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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N.1446/2023 V.G.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Giudice designato
Letto il ricorso proposto il 11.12.23 da , nato a [...] il Parte_1
20.09.1946, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata, C.F._1
dall'avv. Pipicella Lorella, nel cui studio sito in Messina, via F. Faranda n. 33, è elettivamente domiciliato;
visti gli atti allegati in copia autentica;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare e tempestiva proposizione della domanda indennitaria nei confronti del Ministero della Giustizia;
preso atto che il giudizio presupposto ha avuto inizio il 14.7.2011, con la notifica dell'atto di citazione presso il Tribunale di Messina, e si è concluso con la pubblicazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 21094/2023 del 19.7.23;
considerato che
la domanda deve ritenersi ammissibile solo per il primo e per il terzo grado di giudizio, stante la non necessarietà dell'esperimento dei rimedi preventivi di cui all'art. 1 ter della legge n. 89/2001 e, invece, deve considerarsi inammissibile per il grado di appello;
considerato che
la durata complessiva del giudizio presupposto è pari ad anni 8, mesi 3 e giorni 21, così determinati: anni 3, mesi 8 e giorni nove, intercorrenti dalla notifica dell'atto introduttivo avvenuta in data 14.7.11 alla pubblicazione della sentenza n.
779/15 del 26.3.15 per il primo grado e di anni 4, mesi 7 e giorni 9, intercorrenti dal ricorso notificato il 10.12.2018 alla definizione avvenuta con l'emissione dell'ordinanza n. 21094/2023 del 19.7.23; considerata la detrazione del termine di ragionevole durata pari ad anni 4 (3 anni per il primo grado e 1 anno per il terzo), residua un ritardo c.d. ingiustificato nella definizione del grado pari, approssimativamente a 4 anni;
ritenuto che
non si verte nel caso di cui al comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del
2001, come sopra modificata, e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2-quinquies; ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione occorre tenere conto della natura e della complessità del giudizio, dell'esito del processo e del valore della causa;
che, sulla scorta di tali indici, la liquidazione può essere operata in ragione del parametro annuo di € 320,00, comprensivo degli aumenti forfettariamente determinati per la durata superiore al triennio, considerato che il ricorrente è soccombente nel giudizio presupposto e, dunque nell'importo complessivo di € 1.280,00;
ritenuto che
su detti importi spettano interessi legali dalla domanda al soddisfo e nulla è dovuto in relazione alla rivalutazione monetaria (cfr. sentenza della Cassazione n.
26206/2016: “dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza
e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. n. 2248 del 2 febbraio 2007”); ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M.
55/2014; ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante, il pagamento senza Controparte_1
dilazione in favore di , come sopra generalizzato, della somma di € Parte_1
1.280,00 a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura che liquida in euro 309,78 di cui euro 72,78 per esborsi, ed euro 237,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Pipicella Lorella.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 12.4.2025.
Il magistrato designato
Dott.ssa Vincenza Randazzo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Giudice designato
Letto il ricorso proposto il 11.12.23 da , nato a [...] il Parte_1
20.09.1946, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata, C.F._1
dall'avv. Pipicella Lorella, nel cui studio sito in Messina, via F. Faranda n. 33, è elettivamente domiciliato;
visti gli atti allegati in copia autentica;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare e tempestiva proposizione della domanda indennitaria nei confronti del Ministero della Giustizia;
preso atto che il giudizio presupposto ha avuto inizio il 14.7.2011, con la notifica dell'atto di citazione presso il Tribunale di Messina, e si è concluso con la pubblicazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 21094/2023 del 19.7.23;
considerato che
la domanda deve ritenersi ammissibile solo per il primo e per il terzo grado di giudizio, stante la non necessarietà dell'esperimento dei rimedi preventivi di cui all'art. 1 ter della legge n. 89/2001 e, invece, deve considerarsi inammissibile per il grado di appello;
considerato che
la durata complessiva del giudizio presupposto è pari ad anni 8, mesi 3 e giorni 21, così determinati: anni 3, mesi 8 e giorni nove, intercorrenti dalla notifica dell'atto introduttivo avvenuta in data 14.7.11 alla pubblicazione della sentenza n.
779/15 del 26.3.15 per il primo grado e di anni 4, mesi 7 e giorni 9, intercorrenti dal ricorso notificato il 10.12.2018 alla definizione avvenuta con l'emissione dell'ordinanza n. 21094/2023 del 19.7.23; considerata la detrazione del termine di ragionevole durata pari ad anni 4 (3 anni per il primo grado e 1 anno per il terzo), residua un ritardo c.d. ingiustificato nella definizione del grado pari, approssimativamente a 4 anni;
ritenuto che
non si verte nel caso di cui al comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del
2001, come sopra modificata, e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2-quinquies; ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione occorre tenere conto della natura e della complessità del giudizio, dell'esito del processo e del valore della causa;
che, sulla scorta di tali indici, la liquidazione può essere operata in ragione del parametro annuo di € 320,00, comprensivo degli aumenti forfettariamente determinati per la durata superiore al triennio, considerato che il ricorrente è soccombente nel giudizio presupposto e, dunque nell'importo complessivo di € 1.280,00;
ritenuto che
su detti importi spettano interessi legali dalla domanda al soddisfo e nulla è dovuto in relazione alla rivalutazione monetaria (cfr. sentenza della Cassazione n.
26206/2016: “dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza
e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. n. 2248 del 2 febbraio 2007”); ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M.
55/2014; ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante, il pagamento senza Controparte_1
dilazione in favore di , come sopra generalizzato, della somma di € Parte_1
1.280,00 a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura che liquida in euro 309,78 di cui euro 72,78 per esborsi, ed euro 237,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Pipicella Lorella.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 12.4.2025.
Il magistrato designato
Dott.ssa Vincenza Randazzo