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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 503/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 503 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 tra:
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
De Pasquale Pietro e Barbaro Maria Livia;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Polimeni Natale e Toscano Gianni;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 88/2023 del Tribunale di Palmi
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 05 luglio 2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_2 opposizione, innanzi a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 88/2023 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.131,52 (oltre spese e competenze) a favore di a titolo di compenso per l'attività professionale espletata da quest'ultimo in Controparte_2 favore della società opponente quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale nel periodo dal 01.11.2010 al 04.07.2018.
A fondamento della propria opposizione, pur non contestando né Parte_2 disconoscendo l'attività professionale prestata da in favore di essa opponente Controparte_2 sino al 02.10.2017, nonché – di fatto – l'attività di aggiornamento del DVR svolta nel 2018 dal medesimo professionista, eccepiva la non debenza delle somme oggetto di ingiunzione;
in particolare, deduceva: a) che era intervenuta l'estinzione del diritto a esigere il credito per il decorso dei termini prescrizionali;
b) che essa opponente aveva saldato tutte le fatture emesse dal professionista, che era quindi stato regolarmente pagato per tutto il lavoro svolto, come da quietanza rilasciata dal professionista stesso in data 02.10.2017. Chiedeva, inoltre, la condanna ex
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art. 96 c.p.c. di per aver agito in giudizio per il recupero di un credito già saldato Controparte_2
e per il quale era stata rilasciata quietanza.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso Controparte_2 proposta, rivendicando il diritto a ottenere il compenso dovuto per lo svolgimento dell'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale dal 2010 al 2018. In particolare,
a fondamento della sua difesa, il professionista eccepiva: a) che il credito oggetto di causa sorgeva da un contratto scritto e, pertanto, il termine di prescrizione presuntiva all'art. 2956 c.c. non trovava applicazione;
b) che le fatture saldate dalla società si riferivano alle attività espletate da esso opposto a partire dal 2008 in qualità di Direttore tecnico e non ricomprendevano, invece, le attività svolte, a partire dal 01.11.2010, come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e che la quietanza liberatoria rilasciata da esso opposto si riferiva solo ed esclusivamente alle attività svolte dall'incarico di Direttore tecnico e non anche all'incarico di RSPP aziendale conferito in data 01.11.2010. La causa veniva istruita documentalmente. Infine, all'udienza del 05.07.2024, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione proposta da è parzialmente fondata e deve essere Parte_2 accolta nei limiti di quanto di seguito esposto. Come già rilevato nelle premesse in fatto, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da
, secondo la stessa prospettazione dell'opposto, nasce dall'attività professionale Controparte_2 espletata da quest'ultimo in favore di in qualità di Responsabile Servizio Parte_2 di Prevenzione e Protezione aziendale nel periodo dal 01.11.2010 al 04.07.2018. A fronte di questa domanda, l'opponente, pur non contestando né disconoscendo l'attività professionale prestata da in favore di essa opponente sino al 02.10.2017, né - di Controparte_2 fatto – l'attività di aggiornamento del DVR svolta nel 2018 dal medesimo professionista, si è costituita deducendo l'avvenuto pagamento, in data anteriore al giudizio, delle somme oggetto di ingiunzione. In definitiva, nel caso in esame è pacifico tanto il rapporto dal quale origina la pretesa della somma oggetto di ingiunzione (ovvero il conferimento, in data 01.11.2010, dell'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale dalla società opponente a CP_2
) tanto l'effettivo espletamento delle attività oggetto dell'incarico stesso.
[...]
Ciò che è in contestazione è l'effettiva sussistenza di un inadempimento di Parte_2
[...]
Orbene, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di
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fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez.
I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
In particolare, in casi in cui venga proposta, come nel caso di specie, un'azione di adempimento, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto (ed eventualmente della scadenza del termine per l'adempimento), ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11;
Cass. 7530/12).
Nel caso in esame, l'opponente ha effettivamente dimostrato il fatto estintivo del pagamento del debito per l'intero credito azionato, ad eccezione del solo importo di € 427,52 per le prestazioni eseguite dal professionista nel 2018, avendo allegato e provato di avere saldato le fatture allegate dal professionista relative all'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale mediante la produzione della quietanza liberatoria rilasciata da in data Controparte_2
02.10.2017 (e non disconosciuta), con il quale quest'ultimo aveva dichiarato di non avere più nulla a che pretendere dalla società opponente “essendo stato pagato per tutto il lavoro svolto dal 2008 ad oggi” (v. allegato nr. 3 all'atto di citazione).
In proposito, dovendosi innanzitutto inquadrare giuridicamente il valore della dichiarazione del creditore prodotta in atti, giova, innanzitutto, evidenziare che, in generale, la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore al debitore al momento del pagamento è atto unilaterale recettizio che integra una confessione di tipo stragiudiziale, in quanto contiene il riconoscimento, da parte del creditore, dell'avvenuto pagamento del debito;
come tale essa esonera il debitore dal relativo onere della prova e vincola il giudice circa la veridicità dei fatti ivi attestati (v. Cass. civ. nr.
5945/2023).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che, quando la quietanza è indirizzata al solvens o ad un suo rappresentante, essa ha efficacia di piena prova ed il creditore non è ammesso a fornire la prova contraria di quanto in essa certificato, salva l'ipotesi della sua invalidazione per violenza (che impedisce la volontarietà della dichiarazione) o per errore di fatto (ossia di quietanza rilasciata nella convinzione che la dichiarazione rispondesse al vero).
Secondo la Suprema Corte, essa è atto unilaterale assimilabile alla confessione stragiudiziale non nel senso di una piena sovrapposizione dei due istituti, ma nel senso di riconoscere che l'applicazione analogica degli artt. 2732 e 2735 c.c. - in tema di regime di invalidazione e di efficacia di piena prova della dichiarazione resa - si giustifica in ragione della circostanza che la quietanza, al pari della confessione, reca l'asseverazione di un fatto a sé sfavorevole al solvens (v.
Cass. Civ. SS.UU. nr. 19888/2014)
In altri termini, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che il creditore, rilasciando quietanza al debitore e ammettendo il fatto del ricevuto pagamento, rende confessione
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stragiudiziale alla parte con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché, per privare la quietanza del suo valore probatorio, il creditore stesso può impugnare l'atto soltanto dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (v. Cass. civ. nr. 5945/2023;
Cass. civ. nr. 26325/2008; Cass. civ. nr. 1882/2007).
Deve rammentarsi, inoltre, che per dimostrare l'oggettiva falsità ideologica della quietanza di favore - emessa contro la realtà per accordo con il destinatario di quell'atto unilaterale – il creditore non può ricorrere alla prova testimoniale, ma può far valere la simulazione mediante la controdichiarazione scritta dal debitore, sul rilievo che l'accordo simulatorio nel rapporto interno tra il dichiarante ed il destinatario concretizzerebbe un patto aggiunto o contrario al documento
(per tutte, v. Cass. civ. S.U. nr. 6877/2002; Cass. Civ. SS.UU. nr. 19888/2014 cit.).
Dal punto di vista processuale, invece, occorre tenere conto che, per essere revocata una dichiarazione che ha assunto valenza di confessione, la richiesta deve essere esperita nel medesimo processo, in via incidentale;
infatti, la stessa giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che l'azione di revoca non può essere oggetto di un autonomo giudizio, separato dal fatto cui si riferisce (v.
Cass. civ. sent. nr. 603/2009): in particolare, il confitente è abilitato a far valere la revoca o come fatto costitutivo del diritto riguardo al quale il fatto oggetto della dichiarazione confessoria assume carattere sfavorevole nel giudizio volto a far valere il diritto stesso o come fatto integratore di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto che in giudizio sia stato fatto valere nei suoi confronti.
Alla luce di quanto sin qui premesso, deve concludersi che, nel caso di specie, la quietanza prodotta in atti ha efficacia di prova piena in relazione al pagamento di tutte le prestazioni eseguite sino alla data del 02.10.2017, poiché non sussistono i presupposti per privare di efficacia la confessione.
In particolare:
a) non ha disconosciuto la quietanza, ma ha soltanto eccepito di avere Controparte_2 rilasciato la quietanza de qua in relazione a prestazioni diverse da quelle oggetto di causa, dovendosi – nella prospettazione del creditore - riferire l'espressa dichiarazione liberatoria esclusivamente ai compensi dovuti per le prestazioni svolte in qualità di direttore tecnico e non anche all'incarico di Responsabile del Servizio di Sicurezza e Protezione aziendale (v. comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, co. 6 n.1, c.c.); tale eccezione è, tuttavia, facilmente superabile, avendo il creditore espressamente dichiarato, nella stessa quietanza, di essere “stato pagato per tutto il lavoro svolto” dal 2008 al 02.10.2017; il dato letterale della dichiarazione confessoria è, cioè, sul punto chiaro ed inequivocabile e, in assenza di specificazioni, deve intendersi riferita anche alle prestazioni svolte nella qualità di RSPP;
in altri termini, nella quietanza non c'è alcun riferimento alle diverse prestazioni svolte e, dunque, il generico richiamo a “tutto il lavoro svolto” deve intendersi riferito a tutte le prestazioni eseguite dal dichiarante a prescindere all'inquadramento giuridico del rapporto intercorso con la società opponente (essendo l'espressione “lavoro” utilizzata evidentemente secondo il significato generale della lingua italiana) o dalla tipologia di prestazioni eseguite (in tale ottica, è irrilevante che, alla data del 2008, l'opposto svolgesse soltanto l'incarico di Direttore tecnico e che soltanto dal 2010 avesse assunto
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anche il ruolo di RSPP, poiché, appunto, il richiamo del confitente è onnicomprensivo e riferito a tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, svolte nel periodo temporale indicato); peraltro, quand'anche dagli atti dovesse emergere – come sostenuto da parte opposta - una eventuale discrasia tra gli importi oggetto di fatturazione e l'importi effettivamente corrisposti dal debitore prima del rilascio della quietanza del 02.10.2017, ciò sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione, ben avendo potuto il creditore, al momento del rilascio della quietanza, decidere di rinunciare al residuo credito vantato fino a quel momento, almeno con riferimento alle prestazioni d'opera professionali (quali sono quelle oggetto di causa); ed infatti, è pacifico tra le parti che le prestazioni per cui è causa - svolte dall'opposto a titolo di RSPP – siano inquadrabili come opera intellettuale e non come lavoro dipendente (o comunque non come attività lavorativa rientrante tra le categorie di cui all'art. 409 c.p.c.; del resto, lo stesso opposto qualifica le attività in questione come attività professionali) e, pertanto, rispetto ad esse non trova comunque applicazione l'art. 2113 c.c.; b) l'opposto ha tardivamente dedotto, soltanto nella seconda memoria, la – pretesa – violenza da parte della società opponente, che lo avrebbe costretto a firmare la quietanza;
la circostanza della violenza, infatti, abilitando il confitente a far valere la revoca della confessione, non costituisce una mera difesa, ma fatto costitutivo del diritto azionato in causa dal creditore (e cioè del credito riguardo al quale la dichiarazione confessoria assume carattere sfavorevole nel giudizio volto a far valere il diritto stesso, cfr. la giurisprudenza già richiamata e, in particolare, Cass. civ. nr. 603/2009), con la conseguenza che avrebbe dovuto essere tempestivamente allegato;
peraltro, si tratta di una circostanza che rileva come causa di annullamento e non di nullità della confessione, pertanto non soggetta alla rilevabilità d'ufficio; non vi è, dunque, dubbio che si tratti di un'eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni istruttorie (v. art. 167 c.p.c.); c) il creditore opposto non ha comunque provato, tramite controdichiarazione scritta dal debitore, l'esistenza di un accordo simulatorio circa il rilascio di una quietanza “di favore” su richiesta della società opponente (la necessità di prova scritta sul punto è pacifica nella giurisprudenza già richiamata e, pertanto, le prove orali richieste da parte opposta, anche ove volte eventualmente a provare detta circostanza, non avrebbero potuto essere ammesse in giudizio in presenza di un'eccezione formulata sul punto da parte opponente).
Ciò chiarito, dall'istruttoria esperita risulta, dunque, che:
a) il credito azionato nasce dalle attività espletate da in qualità di Controparte_2
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della società opponente (v. atto di designazione versato in atti); questa circostanza è, comunque pacifica, tra le parti;
in particolare, l'opposto ha richiesto le seguenti somme € 384,00 per il 2010, € 2.304,00 per il 2011, € 2.304,00 per il 2012, € 2.304,00 per il 2013, € 2.304,00 per il 2014, € 2.304,00 per il 2015, € 2.304,00 per il 2016, € 2.304,00 per il 2017, € 1.152,00 per il 2018, oltre accessori;
b) il credito di tutte le prestazioni eseguite fino al 02.10.2017 è stato fatto oggetto di quietanza liberatoria a saldo rilasciata dal professionista, con cui quest'ultimo ha affermato di avere ricevuto dalla società opponente tutto quanto di sua spettanza per le prestazioni svolte dal 2008 in poi e di non aver altro a pretendere;
come già evidenziato, la dichiarazione di soddisfazione per ogni eventuale pretesa, contenuta nella quietanza in oggetto, è espressamente riferita all'intero lavoro
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svolto dal professionista a partire dal 2008 e, in assenza di specificazione, deve intendersi riferita anche alle prestazioni eseguite nel ruolo di RSPP aziendale;
peraltro, con la pec del 02.10.2017
ha interrotto il rapporto professionale con e non vi è prova Controparte_2 Parte_2 che nel 2017 siano state eseguite ulteriori prestazioni d'opera intellettuale a favore della società opponente (né sono oggetto di causa le somme eventualmente dovute all'odierno opposto per le prestazioni svolte come lavoratore dipendente da ottobre a dicembre 2017); vi è, dunque, la prova che tutte le prestazioni professionali relative all'anno 2017 siano state regolarmente pagate dalla società opponente;
c) vi è, in ogni caso, la prova di ulteriori attività svolte nel 2018 e per le quali CP_2
non ha ricevuto il compenso dovuto;
ed infatti, , dopo il rilascio della
[...] Controparte_2 quietanza de qua, ha provveduto all'aggiornamento del DVR in favore della società opponente;
il compimento di tale attività professionale, nel corso del 2018, non è in contestazione tra le parti, avendo l'opposto allegato e provato lo svolgimento di detta attività e non avendo parte opponente negato o smentito la circostanza;
neppure è in contestazione il corrispettivo dovuto per detta prestazione, tenuto conto che, a fronte della richiesta di , prima via email e poi in Controparte_2 sede giudiziale, dell'importo di € 427,52 per l'attività di aggiornamento del DVR svolta, il debitore non ha mosso alcuna contestazione;
a fronte di tale prova del credito, il debitore non ha dimostrato di aver pagato la somma de qua; nè rispetto a tale somma potrebbe accogliersi l'eccezione di prescrizione triennale ex art. 2956 c.c., avendo lo stesso debitore ammesso che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è costituito dalla pec inviata dai legali di fiducia dell'opposto alla società opponente in data 30.10.2020 e, dunque, entro il termine triennale invocato dallo stesso opponente (v. all. n. 7 del fascicolo monitorio); d) non vi è, infine, prova del credito dovuto come corrispettivo per ulteriori prestazioni – non meglio specificate - eseguite nel 2018 (l'importo per le prestazioni svolte nel 2018 è stato complessivamente quantificato dall'opposto in € 1.152,00 – importo, dunque, superiore a quello richiesto per la redazione del DVR, per il quale si rimanda al precedente punto c); non vi è, infatti, alcuna allegazione circa la natura delle ulteriori prestazioni eseguite nè prova della esecuzione delle stesse;
nè le circostanze potrebbero ritenersi pacifiche tra le parti, avendo il debitore contestato l'esecuzione di attività professionale – diversa dalla redazione del DVR – da parte dell'opposto successivamente al 02.10.2017. In definitiva, in presenza della quietanza liberatoria rilasciata alla società opponente da
, deve concludersi che ha provato l'estinzione del credito Controparte_2 Parte_2 per tutte le somme dovute al professionista fino al 02.10.2017; risulta, invece, provato il credito di per il minore importo di € 427,52 dovuto per prestazioni svolte successivamente Controparte_2 alla data della quietanza. Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, in quanto parzialmente fondata e, dunque, il decreto ingiuntivo nr. 88/2023 del Tribunale di Palmi deve essere revocato e deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_2 CP_2 della minore somma di € 427,52, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, con
[...] assorbimento di ogni ulteriore eccezione e deduzione prospettata dalle parti.
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4. Stante la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
5. In considerazione della soccombenza reciproca non può, peraltro, essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria proposta da nei confronti di Parte_2
(cfr. Cass. civ. nr. 24383/2021). Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 88/2023 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo nr. 88/2023 del Tribunale di Palmi e, per l'effetto, Controparte_2 revoca il decreto ingiuntivo nr. 88/2023 del Tribunale di Palmi;
2) condanna al pagamento a favore di della Controparte_3 Controparte_2 minor somma di € 427,52, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Parte_2 confronti di . Controparte_2
Così deciso in Palmi, il 23 gennaio 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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