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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5339 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1655/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1655 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Iazzetta. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Guarino e dall'avv. UA Di RE. C.F._3
-APPELLATI –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 852/2022 emessa dal Tribunale di Napoli NO, pubblicata il 4/3/2022, in tema di scioglimento di comunione ereditaria e debiti ereditari”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 3.7.2025 dalla difesa di e l'8.7.2025 dalla difesa di e . Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) in data 8.4.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, e , proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
852/2022 emessa (ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.) dal Tribunale di Napoli NO, pubblicata il 4.3.2022.
**** pagina 1 di 9 Con tale sentenza (non definitiva) il Tribunale di Napoli NO, in relazione alla controversia instaurata da
[...]
e nei confronti di e al fine di procedere Pt_2 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 allo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare per effetto del decesso (in data 13.4.2018) di e ad ottenere, quanto a , il rimborso di spese asseritamente sostenute Persona_1 Parte_1 nell'interesse dell'eredità, ha così statuito: “…accoglie parzialmente la domanda attorea di rimborso e per l'effetto condanna CP_1
e , in solido tra loro, a pagare, in favore di , la complessiva somma pari ad euro 1.435,18, oltre
[...] Controparte_2 Parte_1 interessi al tasso legale dal 6.6.2020, e fino al soddisfo;
- rigetta nel resto le domande;
- spese al definitivo;
- dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione sul ruolo della stessa;
”.
Il giudice di prime cure ha, in sintesi, ritenuto:
a) quanto alla domanda di rimborso formulata dall'attrice, : che quest'ultima avesse Parte_1 ritualmente documentato di aver sostenuto le seguenti spese relative all'eredità del de cuius nell'interesse di tutti i condividenti: “euro 1.098,00 pari alla metà dei lavori di manutenzione del compendio immobiliare per cui è causa del quale il de cuius era comproprietario al 50% (euro 183,00 per lavori del 24.5.2019 ed euro 915,00 per lavori del 31.10.2020), euro
556,93 per chiusura conto corrente intestato al de cuius (euro 310,00 ed euro 246,93 operazioni dell'11.6.2018) ed euro
1.574,25 per tasse e/o imposte di successione, per un totale pari ad euro 3.229,18.” e che, viceversa, i convenuti non avessero provato di aver pagato la propria parte delle spese, in ragione della quota ereditaria posseduta;
che, pertanto, spettasse a il rimborso, pro quota, delle dette spese sostenute nell'interesse Parte_1 dell'eredità, con la conseguenza che i convenuti dovessero essere condannati al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.435,18, oltre interessi al tasso legale dal 6.6.2020 (data di notifica dell'atto di citazione) e fino al soddisfo (tenendo conto che l'eredità era stata devoluta ex lege, spettando al coniuge la quota di 1/3 e la restante quota di 2/3 ai figli;
quindi dovendo ciascun figlio corrispondere la somma di euro 717,59);
b) che la detta domanda attorea non potesse, invece, trovare accoglimento in relazione alle ulteriori spese asseritamente sostenute in quanto: “non risultano documentate le spese funerarie;
non risulta in atti alcun documento che comprovi l'effettuazione dei lavori del 20.6.2015 e il relativo pagamento;
non vi è alcuna prova dell'oggetto del finanziamento di cui in atti né risulta prodotto il relativo contratto né ancora si evince il soggetto che ha pagato le relative rate dopo la morte del de cuius, così come, infine, i convenuti hanno ritualmente documentato di aver pagato la quota di loro spettanza relativa all'estinzione del detto finanziamento;
non vi è prova del pagamento da parte del soggetto richiedente Parte_1 delle ulteriori tasse e imposte contestate in atti;
manca la descrizione della “causale” del bonifico del 13.1.2012, il quale reca la dicitura generica “giroconto familiare”, non risultando dunque provato l'oggetto della spesa e la sua finalità nell'interesse dell'eredità; non vi è prova del pagamento della fattura del commercialista del 10.12.2018 e del notaio del 1.4.2019.”;
c) che le domande riconvenzionali dei convenuti, volte ad ottenere la condanna della controparte al pagamento di una indennità di occupazione e alla restituzione dei frutti, fossero inammissibili, in quanto proposte (con la comparsa di costituzione depositata in data 9.11.2020) oltre il termine previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c. e, cioè, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata per il 26.11.2020 e che, comunque, per mera completezza pagina 2 di 9 espositiva, le medesime domande risultassero generiche dal punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio,
e prive di riscontri documentali;
d) che dovesse essere disposta, mediante separata ordinanza, la prosecuzione della fase istruttoria per la predisposizione di un progetto di divisione dell'asse ereditario, con rimessione della regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
****
ha censurato la sentenza n. 852/2022 emessa (ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.) dal Parte_1
Tribunale di Napoli NO sulla base di un unico, articolato, motivo, sostenendo che Il giudice di prime cure avesse erroneamente escluso le seguenti spese da lei (dall'appellante, si intende) effettuate relativamente alla manutenzione dei beni immobili caduti in successione a seguito del decesso di (proprietario al Persona_1
50% di tali immobili) e, precisamente: “1)-spese funerarie di euro 2000,00, come da fattura depositata in modalità cartacea all'udienza del 24-11-2020, consegnata personalmente nelle mani del Giudice come risulta da verbale di udienza;
2) -due ricevute pagate come da contratto di finanziamento per euro una di 310,00 e la seconda di euro 246,93 del 11-06-
2018,depositate in modalità telematica allegate alle note istruttorie ex art.183 VI c.p.c., II termine;
3)-successivamente estinzione del finanziamento con restituzione di quote in parti uguali tra tutti gli eredi in virtù del pagamento di due rate arretrate per euro 143 cadauna, depositate in modalità telematica, allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI c.p.c. II termine;
4)-fattura del commercialista di euro 60,00,depositata telematicamente allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma
c.p.c. ,II termine;
5)- fattura per lavori fogna di euro 750,00 del 26-10-2020, depositate in modalità telematica, allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c.,II termine;
6)-ricevute con bonifico per marmo cimiteriale 840+ 3,50
843,50,depositate in modalità telematica allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c., II termine;
7)-dal 2018 al
2022 ricevute di pagamento per le luci cimitero euro 38,00 solo 2018 le restanti di euro 37,00 per un totale di euro 186,00, allegate alle note istruttorie ex art. 183VI comma c.p.c.,II termine;
8)-ricevute di pagamento imu di euro 109,00 anno 2018 notificate dopo a morte del de cuius;
9)-bonifico del 13-01-2012 effettuato dal conto corrente di , a titolo Parte_1 di prestito in favore del deceduto di euro 29.370,00, a mezzo accredito bancario, per lavori mansarda a Persona_1 titolo di acconto, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c., II termine;
10)-rate condizionatore con pagamenti rateali acquistate dal de cuius e continuate a pagare per un importo di euro 737,01,dopo la sua morte mensilmente dall'appellante, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c.,II termine;
11)-ricevute tari anno 2013 di euro
511,56,anno 2014 euro 385,00,anno 2016 euro 406,00, anno 2017,euro 163 ,anno 2018 euro 114,88, notificate gli avvisi di pagamento dopo il decesso del de cuius, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma ,II termine;
12)- pagamento modello di 740 di 326 ed un altro di 25,00”.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, Parte_1 accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello, e per l'effetto, riformare la sentenza n.852/2022 emessa dal Tribunale di Napoli NO sez. I, nell'ambito del giudizio civile R.G. n.5430/2020, depositata in cancelleria e pubblicata in data 16 marzo 2022,e per lo effetto riconoscere in favore dell'appellante il rimborso delle spese effettuate per la gestione del compendio ereditario, da calcolare nella misura del 50%, in proporzione pagina 3 di 9 delle singole quote ereditarie da assegnare ai coeredi e e per lo effetto Controparte_2 Controparte_1 condannare gli stessi in solido tra loro a pagare in favore di la somma complessiva di euro Parte_1
4750,00 (dicoeuroquattromilasettecentocinquanta), oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 6-6- 2020, fino all'effettivo soddisfo. 2) Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
Iscritta la causa al n. 1655/2022 del Ruolo generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
9.9.2022, e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “…previo accertamento sulla regolarità del contraddittorio, e acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiecta ogni contraria istanza, rigettare integralmente l'appello proposto da con vittoria di spese e competenze del doppio grado di Parte_1 giudizio;
”.
Con ordinanza del 4.10.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
9.1.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale dell'11.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 3.7.2025 dalla difesa di e l'8.7.2025 dalla difesa di Parte_1 CP_1
e ), la causa è stata trattenuta in decisione il 9.7.2025 (con ordinanza comunicata
[...] Controparte_2 ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le seguenti ragioni. Parte_1
****
Quanto alle spese funerarie (il cui rimborso non è stato riconosciuto dal primo giudice ritenendo che non fossero state documentate), la Corte rileva quanto segue.
Sebbene, effettivamente, come dedotto dall'appellante, nel verbale del 24.11.2020 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) il difensore della parte attrice avesse dichiarato di depositare, tra l'altro,
“fattura per spese funerarie”, tuttavia tale fattura non risulta agli atti del giudizio, neanche nell'ambito della documentazione allegata telematicamente (in primo grado) dalla parte attrice alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 3.5.2021 (cfr. tale memoria e l'allegata documentazione, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado). pagina 4 di 9 Ragion per cui, in mancanza di tale documentazione, non è possibile neanche quantificare le dette spese funerarie, con la conseguenza che, mancando la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda di rimborso di tali spese (prova che avrebbe dovuto fornire l'attrice/appellante, ai sensi dell'art. 2697 c.c.), correttamente il giudice di prime cure non l'ha reputata fondata.
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Quanto ai “due pagamenti fatti di € 310,00 e 246,93 del 11/06/2018”, va detto che, come correttamente evidenziato dagli appellati, il relativo rimborso è stato riconosciuto dal primo giudice (“euro 556,93 per chiusura conto corrente intestato al de cuius (euro 310,00 ed euro 246,93 operazioni dell'11.6.2018”)).
Ragion per cui risulta la carenza dell'interesse ad impugnare, sul punto, ex art. 100 c.p.c., la sentenza di primo grado, in capo a (con conseguente inammissibilità della doglianza in esame). Parte_1
Al riguardo non è superfluo precisare che nei gradi di impugnazione il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado.
Dunque, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 12700 del 18/10/2001; cfr. anche, Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. I, 12/07/2016, n. 14190).
In sostanza, l'interesse ad impugnare una sentenza, che può discendere anche dalla motivazione della stessa quando contenga affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante suscettibili di passare in giudicato, va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, ove non sussista la possibilità per la parte di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7021 del 24/11/1983; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 5, ord., 18/02/2020, n. 3991; Sez. II, 09/11/2016, n. 22821; Sez. II, 27/01/2012, n. 1236).
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Quanto alla “estinzione del finanziamento con restituzione di quote in parti uguali tra tutti gli eredi in virtù del pagamento di due rate arretrate per euro 143 cadauna”, va detto che, a fronte dell'articolata motivazione del giudice di prime cure, sul punto e, cioè, che “non vi è alcuna prova dell'oggetto del finanziamento di cui in atti né risulta prodotto il relativo contratto né ancora si evince il soggetto che ha pagato le relative rate dopo la morte del de cuius, così come, infine, i convenuti hanno ritualmente documentato di aver pagato la quota di loro spettanza relativa all'estinzione del detto finanziamento”, l'appellante si è limitata a dedurre genericamente “il pagamento di due rate arretrate per euro 143 cadauna, depositate in modalità telematica, allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI c.p.c. II termine”, così non confrontandosi con la ratio decidendi sottesa alla statuizione, al riguardo, del Tribunale di Napoli NO.
pagina 5 di 9 Il che comporta l'inammissibilità, in parte qua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., del motivo di gravame, avendo l'appellante omesso di censurare puntualmente, sul punto, si ribadisce, la ratio decidendi della sentenza di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6483).
Non è superfluo precisare che il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/04/2025, n. 9059).
La contestazione in sede d'appello di una sentenza di primo grado deve, perciò, tener conto della reale ratio decidendi della pronuncia impugnata e, qualora l'appellante non si confronti con quella individuata dal primo giudice e non sottoponga specifiche censure relative alla stessa, l'appello può essere dichiarato inammissibile (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/07/2024, n. 20392).
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Quanto al rimborso della “fattura del commercialista di euro 60,00, depositata telematicamente allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., II termine”, l'appello proposto da non si confronta con la Parte_1 ratio decidendi sottesa alla statuizione, al riguardo, del Tribunale di Napoli NO – e, cioè, con la rilevata mancanza di prova del pagamento della fattura del commercialista del 10.12.2018 – essendosi l'appellante limitata a richiamare, sul punto, la “fattura del commercialista di euro 60,00, depositata telematicamente allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., II termine”.
Ragion per anche in parte qua l'appello è inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., avendo omesso di censurare puntualmente, sul punto, si ribadisce, la ratio decidendi della sentenza Parte_1 di primo grado (che, peraltro, la Corte ritiene, nel merito, e ad abundantiam, anche corretta, non essendovi la prova effettiva del pagamento della detta fattura, non trattandosi di fattura c.d. quietanzata, ossia contenente la non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione proveniente dal creditore, a mezzo della annotazione "pagato" o altra equivalente;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/07/2006, n. 17454; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, 31/10/2011, n. 22655).
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Quanto, poi, all'invocato rimborso della “fattura per lavori fogna di euro 750,00 del 26-10-2020, depositate in modalità telematica, allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., II termine”, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è alcun documento comprovante l'esborso, da parte sua, di tale importo.
Anzi la Corte non rileva, quanto alla detta causale (cioè per lavori relativi alla fogna), tra i documenti allegati (con le diciture “fatture lavori, spese comune, spese varie”) dalla parte attrice alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 3.5.2021 (cfr. tale memoria e l'allegata documentazione, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), la fattura di euro 750,00 (del 26.10.2020) invocata da (vi Parte_1
è una fattura del 24.5.2019, la n.9, di diverso importo, pari ad euro 366,00, da pagare, relativamente alla seguente pagina 6 di 9 causale: “Appalto lavori di riparazione colonna fecale nell'immobile in Mugnano di Napoli, in Via Romita n.21”.).
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L'appello è infondato anche con riferimento al rimborso richiesto dall'attrice/appellante per le spese relative al marmo cimiteriale (“ricevute con bonifico per marmo cimiteriale 840 + 3,50 843,50, depositate in modalità telematica allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c.,II termine”), alle luci del cimitero (“dal 2018 al 2022 ricevute di pagamento per le luci cimitero euro 38,00 solo 2018 le restanti di euro 37,00 per un totale di euro 186,00,allegate alle note istruttorie ex art. 183VI comma c.p.c.,II termine”) e al “pagamento imu € 109,00 anno 2018 notificate dopo la morte del de cuius”.
Anche in questo caso, infatti, la Corte non rileva, quanto alla detta causale (cioè per il marmo cimiteriale), tra i documenti allegati (con le diciture “fatture lavori, spese comune, spese varie”) dalla parte attrice alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 3.5.2021, le ricevute richiamate dall'appellante, nonché la prova del pagamento dell'IMU (nell'ambito delle “spese comune” si riscontrano esborsi relativi alla TARI).
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L'appello è inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con riferimento al rimborso del “bonifico del
13-01-2012 effettuato dal conto corrente di , a titolo di prestito in favore del deceduto Parte_1 Persona_1
di euro 29.370,00, a mezzo accredito bancario, per lavori mansarda a titolo di acconto, allegate alle note istruttorie
[...] ex art.183 VI comma c.p.c., II termine”.
Ed infatti anche in questo caso – a fronte della motivazione, sul punto, del Tribunale di Parte_1
Napoli NO e, cioè, della mancanza della descrizione della “causale” del bonifico del 13.1.2012, recante la dicitura generica “giroconto familiare”, non risultando così provato l'oggetto della spesa e la sua finalità nell'interesse dell'eredità- ha omesso di censurare puntualmente, sul punto, la ratio decidendi della sentenza di primo grado, limitandosi a richiamare tale bonifico depositato in allegato alle note istruttorie ex art.183, VI comma,
n.2, c.p.c. (senza spiegare, in altri termini, perché il primo giudice avrebbe errato – negando il rimborso chiesto nei confronti dei coeredi - nel ritenere insufficiente la causale “giroconto familiare” a dimostrare l'oggetto della spesa e, soprattutto, la sua finalità nell'interesse dell'eredità).
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L'appello non è fondato neanche con riferimento al rimborso delle “rate condizionatore con pagamenti rateali acquistate dal de cuius e continuate a pagare per un importo di euro 737,01, dopo la sua morte mensilmente dall'appellante, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c.,II termine”.
Ed infatti non vi è prova che si sia trattato di debiti ereditari o, comunque, di un esborso effettuato da parte dell'appellante nell'interesse della comunione ereditaria (ai sensi e per gli effetti dell'art. 752 c.c. e 754 c.c.), posto che i bollettini depositati dalla parte attrice in allegato alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2,
c.p.c., il 3.5.2021, risultano pagati in favore di una società finanziaria, ma senza che si evinca la causale (il riferimento alle rate per i condizionatori è aggiunto a matita) di tali pagamenti. pagina 7 di 9 ****
Anche per il rimborso delle “ricevute tari anno 2013 di euro 511,56, anno 2014 euro 385,00, anno 2016 euro 406,00, anno 2017, euro 163, anno 2018 euro 114,88, notificate gli avvisi di pagamento dopo il decesso del de cuius, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma, II termine”, è corretta la decisione del Tribunale di Napoli NO, che ha rilevato come non vi fosse la prova del pagamento, da parte di , delle ulteriori tasse e imposte Parte_1 contestate in atti.
I bollettini di pagamento (relativi al pagamento della TARI) prodotti dalla parte attrice in allegato alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 3.5.2021, risultano, infatti, tutti intestati a Parte_2
(dunque né al de cuius, , né all'attrice/appellante ). Persona_1 Parte_1
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Anche in relazione al “pagamento modello di 740 di 326 ed un altro di 25,00”, l'appello è infondato, non avendo l'appellante neanche specificato perché tale asserito pagamento rientrerebbe tra i debiti (o pesi) ereditari in riferimento ai quali poter chiedere il rimborso, pro quota, ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., agli altri coeredi (ossia agli appellati).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori, dichiaratisi antistatari (con le note di trattazione scritta depositate in data 8.7.2025) degli appellati vittoriosi, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n.
29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 in base al valore (euro 4.750,00) della causa (valore così determinato in base al criterio del
"disputatum").
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il pagina 8 di 9 giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1655/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 852/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli NO, pubblicata il 4.3.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Veronica Guarino e Parte_1
UA Di RE, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di e di , dei Controparte_1 Controparte_2 compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 961,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 30.10.2025
Il Presidente
PE De IO
Il Consigliere est.
PE AV TI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1655 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Iazzetta. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Veronica Guarino e dall'avv. UA Di RE. C.F._3
-APPELLATI –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 852/2022 emessa dal Tribunale di Napoli NO, pubblicata il 4/3/2022, in tema di scioglimento di comunione ereditaria e debiti ereditari”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 3.7.2025 dalla difesa di e l'8.7.2025 dalla difesa di e . Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) in data 8.4.2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, e , proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
852/2022 emessa (ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.) dal Tribunale di Napoli NO, pubblicata il 4.3.2022.
**** pagina 1 di 9 Con tale sentenza (non definitiva) il Tribunale di Napoli NO, in relazione alla controversia instaurata da
[...]
e nei confronti di e al fine di procedere Pt_2 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 allo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare per effetto del decesso (in data 13.4.2018) di e ad ottenere, quanto a , il rimborso di spese asseritamente sostenute Persona_1 Parte_1 nell'interesse dell'eredità, ha così statuito: “…accoglie parzialmente la domanda attorea di rimborso e per l'effetto condanna CP_1
e , in solido tra loro, a pagare, in favore di , la complessiva somma pari ad euro 1.435,18, oltre
[...] Controparte_2 Parte_1 interessi al tasso legale dal 6.6.2020, e fino al soddisfo;
- rigetta nel resto le domande;
- spese al definitivo;
- dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione sul ruolo della stessa;
”.
Il giudice di prime cure ha, in sintesi, ritenuto:
a) quanto alla domanda di rimborso formulata dall'attrice, : che quest'ultima avesse Parte_1 ritualmente documentato di aver sostenuto le seguenti spese relative all'eredità del de cuius nell'interesse di tutti i condividenti: “euro 1.098,00 pari alla metà dei lavori di manutenzione del compendio immobiliare per cui è causa del quale il de cuius era comproprietario al 50% (euro 183,00 per lavori del 24.5.2019 ed euro 915,00 per lavori del 31.10.2020), euro
556,93 per chiusura conto corrente intestato al de cuius (euro 310,00 ed euro 246,93 operazioni dell'11.6.2018) ed euro
1.574,25 per tasse e/o imposte di successione, per un totale pari ad euro 3.229,18.” e che, viceversa, i convenuti non avessero provato di aver pagato la propria parte delle spese, in ragione della quota ereditaria posseduta;
che, pertanto, spettasse a il rimborso, pro quota, delle dette spese sostenute nell'interesse Parte_1 dell'eredità, con la conseguenza che i convenuti dovessero essere condannati al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.435,18, oltre interessi al tasso legale dal 6.6.2020 (data di notifica dell'atto di citazione) e fino al soddisfo (tenendo conto che l'eredità era stata devoluta ex lege, spettando al coniuge la quota di 1/3 e la restante quota di 2/3 ai figli;
quindi dovendo ciascun figlio corrispondere la somma di euro 717,59);
b) che la detta domanda attorea non potesse, invece, trovare accoglimento in relazione alle ulteriori spese asseritamente sostenute in quanto: “non risultano documentate le spese funerarie;
non risulta in atti alcun documento che comprovi l'effettuazione dei lavori del 20.6.2015 e il relativo pagamento;
non vi è alcuna prova dell'oggetto del finanziamento di cui in atti né risulta prodotto il relativo contratto né ancora si evince il soggetto che ha pagato le relative rate dopo la morte del de cuius, così come, infine, i convenuti hanno ritualmente documentato di aver pagato la quota di loro spettanza relativa all'estinzione del detto finanziamento;
non vi è prova del pagamento da parte del soggetto richiedente Parte_1 delle ulteriori tasse e imposte contestate in atti;
manca la descrizione della “causale” del bonifico del 13.1.2012, il quale reca la dicitura generica “giroconto familiare”, non risultando dunque provato l'oggetto della spesa e la sua finalità nell'interesse dell'eredità; non vi è prova del pagamento della fattura del commercialista del 10.12.2018 e del notaio del 1.4.2019.”;
c) che le domande riconvenzionali dei convenuti, volte ad ottenere la condanna della controparte al pagamento di una indennità di occupazione e alla restituzione dei frutti, fossero inammissibili, in quanto proposte (con la comparsa di costituzione depositata in data 9.11.2020) oltre il termine previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c. e, cioè, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata per il 26.11.2020 e che, comunque, per mera completezza pagina 2 di 9 espositiva, le medesime domande risultassero generiche dal punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio,
e prive di riscontri documentali;
d) che dovesse essere disposta, mediante separata ordinanza, la prosecuzione della fase istruttoria per la predisposizione di un progetto di divisione dell'asse ereditario, con rimessione della regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
****
ha censurato la sentenza n. 852/2022 emessa (ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.) dal Parte_1
Tribunale di Napoli NO sulla base di un unico, articolato, motivo, sostenendo che Il giudice di prime cure avesse erroneamente escluso le seguenti spese da lei (dall'appellante, si intende) effettuate relativamente alla manutenzione dei beni immobili caduti in successione a seguito del decesso di (proprietario al Persona_1
50% di tali immobili) e, precisamente: “1)-spese funerarie di euro 2000,00, come da fattura depositata in modalità cartacea all'udienza del 24-11-2020, consegnata personalmente nelle mani del Giudice come risulta da verbale di udienza;
2) -due ricevute pagate come da contratto di finanziamento per euro una di 310,00 e la seconda di euro 246,93 del 11-06-
2018,depositate in modalità telematica allegate alle note istruttorie ex art.183 VI c.p.c., II termine;
3)-successivamente estinzione del finanziamento con restituzione di quote in parti uguali tra tutti gli eredi in virtù del pagamento di due rate arretrate per euro 143 cadauna, depositate in modalità telematica, allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI c.p.c. II termine;
4)-fattura del commercialista di euro 60,00,depositata telematicamente allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma
c.p.c. ,II termine;
5)- fattura per lavori fogna di euro 750,00 del 26-10-2020, depositate in modalità telematica, allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c.,II termine;
6)-ricevute con bonifico per marmo cimiteriale 840+ 3,50
843,50,depositate in modalità telematica allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c., II termine;
7)-dal 2018 al
2022 ricevute di pagamento per le luci cimitero euro 38,00 solo 2018 le restanti di euro 37,00 per un totale di euro 186,00, allegate alle note istruttorie ex art. 183VI comma c.p.c.,II termine;
8)-ricevute di pagamento imu di euro 109,00 anno 2018 notificate dopo a morte del de cuius;
9)-bonifico del 13-01-2012 effettuato dal conto corrente di , a titolo Parte_1 di prestito in favore del deceduto di euro 29.370,00, a mezzo accredito bancario, per lavori mansarda a Persona_1 titolo di acconto, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c., II termine;
10)-rate condizionatore con pagamenti rateali acquistate dal de cuius e continuate a pagare per un importo di euro 737,01,dopo la sua morte mensilmente dall'appellante, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c.,II termine;
11)-ricevute tari anno 2013 di euro
511,56,anno 2014 euro 385,00,anno 2016 euro 406,00, anno 2017,euro 163 ,anno 2018 euro 114,88, notificate gli avvisi di pagamento dopo il decesso del de cuius, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma ,II termine;
12)- pagamento modello di 740 di 326 ed un altro di 25,00”.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, Parte_1 accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello, e per l'effetto, riformare la sentenza n.852/2022 emessa dal Tribunale di Napoli NO sez. I, nell'ambito del giudizio civile R.G. n.5430/2020, depositata in cancelleria e pubblicata in data 16 marzo 2022,e per lo effetto riconoscere in favore dell'appellante il rimborso delle spese effettuate per la gestione del compendio ereditario, da calcolare nella misura del 50%, in proporzione pagina 3 di 9 delle singole quote ereditarie da assegnare ai coeredi e e per lo effetto Controparte_2 Controparte_1 condannare gli stessi in solido tra loro a pagare in favore di la somma complessiva di euro Parte_1
4750,00 (dicoeuroquattromilasettecentocinquanta), oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 6-6- 2020, fino all'effettivo soddisfo. 2) Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
Iscritta la causa al n. 1655/2022 del Ruolo generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
9.9.2022, e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “…previo accertamento sulla regolarità del contraddittorio, e acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiecta ogni contraria istanza, rigettare integralmente l'appello proposto da con vittoria di spese e competenze del doppio grado di Parte_1 giudizio;
”.
Con ordinanza del 4.10.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
9.1.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale dell'11.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 3.7.2025 dalla difesa di e l'8.7.2025 dalla difesa di Parte_1 CP_1
e ), la causa è stata trattenuta in decisione il 9.7.2025 (con ordinanza comunicata
[...] Controparte_2 ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le seguenti ragioni. Parte_1
****
Quanto alle spese funerarie (il cui rimborso non è stato riconosciuto dal primo giudice ritenendo che non fossero state documentate), la Corte rileva quanto segue.
Sebbene, effettivamente, come dedotto dall'appellante, nel verbale del 24.11.2020 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) il difensore della parte attrice avesse dichiarato di depositare, tra l'altro,
“fattura per spese funerarie”, tuttavia tale fattura non risulta agli atti del giudizio, neanche nell'ambito della documentazione allegata telematicamente (in primo grado) dalla parte attrice alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 3.5.2021 (cfr. tale memoria e l'allegata documentazione, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado). pagina 4 di 9 Ragion per cui, in mancanza di tale documentazione, non è possibile neanche quantificare le dette spese funerarie, con la conseguenza che, mancando la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda di rimborso di tali spese (prova che avrebbe dovuto fornire l'attrice/appellante, ai sensi dell'art. 2697 c.c.), correttamente il giudice di prime cure non l'ha reputata fondata.
****
Quanto ai “due pagamenti fatti di € 310,00 e 246,93 del 11/06/2018”, va detto che, come correttamente evidenziato dagli appellati, il relativo rimborso è stato riconosciuto dal primo giudice (“euro 556,93 per chiusura conto corrente intestato al de cuius (euro 310,00 ed euro 246,93 operazioni dell'11.6.2018”)).
Ragion per cui risulta la carenza dell'interesse ad impugnare, sul punto, ex art. 100 c.p.c., la sentenza di primo grado, in capo a (con conseguente inammissibilità della doglianza in esame). Parte_1
Al riguardo non è superfluo precisare che nei gradi di impugnazione il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado.
Dunque, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 12700 del 18/10/2001; cfr. anche, Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. I, 12/07/2016, n. 14190).
In sostanza, l'interesse ad impugnare una sentenza, che può discendere anche dalla motivazione della stessa quando contenga affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante suscettibili di passare in giudicato, va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, ove non sussista la possibilità per la parte di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7021 del 24/11/1983; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 5, ord., 18/02/2020, n. 3991; Sez. II, 09/11/2016, n. 22821; Sez. II, 27/01/2012, n. 1236).
****
Quanto alla “estinzione del finanziamento con restituzione di quote in parti uguali tra tutti gli eredi in virtù del pagamento di due rate arretrate per euro 143 cadauna”, va detto che, a fronte dell'articolata motivazione del giudice di prime cure, sul punto e, cioè, che “non vi è alcuna prova dell'oggetto del finanziamento di cui in atti né risulta prodotto il relativo contratto né ancora si evince il soggetto che ha pagato le relative rate dopo la morte del de cuius, così come, infine, i convenuti hanno ritualmente documentato di aver pagato la quota di loro spettanza relativa all'estinzione del detto finanziamento”, l'appellante si è limitata a dedurre genericamente “il pagamento di due rate arretrate per euro 143 cadauna, depositate in modalità telematica, allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI c.p.c. II termine”, così non confrontandosi con la ratio decidendi sottesa alla statuizione, al riguardo, del Tribunale di Napoli NO.
pagina 5 di 9 Il che comporta l'inammissibilità, in parte qua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., del motivo di gravame, avendo l'appellante omesso di censurare puntualmente, sul punto, si ribadisce, la ratio decidendi della sentenza di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6483).
Non è superfluo precisare che il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/04/2025, n. 9059).
La contestazione in sede d'appello di una sentenza di primo grado deve, perciò, tener conto della reale ratio decidendi della pronuncia impugnata e, qualora l'appellante non si confronti con quella individuata dal primo giudice e non sottoponga specifiche censure relative alla stessa, l'appello può essere dichiarato inammissibile (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/07/2024, n. 20392).
****
Quanto al rimborso della “fattura del commercialista di euro 60,00, depositata telematicamente allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., II termine”, l'appello proposto da non si confronta con la Parte_1 ratio decidendi sottesa alla statuizione, al riguardo, del Tribunale di Napoli NO – e, cioè, con la rilevata mancanza di prova del pagamento della fattura del commercialista del 10.12.2018 – essendosi l'appellante limitata a richiamare, sul punto, la “fattura del commercialista di euro 60,00, depositata telematicamente allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., II termine”.
Ragion per anche in parte qua l'appello è inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., avendo omesso di censurare puntualmente, sul punto, si ribadisce, la ratio decidendi della sentenza Parte_1 di primo grado (che, peraltro, la Corte ritiene, nel merito, e ad abundantiam, anche corretta, non essendovi la prova effettiva del pagamento della detta fattura, non trattandosi di fattura c.d. quietanzata, ossia contenente la non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione proveniente dal creditore, a mezzo della annotazione "pagato" o altra equivalente;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/07/2006, n. 17454; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, 31/10/2011, n. 22655).
****
Quanto, poi, all'invocato rimborso della “fattura per lavori fogna di euro 750,00 del 26-10-2020, depositate in modalità telematica, allegate alle note istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., II termine”, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è alcun documento comprovante l'esborso, da parte sua, di tale importo.
Anzi la Corte non rileva, quanto alla detta causale (cioè per lavori relativi alla fogna), tra i documenti allegati (con le diciture “fatture lavori, spese comune, spese varie”) dalla parte attrice alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 3.5.2021 (cfr. tale memoria e l'allegata documentazione, esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), la fattura di euro 750,00 (del 26.10.2020) invocata da (vi Parte_1
è una fattura del 24.5.2019, la n.9, di diverso importo, pari ad euro 366,00, da pagare, relativamente alla seguente pagina 6 di 9 causale: “Appalto lavori di riparazione colonna fecale nell'immobile in Mugnano di Napoli, in Via Romita n.21”.).
****
L'appello è infondato anche con riferimento al rimborso richiesto dall'attrice/appellante per le spese relative al marmo cimiteriale (“ricevute con bonifico per marmo cimiteriale 840 + 3,50 843,50, depositate in modalità telematica allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c.,II termine”), alle luci del cimitero (“dal 2018 al 2022 ricevute di pagamento per le luci cimitero euro 38,00 solo 2018 le restanti di euro 37,00 per un totale di euro 186,00,allegate alle note istruttorie ex art. 183VI comma c.p.c.,II termine”) e al “pagamento imu € 109,00 anno 2018 notificate dopo la morte del de cuius”.
Anche in questo caso, infatti, la Corte non rileva, quanto alla detta causale (cioè per il marmo cimiteriale), tra i documenti allegati (con le diciture “fatture lavori, spese comune, spese varie”) dalla parte attrice alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 3.5.2021, le ricevute richiamate dall'appellante, nonché la prova del pagamento dell'IMU (nell'ambito delle “spese comune” si riscontrano esborsi relativi alla TARI).
****
L'appello è inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con riferimento al rimborso del “bonifico del
13-01-2012 effettuato dal conto corrente di , a titolo di prestito in favore del deceduto Parte_1 Persona_1
di euro 29.370,00, a mezzo accredito bancario, per lavori mansarda a titolo di acconto, allegate alle note istruttorie
[...] ex art.183 VI comma c.p.c., II termine”.
Ed infatti anche in questo caso – a fronte della motivazione, sul punto, del Tribunale di Parte_1
Napoli NO e, cioè, della mancanza della descrizione della “causale” del bonifico del 13.1.2012, recante la dicitura generica “giroconto familiare”, non risultando così provato l'oggetto della spesa e la sua finalità nell'interesse dell'eredità- ha omesso di censurare puntualmente, sul punto, la ratio decidendi della sentenza di primo grado, limitandosi a richiamare tale bonifico depositato in allegato alle note istruttorie ex art.183, VI comma,
n.2, c.p.c. (senza spiegare, in altri termini, perché il primo giudice avrebbe errato – negando il rimborso chiesto nei confronti dei coeredi - nel ritenere insufficiente la causale “giroconto familiare” a dimostrare l'oggetto della spesa e, soprattutto, la sua finalità nell'interesse dell'eredità).
****
L'appello non è fondato neanche con riferimento al rimborso delle “rate condizionatore con pagamenti rateali acquistate dal de cuius e continuate a pagare per un importo di euro 737,01, dopo la sua morte mensilmente dall'appellante, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma c.p.c.,II termine”.
Ed infatti non vi è prova che si sia trattato di debiti ereditari o, comunque, di un esborso effettuato da parte dell'appellante nell'interesse della comunione ereditaria (ai sensi e per gli effetti dell'art. 752 c.c. e 754 c.c.), posto che i bollettini depositati dalla parte attrice in allegato alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2,
c.p.c., il 3.5.2021, risultano pagati in favore di una società finanziaria, ma senza che si evinca la causale (il riferimento alle rate per i condizionatori è aggiunto a matita) di tali pagamenti. pagina 7 di 9 ****
Anche per il rimborso delle “ricevute tari anno 2013 di euro 511,56, anno 2014 euro 385,00, anno 2016 euro 406,00, anno 2017, euro 163, anno 2018 euro 114,88, notificate gli avvisi di pagamento dopo il decesso del de cuius, allegate alle note istruttorie ex art.183 VI comma, II termine”, è corretta la decisione del Tribunale di Napoli NO, che ha rilevato come non vi fosse la prova del pagamento, da parte di , delle ulteriori tasse e imposte Parte_1 contestate in atti.
I bollettini di pagamento (relativi al pagamento della TARI) prodotti dalla parte attrice in allegato alla memoria depositata, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 3.5.2021, risultano, infatti, tutti intestati a Parte_2
(dunque né al de cuius, , né all'attrice/appellante ). Persona_1 Parte_1
****
Anche in relazione al “pagamento modello di 740 di 326 ed un altro di 25,00”, l'appello è infondato, non avendo l'appellante neanche specificato perché tale asserito pagamento rientrerebbe tra i debiti (o pesi) ereditari in riferimento ai quali poter chiedere il rimborso, pro quota, ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., agli altri coeredi (ossia agli appellati).
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori, dichiaratisi antistatari (con le note di trattazione scritta depositate in data 8.7.2025) degli appellati vittoriosi, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n.
29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 in base al valore (euro 4.750,00) della causa (valore così determinato in base al criterio del
"disputatum").
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il pagina 8 di 9 giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1655/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 852/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli NO, pubblicata il 4.3.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Veronica Guarino e Parte_1
UA Di RE, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di e di , dei Controparte_1 Controparte_2 compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 961,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 30.10.2025
Il Presidente
PE De IO
Il Consigliere est.
PE AV TI
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