Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1984, n. 4564
CASS
Sentenza 30 luglio 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione di cui all'art. 11 comma terzo del R.d.l. 23 ottobre 1930 n. 1434 nel prevedere che al personale assunto alle dipendenze dell'azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali di Napoli nel semestre decorrente dall'1 gennaio 1931, sarebbe stata computata ad ogni effetto nel nuovo impiego la anzianità di servizio maturata presso gli enti di provenienza - sempre che non si trattasse di amministrazioni statali, - escludendo altresì il diritto alla liquidazione immediata delle indennità di fine rapporto, attinente ai precedenti impieghi e così implicitamente sancendo la continuità e l'unicità di questi con il successivo, non è incompatibile con specifiche manifestazioni di volontà, desumibile anche da comportamenti concludenti univocamente in tal senso delle parti interessate, dirette ad eliminare tale continuità, con il dar luogo ad un rapporto di impiego del tutto nuovo ed autonomo rispetto al precedente.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1984, n. 4564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4564
    Data del deposito : 30 luglio 1984

    Testo completo