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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 13/02/2026, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2154/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT RT MARIA, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10879/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. QB 2024 78331 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11043/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 SRL in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 ricorre nei confronti di Roma Capitale per l'annullamento, previa sospensione, del sollecito di pagamento relativo all'imposta TASI anno 2016; solleva i seguenti motivi di ricorso:
1.1 Nullità del sollecito di pagamento per mancanza dell'atto presupposto, in quanto il sollecito si fonda su un avviso di accertamento esecutivo che la società afferma di non aver mai ricevuto. L'assenza di notifica dell'atto presupposto rende nullo il sollecito, in quanto il contribuente non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
1.2. Prescrizione del diritto dell'Ente a richiedere il pagamento
Il diritto del Comune di Roma a richiedere la TASI 2016 risulta prescritto, essendo trascorsi più di cinque anni dal momento in cui il tributo era dovuto, senza che vi sia stato alcun atto interruttivo tempestivamente notificato.
1.3. Nullità per mancata allegazione dell'atto presupposto
L'atto impugnato fa riferimento a un avviso di accertamento che non è stato allegato né notificato. Secondo la giurisprudenza e l'art. 7 dello Statuto del Contribuente, la mancata allegazione dell'atto richiamato comporta la nullità del provvedimento.
1.4. Nullità per mancanza del presupposto oggettivo
La società ricorrente sostiene di non essere soggetto passivo d'imposta, poiché non risulta intestataria catastale né titolare di diritti reali sull'immobile oggetto della richiesta TASI.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, depositando controdeduzioni con le quali chiede il rigetto del ricorso, stante l'infondatezza dei motivi proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un atto che non è autonomamente impugnabile, atteso che, alla luce della documentazione prodotta dalla parte resistente, alla ricorrente è stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento, atto presupposto del sollecito di pagamento impugnato;
in particolare risulta documentato che la notifica dell'avviso di accertamento è stata tempestivamente eseguita con:
• consegna alle poste in data 12/10/2021 della raccomandata n. 78548480886- 9 emessa a nome della Ricorrente_1 SRL, e successiva comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata CAD n. 62897351580-4, ed il plico è stato ritirato presso l'ufficio in data 18/10/2021;
• consegna alle poste della raccomandata n. 78548480885-8 emessa a nome del sig. Rappresentante_1 in qualità di legale rappresentante di Ricorrente_1 e successiva comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata CAD n. 62897490473-8; il plico non è stato ritirato e, quindi, restituito al mittente. L'avviso di accertamento è divenuto quindi definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge;
pertanto, non possono sollevarsi questioni attinenti alla legittimità del suddetto atto attraverso l'impugnazione del sollecito di pagamento, che poteva essere impugnato solo per vizi propri.
L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva.
Stante la soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento che si ritiene di determinare in euro 800,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Roberto M Carrelli Palombi dio MO - Dott. Antonino La Malfa
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT RT MARIA, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10879/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. QB 2024 78331 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11043/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 SRL in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 ricorre nei confronti di Roma Capitale per l'annullamento, previa sospensione, del sollecito di pagamento relativo all'imposta TASI anno 2016; solleva i seguenti motivi di ricorso:
1.1 Nullità del sollecito di pagamento per mancanza dell'atto presupposto, in quanto il sollecito si fonda su un avviso di accertamento esecutivo che la società afferma di non aver mai ricevuto. L'assenza di notifica dell'atto presupposto rende nullo il sollecito, in quanto il contribuente non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
1.2. Prescrizione del diritto dell'Ente a richiedere il pagamento
Il diritto del Comune di Roma a richiedere la TASI 2016 risulta prescritto, essendo trascorsi più di cinque anni dal momento in cui il tributo era dovuto, senza che vi sia stato alcun atto interruttivo tempestivamente notificato.
1.3. Nullità per mancata allegazione dell'atto presupposto
L'atto impugnato fa riferimento a un avviso di accertamento che non è stato allegato né notificato. Secondo la giurisprudenza e l'art. 7 dello Statuto del Contribuente, la mancata allegazione dell'atto richiamato comporta la nullità del provvedimento.
1.4. Nullità per mancanza del presupposto oggettivo
La società ricorrente sostiene di non essere soggetto passivo d'imposta, poiché non risulta intestataria catastale né titolare di diritti reali sull'immobile oggetto della richiesta TASI.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, depositando controdeduzioni con le quali chiede il rigetto del ricorso, stante l'infondatezza dei motivi proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un atto che non è autonomamente impugnabile, atteso che, alla luce della documentazione prodotta dalla parte resistente, alla ricorrente è stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento, atto presupposto del sollecito di pagamento impugnato;
in particolare risulta documentato che la notifica dell'avviso di accertamento è stata tempestivamente eseguita con:
• consegna alle poste in data 12/10/2021 della raccomandata n. 78548480886- 9 emessa a nome della Ricorrente_1 SRL, e successiva comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata CAD n. 62897351580-4, ed il plico è stato ritirato presso l'ufficio in data 18/10/2021;
• consegna alle poste della raccomandata n. 78548480885-8 emessa a nome del sig. Rappresentante_1 in qualità di legale rappresentante di Ricorrente_1 e successiva comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata CAD n. 62897490473-8; il plico non è stato ritirato e, quindi, restituito al mittente. L'avviso di accertamento è divenuto quindi definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge;
pertanto, non possono sollevarsi questioni attinenti alla legittimità del suddetto atto attraverso l'impugnazione del sollecito di pagamento, che poteva essere impugnato solo per vizi propri.
L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva.
Stante la soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento che si ritiene di determinare in euro 800,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Roberto M Carrelli Palombi dio MO - Dott. Antonino La Malfa