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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1026/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
UE NA SA MA, Relatore
CONTE MAO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2790/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200096610768 REGISTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2020/000364 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe,Ricorrente_1 RL , rappr. e difesa dall'avv. Difensore_2, impugnava la cartella di pagamento su indicata , notificata il 08.11.2022, con cui Agenzia Entrate -Riscossione chiedeva il pagamento di Imposta di registro, 2014 - per un importo complessivo di €. 4.398,13.
A fondamento del ricorso deduceva i seguenti motivi:
1) omessa /irrituale notifica del prodromico avviso di liquidazione agli altri soggetti coobbligati al pagamento delle imposte principali di registro.
2) intervenuta decadenza per violazione del termine di cui all'art. 76 del DPR 131/86
3) omessa allegazione ai sensi dell'art. 7,comma 1, della L.212/2000, della sentenza del Tribunale di Palermo in base alla quale si è proceduto a riscuotere l'importo liquidato come imposta principale di registro.
4) irrituale notifica della cartella di pagamento agli altri soggetti coobbligati al pagamento delle imposte principali di registro per sussistenza del litisconsorzio necessario.
5) omessa notifica dell' atto presupposto alla cartella impugnata per violazione del combinato disposto artt.14
c.1 lett.b D.P.R. 602/1973 e artt. 52, 76 e 78 DPR 131/1986.
La ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia delle Entrate Riscossione,nel costituirsi in giudizio, chiedeva l'integrazione del contraddittorio, controdeduceva ai motivi del ricorso e chiedeva di ritenere e dichiarare legittimo il suo operato, rigettando il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di carenza di legittimazione passiva in quanto formulata sulla base dell'erroneo presupposto che i motivi di doglianza del ricorso afferiscono alla legittimità della pretesa tributaria.
E' invero pacifico che il contribuente possa agire indifferentemente contro il creditore o il concessionario della riscossione e che in merito al rapporto ente creditore e agente della riscossione non sussista alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario poiché non è ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo.
Com'è noto, infatti, su tali questioni è già intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 16412/2007, ha fissato i seguenti principi: < se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa;
se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito . In ogni caso, l'avere il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio>>.
E' d'uopo infatti richiamare il chiaro disposto dell'art. 39 D.Lgs 112/1999 che prevede la chiamata in causa dell'ente creditore, che non necessita di autorizzazione del giudice, non configurandosi , come già detto, un litis consorzio necessario, ma una litis denuntiatio.
Agenzia delle Entrate Riscossione non ha ritenuto di chiamare in causa Agenzia delle Entrate, ente impositore, per cui non essendo litisconsorte necessario il procedimento può validamente instaurarsi fra le parti presenti in giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
In applicazione del principio della ragione più liquida,ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, si intende accogliere l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro di che trattasi, atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata.
Non avendo Agenzia Entrate Riscossione provato , a fronte di una specifica contestazione, che sia stato notificato tale atto , la cartella di pagamento deve essere ritenuta illegittima.
Sul punto la Corte intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.
S.U. n.16412/2007
E da ultimo S.U. Corte Cassazione sentenza 10012 /2021: " L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19 c.3, d.dlgs n.546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato , facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo
,per contestare radicalmente la pretesa tributaria. E' senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo."
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 1.065,00 , oltre 15% per spese forfettarie, CUT e accessori di legge, se dovuti,a favore di parte ricorrente.
Così deciso il 17.12.2025
Relatore
AN UE
Presidente
GA La AR
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
UE NA SA MA, Relatore
CONTE MAO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2790/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200096610768 REGISTRO 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2020/000364 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe,Ricorrente_1 RL , rappr. e difesa dall'avv. Difensore_2, impugnava la cartella di pagamento su indicata , notificata il 08.11.2022, con cui Agenzia Entrate -Riscossione chiedeva il pagamento di Imposta di registro, 2014 - per un importo complessivo di €. 4.398,13.
A fondamento del ricorso deduceva i seguenti motivi:
1) omessa /irrituale notifica del prodromico avviso di liquidazione agli altri soggetti coobbligati al pagamento delle imposte principali di registro.
2) intervenuta decadenza per violazione del termine di cui all'art. 76 del DPR 131/86
3) omessa allegazione ai sensi dell'art. 7,comma 1, della L.212/2000, della sentenza del Tribunale di Palermo in base alla quale si è proceduto a riscuotere l'importo liquidato come imposta principale di registro.
4) irrituale notifica della cartella di pagamento agli altri soggetti coobbligati al pagamento delle imposte principali di registro per sussistenza del litisconsorzio necessario.
5) omessa notifica dell' atto presupposto alla cartella impugnata per violazione del combinato disposto artt.14
c.1 lett.b D.P.R. 602/1973 e artt. 52, 76 e 78 DPR 131/1986.
La ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia delle Entrate Riscossione,nel costituirsi in giudizio, chiedeva l'integrazione del contraddittorio, controdeduceva ai motivi del ricorso e chiedeva di ritenere e dichiarare legittimo il suo operato, rigettando il ricorso con condanna alle spese.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di carenza di legittimazione passiva in quanto formulata sulla base dell'erroneo presupposto che i motivi di doglianza del ricorso afferiscono alla legittimità della pretesa tributaria.
E' invero pacifico che il contribuente possa agire indifferentemente contro il creditore o il concessionario della riscossione e che in merito al rapporto ente creditore e agente della riscossione non sussista alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario poiché non è ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo.
Com'è noto, infatti, su tali questioni è già intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 16412/2007, ha fissato i seguenti principi: < se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa;
se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito . In ogni caso, l'avere il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio>>.
E' d'uopo infatti richiamare il chiaro disposto dell'art. 39 D.Lgs 112/1999 che prevede la chiamata in causa dell'ente creditore, che non necessita di autorizzazione del giudice, non configurandosi , come già detto, un litis consorzio necessario, ma una litis denuntiatio.
Agenzia delle Entrate Riscossione non ha ritenuto di chiamare in causa Agenzia delle Entrate, ente impositore, per cui non essendo litisconsorte necessario il procedimento può validamente instaurarsi fra le parti presenti in giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
In applicazione del principio della ragione più liquida,ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, si intende accogliere l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro di che trattasi, atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata.
Non avendo Agenzia Entrate Riscossione provato , a fronte di una specifica contestazione, che sia stato notificato tale atto , la cartella di pagamento deve essere ritenuta illegittima.
Sul punto la Corte intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.
S.U. n.16412/2007
E da ultimo S.U. Corte Cassazione sentenza 10012 /2021: " L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19 c.3, d.dlgs n.546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato , facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo
,per contestare radicalmente la pretesa tributaria. E' senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo."
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 1.065,00 , oltre 15% per spese forfettarie, CUT e accessori di legge, se dovuti,a favore di parte ricorrente.
Così deciso il 17.12.2025
Relatore
AN UE
Presidente
GA La AR