Sentenza 9 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell'impugnazione della sentenza, configurando un errore di giudizio la cui emenda in sede esecutiva comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevando l'originaria insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aveva revocato la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato del condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2022, n. 20593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20593 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2022 |
Testo completo
20593-23 REPUBBLICA ITALIANA ' In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FILIPPO CASA - Presidente - Sent. n. sez. 3652/2022 CC 09/12/2022 FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 28332/2022 GIORGIO POSCIA STEFANO APRILE Relatore GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AK CUI 03N02L2 nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG са Letta la requisitoria del dott. Domenico A. R. Seccia, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Imperia in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione dell'espulsione del condannato concessa in sostituzione della condanna alla pena di mesi nove di reclusione, inflitta a SS EM (CUI 03N02L2), con la sentenza di condanna del Tribunale di Imperia in data 18/09/2017, definitiva il 3/11/2017. 2. Avverso tale ordinanza SS EM ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, dolendosi dell'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere il Giudice dell'esecuzione illegittimamente revocato l'espulsione disposta, a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva, con la sentenza sopra citata. -Rileva la difesa che nel caso in esame: la revoca dell'espulsione è stata disposta per non essere stato possibile eseguire nei confronti del condannato l'espulsione, in quanto la Questura non aveva a disposizione dello straniero un documento valido per l'espatrio; il Tribunale di Imperia ha, quindi, inflitto una sanzione sostitutiva illegale, disponendo l'espulsione senza verificare se vi fossero cause ostative all'immediata espulsione e in particolare se lo straniero fosse titolare di un documento valido per l'espatrio; essendo stata illegittimamente disposta, detta sanzione poteva essere revocata solo se impugnata nei termini di legge. Aggiunge il difensore che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del suddetto decreto legislativo, l'unico caso in cui è consentita la revoca dell'espulsione è quando lo straniero, espulso a norma del comma 1 dello stesso articolo, rientra nel territorio dello Stato, prima del termine previsto dall'art. 13, comma 14, sempre del medesimo decreto. Circostanza, che non si è verificata nel caso in esame. Alla luce dei suddetti motivi di impugnazione, il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Con successiva memoria, inviata con PEC, la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso proposto. сог 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La revoca dell'espulsione dal territorio nazionale applicata quale sanzione sostitutiva alla pena detentiva (art. 16, comma 4, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286) in casi non consentiti, può avvenire esclusivamente attraverso l'impugnazione della sentenza, non rientrando né tra i casi di errori materiali che possono essere corretti attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. né tra i casi di accertamento della eseguibilità del titolo previsti dall'art. 674 cod. proc. pen., ma configurando un vero e proprio errore di giudizio la cui emenda comporterebbe una inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione della intangibilità del giudicato (Sez. 1, n. 10312 del 02/02/2007, Berenyi, Rv. 235996). Pertanto, nel caso in esame, in cui il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'espulsione dal territorio nazionale applicata quale sanzione sostitutiva alla pena detentiva, sul presupposto che non si era potuto procedere all'espulsione di SS EM, in quanto non era risultato in possesso di documento valido per l'espatrio (come comunicato dalla Questura di Imperia in data 1/03/2018) e comunque (come comunicato dalla medesima Questura in data 25/01/2022) non aveva avviato e completato il ciclo vaccinale contro il covid-19 (condizione richiesta dalla Tunisia per l'accesso a detto paese), si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 620 lett. d), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Gaetano Di Giuro вебе об ер CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Carcelleria oggi Roma, li 15/05/623 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 3 Marina)