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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2386/2015 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cucinotta, giusta procura in C.F._1 atti. RICORRENTE
CONTRO
con sede in Capo D'Orlando, via Nino Bixio n. 14, P.IVA , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola
Verderico e Antonio Verderico giusta procura in atti. RESISTENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Trovati giusta procura generale alle liti del 23.7.2015 rep. 80974/21569 a rogito del Notaio dott.
RESISTENTE Persona_1
OGGETTO: differenze retributive e contributive
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.4.2015 premetteva di avere lavorato Parte_1 dal 16 giugno 2012 alle dipendenze della società inquadrata come apprendista CP_1 full-time con qualifica di aiuto commessa, livello B3 del contratto collettivo nazionale del lavoro, settore panificazione.
Riferiva che, sebbene durata prevista del rapporto di apprendistato fosse fissata in 36 mesi, sin dall'inizio del rapporto lavorativo ella non aveva svolto l'attività contrattualmente prevista, essendo stata adibita a svariate mansioni, con orario giornaliero ben più ampio di quello imposto.
Esponeva di avere lavorato, all'inizio del rapporto lavorativo, nel punto vendita di sia al banco vendita del panificio, sia al banco salumi, svolgendo in entrambi i casi, CP_3
a volte, anche mansioni di cassa.
Riferiva di avere svolto le medesime mansioni anche nel punto vendita di Venetico sino alla cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta nel marzo 2014, e che l'orario di lavoro durante tutto il rapporto era stato dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore
16.30 alle ore 20.30, mentre la domenica e i festivi dalle ore 07.30 alle ore 14.30, senza fruizione di turni di riposo.
Lamentava che la retribuzione corrisposta era inferiore a quella dovuta, atteso che il datore di lavoro le aveva corrisposto un importo mensile di circa € 550,00, in una prima fase in contanti e successivamente con accredito su carta di credito ricaricabile.
Lamentava di non avere inoltre ricevuto la retribuzione a saldo del mese di gennaio, né quella di febbraio e marzo 2014, nonché la tredicesima e la quattordicesima mensilità e il TFR.
Deduceva che le mansioni dalla stessa svolte erano inquadrabili al livello B2 del CCNL di categoria per cui le sarebbe spettata una differenza sulla retribuzione pari a € 11.611,00, a cui si sarebbero dovute aggiungere le ulteriori differenze per le festività soppresse, per la tredicesima mensilità, per le ferie non godute e per l'indennità di cassa, nonché il compenso per il lavoro straordinario diurno, avendo ella prestato attività lavorativa non per le 173 ore mensili previste, ma per non meno di 270 ore mensili.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare la propria attività lavorativa per la dal 16 giugno 2012 al marzo 2014, con mansioni di commessa, nonché di CP_1
2 cassiera, inquadrabili al livello B2 del CCNL di categoria;
ritenere e dichiarare il diritto all'integrale retribuzione mensile per il periodo indicato e per lo straordinario prestato, detratte le somme ricevute in acconto, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, della tredicesima mensilità, delle festività soppresse;
per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 11.611,00, ovvero a quella maggiore o minore accertata in corso di causa, per le differenze retributive dal luglio 2012 a dicembre 2013, oltre le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014, la tredicesima mensilità, le festività soppresse, l'indennità sostituiva per ferie non godute, l'indennità di cassa, la maggiorazione per lavoro straordinario e festivo e TFR, da quantificarsi tramite c.t.u.; ordinare a controparte di versare i contributi previdenziali e assistenziali;
il tutto instando per la rifusione delle spese con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 6.5.2016 si costituiva in giudizio la società CP_1 contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Evidenziava che la ricorrente era sempre stata impiegata in mansioni corrispondenti alla qualifica di apprendista aiuto commessa, non avendo alcuna esperienza professionale nel settore. Assumeva che l'attività lavorativa svolta si era articolata in sei giorni la settimana e non sette (poiché i dipendenti quando lavoravano la domenica o i festivi ricevevano un giorno di riposo), che le ore di lavoro effettivamente svolte erano pari a 173 ore mensili con turni di circa sette ore al giorno, e che gli esercizi commerciali rimanevano aperti dalle ore 07.30 alle ore
14.00 e dalle ore 17.30 alle 21.00 mentre la domenica e i festivi dalle ore 07.30 alle 13.30.
Esponeva, poi, che la retribuzione corrisposta alla ricorrente non era di € 550,00 mensili, somma che veniva versata in acconto su quella risultante dalle buste paga, consegnate solitamente entro la metà del mese successivo e firmate per accettazione e quietanzate dalla stessa lavoratrice. Deduceva che alla ricorrente erano stati corrisposti tutti gli emolumenti spettanti per le prestazioni di lavoro effettuate e che la stessa era sempre stata impiegata in mansioni corrispondenti alla sua qualifica e secondo l'orario di lavoro contrattualmente previsto, non potendo quindi la predetta vantare alcuna maggiore retribuzione.
Osservava, con riferimento agli stipendi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014, di aver provveduto con disposizione di bonifico del 28.1.2014 a versare la somma di acconto di € 550,00.
3 Contestava, in via subordinata, l'entità dell'importo ex adverso preteso a titolo di differenze retributive, poiché assolutamente eccessivo e sorretto da un conteggio inesatto in quanto errato nei calcoli.
Concludeva, chiedendo, pertanto l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Con ordinanza del 18.5.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , attesa la domanda di versamento dei contributi previdenziali, che si CP_2 costituiva in giudizio con memoria depositata in data 8.10.2021, eccependo la prescrizione in relazione alla richiesta di contributi.
4.- La causa veniva istruita mediante prova per testi. Veniva quindi disposta c.t.u. contabile.
Riassegnato il procedimento a questo Decidente e depositata la relazione di consulenza tecnica,
l'udienza del 14.5.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. Va innanzitutto esaminata nel merito la domanda diretta all'accertamento delle mansioni superiori e del corretto inquadramento della ricorrente.
Con riferimento all'onere della prova, giova premettere sul piano generale che costituisce ius receptum in giurisprudenza che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti
a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (v., ex multis, già Cass. sentenza n. 8025/2003).
In ordine all'accertamento del superiore inquadramento, la Suprema Corte ha altresì chiarito che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass.
n.28284/2009).
4 Avuto riguardo al caso di specie, al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
La teste sentita all'udienza del 6.11.2016, ha riferito di conoscere Testimone_1 le parti “perché abitano in paesi vicini”. Ha quindi ricordato che “la ricorrente ha lavorato circa quattro anni fa in un panificio sito a Venetico Marina accanto alla posta. Ricordo che la ricorrente ha lavorato al panificio circa un anno. Ne sono a conoscenza perché in quel periodo non lavoravo e qualche volta la andavo a prendere al panificio e pranzavamo insieme. Ricordo che andavo a prenderla alle 13.30, pranzavamo e la riaccompagnavo alle 16.00. Poteva capitare di pranzare insieme anche due volte la settimana, come anche di saltare una settimana.
Qualche volta, pur non pranzando assieme, l'andavo a prendere e l'accompagnavo a casa. Mi
è capitato qualche volta di comprare il pane presso il panificio e incontravo la CP_1 ricorrente… ricordo che la ricorrente serviva i clienti sia nella vendita del pane che nella preparazione dei panini imbottiti e poi si spostava alla cassa per far pagare i clienti. Ricordo che la ricorrente al panificio era sola. Ricordo altresì che nella parte posteriore notavo la presenza del panettiere… preciso che solo qualche volta ho visto la ricorrente sola al panificio, alle volte, insieme a lei, c'era una persona alla cassa”.
Non può non rilevarsi che la teste ha una conoscenza occasionale dei fatti causa, dal momento che si recava al panificio saltuariamente (“qualche volta”) e frequentava la ricorrente solo all'ora di pranzo, proprio quando la predetta non prestava attività lavorativa. Ed ancora non può non rilevarsi che la teste ha confermato lo svolgimento di attività lavorativa della presso il panificio in questione soltanto per un anno facendo riferimento ad un orario Pt_1 pomeridiano (ore 16:00) diverso da quello dedotto dalla ricorrente nell'atto introduttivo (ore
16:30) e che si è evidentemente contraddetta nel riferire, dapprima, che la stessa era sola e, poi, invece che c'era altra persona addetta alla cassa.
Analoghe considerazioni valgono per la deposizione della teste Testimone_2 cliente del panificio ed escussa all'udienza del 4.2.2019, la quale ha dichiarato: “sono cliente del panificio di Spadafora e Venetico;
talvolta acquistavo i prodotti del panificio CP_1 anche presso il Supermercato Tre A di . Ricordo di aver conosciuto la ricorrente CP_3 quando sono diventata cliente del panificio, circa cinque/sei anni fa… io in quel periodo non lavoravo e mi recavo sicuramente tre volte a settimana, come cliente presso il punto di vendita di . Ricordo che la ricorrente serviva i clienti;
ricordo altresì che talvolta CP_4 preparava i panini e a volte mi faceva pagare alla cassa, in particolare nel punto vendita di
5 . Nel punto vendita di Venetico vedevo la ricorrente impegnata al banco e alla cassa. CP_3
Ricordo che quando la vedevo al supermercato la ricorrente era impegnata alla cassa e nella sistemazione degli scaffali ... nei due punti vendita di e Venetico io ricordo che la CP_3 ricorrente era da sola. Io tutte le domeniche, ancora oggi, vado a comprare il pane presso i punti vendita di e Venetico e ricordo che nel periodo in cui ha lavorato la ricorrente CP_3 la vedevo al lavoro”.
Nessun utile elemento a sostegno degli assunti attorei relativi alle asserite mansioni superiori può trarsi dalle dichiarazioni testimoniali rese da , cliente abituale del Testimone_3 panificio sia a sia a Venetico negli anni 2012-2013, il quale ha così riferito: “io CP_3 andavo al panificio più volte al giorno;
quando vedevo la ricorrente la mattina, il pomeriggio
c'era un'altra persona e viceversa … ricordo di aver incontrato la ricorrente qualche volta
…la vedevo insieme o al titolare e aduna delle sorelle o dei cognati del titolare stesso (sig. Tes_4
). La ricorrente serviva i clienti. Il sig. o in suo familiare era alla casa e dava
[...] Pt_2 istruzioni al personale”. Infine il teste ha ricordato di aver visto la ricorrente qualche volta la domenica intorno alle ore 12:00.
Da ultimo il teste sentito all'udienza del 4.2.2019 e dipendente della Tes_5
“da circa” otto anni” presso il punto vendita di addetto alla consegna del CP_1 CP_3 pane ai supermercati con orario lavorativo dalle ore 5:00 alle ore 12:00 da lunedì a sabato, ha ricordato che vedeva la ricorrente “non tutti i giorni … prevalentemente presso il punto vendita di Venetico” e che “la ricorrente serviva al banco i clienti per la vendita del pane. Ogni tanto Tes_ preparava i panini imbottiti. Insieme a lei c'erano sempre presenti i titolari sigg.ri ”.
Neppure tale deposizione conferma lo svolgimento delle asserite mansioni superiori.
I testi si reputano attendibili perché hanno riferito di circostanze direttamente conosciute e perché hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie tra loro. Dalle deposizioni emerge che la ricorrente svolgeva semplici mansioni di aiuto commessa di livello B3 e non anche quelle superiori ascrivibili al livello B2, ovvero di “commesso che segnala ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con eventuali incassi;
coordina il magazzinaggio delle merci, nonché cassiere che provvede all'incasso delle somme ed alla registrazione dei crediti, ovvero ai pagamenti su autorizzazione del gestore;
contabile che provvede alla tenuta della contabilità; autista che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con relative responsabilità”.
6 Non è stato infatti dimostrato né che la ricorrente si occupasse, non solo di servire il pane e preparare panini imbottiti, ma anche di far pagare la clientela, né che la stessa si trovasse da sola all'interno dei punti vendita, senza la presenza del titolare o di un suo familiare.
Ciò posto, va osservato che nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente per l'apprendistato interno od esterno, individuato all'avvio dell'attività formativa.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interprofessionali ovvero a contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni della stipulazione del contratto. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto;
b) piano formativo individuale;
c) eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra-aziendale
(Cass. civ., sez. lav., 13.3.2024, n.6704).
Il datore di lavoro non ha dimostrato la sussistenza dei detti requisiti, per cui si ritiene ritenuta raggiunta la prova del lavoro subordinato svolto dalla ricorrente con mansioni di aiuto commessa ascrivibili al livello B3 del CCNL di riferimento.
6.- Non può accogliersi la richiesta di compensi per le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro attesa la necessità di un accertamento rigoroso in materia che non pare soddisfatto nel caso in esame (cfr., per tutte, Cass n.14466/99 : “Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore senza che possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art 423 atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza”. V. anche Cass. civ., sez. lav., 14.3.2006 n. 5496; id., 25 maggio 2006 n.12434; id., 21.4.1993, n. 4668; id., 13.2.1992, n.
1801). Per giurisprudenza costante, dunque, il riconoscimento del diritto agli emolumenti per lavoro straordinario presuppone l'analitica dimostrazione del superamento del normale orario di lavoro, sicché il lavoratore deve provare non solo l'an dell'effettuazione dello straordinario
7 ma anche il quantum, senza neppure sotto il profilo quantitativo possa supplire la valutazione equitativa del giudice”.
Nel caso di specie tale prova non è da ritenersi raggiunta.
La teste si è limitata a riferire di aver visto la ricorrente lavorare Testimone_1 domenica mattina “qualche volta”, senza nemmeno precisare la frequenza né l'orario di lavoro.
Peraltro la teste, come già rilevato, ha ricordato un solo anno di lavoro.
La teste ha reso una dichiarazione evidentemente contraddittoria: Testimone_2 dopo aver dichiarata di averla vista mattino e pomeriggio domenica e festivi (recandosi ella al panificio “la mattina o il pomeriggio”), ha poi indicato solo la domenica mattina.
Generica è sul punto la deposizione di , il quale ha ricordato di aver Testimone_3 incontrato la ricorrente “qualche volta” di domenica “alle ore 12”.
Infine, secondo il teste di parte resistente lavoratore: “la ricorrente, così Tes_5 come le altre ragazze, iniziava a lavorare alle ore 07.30 e la vedevo fino alle 12.00, quando terminava il mio orario ... Io ogni tanto vedevo la ricorrente la domenica quando coincideva con il mio turno domenicale. Preciso che quando noi dipendenti prendevano servizio la domenica mattina, recuperavamo con un turno di riposo settimanale…”.
Va, dunque, ritenuto che la ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa secondo i turni contrattualmente previsti, di mattina o di pomeriggio, non essendo stato assolto l'onere della prova di lavoro straordinario.
7.- In ordine alla retribuzione percepita, parte ricorrente ha sostenuto di avere mensilmente percepito soltanto la somma di € 550,00 che veniva accreditata a titolo di acconto.
La società resistente, invero, con il deposito delle buste paga sottoscritte a titolo di quietanza sino al dicembre 2013, ha dimostrato di aver corrisposto le somme ivi indicate, in quanto la sottoscrizione della busta paga "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra annotazioni riportate e retribuzione effettivamente corrisposta.
Non è stato, invece, dimostrato il pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014 nonché del TFR, così come il versamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
8 8.- In ordine al quantum debeatur, la liquidazione delle somme dovute alla ricorrente per differenze retributive va effettuata sulla base della relazione di consulenza tecnica contabile depositata dall'incaricato c.t.u. Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione. Il c.t.u. ha concluso che alla ricorrente spetta la complessiva somma di
€ 19.246,38.
La somma dovuta va poi maggiorata con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c.
9.- Quanto alle differenze contributive maturate, secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da Cass. civ., SS.UU., n. 7514/2022).
Atteso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex legge n.
335/1995 e rilevato che la notifica del ricorso al resistente datore di lavoro si è perfezionata in data 02.10.2015, le differenze contributive relative al rapporto non sono prescritte.
La società va pertanto condannata al versamento in favore dell' delle CP_1 CP_2
differenze contributive relative al credito di lavoro accertato. Competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali secondo quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n. 196 del 19.4.1993), fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 della legge n. 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (v. Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
9. Nei rapporti tra la ricorrente e la società datrice di lavoro, il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022 tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i valori tariffari medi. Di essa va concessa la chiesta distrazione
9 ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Maurizio Cucinotta, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei confronti dell' , l'esito della lite giustifica la compensazione di metà delle spese CP_2 giudiziali. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della causa ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della limitata attività processuale svolta.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico della società resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 29.04.2015 contro in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, e nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze di dal Parte_1 CP_1
16.6.2012 al 11.3.2014, con le mansioni di operaio al livello B2 del CCNL di categoria;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 corrispondere alla ricorrente l'importo di € 19.246,38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive accertate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 legge n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna lla rifusione di metà delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, che liquida - già ridotte - in € 2.694,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore anticipatario avv. Maurizio
CUCINOTTA, compensando la restante quota;
10 - condanna altresì alla rifusione di metà delle spese di lite in CP_1 favore dell' che liquida – già ridotte - in € 1.347,75 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso spese generali, compensando la restante metà;
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla c.t.u., CP_1 liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 15 maggio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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