TRIB
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Emanuela Musi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41/2023 R.G., avente ad oggetto: appello,
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale di
[...]
con sede legale in Roma alla via G. Controparte_2
Grezar n. 14, in persona del sig. (C.F.: Controparte_3
) nella qualità di Procuratore dell' C.F._1 [...]
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto Controparte_4
per NO , Rep. n. 177893 del 28.04.2022 Racc. Persona_1
n. 11776, rappresentata e difesa giusta procura agli atti, dall'avv.
Danila de Santis (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio della stessa professionista in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36
- APPELLANTE
e
1 nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_5
residente al Corso Italia n° 91, C.F.: , C.F._3
elettivamente domiciliato in Sorrento (Na) alla via San Cesareo n.
5, presso lo studio dell'avv. Gabriele Cimmino (C.F.:
, PEC: che lo C.F._4 Email_1
rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83,
3° comma, c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n°2005/2022 del g.d.p. di
Sorrento; spese stragiudiziali;
risarcimento.
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
L' ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 2005/2022, nell'ambito del procedimento recante r.g.n. 1168/2022, con la quale è stata accolta la domanda di . Controparte_5
Nel dettaglio, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_5
al Giudice di Pace di Sorrento, l' , Controparte_6 di cui chiedeva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 274,06, conseguente al mancato pagamento delle competenze professionali dallo stesso corrisposte all'avv. Giuseppe
Serio per la consulenza stragiudiziale svolta da quest'ultimo al fine di ottenere lo sgravio della cartella esattoriale n.
n°071.2017.0001651587000, avente ad oggetto tasse
2 automobilistiche successivamente annullata, per intervenuta prescrizione del credito, dal Giudice di Pace di Sorrento con sentenza n. 759/2021.
Il Giudice di Pace di Sorrento, ritenendo fondata la pretesa attorea sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 16990/2017, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in CP_7
favore dell'attore, di € 274,06, oltre interessi legali e spese di lite.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, CP_7
lamentando in particolare:
a) Improcedibilità dell'atto di citazione ex art. 3 D.L.
132/2014; per omesso/irrituale esperimento del tentativo di mediazione. non ha fornito compiutamente la Controparte_5
prova di aver utilmente esperito il procedimento di negoziazione assistita, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) Incompetenza territoriale dell'adito Ufficio in favore di quello di Roma ove ha sede legale la convenuta Agenzia, in subordine Napoli. ha sede legale in Roma, la competenza CP_7
avrebbe dovuto essere radicata dinanzi al Giudice di Pace di Roma quale criterio principale, ovvero in via sussidiaria dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli nel cui circondario ha sede la Parte_2 ovvero l'ufficio dell' che di fatto ha esternalizzato
[...] CP_1
i ruoli esattoriali impugnati;
c) Inammissibilità di domanda risarcitoria per competenze stragiudiziali proposta con giudizio autonomo a distanza di circa un
3 anno da quel giudizio/i a cui sarebbero riconducibili e dopo un giudicato che copre dedotto e deducibile;
d) Inammissibilità di liquidazione di spese inutili e/o superflue ovvero prive del requisito dell'autonomia rispetto al giudizio sotteso, in quanto connesse e complementari con quelle giudiziali già liquidate nella sentenza a cui si vorrebbero imputare e che, a loro volta, hanno definito giudizi essi stessi inammissibili, di bassa complessità, di facile soluzione perché seriali, che si sono caratterizzati per la frammentazione dello strumento giurisdizionale (cause introdotte dallo stesso contribuente che si sarebbero potute ricondurre ad un unicum per connessione soggettiva ed oggettiva), senza alcuna idoneità ad assicurare una tutela più rapida per l'opponente che, nei casi di reale prescrizione, avrebbe potuto/dovuto attivare strumenti stragiudiziali in autotutela per la definizione della debenza esattoriale;
e) Assenza di prova (an e quantum) e abuso del ricorso all'uso dello strumento giurisdizionale in spregio dell'art. 111 cost., in un'ottica deflattiva, motivo che fonda la domanda ex art. 96 c.p.c.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo di accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, di rilevare e dichiarare preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace di Sorrento per essere competente il Giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di legge;
in subordine, nell'eventualità in cui dovesse ravvisare correttamente radicata la competenza territoriale, dichiarare la domanda spiegata ex adverso
4 inammissibile per i motivi afferenti l'irritualità e/o l'omesso esperimento del tentativo di mediazione di cui in narrativa;
nel merito, rigettare la domanda proposta in prime cure per asserita attività stragiudiziale afferente al giudizio già concluso ex ante con pronuncia sulle spese in danno di per essere la stessa CP_7
inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, non provata e coperta da giudicato implicito;
in ogni caso con condanna della parte istante ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per abuso del ricorso all'uso dello strumento giurisdizionale e frammentazione del credito;
in estremo subordine, ridurre gli importi liquidati non solo con riguardo alle competenze stragiudiziali ma anche a titolo di condanna alle spese di lite.
Va preliminarmente affermata la competenza dell'autorità adita, ovvero del Tribunale di Torre Annunziata per territorio.
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito da per aver dovuto Controparte_5
fare ricorso ad un legale al fine di ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali relative ad un credito prescritto, come statuito con sentenza del Giudice di Pace di Sorrento;
vi è accessorietà tra la domanda svolta in primo grado e le sentenze alle quali l'attività del legale è riferita,- la domanda è rivolta solamente nei confronti di che non è una pubblica amministrazione. CP_7
Preliminarmente, va osservato che i motivi rappresentati dall'appellante risultano ben articolati.
Nel giudizio d'appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte
5 dall'appellante, attraverso specifici motivi le cui argomentazioni si contrappongano a quelle spiegate nella sentenza impugnata, in modo da contestarne il fondamento logico- giuridico. Nell'appello deve quindi potersi distinguere una parte volitiva, includente le richieste avanzate dall'appellante, nonché una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007). Le parti di sentenza impugnata rispetto alle quali l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, in assenza di argomentazioni utili a destituirne il fondamento, devono ritenersi coperte dal giudicato.
Nel merito l'appello proposto da è Controparte_4
fondato sulla scorta delle ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
6 La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” (Cass., SS UU, sent. 10 luglio 2017, n. 16990).
Conseguentemente, secondo la medesima giurisprudenza, le spese stragiudiziali non solo devono necessariamente “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie”, ma sono anche “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”.
Il che comporta la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c..
Ciò posto, va detto che la giurisprudenza subordina il risarcimento delle spese stragiudiziali alla sussistenza di specifici requisiti di merito.
Il primo requisito che l'attività di assistenza stragiudiziale deve possedere per poter essere oggetto di valutazione nel processo
è quello dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso.
Il dato normativo dal quale occorre partire per la risoluzione della presente controversia, è l'art. 20, co. I, del D.M. n. 55/2014,
7 ratione temporis applicabile, il quale dispone che: “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Dalla lettura di tale disposizione, appare evidente che i compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, svolta prima o in concomitanza con quella giudiziale, possono essere oggetto di specifica e separata liquidazione unicamente se la specifica attività stragiudiziale rivesta il carattere dell'autonomia rispetto alla successiva o concomitante attività giudiziale.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che,
a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. Civ. n. 21565/2020; Cass. Civ.
n. 13770/2007, Cass. Civ. n. 6214/1992). Ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso rispetto a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di documentazione
(cartelle esattoriali, copie di estratti di ruolo, documentazione
8 comprovante il perfezionamento del procedimento notificatorio, multe, contratti, accesso agli sportelli, consulenza telefonica, lettere di diffida, risposte a contestazioni, etc.) non può costituire attività stragiudiziale autonomamente valutabile, essendo annoverata tra le attività professionali prodromiche e funzionali all'instaurazione del processo, le quali, infatti, trovano una allocazione nella cd. “fase di studio della controversia”, liquidata con provvedimento del Giudice.
Tale connessione e/o complementarietà tra le attività professionali deriva, infatti, dallo stesso tenore della tariffa forense, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale al netto delle eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta.
Nel caso in esame, l'attività stragiudiziale di cui è stato richiesto il compenso, secondo quanto dedotto in primo grado da CP_5
è consistita nell'accedere agli sportelli dell'
[...] [...]
per conoscere la propria posizione Controparte_8 debitoria e nel richiedere, a mezzo pec, “l'invio di tutta la documentazione attestante la regolare notificazione delle sopraindicate cartelle di pagamento nonché l'immediato sgravio ove
i crediti da esse portati risultassero prescritti ai sensi e per gli effetti di legge”.
9 Da tale descrizione, appare evidente come tutte le attività stragiudiziali per le quali l'odierno appellato ha chiesto in primo grado un'autonoma liquidazione rientrino nella categoria di attività che, sebbene svolte prima del giudizio, e quindi non esplicate davanti al giudice, sono tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari, in quanto intese all'introduzione ed allo svolgimento del successivo procedimento giudiziale, così da costituirne il naturale completamento: l'accesso agli sportelli dell' e la richiesta di documentazione a CP_7
quest'ultima costituiscono la tipica attività di studio prodromica all'instaurazione del giudizio, che come innanzi detto, viene solitamente liquidata nella fase “studio della controversia” in sede giudiziale.
Lo stesso dicasi per la richiesta di sgravio, effettuata unitamente a quella di invio della documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali, che, infatti, è stata anche oggetto di valutazione da parte di entrambi i giudici pronunciatisi sulla domanda di annullamento delle cartelle, nelle sentenze n. 898/21 e n. 960/21del Giudice di Pace di Sorrento.
Pertanto, non avendo il allegato, né provato (né CP_5 chiesto di provare) l'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale rispetto alla relativa attività giudiziale, l'appello merita accoglimento.
Stante la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'autonoma liquidabilità dell'attività stragiudiziale, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione
10 delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione
(dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata- nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Musi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_5
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_5
[...]
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 14.5.2024
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Musi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Emanuela Musi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41/2023 R.G., avente ad oggetto: appello,
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale di
[...]
con sede legale in Roma alla via G. Controparte_2
Grezar n. 14, in persona del sig. (C.F.: Controparte_3
) nella qualità di Procuratore dell' C.F._1 [...]
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto Controparte_4
per NO , Rep. n. 177893 del 28.04.2022 Racc. Persona_1
n. 11776, rappresentata e difesa giusta procura agli atti, dall'avv.
Danila de Santis (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio della stessa professionista in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36
- APPELLANTE
e
1 nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_5
residente al Corso Italia n° 91, C.F.: , C.F._3
elettivamente domiciliato in Sorrento (Na) alla via San Cesareo n.
5, presso lo studio dell'avv. Gabriele Cimmino (C.F.:
, PEC: che lo C.F._4 Email_1
rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83,
3° comma, c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n°2005/2022 del g.d.p. di
Sorrento; spese stragiudiziali;
risarcimento.
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
L' ha impugnato la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 2005/2022, nell'ambito del procedimento recante r.g.n. 1168/2022, con la quale è stata accolta la domanda di . Controparte_5
Nel dettaglio, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_5
al Giudice di Pace di Sorrento, l' , Controparte_6 di cui chiedeva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 274,06, conseguente al mancato pagamento delle competenze professionali dallo stesso corrisposte all'avv. Giuseppe
Serio per la consulenza stragiudiziale svolta da quest'ultimo al fine di ottenere lo sgravio della cartella esattoriale n.
n°071.2017.0001651587000, avente ad oggetto tasse
2 automobilistiche successivamente annullata, per intervenuta prescrizione del credito, dal Giudice di Pace di Sorrento con sentenza n. 759/2021.
Il Giudice di Pace di Sorrento, ritenendo fondata la pretesa attorea sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 16990/2017, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in CP_7
favore dell'attore, di € 274,06, oltre interessi legali e spese di lite.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, CP_7
lamentando in particolare:
a) Improcedibilità dell'atto di citazione ex art. 3 D.L.
132/2014; per omesso/irrituale esperimento del tentativo di mediazione. non ha fornito compiutamente la Controparte_5
prova di aver utilmente esperito il procedimento di negoziazione assistita, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) Incompetenza territoriale dell'adito Ufficio in favore di quello di Roma ove ha sede legale la convenuta Agenzia, in subordine Napoli. ha sede legale in Roma, la competenza CP_7
avrebbe dovuto essere radicata dinanzi al Giudice di Pace di Roma quale criterio principale, ovvero in via sussidiaria dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli nel cui circondario ha sede la Parte_2 ovvero l'ufficio dell' che di fatto ha esternalizzato
[...] CP_1
i ruoli esattoriali impugnati;
c) Inammissibilità di domanda risarcitoria per competenze stragiudiziali proposta con giudizio autonomo a distanza di circa un
3 anno da quel giudizio/i a cui sarebbero riconducibili e dopo un giudicato che copre dedotto e deducibile;
d) Inammissibilità di liquidazione di spese inutili e/o superflue ovvero prive del requisito dell'autonomia rispetto al giudizio sotteso, in quanto connesse e complementari con quelle giudiziali già liquidate nella sentenza a cui si vorrebbero imputare e che, a loro volta, hanno definito giudizi essi stessi inammissibili, di bassa complessità, di facile soluzione perché seriali, che si sono caratterizzati per la frammentazione dello strumento giurisdizionale (cause introdotte dallo stesso contribuente che si sarebbero potute ricondurre ad un unicum per connessione soggettiva ed oggettiva), senza alcuna idoneità ad assicurare una tutela più rapida per l'opponente che, nei casi di reale prescrizione, avrebbe potuto/dovuto attivare strumenti stragiudiziali in autotutela per la definizione della debenza esattoriale;
e) Assenza di prova (an e quantum) e abuso del ricorso all'uso dello strumento giurisdizionale in spregio dell'art. 111 cost., in un'ottica deflattiva, motivo che fonda la domanda ex art. 96 c.p.c.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo di accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, di rilevare e dichiarare preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace di Sorrento per essere competente il Giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di legge;
in subordine, nell'eventualità in cui dovesse ravvisare correttamente radicata la competenza territoriale, dichiarare la domanda spiegata ex adverso
4 inammissibile per i motivi afferenti l'irritualità e/o l'omesso esperimento del tentativo di mediazione di cui in narrativa;
nel merito, rigettare la domanda proposta in prime cure per asserita attività stragiudiziale afferente al giudizio già concluso ex ante con pronuncia sulle spese in danno di per essere la stessa CP_7
inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, non provata e coperta da giudicato implicito;
in ogni caso con condanna della parte istante ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per abuso del ricorso all'uso dello strumento giurisdizionale e frammentazione del credito;
in estremo subordine, ridurre gli importi liquidati non solo con riguardo alle competenze stragiudiziali ma anche a titolo di condanna alle spese di lite.
Va preliminarmente affermata la competenza dell'autorità adita, ovvero del Tribunale di Torre Annunziata per territorio.
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito da per aver dovuto Controparte_5
fare ricorso ad un legale al fine di ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali relative ad un credito prescritto, come statuito con sentenza del Giudice di Pace di Sorrento;
vi è accessorietà tra la domanda svolta in primo grado e le sentenze alle quali l'attività del legale è riferita,- la domanda è rivolta solamente nei confronti di che non è una pubblica amministrazione. CP_7
Preliminarmente, va osservato che i motivi rappresentati dall'appellante risultano ben articolati.
Nel giudizio d'appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte
5 dall'appellante, attraverso specifici motivi le cui argomentazioni si contrappongano a quelle spiegate nella sentenza impugnata, in modo da contestarne il fondamento logico- giuridico. Nell'appello deve quindi potersi distinguere una parte volitiva, includente le richieste avanzate dall'appellante, nonché una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007). Le parti di sentenza impugnata rispetto alle quali l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, in assenza di argomentazioni utili a destituirne il fondamento, devono ritenersi coperte dal giudicato.
Nel merito l'appello proposto da è Controparte_4
fondato sulla scorta delle ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
6 La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” (Cass., SS UU, sent. 10 luglio 2017, n. 16990).
Conseguentemente, secondo la medesima giurisprudenza, le spese stragiudiziali non solo devono necessariamente “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie”, ma sono anche “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”.
Il che comporta la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c..
Ciò posto, va detto che la giurisprudenza subordina il risarcimento delle spese stragiudiziali alla sussistenza di specifici requisiti di merito.
Il primo requisito che l'attività di assistenza stragiudiziale deve possedere per poter essere oggetto di valutazione nel processo
è quello dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso.
Il dato normativo dal quale occorre partire per la risoluzione della presente controversia, è l'art. 20, co. I, del D.M. n. 55/2014,
7 ratione temporis applicabile, il quale dispone che: “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Dalla lettura di tale disposizione, appare evidente che i compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, svolta prima o in concomitanza con quella giudiziale, possono essere oggetto di specifica e separata liquidazione unicamente se la specifica attività stragiudiziale rivesta il carattere dell'autonomia rispetto alla successiva o concomitante attività giudiziale.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che,
a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. Civ. n. 21565/2020; Cass. Civ.
n. 13770/2007, Cass. Civ. n. 6214/1992). Ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso rispetto a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di documentazione
(cartelle esattoriali, copie di estratti di ruolo, documentazione
8 comprovante il perfezionamento del procedimento notificatorio, multe, contratti, accesso agli sportelli, consulenza telefonica, lettere di diffida, risposte a contestazioni, etc.) non può costituire attività stragiudiziale autonomamente valutabile, essendo annoverata tra le attività professionali prodromiche e funzionali all'instaurazione del processo, le quali, infatti, trovano una allocazione nella cd. “fase di studio della controversia”, liquidata con provvedimento del Giudice.
Tale connessione e/o complementarietà tra le attività professionali deriva, infatti, dallo stesso tenore della tariffa forense, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale al netto delle eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta.
Nel caso in esame, l'attività stragiudiziale di cui è stato richiesto il compenso, secondo quanto dedotto in primo grado da CP_5
è consistita nell'accedere agli sportelli dell'
[...] [...]
per conoscere la propria posizione Controparte_8 debitoria e nel richiedere, a mezzo pec, “l'invio di tutta la documentazione attestante la regolare notificazione delle sopraindicate cartelle di pagamento nonché l'immediato sgravio ove
i crediti da esse portati risultassero prescritti ai sensi e per gli effetti di legge”.
9 Da tale descrizione, appare evidente come tutte le attività stragiudiziali per le quali l'odierno appellato ha chiesto in primo grado un'autonoma liquidazione rientrino nella categoria di attività che, sebbene svolte prima del giudizio, e quindi non esplicate davanti al giudice, sono tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari, in quanto intese all'introduzione ed allo svolgimento del successivo procedimento giudiziale, così da costituirne il naturale completamento: l'accesso agli sportelli dell' e la richiesta di documentazione a CP_7
quest'ultima costituiscono la tipica attività di studio prodromica all'instaurazione del giudizio, che come innanzi detto, viene solitamente liquidata nella fase “studio della controversia” in sede giudiziale.
Lo stesso dicasi per la richiesta di sgravio, effettuata unitamente a quella di invio della documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali, che, infatti, è stata anche oggetto di valutazione da parte di entrambi i giudici pronunciatisi sulla domanda di annullamento delle cartelle, nelle sentenze n. 898/21 e n. 960/21del Giudice di Pace di Sorrento.
Pertanto, non avendo il allegato, né provato (né CP_5 chiesto di provare) l'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale rispetto alla relativa attività giudiziale, l'appello merita accoglimento.
Stante la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'autonoma liquidabilità dell'attività stragiudiziale, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione
10 delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione
(dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata- nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Musi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_5
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_5
[...]
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 14.5.2024
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Musi
11