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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2018/2018 R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Angelo Vicinanza, presso Parte_1
il cui studio, in Salerno alla via R. Wagner n. 2/E, elett.te domicilia;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta Controparte_1
procura alle liti, dall'avv. Domenico Caiafa, elett.te domiciliata in Sarno, Via Lanzara, n. 63;
PARTE CONVENUTA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Raffaella Vietri, presso il Controparte_2
cui studi, in Salerno, alla via D. Moscato n. 1, elett.te domicilia;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che alle ore 18:30 circa, del giorno 15.12.2015, si trovava nei pressi dell'Università degli Studi di Salerno, lungo la strada Giovanni Paolo II del Comune di
Fisciano; mentre si accingeva ad attraversare la sede stradale sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autoveicolo Fiat Punto tg. DX 531 TH, assicurata dalla di proprietà e Controparte_3 nell'occasione condotta dal sig. , il quale, percorrendo la via Giovanni Paolo II Controparte_2
con direzione di marcia Fisciano-Mercato San Severino, non si avvedeva della presenza del pedone, lo urtava;
parte attrice riceveva € 40.000,00, somma trattenuta a titolo d'acconto sul maggiore avere;
concludeva al fine di accertare la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo Fiat Punto tg DX531TH e, per l'effetto, condannare in solido le parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con detrazione dell'acconto di € 40.000,00, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva la congruità di quanto già corrisposto, nonché l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.; nel merito domandava il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, eccepiva la nullità dell'atto di citazione Controparte_2
e sosteneva che “l'eventus damni era di certo prevedibile dalla sig.ra considerato che la Parte_1 strada ove si è verificato l'incidente è ormai nota per i continui incidenti oggetto di articoli e commenti di molti quotidiani locali e non Di certo parte attrice non poteva non esserne a conoscenza visto che risiede a Mercato San Severino e precisamente ai confini con il comune di Fisciano! La condotta posta in essere dalla ricorrente, lungi dal poter essere considerata legittima ed ininfluente ai fini del verificarsi dell'evento, come erroneamente affermato dall' odierna attrice, ha viceversa enormemente concorso causalmente alla realizzazione dello stesso” (pag. 5 della comparsa di costituzione).
Concludeva per il rigetto, nonché “in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la Società Assicuratrice convenuta , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, tenuta a garantire il convenuto sig. contro gli effetti CP_2 dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore di parte attrice”.
La domanda è fondata.
Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione, tale eccezione è destituita di fondamento.
L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, ritenendo di aver patito un danno a seguito dell'evento descritto, precisando anche il luogo, la data e l'ora. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163
c.p.c., n. 3 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” (si veda Cass., sent. n. 11751 del 2013).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
In relazione alla dinamica dell'evento, premesso che il fatto descritto in citazione non risulta adeguatamente contestato, non emerge alcuna chiara condotta della parte attrice che possa assurgere a concausa dell'evento, non potendo la stessa consistere né nell'asserita frequenza degli incidenti, né nelle condizioni atmosferiche e dei luoghi (descritte dalla testimone , udienza del 22/01/2020), Tes_1
in assenza di una chiara condotta imprudente – non riferita da alcun testimone – della parte danneggiata.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico di parte attrice sono quantificabili nella misura del 15% (quindici per cento), e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni diciotto quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, e giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato spese congrue pari ad euro € 899,68.
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili. Ciò posto, quindi, e valutati i suddetti postumi permanenti nella misura del 15% (quindici per cento), in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico residuato a parte attrice, un importo complessivo pari ad euro 64.041,00, comprensivo dell'incremento per la sofferenza patita, come emergente dalle dichiarazioni rese dal testimone (udienza 23.10.2019); nessun ulteriore importo può essere riconosciuto, non Tes_2
sussistendo alcuna prova circa ulteriori aspetti che giustifichino un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla corresponsione in favore di parte attrice dell'importo complessivo di euro
64.041,00, a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate, con detrazione della somma pari ad euro
40.000,00, già pacificamente corrisposta, per un totale pari ad euro 24.041,00.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 15.12.2015- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Deve inoltre essere riconosciuta a parte attrice la somma pari ad euro 610,00 quale spesa per il proprio consulente tecnico di parte;
viceversa, non può trovare accoglimento la domanda in relazione alle spese stragiudiziali, posto che la produzione della fattura non costituisce adeguata prova di un pagamento effettivamente avvenuto (come richiesto da Cass., n.16612 del 2021).
Infine, deve trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal convenuto , essendo CP_2
pacifico il rapporto contrattuale stipulato con l'altra parte convenuta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2018/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna le parti convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 24.041,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come in motivazione, ed euro 1.509,68 per spese sostenute, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge, giusta decreto del
20 maggio 2023;
3. condanna le parti convenute al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 2.540,00 per compenso professionale, euro 550,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
4. condanna la a tenere indenne la parte convenuta Controparte_1 [...]
dalle somme che eventualmente costui sarà chiamato a versare in favore di parte CP_2
attrice in virtù dei capi precedenti.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07 gennaio 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 07 gennaio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2018/2018 R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Angelo Vicinanza, presso Parte_1
il cui studio, in Salerno alla via R. Wagner n. 2/E, elett.te domicilia;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta Controparte_1
procura alle liti, dall'avv. Domenico Caiafa, elett.te domiciliata in Sarno, Via Lanzara, n. 63;
PARTE CONVENUTA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Raffaella Vietri, presso il Controparte_2
cui studi, in Salerno, alla via D. Moscato n. 1, elett.te domicilia;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che alle ore 18:30 circa, del giorno 15.12.2015, si trovava nei pressi dell'Università degli Studi di Salerno, lungo la strada Giovanni Paolo II del Comune di
Fisciano; mentre si accingeva ad attraversare la sede stradale sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autoveicolo Fiat Punto tg. DX 531 TH, assicurata dalla di proprietà e Controparte_3 nell'occasione condotta dal sig. , il quale, percorrendo la via Giovanni Paolo II Controparte_2
con direzione di marcia Fisciano-Mercato San Severino, non si avvedeva della presenza del pedone, lo urtava;
parte attrice riceveva € 40.000,00, somma trattenuta a titolo d'acconto sul maggiore avere;
concludeva al fine di accertare la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo Fiat Punto tg DX531TH e, per l'effetto, condannare in solido le parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con detrazione dell'acconto di € 40.000,00, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva la congruità di quanto già corrisposto, nonché l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.; nel merito domandava il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, eccepiva la nullità dell'atto di citazione Controparte_2
e sosteneva che “l'eventus damni era di certo prevedibile dalla sig.ra considerato che la Parte_1 strada ove si è verificato l'incidente è ormai nota per i continui incidenti oggetto di articoli e commenti di molti quotidiani locali e non Di certo parte attrice non poteva non esserne a conoscenza visto che risiede a Mercato San Severino e precisamente ai confini con il comune di Fisciano! La condotta posta in essere dalla ricorrente, lungi dal poter essere considerata legittima ed ininfluente ai fini del verificarsi dell'evento, come erroneamente affermato dall' odierna attrice, ha viceversa enormemente concorso causalmente alla realizzazione dello stesso” (pag. 5 della comparsa di costituzione).
Concludeva per il rigetto, nonché “in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la Società Assicuratrice convenuta , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, tenuta a garantire il convenuto sig. contro gli effetti CP_2 dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore di parte attrice”.
La domanda è fondata.
Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione, tale eccezione è destituita di fondamento.
L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, ritenendo di aver patito un danno a seguito dell'evento descritto, precisando anche il luogo, la data e l'ora. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163
c.p.c., n. 3 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” (si veda Cass., sent. n. 11751 del 2013).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
In relazione alla dinamica dell'evento, premesso che il fatto descritto in citazione non risulta adeguatamente contestato, non emerge alcuna chiara condotta della parte attrice che possa assurgere a concausa dell'evento, non potendo la stessa consistere né nell'asserita frequenza degli incidenti, né nelle condizioni atmosferiche e dei luoghi (descritte dalla testimone , udienza del 22/01/2020), Tes_1
in assenza di una chiara condotta imprudente – non riferita da alcun testimone – della parte danneggiata.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico di parte attrice sono quantificabili nella misura del 15% (quindici per cento), e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni diciotto quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, e giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato spese congrue pari ad euro € 899,68.
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili. Ciò posto, quindi, e valutati i suddetti postumi permanenti nella misura del 15% (quindici per cento), in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico residuato a parte attrice, un importo complessivo pari ad euro 64.041,00, comprensivo dell'incremento per la sofferenza patita, come emergente dalle dichiarazioni rese dal testimone (udienza 23.10.2019); nessun ulteriore importo può essere riconosciuto, non Tes_2
sussistendo alcuna prova circa ulteriori aspetti che giustifichino un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla corresponsione in favore di parte attrice dell'importo complessivo di euro
64.041,00, a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate, con detrazione della somma pari ad euro
40.000,00, già pacificamente corrisposta, per un totale pari ad euro 24.041,00.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 15.12.2015- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Deve inoltre essere riconosciuta a parte attrice la somma pari ad euro 610,00 quale spesa per il proprio consulente tecnico di parte;
viceversa, non può trovare accoglimento la domanda in relazione alle spese stragiudiziali, posto che la produzione della fattura non costituisce adeguata prova di un pagamento effettivamente avvenuto (come richiesto da Cass., n.16612 del 2021).
Infine, deve trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal convenuto , essendo CP_2
pacifico il rapporto contrattuale stipulato con l'altra parte convenuta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2018/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna le parti convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 24.041,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come in motivazione, ed euro 1.509,68 per spese sostenute, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge, giusta decreto del
20 maggio 2023;
3. condanna le parti convenute al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 2.540,00 per compenso professionale, euro 550,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
4. condanna la a tenere indenne la parte convenuta Controparte_1 [...]
dalle somme che eventualmente costui sarà chiamato a versare in favore di parte CP_2
attrice in virtù dei capi precedenti.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07 gennaio 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 07 gennaio 2025.