere in discussione la rispondenza dei corrispettivi richiesti a quelli dovuti in base agli accordi raggiunti.
I rilievi sollevati riguardano, quindi, le produzioni documentali effettuate dalla società opposta e non i crediti azionati, che, sotto il profilo in esame, non sono stati contestati nella loro ontologica esistenza.
Sul punto, invero, la Corte di legittimità ha chiarito che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27 agosto 2020).
pagina 7 di 18 Invero, il convenuto, cui è assimilabile l'opponente, è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e specifico, sui fatti posti a fondamento della domanda proposta nei suoi confronti, che, in assenza di siffatti rilievi, devono intendersi ammessi, senza necessità di prove (cfr. Cass. n. 9439 del
23.03.2022; n. 26908 del 26.11.2020 e n. 19896 del 6.10.2015).
Ebbene parte opponente, che ha ammesso l'esistenza di un rapporto commerciale con la controparte, non ha né rilevato la difformità degli importi ingiunti rispetto ai corrispettivi concordati né li ha contestati come unilateralmente stabiliti dalla controparte né ha precisamente indicato quali delle prestazioni per le quali era domandato il pagamento di un compenso non erano state eseguite.
Tale specifica contestazione è mancata nel corso di tutto il giudizio atteso che, anche nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., l'opponente si è limitata a ribadire l'inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte e l'assenza di un contratto scritto, circostanza questa non rilevante ai fini del decidere, non venendo in rilievo un rapporto che richiede il rispetto della forma scritta ad substantiam.
Invero, la pretesa creditoria azionata nei confronti della
[...]
è stata contestata unicamente in ragione dei vizi degli Parte_4 impianti pubblicitari forniti e del credito vantato in ragione di tali difetti, opposto in compensazione.
4. Ciò posto prima di procedere ad esaminare i suddetti motivi di opposizione, va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta, che ha evidenziato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla controparte, sul rilievo che le pretese azionate si fonderebbero su titoli diversi rispetto al contratto costituente il titolo della domanda proposta in sede monitoria.
pagina 8 di 18 Al riguardo va, in primo luogo, rilevato che l'invocata norma di cui all'art. 36 c.p.c. prevede che “il giudice competente per la domanda principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”.
Ne consegue l'ammissibilità delle domande proposte al fine di far valere due crediti opposti in compensazione a parte opposta, fondandosi le domande sul medesimo titolo che “già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”, in ciò considerata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.
Sul punto si osserva, inoltre, che, come chiarito dalla Corte di legittimità, quando, come nel caso di specie, la domanda riconvenzionale non eccede la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può anche porsi un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus (cfr. Cass. n. 5484 dell'1.03.2024 e n. 533 del 15.01.2020).
Tale collegamento esiste nel caso di specie, tanto più ove si consideri che,
[... come sopra riportato, con la domanda proposta in sede monitoria, ha chiesto la condanna della controparte al Parte_7 pagamento del corrispettivo anche per la posa degli impianti pubblicitari.
pagina 9 di 18 Invero, si tratta di una prestazione strettamente correlata alla fornitura di tali medesimi impianti in quanto ad essa strumentale, così che, pur volendosi considerare le attività relative all'affissione, gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari, al pari della custodia in magazzino, come prestazioni oggetto di un autonomo contratto, in ciò valutate le complessive difese svolte dalle parti e, in particolare, l'assenza di specifiche contestazioni sollevate dall'opponente sul punto, devono ritenersi riconducibili ad un unico rapporto negoziale la fornitura e la posa degli impianti pubblicitari, secondo quanto indicato dalla Parte_4
5. Tanto premesso vanno disattese la domanda riconvenzionale e la correlata eccezione di compensazione volte a far valere un credito di € 8.000,00, quale corrispettivo dovuto a parte opponente per l'utilizzo di una autovettura di sua proprietà.
Al riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data
18.01.2018, le parti avevano concluso un contratto con cui la
[...] si era impegnata a vendere alla il Parte_4 Parte_3 veicolo, di cui era proprietaria, marca Golf, targato EZ515TR, al prezzo di
€ 15.000,00, da corrispondere in sette rate mensili di € 2.000,00 ciascuna e in una rata di € 1.000,00. Tali rate erano dovute a far tempo da gennaio
2018. Le parti avevano, quindi, stabilito l'immediata consegna dell'autovettura, che l'opposta si era impegnata a mantenere in perfetta efficienza sia con riguardo alla parte meccanica che alla carrozzeria (cfr. all.
7 di parte opposta). Sono stati, quindi, depositati la visura PRA del veicolo, da cui risulta l'iscrizione di tre provvedimenti di fermo amministrativo (cfr. all. 8 di parte opposta), e il verbale di riconsegna del mezzo (cfr. all. 9 di parte opposta).
pagina 10 di 18 Invero, alla luce di tale produzione documentale, va escluso il diritto di parte opponente al pagamento di un compenso per l'uso temporaneo del mezzo.
Tale corrispettivo non era, infatti, previsto dal contratto del 18.01.2018, costituendo i versamenti mensili di € 2.000,00 pagamenti rateali del prezzo di acquisto del bene, così da doversi ritenere, in assenza di un corrispettivo per l'uso temporaneo del veicolo sino al trasferimento del diritto di proprietà, che le parti ne avevano concordato il comodato.
Si osserva, poi, che la circolazione dell'autovettura era preclusa dalle suindicate formalità pregiudizievoli così che, anche per tale ragione, deve escludersi che parte opposta sia tenuta al versamento di un compenso per avere avuto la disponibilità del mezzo, inutilizzabile, come dalla stessa lamentato.
6. Venendo ora alla disamina delle ulteriori doglianze sollevate da parte opponente, si osserva che la stessa, nella misura in cui ha lamentato che gli impianti pubblicitari che le erano stati consegnati non erano nuovi, ma usati, ne ha dedotto un difetto di qualità a norma dell'art. 1497 c.c.
Come, invero, chiarito dalla Corte di Cassazione, “qualora la vendita abbia ad oggetto una cosa mobile determinata nel contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella pattuita al momento della conclusione del contratto secondo l'intento dell'acquirente ancorché non manifestato in apposita clausola negoziale, trattandosi di qualità promessa, quantunque implicitamente. Pertanto, ove venga consegnata una cosa usata il venditore ne risponde ai sensi dell'art. 1497 c.c. per mancanza di qualità” (cfr. Cass. n. 10728 del 3.08.2001).
pagina 11 di 18 Si osserva, quindi, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1497 c.c.,
“quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495”.
In particolare, la carenza di qualità può giustificare la risoluzione del contratto di compravendita ove sia di gravità tale da incidere in misura importante sul sinallagma negoziale così da giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale (cfr. Cass. n. 10728 del 3.08.2001 e n. 247 del
10.01.1981).
Ciò posto, premesso che la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...] di restituzione del prezzo postula la risoluzione del Parte_4 contratto avente ad oggetto la fornitura degli impianti pubblicitari, come rilevato da parte opposta, deve rilevarsi che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1495 c.c., “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o lo ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto può sempre far valere la garanzia purché il vizio sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna”.
pagina 12 di 18 Inoltre, come chiarito dalla Corte di legittimità, “il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre
l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (cfr. Cass. n. 1218 del 17.01.2022 e n. 36052 del 22.11.2021).
Infine, va rilevato che, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazioni, grava sul compratore dare prova della tempestiva denuncia dei vizi (cfr. Cass. n. 24348 del
30.09.2019; n. 16766 del 21.06.2019 e n. 12130 del 14.05.2008).
Si osserva, quindi, che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, con sentenza resa a sezioni unite, ai fini del rispetto del termine di prescrizione annuale, non è necessario che l'acquirente abbia agito in giudizio, proponendo domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, dovendosi, piuttosto, ritenere che la prescrizione della garanzia
è interrotta anche dall'atto stragiudiziale, con cui viene comunicata al venditore la volontà della controparte di esercitare la garanzia, anche con riserva di scegliere in un momento successivo, il tipo di tutela da azionare, non essendo, invece, condivisibile la tesi che reputa necessario l'esercizio dell'azione. Con tale pronuncia è stato altresì chiarito che, interrotto il decorso della prescrizione con un atto di costituzione in mora, intervenuto entro un anno dalla consegna del bene, inizia a decorrere un nuovo termine annuale di prescrizione (cfr. Cass. sezioni unite n. 18672 dell'11.07.2019).
pagina 13 di 18 7. Tanto esposto, con riguardo al caso di specie, si osserva che è pacifico che la società opposta aveva consegnato alla controparte 95 impianti pubblicitari tra luglio 2019 e gennaio 2020.
Quindi, alla luce della deposizione resa all'udienza del 17 aprile 2024, dal teste , della cui attendibilità non si ha motivo di Testimone_1 dubitare, , figlio del legale rappresentante della Parte_6 [...]
che ha intrattenuto i rapporti commerciali con l'opponente Parte_3
(cfr. all. 13 prodotto dalla stessa opposta, da cui risulta che la controparte si rivolgeva a tale nel formulare le sue richieste), nel corso di un Tes_2 incontro, avvenuto l'1.06.2020, presso lo studio del medesimo testimone, alla presenza della legale rappresentante della Parte_4
aveva riconosciuto che gli impianti in parola non erano nuovi (cfr.
[...] dichiarazioni rese dal teste in ciò valutato che la circostanza Tes_3 riferita è rispondente a quanto comunicato dal legale della società che, nella nota del 3.08.2020, scritta in nome della stessa opposta, aveva rilevato che
“sono a ribadire, infatti, che l'assunto che gli impianti dovessero essere tutti
“naturalmente nuovi” non risulta in alcun modo confortato da qualsivoglia evidenza” e, prima ancora, nella nota trasmessa con pec del 23.06.2020, aveva ammesso la circostanza, precisando che “gli impianti, considerato il prezzo di vendita, non potevano essere in ogni loro parte completamente nuovi, giammai tutti, stante la tipologia e qualità delle strutture e componenti fornite”).
pagina 14 di 18 Dalla documentazione in atti risulta altresì che parte opponente, con pec del
9 giugno 2020, aveva lamentato che 27 degli impianti forniti erano rovinati e presentavano vizi, quali la lamiera – pannello completamente arrugginita, così da doversi ritenere che erano stati riutilizzati vecchi impianti, e aveva richiesto la restituzione del costo sostenuto per il relativo acquisto e per la loro installazione. Successivamente, con pec del 3 luglio 2020, l'opponente aveva lamentato che altri 24 impianti forniti erano vecchi impianti riutilizzati, come emergeva da alcuni difetti dagli stessi evidenziati, e aveva chiesto la restituzione del prezzo versato per l'acquisto e l'installazione, riservando di agire in giudizio. Tale doglianza era stata sollevata con riferimento ad altri 15 impianti, con successiva pec del 7 luglio 2020, nella quale l'opponente aveva lamentato che gli impianti presentavano la lamiera
– pannello completamente arrugginita, così da doversi ritenere che erano stati montati impianti non più in produzione e di una tipologia vietata dal regolamento comunale, e aveva chiesto la ripetizione delle somme corrisposte anche per la relativa installazione. Tali medesime contestazioni, da ultimo, erano state sollevate con pec del 23.07.2020, con riferimento ad altri 7 impianti, con riserva di agire in giudizio (cfr. pec all. atto di citazione).
Tanto esposto si osserva che, successivamente alle richiamate comunicazioni, non risultano iniziative volte a far valere il diritto alla garanzia sino alla proposizione della domanda riconvenzionale di cui all'atto di citazione notificato il 4.07.2022, quando era decorso più di un anno dall'ultima delle comunicazioni sopra menzionate, intervenuta il
23.07.2020.
Ne discende che deve ritemersi prescritta l'azione esercitata, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
pagina 15 di 18 8. Va, da ultimo, valutata la possibilità per l'opponente di far valere quanto lamentato in via di eccezione.
Infatti, “il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto può far valere il diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, anche dopo
l'anno dalla consegna di essa, purché il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e nell'anno dalla consegna e, se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato, anche in difetto di tempestiva denuncia”, con la precisazione che “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore convenuto per la risoluzione del contratto per inadempimento (e per il pagamento della penale in funzione risarcitoria) ove sia trascorso l'anno dalla consegna può opporre gli eventuali vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art 1495, terzo comma, cod civ, allo scopo di eccepire l'inadempienza del venditore e di ottenere il rigetto della domanda in forza del principio inadimplenti non est adimplendum, ma non può far valere detti vizi - in via di domanda riconvenzionale - per la risoluzione del contratto per colpa del venditore”
(cfr. Cass. n. 3991 del 25.06.1980).
Ciò posto si osserva che l'eccezione sollevata da parte opponente può essere esaminata con riferimento alla lamentata fornitura di impianti usati, trattandosi di una mancanza di qualità, per la quale vi è stato espresso riconoscimento.
pagina 16 di 18 Invero, tale eccezione può paralizzare la domanda di parte opposta solo con riferimento alla richiesta di pagamento del corrispettivo per l'installazione degli impianti, indicato complessivamente in € 5.612,00 nelle fatture in atti, nella misura in cui possa ritenersi che tale compenso non sia stato già versato con la somma di € 10.000,00 pagata a titolo di acconto, in ciò valutato che, dalla lettura delle note scritte da parte opponente, si evince che, per la maggior parte degli impianti ai quali si riferiscono le sollevate doglianze, era stato già corrisposto il prezzo sia della fornitura che della installazione (cfr. pec del 9.06.2020, 2.07.2020 e 7.07.2020). Per il resto, infatti, sono stati fatti valere crediti relativi a prestazioni derivanti da altro rapporto contrattuale, avente ad oggetto la custodia in magazzino del materiale pubblicitario, le affissioni e la gestione degli impianti, come dedotto dalla e non contestato da controparte. Parte_3
9. Tanto premesso si osserva, in primo luogo, che parte opposta ha depositato copiosa documentazione fotografica raffigurante gli impianti pubblicitari installati, anche risalente a 3/4 anni dopo la relativa posa, da cui emerge che gli stessi non versano in condizioni di degrado (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta e 12 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.), così da doversi circoscrivere l'usura ai soli 12 impianti di cui alla perizia di parte depositata dall'opponente (cfr. perizia all. all'atto di citazione), che non ha integrato la documentazione inizialmente proposta con altra riferita ai restanti impianti che le erano stati forniti.
pagina 17 di 18 Ciò posto considerata la natura del bene che viene in rilievo, va valutato che detti impianti sono stati utilizzati a fini commerciali da parte opponente quanto meno sino all'inizio del giudizio e, quindi, per almeno 3/4 anni dalla relativa installazione durante i quali la stessa opponente, che ha fruito delle altre prestazioni affidate alla controparte, quali affissioni pubblicitarie, cambio dei poster, custodia di materiali in magazzino (cfr. deposizioni dei testi e , dopo aver lamentato, a giugno/luglio 2020, che le Pt_6 Tes_4 erano stati forniti impianti usati, non ne ha mai offerta la restituzione alla controparte, continuando, piuttosto, ad usufruirne.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per accogliere la sollevata eccezione che deve essere disattesa, non trovando giustificazione il mancato pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese dall'opposta.
L'opposizione va, dunque, respinta.
10. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai valori medi di cui al
DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• rigetta la domanda riconvenzionale;
• condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Giudice
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