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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 664/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1312/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TY3CRSA00101-2022 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1878/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Palermo, con “Atto di recupero” n. TY3CRSA00101/2022, riprendeva il “credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate” maturato nel 2007: l'Amministrazione riteneva che il Contribuente Ricorrente_1 avesse utilizzato tale credito nel 2014 “in compensazione” per un importo di € 128.531,99 (cfr. provvedimento in atti).
Il Contribuente impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Palermo deducendone – sotto molteplici profili – l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e resisteva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1312/2023 del 21.06.2023, rigettava il ricorso (cfr. sentenza in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Collegio ha genericamente respinto l'eccezione riguardante il “difetto di motivazione” ritenendola
“sanata” ex art. 156 cpc e ad ha invocato il c.d. “principio di non contestazione” ex art. 115 cpc (cfr. sentenza di I grado in atti).
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. V, Ordinanza n. 22918 del 21.07.2022) ha ritenuto che
“ … in tema di accertamento tributario, l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum (conforme: Cassazione n. 21997 del 17/10/2014).
Il Contribuente, nel proprio ricorso, aveva “negato” di avere utilizzato il credito qui in contestazione: i
Giudici di prima istanza – erroneamente – hanno ritenuto che lo stesso avesse “implicitamente” ammesso l' “inesistenza” del credito (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … in tema di prova, anche nel processo tributario, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento” (Cassazione, Ordinanza n. 27494/2020 e sentenza n. 10397/2011).
2.- L'Agenzia delle Entrate ha fondato la propria originaria pretesa su una “segnalazione” della Divisione
Contribuenti – Settore Contrasto illeciti e su indagini penali, dalle quali sarebbe emersa la presenza di un sodalizio criminoso finalizzato a consentire a diversi soggetti l'utilizzo “in compensazione” di debiti tributari con crediti fiscali inesistenti (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia ha sostenuto che il contribuente, allo scopo di porre in essere “indebite compensazioni” e di eludere l'obbligo di trasmissione telematica dei modelli F24 con “saldo pari a zero”, si sarebbe recato personalmente presso uno sportello postale effettuando “compensazioni” a mezzo di modelli F24 di importo pari a € 1,00 (cfr. documentazione in atti).
Tale circostanza, tuttavia, è rimasta sfornita di prova da parte dell'Agenzia delle entrate.
3.- Il “recupero” di un credito d'imposta può ritenersi legittimo nell'ipotesi in cui il debito tributario sia stato “illegittimamente estinto” per compensazione.
Tuttavia, l'Agenzia delle entrate non ha fornito idonea prova della “effettiva estinzione” dei debiti tributari del contribuente con riguardo a ciascun modello F24: si è limitata ad evidenziare che il “tentativo” di compensazione non aveva avuto “esito” (cfr. documentazione in atti).
Ed inoltre, con riguardo all'importo di euro 110.182,49 (modello F24 del 30.12.2014) l'Agenzia delle
Entrate ha sostenuto che lo stesso sarebbe stato “portato in compensazione” da una “partita di ruolo iscritta nel 2011 a seguito della liquidazione ex art. 36 bis del D.p.r. n. 600/1973, del Mod. Unico 2009 (anno d'imposta 2008) per mancato pagamento del saldo IRPEF e dell'Iva, oltre interessi e sanzioni”.
Tale motivazione presenta - tuttavia - delle incongruenze: il ruolo oggetto della “compensazione”, infatti,
è relativo al 2008, è stato consegnato nel 2012: quindi, non poteva essere compensato nel 2011 (cfr. documentazione in atti).
Ed inoltre, non vi è “congruenza” tra l'importo indicato nel modello F24 in contestazione (euro 110.182,49)
e quello riferito all'iscrizione a ruolo asseritamente compensata (euro 119.577,96); anche i “codici dei tributi” riferiti alla partita di ruolo che l' Agenzia presume “compensata” sono “altri e diversi” rispetto a quelli indicati nel modello F24 (cfr. documentazione in atti).
Analoghe “incongruenze” si rilevano anche con riguardo al secondo modello F24 datato 30.12.2014 (filiale
Associazione_1 italiane di Gela codice CAB 14081 di euro 8.031,91): l'Agenzia ritiene che il contribuente abbia
“compensato” debiti derivanti da una iscrizione a ruolo del 2012 relativa all'Avviso di accertamento n.
TY301B202842/2011 anno 2006 (cfr. documentazione in atti).
Ed infatti, per le somme riferite a questo Avviso di accertamento non è stata offerta la prova della relativa compensazione con il citato F24: l'Avviso è stato oggetto di un contenzioso conclusosi con “definizione agevolata” (art. 6 e 7, c. 2 lettera b) e c. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e ss.mm.ii): il contribuente ha così
“definito” la controversia avverso l'Avviso di accertamento n. TY301B202842/2011 pendente dinnanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con il versamento di € 7.346,40 (40% del valore della controversia di € 18.366,00 – cfr. documentazione in atti).
Ed ancora, con riguardo agli importi di euro 10.295,88 e di euro 21,71 inseriti negli ultimi due modelli F24 del 31.12.2014 (Banca_1, filiale di Gela codice cab. n. 14030) l'Agenzia non ha addotto apprezzabili elementi di prova.
4.- L'Agenzia non ha fornito la prova che il contribuente avesse presentato (personalmente oppure a mezzo di delegati) i quattro modelli F24 di che trattasi in banca ovvero presso gli Uffici postali: non è stata depositata in giudizio idonea documentazione (distinte o modelli) a firma del contribuente che effettua il pagamento.
Il Contribuente Ricorrente_1, non avrebbe (comunque) potuto presentare i modelli F24: ai sensi dell'art. 11, c. 2, d. l. n. 66 del 24 aprile 2014 a far data dal 1 ottobre 2014 “ … i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.…”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate. Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO AR SE La RE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 664/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1312/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TY3CRSA00101-2022 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1878/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Palermo, con “Atto di recupero” n. TY3CRSA00101/2022, riprendeva il “credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate” maturato nel 2007: l'Amministrazione riteneva che il Contribuente Ricorrente_1 avesse utilizzato tale credito nel 2014 “in compensazione” per un importo di € 128.531,99 (cfr. provvedimento in atti).
Il Contribuente impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Palermo deducendone – sotto molteplici profili – l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e resisteva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1312/2023 del 21.06.2023, rigettava il ricorso (cfr. sentenza in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Collegio ha genericamente respinto l'eccezione riguardante il “difetto di motivazione” ritenendola
“sanata” ex art. 156 cpc e ad ha invocato il c.d. “principio di non contestazione” ex art. 115 cpc (cfr. sentenza di I grado in atti).
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. V, Ordinanza n. 22918 del 21.07.2022) ha ritenuto che
“ … in tema di accertamento tributario, l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum (conforme: Cassazione n. 21997 del 17/10/2014).
Il Contribuente, nel proprio ricorso, aveva “negato” di avere utilizzato il credito qui in contestazione: i
Giudici di prima istanza – erroneamente – hanno ritenuto che lo stesso avesse “implicitamente” ammesso l' “inesistenza” del credito (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … in tema di prova, anche nel processo tributario, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento” (Cassazione, Ordinanza n. 27494/2020 e sentenza n. 10397/2011).
2.- L'Agenzia delle Entrate ha fondato la propria originaria pretesa su una “segnalazione” della Divisione
Contribuenti – Settore Contrasto illeciti e su indagini penali, dalle quali sarebbe emersa la presenza di un sodalizio criminoso finalizzato a consentire a diversi soggetti l'utilizzo “in compensazione” di debiti tributari con crediti fiscali inesistenti (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia ha sostenuto che il contribuente, allo scopo di porre in essere “indebite compensazioni” e di eludere l'obbligo di trasmissione telematica dei modelli F24 con “saldo pari a zero”, si sarebbe recato personalmente presso uno sportello postale effettuando “compensazioni” a mezzo di modelli F24 di importo pari a € 1,00 (cfr. documentazione in atti).
Tale circostanza, tuttavia, è rimasta sfornita di prova da parte dell'Agenzia delle entrate.
3.- Il “recupero” di un credito d'imposta può ritenersi legittimo nell'ipotesi in cui il debito tributario sia stato “illegittimamente estinto” per compensazione.
Tuttavia, l'Agenzia delle entrate non ha fornito idonea prova della “effettiva estinzione” dei debiti tributari del contribuente con riguardo a ciascun modello F24: si è limitata ad evidenziare che il “tentativo” di compensazione non aveva avuto “esito” (cfr. documentazione in atti).
Ed inoltre, con riguardo all'importo di euro 110.182,49 (modello F24 del 30.12.2014) l'Agenzia delle
Entrate ha sostenuto che lo stesso sarebbe stato “portato in compensazione” da una “partita di ruolo iscritta nel 2011 a seguito della liquidazione ex art. 36 bis del D.p.r. n. 600/1973, del Mod. Unico 2009 (anno d'imposta 2008) per mancato pagamento del saldo IRPEF e dell'Iva, oltre interessi e sanzioni”.
Tale motivazione presenta - tuttavia - delle incongruenze: il ruolo oggetto della “compensazione”, infatti,
è relativo al 2008, è stato consegnato nel 2012: quindi, non poteva essere compensato nel 2011 (cfr. documentazione in atti).
Ed inoltre, non vi è “congruenza” tra l'importo indicato nel modello F24 in contestazione (euro 110.182,49)
e quello riferito all'iscrizione a ruolo asseritamente compensata (euro 119.577,96); anche i “codici dei tributi” riferiti alla partita di ruolo che l' Agenzia presume “compensata” sono “altri e diversi” rispetto a quelli indicati nel modello F24 (cfr. documentazione in atti).
Analoghe “incongruenze” si rilevano anche con riguardo al secondo modello F24 datato 30.12.2014 (filiale
Associazione_1 italiane di Gela codice CAB 14081 di euro 8.031,91): l'Agenzia ritiene che il contribuente abbia
“compensato” debiti derivanti da una iscrizione a ruolo del 2012 relativa all'Avviso di accertamento n.
TY301B202842/2011 anno 2006 (cfr. documentazione in atti).
Ed infatti, per le somme riferite a questo Avviso di accertamento non è stata offerta la prova della relativa compensazione con il citato F24: l'Avviso è stato oggetto di un contenzioso conclusosi con “definizione agevolata” (art. 6 e 7, c. 2 lettera b) e c. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e ss.mm.ii): il contribuente ha così
“definito” la controversia avverso l'Avviso di accertamento n. TY301B202842/2011 pendente dinnanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con il versamento di € 7.346,40 (40% del valore della controversia di € 18.366,00 – cfr. documentazione in atti).
Ed ancora, con riguardo agli importi di euro 10.295,88 e di euro 21,71 inseriti negli ultimi due modelli F24 del 31.12.2014 (Banca_1, filiale di Gela codice cab. n. 14030) l'Agenzia non ha addotto apprezzabili elementi di prova.
4.- L'Agenzia non ha fornito la prova che il contribuente avesse presentato (personalmente oppure a mezzo di delegati) i quattro modelli F24 di che trattasi in banca ovvero presso gli Uffici postali: non è stata depositata in giudizio idonea documentazione (distinte o modelli) a firma del contribuente che effettua il pagamento.
Il Contribuente Ricorrente_1, non avrebbe (comunque) potuto presentare i modelli F24: ai sensi dell'art. 11, c. 2, d. l. n. 66 del 24 aprile 2014 a far data dal 1 ottobre 2014 “ … i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.…”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate. Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO AR SE La RE