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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1444 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Viale Affaccio, Complesso Agorà, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Nicola Russo (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso lo studio dell'avv. Ettore Triolo (PEC: t) che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/06/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 42/2022, emesso da questo Tribunale, con cui veniva intimato di pagare l'importo di 2.987,33 euro. Il ricorrente deduceva che nell'anno 2008, svolgeva mansioni di dipendente a tempo determinato del e contestualmente di Controparte_2 architetto, da cui scaturiva l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell' . Le contestazioni di CP_1 parte ricorrente si fondano sull'estinzione della pretesa in occasione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 42/2022 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, Sez. Lavoro e
Previdenza, dichiarando la prescrizione del credito preteso;
- in via subordinata, revocare in ogni caso il suddetto decreto ingiuntivo, dichiarando la domanda avversaria infondata e/o non provata, o, comunque, nell'improbabile ipotesi di suo accoglimento, ridurre il dovuto a quanto di giusti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata.
2. Come ha, puntualmente, descritto (e documentato) l'Ente previdenziale, il decreto ingiuntivo è stato emesso a seguito di ricorso finalizzato a recuperare il credito riconosciuto dalla sentenza, emessa dalla Pt_ Corte d'Appello di Catanzaro (n. 1397 del 25.09.2018), in ragione della quale su (durante il periodo in contestazione) sarebbe gravato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, con conseguente versamento dei contributi.
3. Poiché il diritto dell'Ente previdenziale è stato accertato mediante la sentenza (della Corte d'Appello), il termine di prescrizione è decennale.
4. Da quanto emerge dalla documentazione versata in atti, l' ha agito Controparte_3 tempestivamente.
5. Per tale ragione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 42/2022 deve essere confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 42/2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 600,00€, oltre Parte_1 accessori di legge, da corrispondere in favore dell' . CP_1
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Viale Affaccio, Complesso Agorà, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Nicola Russo (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso lo studio dell'avv. Ettore Triolo (PEC: t) che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/06/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 42/2022, emesso da questo Tribunale, con cui veniva intimato di pagare l'importo di 2.987,33 euro. Il ricorrente deduceva che nell'anno 2008, svolgeva mansioni di dipendente a tempo determinato del e contestualmente di Controparte_2 architetto, da cui scaturiva l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell' . Le contestazioni di CP_1 parte ricorrente si fondano sull'estinzione della pretesa in occasione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 42/2022 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, Sez. Lavoro e
Previdenza, dichiarando la prescrizione del credito preteso;
- in via subordinata, revocare in ogni caso il suddetto decreto ingiuntivo, dichiarando la domanda avversaria infondata e/o non provata, o, comunque, nell'improbabile ipotesi di suo accoglimento, ridurre il dovuto a quanto di giusti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata.
2. Come ha, puntualmente, descritto (e documentato) l'Ente previdenziale, il decreto ingiuntivo è stato emesso a seguito di ricorso finalizzato a recuperare il credito riconosciuto dalla sentenza, emessa dalla Pt_ Corte d'Appello di Catanzaro (n. 1397 del 25.09.2018), in ragione della quale su (durante il periodo in contestazione) sarebbe gravato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, con conseguente versamento dei contributi.
3. Poiché il diritto dell'Ente previdenziale è stato accertato mediante la sentenza (della Corte d'Appello), il termine di prescrizione è decennale.
4. Da quanto emerge dalla documentazione versata in atti, l' ha agito Controparte_3 tempestivamente.
5. Per tale ragione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 42/2022 deve essere confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 42/2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 600,00€, oltre Parte_1 accessori di legge, da corrispondere in favore dell' . CP_1
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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