CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/2024, n. 4416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4416 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18401/2023 R.G. proposto da: RO RC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 268/A, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE LE ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI GENOVA, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE DI GENOVA, PROCURA GENERALE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE -intimati- Civile Sent. Sez. U Num. 4416 Anno 2024 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 19/02/2024 2 di 8 avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 135/2023 depositata il 05/07/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. Udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE dr. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’Avvocato Salvatore Mileto. FATTI DI CAUSA 1. – Il 3 aprile 2014 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova irrogò all’avv. Marco Rossi la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo, in relazione a plurimi illeciti, quali la violazione del dovere di correttezza e lealtà ex artt.
6-22 cod. deont. e del dovere di probità ex art. 5 cod. deont., l’uso di espressioni sconvenienti od offensive e calunniose, in violazione degli artt. 20-22 cod. deont., la violazione dei doveri nei rapporti con i praticanti di cui all’art. 26, comma 3, cod. deont., la violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei rapporti con gli arbitri, ai sensi dell’art. 54 cod. deont., tutti ricondotti ad un complesso contenzioso giudiziale del medesimo avvocato con un Condominio. Il C.N.F., con sentenza del 31 dicembre 2016, n. 396, accolse il ricorso proposto dall’avv. Marco Rossi, ritenendolo tempestivo e reputando decorso il termine di prescrizione. Il ricorso innanzi alle Sezioni unite del C.O.A. è stato accolto dalla sentenza del 9 agosto 2018, n. 20685, che ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito, ritenendo che il ricorso innanzi al C.N.F. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. 3 di 8 2. – Come riferisce la sentenza impugnata, in seguito l’avv. Rossi propose le istanze di rideterminazione della sanzione e di reiscrizione, che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Genova respinse nella seduta del 2 marzo 2021 ed il C.O.A. di Genova con comunicazione 8 settembre 2022 ne informò l’istante, che propose ricorso al C.N.F. avverso la detta comunicazione. Con la sentenza impugnata, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso, essendo la sanzione a suo tempo comminata divenuta ormai definitiva dal deposito della sentenza delle Sezioni Unite n. 20685 del 2018 ed essendo stato il ricorso proposto avverso atti meramente amministrativi, adottati dagli organi territoriali, una volta definitivamente concluso l’iter del procedimento giurisdizionale e consumato ogni potere disciplinare degli stessi. 3. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, affidato ad un motivo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – L’unico motivo deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 36, comma 1, 50, 53 e 65, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 10, u.c., e 35 Regolamento C.N.F. n. 2/2014, artt. 6 e 7 Cedu e dei principi sulla retroattività della norma più favorevole, sulla determinatezza dell’illecito e delle sanzioni, sulla loro proporzionalità, sulla gravità del fatto e di legalità della pena anche in fase esecutiva. Sostiene che la lex mitior è invocabile in ogni tempo, anche dopo il passaggio in giudicato della sanzione disciplinare e con riguardo al procedimento esecutivo della sanzione, essendo l’organo deputato alla fase esecutiva chiamato a rideterminarla alla luce della legge sopravvenuta, essendo le sanzioni amministrative, 4 di 8 tanto più quelle disciplinari, assoggettate ai medesimi principî unionali che regolano la materia penale, ogni volta che soddisfino uno dei c.d. criteri Engel, siano cioè sanzioni “gravi”, abbiano rilevanti ripercussioni complessive sugli interessi del condannato ed abbiano applicabilità generalizzata a scopo prevalentemente repressivo. Ne deriva che non ha rilievo la natura formalmente “amministrativa” di tale sanzione e del procedimento, al fine di escludere l’applicazione della lex mitior. Del resto, al processo disciplinare ex art. 10 del Regolamento n. 2/2014 «si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili». Secondo il ricorrente, il procedimento disciplinare e le relative sanzioni hanno natura amministrativa e la fase dell’esecuzione spetta al C.O.A. e al C.D.D. ex art. 35 del Regolamento C.N.F.: la rideterminazione della sanzione amministrativa non può che avere, a sua volta, natura amministrativa e l’organo competente alla rideterminazione della sanzione può essere non giudiziario. Non sarebbe vero infatti che, in ipotesi di sanzione amministrativa, la rideterminazione della pena sia di esclusiva competenza degli organi giudiziari;
mentre la fase esecutiva della sanzione disciplinare, dall’art. 35 rimessa al C.O.A., non ha natura “istantanea” e non si conclude mai, almeno sino a quando la sanzione non abbia irreversibilmente prodotto tutti i suoi effetti materiali, trattandosi non di rimettere in discussione gli accertamenti di merito effettuati durante il procedimento disciplinare, ma solo di adeguare, in sede esecutiva, la sanzione a quanto previsto dalla sopravvenuta lex mitior. Né rileva che gli atti impugnabili di fronte al C.N.F. siano un numerus clausus, ai sensi dell’art. 36, comma 1, l. n. 247 del 2012, perché la disposizione contempla anche la competenza «in materia 5 di 8 di albi» e per avere Cass. S.U. n. 22358 del 2017, in via di interpretazione conforme dell’art. 60, comma 7, l. n. 247/2012, espressamente esteso il novero includendovi gli atti emanati dal C.O.A. in materia di esecuzione della sospensione cautelare dall’esercizio della professione: e ad una simile interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe pervenirsi anche con riguardo agli atti del C.O.A. e del C.D.D., positivi o negativi, in materia di rideterminazione delle sanzioni disciplinari. In caso contrario, argomenta il ricorrente, non si sa chi potrebbe avere competenza per la rideterminazione della sanzione disciplinare: invero, la sentenza impugnata afferma che la competenza spetta agli “organi della giurisdizione”, quindi allo stesso C.N.F., senza individuare in quale fase procedimentale e con quali modalità l’esercizio di tale competenza dovrebbe essere sollecitato. Secondo il ricorrente, è allora ammissibile un ricorso allo stesso C.N.F., in via “diretta”, per chiedere la rideterminazione della sanzione, ed avendo egli richiesto nelle conclusioni di «rideterminare la sanzione applicabile, sostituendo la cancellazione con la censura, ovvero in subordine rimettendo gli atti al CDD», la sentenza impugnata è affetta anche dal vizio di omessa pronuncia. 2. – Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. 2.1. – La sentenza impugnata si è, infatti, conformata al condivisibile principio, già enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., sez. un., 18 novembre 2015, n. 23540; Cass., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28339), sicché essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti;
né, 6 di 8 in contrario, può invocarsi l’art. 35 del regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, recante “esecuzione della decisione disciplinare”, il quale attiene, per quanto qui rileva, agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione (Cass., sez. un., 24 luglio 2018, n. 19652). La sentenza impugnata ha dato atto che si era ormai conclusa anche la fase esecutiva del provvedimento disciplinare, divenuto definitivo, in quanto il C.O.A. di Genova con atto del 27 aprile 2022 aveva dato esecuzione alla sanzione della cancellazione, onde si tratta di procedimento disciplinare ormai concluso da tempo. Dunque, la fase dinanzi al Consiglio dell’Ordine è da qualificarsi come meramente amministrativa. Va, al riguardo, pure rilevato che il nuovo Codice deontologico disciplina altresì l’istituto della riapertura del procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo (art. 36), a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario (comma 2), con provvedimenti di competenza del C.O.A. che ha emesso la decisione (comma 3). 2.2. – Il ragionamento esposto dal ricorrente sulla legalità della pena, secondo cui occorrerebbe sempre un controllo in executivis, non tiene conto inoltre che, a norma dell’art. 65, comma 5, del nuovo codice deontologico, le disposizioni in esso previste «si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato». Quindi, nella specie, sarebbe stato comunque considerato il nuovo sistema sanzionatorio, qualora fosse stato tempestivo il ricorso a suo tempo proposto innanzi al C.N.F.: ma così non è, come definitivamente sancito dalle Sezioni unite n. 20685 del 2018, onde tale sistema non è stato considerato solo perché il ricorso era tardivo. 7 di 8 Difetta, pertanto, già l’elemento costitutivo dell’assunto concernente l’esistenza di una legge sopravvenuta più mite. Non soltanto la cancellazione si può continuare a irrogare nella disciplina transitoria dell’art. 65 della legge n. 247 del 2012, come ora esposto, ma essa può essere anche più favorevole, in concreto, rispetto alla sospensione prevista nel nuovo regime. Come già affermato dalle Sezioni unite, atteso il criterio del favor rei sancito dall’art. 65, u.c., l. n. 247 del 2012, nella comparazione tra la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense, prevista dalla nuova normativa, e quella dell’abrogata cancellazione dall’albo, non contemplata dal codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, al fine di qualificare quale sia la norma “più favorevole” occorre sempre operare una valutazione “in concreto” (Cass., sez. un., 10 giugno 2021, n. 16296). E certamente la cancellazione dall’albo è stata concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione (Cass., sez. un., 19 maggio 2014, n. 10921; Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22785; Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11653), traendosi ciò dalla stessa formulazione dell’art. 40 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ed, in particolare, tenendo conto della possibilità, prevista dal regime previgente, di reiscrizione senza neppure attendere il tempo minimo di cinque anni (cfr. Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22785). Viene meno, dunque, lo stesso presupposto della lex mitior sopravvenuta, posto dal ricorrente a base dell’intera sua argomentazione. 3. – Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 8 di 8
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio
6-22 cod. deont. e del dovere di probità ex art. 5 cod. deont., l’uso di espressioni sconvenienti od offensive e calunniose, in violazione degli artt. 20-22 cod. deont., la violazione dei doveri nei rapporti con i praticanti di cui all’art. 26, comma 3, cod. deont., la violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei rapporti con gli arbitri, ai sensi dell’art. 54 cod. deont., tutti ricondotti ad un complesso contenzioso giudiziale del medesimo avvocato con un Condominio. Il C.N.F., con sentenza del 31 dicembre 2016, n. 396, accolse il ricorso proposto dall’avv. Marco Rossi, ritenendolo tempestivo e reputando decorso il termine di prescrizione. Il ricorso innanzi alle Sezioni unite del C.O.A. è stato accolto dalla sentenza del 9 agosto 2018, n. 20685, che ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito, ritenendo che il ricorso innanzi al C.N.F. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. 3 di 8 2. – Come riferisce la sentenza impugnata, in seguito l’avv. Rossi propose le istanze di rideterminazione della sanzione e di reiscrizione, che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Genova respinse nella seduta del 2 marzo 2021 ed il C.O.A. di Genova con comunicazione 8 settembre 2022 ne informò l’istante, che propose ricorso al C.N.F. avverso la detta comunicazione. Con la sentenza impugnata, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso, essendo la sanzione a suo tempo comminata divenuta ormai definitiva dal deposito della sentenza delle Sezioni Unite n. 20685 del 2018 ed essendo stato il ricorso proposto avverso atti meramente amministrativi, adottati dagli organi territoriali, una volta definitivamente concluso l’iter del procedimento giurisdizionale e consumato ogni potere disciplinare degli stessi. 3. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, affidato ad un motivo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – L’unico motivo deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 36, comma 1, 50, 53 e 65, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 10, u.c., e 35 Regolamento C.N.F. n. 2/2014, artt. 6 e 7 Cedu e dei principi sulla retroattività della norma più favorevole, sulla determinatezza dell’illecito e delle sanzioni, sulla loro proporzionalità, sulla gravità del fatto e di legalità della pena anche in fase esecutiva. Sostiene che la lex mitior è invocabile in ogni tempo, anche dopo il passaggio in giudicato della sanzione disciplinare e con riguardo al procedimento esecutivo della sanzione, essendo l’organo deputato alla fase esecutiva chiamato a rideterminarla alla luce della legge sopravvenuta, essendo le sanzioni amministrative, 4 di 8 tanto più quelle disciplinari, assoggettate ai medesimi principî unionali che regolano la materia penale, ogni volta che soddisfino uno dei c.d. criteri Engel, siano cioè sanzioni “gravi”, abbiano rilevanti ripercussioni complessive sugli interessi del condannato ed abbiano applicabilità generalizzata a scopo prevalentemente repressivo. Ne deriva che non ha rilievo la natura formalmente “amministrativa” di tale sanzione e del procedimento, al fine di escludere l’applicazione della lex mitior. Del resto, al processo disciplinare ex art. 10 del Regolamento n. 2/2014 «si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili». Secondo il ricorrente, il procedimento disciplinare e le relative sanzioni hanno natura amministrativa e la fase dell’esecuzione spetta al C.O.A. e al C.D.D. ex art. 35 del Regolamento C.N.F.: la rideterminazione della sanzione amministrativa non può che avere, a sua volta, natura amministrativa e l’organo competente alla rideterminazione della sanzione può essere non giudiziario. Non sarebbe vero infatti che, in ipotesi di sanzione amministrativa, la rideterminazione della pena sia di esclusiva competenza degli organi giudiziari;
mentre la fase esecutiva della sanzione disciplinare, dall’art. 35 rimessa al C.O.A., non ha natura “istantanea” e non si conclude mai, almeno sino a quando la sanzione non abbia irreversibilmente prodotto tutti i suoi effetti materiali, trattandosi non di rimettere in discussione gli accertamenti di merito effettuati durante il procedimento disciplinare, ma solo di adeguare, in sede esecutiva, la sanzione a quanto previsto dalla sopravvenuta lex mitior. Né rileva che gli atti impugnabili di fronte al C.N.F. siano un numerus clausus, ai sensi dell’art. 36, comma 1, l. n. 247 del 2012, perché la disposizione contempla anche la competenza «in materia 5 di 8 di albi» e per avere Cass. S.U. n. 22358 del 2017, in via di interpretazione conforme dell’art. 60, comma 7, l. n. 247/2012, espressamente esteso il novero includendovi gli atti emanati dal C.O.A. in materia di esecuzione della sospensione cautelare dall’esercizio della professione: e ad una simile interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe pervenirsi anche con riguardo agli atti del C.O.A. e del C.D.D., positivi o negativi, in materia di rideterminazione delle sanzioni disciplinari. In caso contrario, argomenta il ricorrente, non si sa chi potrebbe avere competenza per la rideterminazione della sanzione disciplinare: invero, la sentenza impugnata afferma che la competenza spetta agli “organi della giurisdizione”, quindi allo stesso C.N.F., senza individuare in quale fase procedimentale e con quali modalità l’esercizio di tale competenza dovrebbe essere sollecitato. Secondo il ricorrente, è allora ammissibile un ricorso allo stesso C.N.F., in via “diretta”, per chiedere la rideterminazione della sanzione, ed avendo egli richiesto nelle conclusioni di «rideterminare la sanzione applicabile, sostituendo la cancellazione con la censura, ovvero in subordine rimettendo gli atti al CDD», la sentenza impugnata è affetta anche dal vizio di omessa pronuncia. 2. – Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. 2.1. – La sentenza impugnata si è, infatti, conformata al condivisibile principio, già enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., sez. un., 18 novembre 2015, n. 23540; Cass., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28339), sicché essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti;
né, 6 di 8 in contrario, può invocarsi l’art. 35 del regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, recante “esecuzione della decisione disciplinare”, il quale attiene, per quanto qui rileva, agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione (Cass., sez. un., 24 luglio 2018, n. 19652). La sentenza impugnata ha dato atto che si era ormai conclusa anche la fase esecutiva del provvedimento disciplinare, divenuto definitivo, in quanto il C.O.A. di Genova con atto del 27 aprile 2022 aveva dato esecuzione alla sanzione della cancellazione, onde si tratta di procedimento disciplinare ormai concluso da tempo. Dunque, la fase dinanzi al Consiglio dell’Ordine è da qualificarsi come meramente amministrativa. Va, al riguardo, pure rilevato che il nuovo Codice deontologico disciplina altresì l’istituto della riapertura del procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo (art. 36), a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario (comma 2), con provvedimenti di competenza del C.O.A. che ha emesso la decisione (comma 3). 2.2. – Il ragionamento esposto dal ricorrente sulla legalità della pena, secondo cui occorrerebbe sempre un controllo in executivis, non tiene conto inoltre che, a norma dell’art. 65, comma 5, del nuovo codice deontologico, le disposizioni in esso previste «si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato». Quindi, nella specie, sarebbe stato comunque considerato il nuovo sistema sanzionatorio, qualora fosse stato tempestivo il ricorso a suo tempo proposto innanzi al C.N.F.: ma così non è, come definitivamente sancito dalle Sezioni unite n. 20685 del 2018, onde tale sistema non è stato considerato solo perché il ricorso era tardivo. 7 di 8 Difetta, pertanto, già l’elemento costitutivo dell’assunto concernente l’esistenza di una legge sopravvenuta più mite. Non soltanto la cancellazione si può continuare a irrogare nella disciplina transitoria dell’art. 65 della legge n. 247 del 2012, come ora esposto, ma essa può essere anche più favorevole, in concreto, rispetto alla sospensione prevista nel nuovo regime. Come già affermato dalle Sezioni unite, atteso il criterio del favor rei sancito dall’art. 65, u.c., l. n. 247 del 2012, nella comparazione tra la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense, prevista dalla nuova normativa, e quella dell’abrogata cancellazione dall’albo, non contemplata dal codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, al fine di qualificare quale sia la norma “più favorevole” occorre sempre operare una valutazione “in concreto” (Cass., sez. un., 10 giugno 2021, n. 16296). E certamente la cancellazione dall’albo è stata concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione (Cass., sez. un., 19 maggio 2014, n. 10921; Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22785; Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11653), traendosi ciò dalla stessa formulazione dell’art. 40 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ed, in particolare, tenendo conto della possibilità, prevista dal regime previgente, di reiscrizione senza neppure attendere il tempo minimo di cinque anni (cfr. Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22785). Viene meno, dunque, lo stesso presupposto della lex mitior sopravvenuta, posto dal ricorrente a base dell’intera sua argomentazione. 3. – Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 8 di 8
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio