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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 779 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. DI LUCA TERESA ( ) VIA XX Parte_1 C.F._1
SETTEMBRE, 71 87012 CASTROVILLARI;
RICORRENTE
CONTRO
, con l'Avv. SERIO Controparte_1
ACHILLE E DE PADOVA PIERANGELO ( VIA TRIESTE 12 87012 C.F._2
CASTROVILLARI;
RESISTENTE , AVV. DE FRANCO DONATELLA;
Controparte_2
, AVV. LO PRETE FRANCESCA;
Controparte_3
, AVV. DI MARCO SALVATORE;
Controparte_4
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 13.11.2017 la ricorrente esponeva: di aver lavorato, senza soluzione di continuità, dal 01.02.1982 al 31.03.2015 alle dipendenze, del
Dott. presso il suo studio commerciale in Castrovillari, in via Controparte_1
Garibaldi n. 70, fino alla morte di quest'ultimo avvenuta il 12.12.2009; che dopo il decesso aveva lavorato alle dipendenze della di lui moglie, che ne aveva rilevato lo studio;
che era stata licenziata il 31.03.2015, oralmente;
che il predetto licenziamento era stato impugnato con nota autografa del 20.04.2015 nei confronti della resistente e dello studio commerciale che vi era CP_3 subentrato;
che aveva percepito emolumenti inferiori al dovuto per quantità e qualità di lavoro prestato nell'ambito di un rapporto subordinato, per cui aveva diritto a percepire, a titolo di differenza retributive, indennità di vario genere e tfr , la somma di €. 306.115,33 (trecentoeimilacentoquindici/33), oltre accessori in base ad un conteggio analitico che allegava al ricorso.
Si costituiva la resistente, eccependo la nullità per indeterminatezza del ricorso, la prescrizione dei crediti e l'infondatezza delle pretese.
Nel merito, esponeva che:
a) la resistente si era unita in matrimonio in data 01.12.1984 (allegato 1), in regime di separazione dei beni, con il Dott. morto Controparte_1 tragicamente in data 12.12.2009, colpito a morte nel suo studio professionale sito in Castrovillari (CS) in c.so G. Garibaldi, 70;
b) Lo studio, per consentire gli accertamenti giudiziari, su ordine della
Magistratura, era stato sequestrato ed era rimasto inattivo sino al momento della consegna alla moglie, avvenuta in data 01.03.2010;
c) La resistente che, prima della dipartita del marito era dedita alla gestione della famiglia ed all'accudimento di tre figli non autosufficienti, improvvisamente, si era trovata costretta a prendere in mano le redini di un noto studio professionale che, tuttavia, non era nelle condizioni di gestire;
d) in una prima fase, avvalendosi della collaborazione, a titolo gratuito ed amicale, del dott. , amico fraterno del defunto Controparte_2 marito e stretto suo collaboratore nell'ordine dei dottori commercialisti di
Castrovillari (CS), la resistente apriva una partita iva individuale, in data
15.02.2010 (allegato 2), con domicilio fiscale presso l'abitazione familiare, per tentare di curare gli adempimenti fiscali dello studio che successivamente è stato chiuso in data 23.12.2013;
e) la summenzionata fase di passaggio è documentata dai documenti fiscali a stralcio depositati (allegati 8), dai quali emergono le evidenti difficoltà da parte della resistente di far fronte all'arduo compito di gestire lo studio;
f) la situazione si aggravava quando il dott. era costretto, avendo _2 una sua attività parallela, ad interrompere i rapporti di collaborazione a titolo gratuito con la resistente;
g) successivamente, la resistente affidava la consulenza fiscale al dott. Per_1
, nel periodo 01.01.2012/31.08.2012, con un incarico retribuito da fattura
[...]
(allegato 7);
h) In data 23.01.2013, con altri professionisti tra i quali il dott.ri
[...]
(amministratore p.t.) e , con Controparte_2 Controparte_4 partecipazione in quota parte, la resistente, costituiva un'associazione professionale: “ ” (allegato 3), con domicilio fiscale presso lo Controparte_5 studio del defunto marito, chiusa e cancellata per cessazione in data 31.12.2014, per mancati utili e per evidenti difficoltà gestionali;
i) in data 09.02.2015, infine, la resistente cedeva lo studio con contratto di comodato gratuito (allegato 4) al Dott. che restava operativo Controparte_3 con la denominazione “ Studio Lo Prete “.
l) la resistente non aveva mai rivestito un ruolo professionale;
j) Nei periodi presunti lavorati la ricorrente, da informazioni assunte presso gli organi previdenziali, questa risultava inquadrata come bracciante agricola e percepiva il trattamento speciale e la relativa disoccupazione agricola;
k) La resistente non aveva mai avuto rapporti di lavoro con la ricorrente, ma l'aveva incontrata, in qualche sporadica occasione e tristemente rivista solo quando si era verificato l'evento delittuoso.
Il contraddittorio veniva esteso dalla resistente ai terzi interessati, i quali esponevano di non avere instaurato alcun rapporto lavorativo con la ricorrente.
Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza si decide.
§§§
La domanda della ricorrente finalizzata al riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze della non può trovare accoglimento, per difetto di CP prova ex art 2697 cod. civ.
Le pretese della ricorrente non hanno, infatti, trovato riscontro, né nelle risultanze della prova per testi, né nella documentazione in atti.
Queste le dichiarazioni dei testi escussi:
teste : “conosco in quanto eravamo vicini Testimone_1 Parte_1 di casa all'epoca dei fatti;
in qualità di commerciante, ero cliente dello studio dagli anni '80 / '90 e lì trovavo la che lavorava;
mi recavo CP Parte_1 allo studio almeno una volta al mese, anche a seguito della morte del CP per altri 2 / 3 anni circa, in cui lo studio era proseguito dalla moglie , CP
e vedevo sempre la ricorrente nello studio, anche dopo la morte del CP la stessa mi riceveva, alla stessa consegnavo i documenti contabili e se avevo bisogno di spiegazioni me le forniva. Non ho avuto occasione di vedere se redigesse atti. La trovavo dietro la scrivania dotata di computer, non so riferire altro circa le mansioni e in particolare sul capitolo m). Non so riferire su orari e giorni di lavoro della ricorrente né sul periodo e sugli anni in cui ha lavorato. Non so rispondere sul capitolo e) né sul capitolo f). Sul capitolo h) posso riferire che io mi consultavo sempre col dott. e poi lui mi indirizzava verso la CP
. Nulla so sui capitoli j), l), n) tranne che la ricorrente telefonava alla Parte_1 clientela perché occasionalmente lo ha fatto con me. Nulla so sul capitolo p) né sul capitolo q).
Su domanda dell'avv. Achille Serio risponde: non so se svolgesse attività di bracciante agricola.
Teste ; “sono cugino di primo grado del defunto dr. Testimone_2 CP
; confermo il capitolo a) della memoria difensiva, ma nulla so sul regime
[...] di separazione dei beni;
so che il dr. era vicepresidente dell'ordine dei _2 commercialisti quando il ne era il Presidente e c'era tra loro questo CP tipo di frequentazione al di fuori dello studio. Non so se dopo la morte del il abbia collaborato con lo studio. Non avendo rapporti con CP _2 lo studio non so a chi sia stata affidata la consulenza fiscale dopo il decesso dello stesso. Nulla so sul capitolo i). Premesso che conoscevo la solo di vista, Parte_1 nulla so sul capitolo j) né sul capitolo K e non l'ho vista nello studio perché non frequentavo lo studio.”
Tra l'escussione di un teste e l'altro si chiedeva alla ricorrente, presente in aula se avesse mai svolto il lavoro di bracciante agricola. La riferiva: Parte_1
“ricordo che in quattro anni, all'inizio del rapporto di lavoro, intorno agli anni '80, quando lavoravo in campagna, non andavo allo studio”.
Si continuava con l'escussione dei testi, che dichiaravano quanto segue.
Teste fratello gemello del defunto marito della ricorrente: Testimone_3
“prima del decesso del la moglie era casalinga con tre figli e che io CP sappia la moglie non ha mai partecipato al lavoro di studio prima del decesso.
Non so se ci fosse qualcuno che aiutava il in quanto sostavo poco nello CP studio: se avevo bisogno di fare qualcosa già mi mettevo d'accordo con mio fratello e mi faceva trovare tutto pronto da firmare, quindi andavo nella sua stanza direttamente. Dopo il decesso di mio fratello, mia cognata mi ha riferito di avere incaricato altri commercialisti per la dismissione delle pratiche. L'ultimo commercialista è stato;
in precedenza ce ne sono stati altri che non CP_3 ricordo, forse un certo . Non so come abbiano svolto tale compito _2 concretamente, se fossero presenti fisicamente, non so riferire altro. So che la moglie, odierna ricorrente, non ha mai lavorato allo studio, nemmeno dopo la morte del marito, perché aveva incaricato i predetti commercialisti. Che io sappia non mai lavorato. Non so se lo studio sia stato rilevato dal Dr. , ma so CP_3 che è chiuso da diversi anni. Non so dire da quanti anni è chiuso”.
Teste : “Ho svolto tirocinio nello studio del dal 2001 Testimone_4 CP al 2004, circa, se non ricordo male. Nello studio lavorava il titolare CP inoltre vi erano due collaboratrici, e;
infine c'erano Persona_2 Parte_1
i tirocinanti. La moglie non lavorava, ma veniva solo casualmente come moglie
a trovare il marito. Quando io lavoravo c'era anche la . Si occupava di Parte_1 tutto, ovvero contabilità, dichiarazioni dei redditi, avvisi bonari, adempimenti necessari per aprire le pratiche presso gli enti, ove si recava personalmente (nb.
a turno andavamo tutti). Gli orari della ricorrente erano quelli di studio, ovvero dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 in poi. Sono incerto sull'orario di chiusura, ovvero se fosse alle 19 o 19,30. Quando io ho iniziato a lavorare la ricorrente già c'era.
Io sono andato via e lei ancora lavorava lì. So che dopo il decesso del CP
c'è stato un tentativo di traghettamento in cui si sono avvicendati altri commercialisti, ma non so se sia stato un tentativo per rimanere in possesso dello studio o per passarlo ad altri. Non so se al momento lo studio sia operativo ed esistente, non so dopo quel periodo di transizione cosa sia accaduto. Non so se la moglie del defunto abbia proseguito lo studio. Quando la ricorrente lavorava, in tutto ciò che svolgeva riceveva le direttive dal che era il CP titolare dello studio. Per le ferie avevamo tre settimane”.
LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE.
Dagli atti di causa e dalla prova orale è emerso che la partecipazione della resistente nello studio del defunto marito era solo di passaggio e finalizzata esclusivamente a chiudere le pratiche già avviate.
Con il decesso del Dott. in data 12.12.2009 si è interrotto il Controparte_1 rapporto lavorativo della ricorrente, anche a causa del sequestro dello studio per il periodo 12.12.2009-01.03.2010 che ha reso la prestazione di fatto irricevibile anche in favore della resistente.
Vero è che il rapporto di lavoro … può proseguire, dopo la morte del datore di lavoro, con i componenti della famiglia eredi o meno, che manifestino, anche attraverso comportamenti concludenti, la volontà di far proseguire lo stesso rapporto, ancorché con ridotte prestazioni, con l'adesione del lavoratore, salvo che, in dipendenza delle prestazioni da questi svolte nell'interesse dei predetti soggetti e del consenso di costoro, sia configurabile, alternativamente,
l'instaurazione di un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro. ( Sez. L, Sentenza
n. 6407 del 09/06/1993 (Rv. 482716 – 01) “; ma è anche vero che, nel caso di specie non è stata dimostrata né la prosecuzione dell'attività di studio in sè, né la prosecuzione del rapporto di lavoro della ricorrente all'interno dello studio, con la o con il o con altri commercialisti1. CP CP_3
Appare finanche contraddittorio che la ricorrente rivendichi spettanze lavorative sostenendo di avere lavorato esclusivamente per la fino al CP
31.3.2015, quando, invece, è documentato che già dal 1° febbraio 2015
l'immobile veniva ceduto in comodato d'uso al che proseguiva l'attività CP_3 come “Studio Lo Prete”.
Per quanto riguarda il periodo precedente, invece (tra il decesso e la cessione del comodato d'uso dello studio) è emerso che era stata creata una associazione tra professionisti ed è proprio a causa di questi avvicendamenti che si è ritenuto opportuno accogliere l'istanza della resistente di estendere il contraddittorio a tutte le figure professionali che si sono succedute all'interno dello studio.
Ciò premesso, all'esito della prova orale non è stato dimostrato alcun rapporto lavorativo intrattenuto dalla ricorrente successivamente al decesso del successivamente al sequestro e successivamente agli avvicendamenti CP di cui poc'anzi si è detto.
Vero è che il ha riferito circa la presenza della ricorrente all'interno TE dello studio anche dopo la morte del ma, alla luce delle risultanze CP probatorie esaminate nel loro complesso, deve dedursene che la stessa abbia partecipato alla dismissione delle pratiche. Ciò perché non è emerso i alcun modo lo svolgimento di un vero e proprio rapporto di lavoro ed in primis non è emersa la prosecuzione dell'attività di studio da parte della . CP
Quanto alle posizioni dei terzi chiamati in causa, queste sono emerse con chiarezza al termine dell'istruttoria.
LA POSIZIONE DEL E DELLA FERRANTE. _2
Con riferimento alla posizione del , non è emerso alcun potere _2 direttivo, organizzativo o gestionale nei confronti della ricorrente.
Il teste , escusso all'udienza del 24.5.2023 si è limitato a Tes_5 dichiarare che il dott. era subentrato come Presidente dell'Ordine dei _2
Commercialisti dopo la morte del dott. CP
Il teste , escusso all'udienza del 13.2.2024, ha dichiarato di Testimone_2 non sapere a chi fosse stata affidata la consulenza fiscale dopo il decesso del dott. non avendo rapporti con lo studio. CP
Il teste , pure escusso all'udienza del 13.2.2024, ha Testimone_1 dichiarato che anche dopo la morte del dott. la IG.ra faceva CP Parte_1 capo esclusivamente alla IG.ra . CP
Il teste escusso all'udienza del 14.1.2025 ha dichiarato Testimone_3 che fu la IG.ra a gestire la dismissione dello studio. CP Il teste , anch'egli escusso all'udienza del 14.1.2025 ha Testimone_4 dichiarato di non sapere se dopo il decesso del dott. ci fosse stato un CP avvicendamento di altri professionisti.
Riguardo all'associazione professionale denominata “ , costituita Controparte_5 tra il , la IG.ra e la dott.ssa , è stato confermato _2 CP _4 che detta associazione aveva unicamente scopo transitorio, ossia garantire la gestione degli adempimenti fiscali dello studio, prima della sua definitiva chiusura (v. teste . CP
L'art. 7 dell'atto costitutivo di tale associazione stabiliva che gli associati potevano svolgere la propria attività anche individualmente e presso altri studi, dimostrando la mancanza di un vincolo stabile. L'associazione è stata cancellata nel 2014, prima che maturassero le spettanze oggetto di rivendicazione.
È risultato o comunque non è dimostrato che l'associazione professionale abbia mai acquisito l'azienda o lo studio né assunto contratti di lavoro CP preesistenti.
Le considerazioni sinora svolte per il valgono anche per _2 _4
.
[...]
Quanto al , risulta che questi abbia preso in comodato di uso l'immobile CP_3 dal 1° febbraio 2015, ma, all'esito della istruttoria non è emerso alcun rapporto di lavoro con la ricorrente, e comunque neppure è rivendicato dalla stessa.
SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANSIONI SUPERIORI.
La ricorrente deduce di avere svolto “in nero” lavoro per quasi 30 anni, dal 1982 al 2015.
Circa i crediti retributivi, deve subito evidenziarsi che il decesso del datore di lavoro è avvenuto in data 12.12.2009, sicchè, da quando si è interrotto il rapporto di lavoro, ovvero dal decesso (considerato che non vi è prova di alcuna continuità lavorativa successiva al decesso) è maturato il termine quinquennale di prescrizione dei crediti il 12.12.2014, ex art 2948 cod. civ. La prescrizione dei crediti retributivi è maturata dunque già antecedentemente alla messa in mora del 22.4.2015 e alla presentazione del ricorso. Chiaramente la ipotizzata prosecuzione del rapporto di lavoro con la non può CP consentire la riapertura dei termini, anche perché nulla al riguardo è stato dimostrato. Allo stato degli atti risulta che il rapporto di lavoro si è interrotto co il decesso del CP
Nel merito, l'onere probatorio, secondo le regole generali incombe sul lavoratore quanto alla dimostrazione del lavoro svolto, nella sua quantità e qualità, anche con riferimento ad orari e mansioni.
Nel caso di specie, circa il rapporto di lavoro svolto per il periodo 2004-2009
(ovvero il periodo non coperto da prescrizione) ha riferito solo il teste TE
: “conosco in quanto eravamo vicini di casa all'epoca
[...] Parte_1 dei fatti;
in qualità di commerciante, ero cliente dello studio dagli anni CP
'80 / '90 e lì trovavo la che lavorava;
mi recavo allo studio almeno una Parte_1 volta al mese, anche a seguito della morte del per altri 2 / 3 anni circa,
CP in cui lo studio era proseguito dalla moglie , e vedevo sempre la
CP ricorrente nello studio, anche dopo la morte del la stessa mi riceveva,
CP alla stessa consegnavo i documenti contabili e se avevo bisogno di spiegazioni me le forniva. Non ho avuto occasione di vedere se redigesse atti. La trovavo dietro la scrivania dotata di computer, non so riferire altro circa le mansioni e in particolare sul capitolo m). Non so riferire su orari e giorni di lavoro della ricorrente né sul periodo e sugli anni in cui ha lavorato. Non so rispondere sul capitolo e) né sul capitolo f). Sul capitolo h) posso riferire che io mi consultavo sempre col dott. e poi lui mi indirizzava verso la . Nulla so
CP Parte_1 sui capitoli j), l), n) tranne che la ricorrente telefonava alla clientela perché occasionalmente lo ha fatto con me. Nulla so sul capitolo p) né sul capitolo q).
Al riguardo, il teste ha riferito solo fino al 2004, dunque la sua Testimone_4 testimonianza non riguarda il periodo considerato.
Sta di fatto che dalle deposizioni del teste non è possibile fare TE emergere la prova del rapporto lavorativo svolto, poiché, anche se ha visto la ricorrente svolgere alcune mansioni all'interno dello studio, lo stesso nulla ha saputo riferire circa orari, giorni e periodi di lavoro e soprattutto sul fondamentale elemento della subordinazione, tipico del lavoro subordinato. Egli ha così dichiarato: “….Non so riferire su orari e giorni di lavoro della ricorrente né sul periodo e sugli anni in cui ha lavorato. Non so rispondere sul capitolo e) né sul capitolo f). Sul capitolo h) posso riferire che io mi consultavo sempre col dott. e poi lui mi indirizzava verso la . Nulla so sui capitoli j), CP Parte_1
l), n) tranne che la ricorrente telefonava alla clientela perché occasionalmente lo ha fatto con me. Nulla so sul capitolo p) né sul capitolo q)”.
Difetta dunque anche la prova della quantità e qualità del lavoro svolto, per cui non sarebbe possibile neppure disporre una CTU al fine di quantificare la retribuzione spettante secondo il CCNL astrattamente applicabile. Difetta, infatti, la prova dei parametri necessari per qualunque operazione di calcolo volta a quantificare un eventuale dovuto.
La domanda deve, dunque, essere respinta anche per difetto di prova, ex art
2697 cod. civ.
Considerate li vicissitudini processuali, si ritiene equo compensare le spese verso tutti.
P.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate verso i tutti.
Castrovillari, 04/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Teste : “….So che la moglie, odierna ricorrente, non ha mai lavorato allo studio, CP_3 nemmeno dopo la morte del marito, perché aveva incaricato i predetti commercialisti. Che io sappia non mai lavorato. Non so se lo studio sia stato rilevato dal Dr. , ma so che è CP_3 chiuso da diversi anni. Non so dire da quanti anni è chiuso…”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. DI LUCA TERESA ( ) VIA XX Parte_1 C.F._1
SETTEMBRE, 71 87012 CASTROVILLARI;
RICORRENTE
CONTRO
, con l'Avv. SERIO Controparte_1
ACHILLE E DE PADOVA PIERANGELO ( VIA TRIESTE 12 87012 C.F._2
CASTROVILLARI;
RESISTENTE , AVV. DE FRANCO DONATELLA;
Controparte_2
, AVV. LO PRETE FRANCESCA;
Controparte_3
, AVV. DI MARCO SALVATORE;
Controparte_4
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 13.11.2017 la ricorrente esponeva: di aver lavorato, senza soluzione di continuità, dal 01.02.1982 al 31.03.2015 alle dipendenze, del
Dott. presso il suo studio commerciale in Castrovillari, in via Controparte_1
Garibaldi n. 70, fino alla morte di quest'ultimo avvenuta il 12.12.2009; che dopo il decesso aveva lavorato alle dipendenze della di lui moglie, che ne aveva rilevato lo studio;
che era stata licenziata il 31.03.2015, oralmente;
che il predetto licenziamento era stato impugnato con nota autografa del 20.04.2015 nei confronti della resistente e dello studio commerciale che vi era CP_3 subentrato;
che aveva percepito emolumenti inferiori al dovuto per quantità e qualità di lavoro prestato nell'ambito di un rapporto subordinato, per cui aveva diritto a percepire, a titolo di differenza retributive, indennità di vario genere e tfr , la somma di €. 306.115,33 (trecentoeimilacentoquindici/33), oltre accessori in base ad un conteggio analitico che allegava al ricorso.
Si costituiva la resistente, eccependo la nullità per indeterminatezza del ricorso, la prescrizione dei crediti e l'infondatezza delle pretese.
Nel merito, esponeva che:
a) la resistente si era unita in matrimonio in data 01.12.1984 (allegato 1), in regime di separazione dei beni, con il Dott. morto Controparte_1 tragicamente in data 12.12.2009, colpito a morte nel suo studio professionale sito in Castrovillari (CS) in c.so G. Garibaldi, 70;
b) Lo studio, per consentire gli accertamenti giudiziari, su ordine della
Magistratura, era stato sequestrato ed era rimasto inattivo sino al momento della consegna alla moglie, avvenuta in data 01.03.2010;
c) La resistente che, prima della dipartita del marito era dedita alla gestione della famiglia ed all'accudimento di tre figli non autosufficienti, improvvisamente, si era trovata costretta a prendere in mano le redini di un noto studio professionale che, tuttavia, non era nelle condizioni di gestire;
d) in una prima fase, avvalendosi della collaborazione, a titolo gratuito ed amicale, del dott. , amico fraterno del defunto Controparte_2 marito e stretto suo collaboratore nell'ordine dei dottori commercialisti di
Castrovillari (CS), la resistente apriva una partita iva individuale, in data
15.02.2010 (allegato 2), con domicilio fiscale presso l'abitazione familiare, per tentare di curare gli adempimenti fiscali dello studio che successivamente è stato chiuso in data 23.12.2013;
e) la summenzionata fase di passaggio è documentata dai documenti fiscali a stralcio depositati (allegati 8), dai quali emergono le evidenti difficoltà da parte della resistente di far fronte all'arduo compito di gestire lo studio;
f) la situazione si aggravava quando il dott. era costretto, avendo _2 una sua attività parallela, ad interrompere i rapporti di collaborazione a titolo gratuito con la resistente;
g) successivamente, la resistente affidava la consulenza fiscale al dott. Per_1
, nel periodo 01.01.2012/31.08.2012, con un incarico retribuito da fattura
[...]
(allegato 7);
h) In data 23.01.2013, con altri professionisti tra i quali il dott.ri
[...]
(amministratore p.t.) e , con Controparte_2 Controparte_4 partecipazione in quota parte, la resistente, costituiva un'associazione professionale: “ ” (allegato 3), con domicilio fiscale presso lo Controparte_5 studio del defunto marito, chiusa e cancellata per cessazione in data 31.12.2014, per mancati utili e per evidenti difficoltà gestionali;
i) in data 09.02.2015, infine, la resistente cedeva lo studio con contratto di comodato gratuito (allegato 4) al Dott. che restava operativo Controparte_3 con la denominazione “ Studio Lo Prete “.
l) la resistente non aveva mai rivestito un ruolo professionale;
j) Nei periodi presunti lavorati la ricorrente, da informazioni assunte presso gli organi previdenziali, questa risultava inquadrata come bracciante agricola e percepiva il trattamento speciale e la relativa disoccupazione agricola;
k) La resistente non aveva mai avuto rapporti di lavoro con la ricorrente, ma l'aveva incontrata, in qualche sporadica occasione e tristemente rivista solo quando si era verificato l'evento delittuoso.
Il contraddittorio veniva esteso dalla resistente ai terzi interessati, i quali esponevano di non avere instaurato alcun rapporto lavorativo con la ricorrente.
Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza si decide.
§§§
La domanda della ricorrente finalizzata al riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze della non può trovare accoglimento, per difetto di CP prova ex art 2697 cod. civ.
Le pretese della ricorrente non hanno, infatti, trovato riscontro, né nelle risultanze della prova per testi, né nella documentazione in atti.
Queste le dichiarazioni dei testi escussi:
teste : “conosco in quanto eravamo vicini Testimone_1 Parte_1 di casa all'epoca dei fatti;
in qualità di commerciante, ero cliente dello studio dagli anni '80 / '90 e lì trovavo la che lavorava;
mi recavo CP Parte_1 allo studio almeno una volta al mese, anche a seguito della morte del CP per altri 2 / 3 anni circa, in cui lo studio era proseguito dalla moglie , CP
e vedevo sempre la ricorrente nello studio, anche dopo la morte del CP la stessa mi riceveva, alla stessa consegnavo i documenti contabili e se avevo bisogno di spiegazioni me le forniva. Non ho avuto occasione di vedere se redigesse atti. La trovavo dietro la scrivania dotata di computer, non so riferire altro circa le mansioni e in particolare sul capitolo m). Non so riferire su orari e giorni di lavoro della ricorrente né sul periodo e sugli anni in cui ha lavorato. Non so rispondere sul capitolo e) né sul capitolo f). Sul capitolo h) posso riferire che io mi consultavo sempre col dott. e poi lui mi indirizzava verso la CP
. Nulla so sui capitoli j), l), n) tranne che la ricorrente telefonava alla Parte_1 clientela perché occasionalmente lo ha fatto con me. Nulla so sul capitolo p) né sul capitolo q).
Su domanda dell'avv. Achille Serio risponde: non so se svolgesse attività di bracciante agricola.
Teste ; “sono cugino di primo grado del defunto dr. Testimone_2 CP
; confermo il capitolo a) della memoria difensiva, ma nulla so sul regime
[...] di separazione dei beni;
so che il dr. era vicepresidente dell'ordine dei _2 commercialisti quando il ne era il Presidente e c'era tra loro questo CP tipo di frequentazione al di fuori dello studio. Non so se dopo la morte del il abbia collaborato con lo studio. Non avendo rapporti con CP _2 lo studio non so a chi sia stata affidata la consulenza fiscale dopo il decesso dello stesso. Nulla so sul capitolo i). Premesso che conoscevo la solo di vista, Parte_1 nulla so sul capitolo j) né sul capitolo K e non l'ho vista nello studio perché non frequentavo lo studio.”
Tra l'escussione di un teste e l'altro si chiedeva alla ricorrente, presente in aula se avesse mai svolto il lavoro di bracciante agricola. La riferiva: Parte_1
“ricordo che in quattro anni, all'inizio del rapporto di lavoro, intorno agli anni '80, quando lavoravo in campagna, non andavo allo studio”.
Si continuava con l'escussione dei testi, che dichiaravano quanto segue.
Teste fratello gemello del defunto marito della ricorrente: Testimone_3
“prima del decesso del la moglie era casalinga con tre figli e che io CP sappia la moglie non ha mai partecipato al lavoro di studio prima del decesso.
Non so se ci fosse qualcuno che aiutava il in quanto sostavo poco nello CP studio: se avevo bisogno di fare qualcosa già mi mettevo d'accordo con mio fratello e mi faceva trovare tutto pronto da firmare, quindi andavo nella sua stanza direttamente. Dopo il decesso di mio fratello, mia cognata mi ha riferito di avere incaricato altri commercialisti per la dismissione delle pratiche. L'ultimo commercialista è stato;
in precedenza ce ne sono stati altri che non CP_3 ricordo, forse un certo . Non so come abbiano svolto tale compito _2 concretamente, se fossero presenti fisicamente, non so riferire altro. So che la moglie, odierna ricorrente, non ha mai lavorato allo studio, nemmeno dopo la morte del marito, perché aveva incaricato i predetti commercialisti. Che io sappia non mai lavorato. Non so se lo studio sia stato rilevato dal Dr. , ma so CP_3 che è chiuso da diversi anni. Non so dire da quanti anni è chiuso”.
Teste : “Ho svolto tirocinio nello studio del dal 2001 Testimone_4 CP al 2004, circa, se non ricordo male. Nello studio lavorava il titolare CP inoltre vi erano due collaboratrici, e;
infine c'erano Persona_2 Parte_1
i tirocinanti. La moglie non lavorava, ma veniva solo casualmente come moglie
a trovare il marito. Quando io lavoravo c'era anche la . Si occupava di Parte_1 tutto, ovvero contabilità, dichiarazioni dei redditi, avvisi bonari, adempimenti necessari per aprire le pratiche presso gli enti, ove si recava personalmente (nb.
a turno andavamo tutti). Gli orari della ricorrente erano quelli di studio, ovvero dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 in poi. Sono incerto sull'orario di chiusura, ovvero se fosse alle 19 o 19,30. Quando io ho iniziato a lavorare la ricorrente già c'era.
Io sono andato via e lei ancora lavorava lì. So che dopo il decesso del CP
c'è stato un tentativo di traghettamento in cui si sono avvicendati altri commercialisti, ma non so se sia stato un tentativo per rimanere in possesso dello studio o per passarlo ad altri. Non so se al momento lo studio sia operativo ed esistente, non so dopo quel periodo di transizione cosa sia accaduto. Non so se la moglie del defunto abbia proseguito lo studio. Quando la ricorrente lavorava, in tutto ciò che svolgeva riceveva le direttive dal che era il CP titolare dello studio. Per le ferie avevamo tre settimane”.
LA POSIZIONE DELLA RESISTENTE.
Dagli atti di causa e dalla prova orale è emerso che la partecipazione della resistente nello studio del defunto marito era solo di passaggio e finalizzata esclusivamente a chiudere le pratiche già avviate.
Con il decesso del Dott. in data 12.12.2009 si è interrotto il Controparte_1 rapporto lavorativo della ricorrente, anche a causa del sequestro dello studio per il periodo 12.12.2009-01.03.2010 che ha reso la prestazione di fatto irricevibile anche in favore della resistente.
Vero è che il rapporto di lavoro … può proseguire, dopo la morte del datore di lavoro, con i componenti della famiglia eredi o meno, che manifestino, anche attraverso comportamenti concludenti, la volontà di far proseguire lo stesso rapporto, ancorché con ridotte prestazioni, con l'adesione del lavoratore, salvo che, in dipendenza delle prestazioni da questi svolte nell'interesse dei predetti soggetti e del consenso di costoro, sia configurabile, alternativamente,
l'instaurazione di un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro. ( Sez. L, Sentenza
n. 6407 del 09/06/1993 (Rv. 482716 – 01) “; ma è anche vero che, nel caso di specie non è stata dimostrata né la prosecuzione dell'attività di studio in sè, né la prosecuzione del rapporto di lavoro della ricorrente all'interno dello studio, con la o con il o con altri commercialisti1. CP CP_3
Appare finanche contraddittorio che la ricorrente rivendichi spettanze lavorative sostenendo di avere lavorato esclusivamente per la fino al CP
31.3.2015, quando, invece, è documentato che già dal 1° febbraio 2015
l'immobile veniva ceduto in comodato d'uso al che proseguiva l'attività CP_3 come “Studio Lo Prete”.
Per quanto riguarda il periodo precedente, invece (tra il decesso e la cessione del comodato d'uso dello studio) è emerso che era stata creata una associazione tra professionisti ed è proprio a causa di questi avvicendamenti che si è ritenuto opportuno accogliere l'istanza della resistente di estendere il contraddittorio a tutte le figure professionali che si sono succedute all'interno dello studio.
Ciò premesso, all'esito della prova orale non è stato dimostrato alcun rapporto lavorativo intrattenuto dalla ricorrente successivamente al decesso del successivamente al sequestro e successivamente agli avvicendamenti CP di cui poc'anzi si è detto.
Vero è che il ha riferito circa la presenza della ricorrente all'interno TE dello studio anche dopo la morte del ma, alla luce delle risultanze CP probatorie esaminate nel loro complesso, deve dedursene che la stessa abbia partecipato alla dismissione delle pratiche. Ciò perché non è emerso i alcun modo lo svolgimento di un vero e proprio rapporto di lavoro ed in primis non è emersa la prosecuzione dell'attività di studio da parte della . CP
Quanto alle posizioni dei terzi chiamati in causa, queste sono emerse con chiarezza al termine dell'istruttoria.
LA POSIZIONE DEL E DELLA FERRANTE. _2
Con riferimento alla posizione del , non è emerso alcun potere _2 direttivo, organizzativo o gestionale nei confronti della ricorrente.
Il teste , escusso all'udienza del 24.5.2023 si è limitato a Tes_5 dichiarare che il dott. era subentrato come Presidente dell'Ordine dei _2
Commercialisti dopo la morte del dott. CP
Il teste , escusso all'udienza del 13.2.2024, ha dichiarato di Testimone_2 non sapere a chi fosse stata affidata la consulenza fiscale dopo il decesso del dott. non avendo rapporti con lo studio. CP
Il teste , pure escusso all'udienza del 13.2.2024, ha Testimone_1 dichiarato che anche dopo la morte del dott. la IG.ra faceva CP Parte_1 capo esclusivamente alla IG.ra . CP
Il teste escusso all'udienza del 14.1.2025 ha dichiarato Testimone_3 che fu la IG.ra a gestire la dismissione dello studio. CP Il teste , anch'egli escusso all'udienza del 14.1.2025 ha Testimone_4 dichiarato di non sapere se dopo il decesso del dott. ci fosse stato un CP avvicendamento di altri professionisti.
Riguardo all'associazione professionale denominata “ , costituita Controparte_5 tra il , la IG.ra e la dott.ssa , è stato confermato _2 CP _4 che detta associazione aveva unicamente scopo transitorio, ossia garantire la gestione degli adempimenti fiscali dello studio, prima della sua definitiva chiusura (v. teste . CP
L'art. 7 dell'atto costitutivo di tale associazione stabiliva che gli associati potevano svolgere la propria attività anche individualmente e presso altri studi, dimostrando la mancanza di un vincolo stabile. L'associazione è stata cancellata nel 2014, prima che maturassero le spettanze oggetto di rivendicazione.
È risultato o comunque non è dimostrato che l'associazione professionale abbia mai acquisito l'azienda o lo studio né assunto contratti di lavoro CP preesistenti.
Le considerazioni sinora svolte per il valgono anche per _2 _4
.
[...]
Quanto al , risulta che questi abbia preso in comodato di uso l'immobile CP_3 dal 1° febbraio 2015, ma, all'esito della istruttoria non è emerso alcun rapporto di lavoro con la ricorrente, e comunque neppure è rivendicato dalla stessa.
SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANSIONI SUPERIORI.
La ricorrente deduce di avere svolto “in nero” lavoro per quasi 30 anni, dal 1982 al 2015.
Circa i crediti retributivi, deve subito evidenziarsi che il decesso del datore di lavoro è avvenuto in data 12.12.2009, sicchè, da quando si è interrotto il rapporto di lavoro, ovvero dal decesso (considerato che non vi è prova di alcuna continuità lavorativa successiva al decesso) è maturato il termine quinquennale di prescrizione dei crediti il 12.12.2014, ex art 2948 cod. civ. La prescrizione dei crediti retributivi è maturata dunque già antecedentemente alla messa in mora del 22.4.2015 e alla presentazione del ricorso. Chiaramente la ipotizzata prosecuzione del rapporto di lavoro con la non può CP consentire la riapertura dei termini, anche perché nulla al riguardo è stato dimostrato. Allo stato degli atti risulta che il rapporto di lavoro si è interrotto co il decesso del CP
Nel merito, l'onere probatorio, secondo le regole generali incombe sul lavoratore quanto alla dimostrazione del lavoro svolto, nella sua quantità e qualità, anche con riferimento ad orari e mansioni.
Nel caso di specie, circa il rapporto di lavoro svolto per il periodo 2004-2009
(ovvero il periodo non coperto da prescrizione) ha riferito solo il teste TE
: “conosco in quanto eravamo vicini di casa all'epoca
[...] Parte_1 dei fatti;
in qualità di commerciante, ero cliente dello studio dagli anni CP
'80 / '90 e lì trovavo la che lavorava;
mi recavo allo studio almeno una Parte_1 volta al mese, anche a seguito della morte del per altri 2 / 3 anni circa,
CP in cui lo studio era proseguito dalla moglie , e vedevo sempre la
CP ricorrente nello studio, anche dopo la morte del la stessa mi riceveva,
CP alla stessa consegnavo i documenti contabili e se avevo bisogno di spiegazioni me le forniva. Non ho avuto occasione di vedere se redigesse atti. La trovavo dietro la scrivania dotata di computer, non so riferire altro circa le mansioni e in particolare sul capitolo m). Non so riferire su orari e giorni di lavoro della ricorrente né sul periodo e sugli anni in cui ha lavorato. Non so rispondere sul capitolo e) né sul capitolo f). Sul capitolo h) posso riferire che io mi consultavo sempre col dott. e poi lui mi indirizzava verso la . Nulla so
CP Parte_1 sui capitoli j), l), n) tranne che la ricorrente telefonava alla clientela perché occasionalmente lo ha fatto con me. Nulla so sul capitolo p) né sul capitolo q).
Al riguardo, il teste ha riferito solo fino al 2004, dunque la sua Testimone_4 testimonianza non riguarda il periodo considerato.
Sta di fatto che dalle deposizioni del teste non è possibile fare TE emergere la prova del rapporto lavorativo svolto, poiché, anche se ha visto la ricorrente svolgere alcune mansioni all'interno dello studio, lo stesso nulla ha saputo riferire circa orari, giorni e periodi di lavoro e soprattutto sul fondamentale elemento della subordinazione, tipico del lavoro subordinato. Egli ha così dichiarato: “….Non so riferire su orari e giorni di lavoro della ricorrente né sul periodo e sugli anni in cui ha lavorato. Non so rispondere sul capitolo e) né sul capitolo f). Sul capitolo h) posso riferire che io mi consultavo sempre col dott. e poi lui mi indirizzava verso la . Nulla so sui capitoli j), CP Parte_1
l), n) tranne che la ricorrente telefonava alla clientela perché occasionalmente lo ha fatto con me. Nulla so sul capitolo p) né sul capitolo q)”.
Difetta dunque anche la prova della quantità e qualità del lavoro svolto, per cui non sarebbe possibile neppure disporre una CTU al fine di quantificare la retribuzione spettante secondo il CCNL astrattamente applicabile. Difetta, infatti, la prova dei parametri necessari per qualunque operazione di calcolo volta a quantificare un eventuale dovuto.
La domanda deve, dunque, essere respinta anche per difetto di prova, ex art
2697 cod. civ.
Considerate li vicissitudini processuali, si ritiene equo compensare le spese verso tutti.
P.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate verso i tutti.
Castrovillari, 04/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Teste : “….So che la moglie, odierna ricorrente, non ha mai lavorato allo studio, CP_3 nemmeno dopo la morte del marito, perché aveva incaricato i predetti commercialisti. Che io sappia non mai lavorato. Non so se lo studio sia stato rilevato dal Dr. , ma so che è CP_3 chiuso da diversi anni. Non so dire da quanti anni è chiuso…”.