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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/12/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 987/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LARA SETTANNI Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di
, con l'Avv. TARCISIO MOROTTI Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da note congiunte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2704.2025 la sig.ra ha chiesto la Parte_1 disciplina della regolamentazione della responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori e , dopo la cessazione della convivenza Per_1 Persona_2 more uxorio con il sig. , come da conclusioni. Controparte_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa, contestando le domande della ricorrente e formulando le conclusioni riportare in comparsa. All'udienza del 25.09.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto di essere autorizzati al deposito di note di trattazione scritta con conclusioni congiunte, come di seguito riportate:
“1) disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione in via principale presso la residenza della madre, ove manterranno la residenza anagrafica;
2) Tutte le decisioni relative ai figli saranno prese congiuntamente dai genitori che dovranno confrontarsi, comunicare e collaborare fattivamente per la loro crescita ed educazione;
3) data l'età dei figli, disporre che il protocollo di visita padre-figli sia libero, nel senso che essi potranno liberamente frequentare l'uno o l'altro genitore tenuto conto dei loro imprescindibili desideri ed impegni. 3bis) In ogni caso, disporre che il padre eserciti il diritto/dovere di tenere con sé i figli durante i due giorni di riposo del turno lavorativo svolto settimanalmente,
o comunque per due giorni a settimana, tenuto comunque conto degli impegni lavorativi e delle esigenze dei genitori, nonché di quelle dei figli. A tal fine, il padre comunicherà alla madre, tramite messaggio telefonico o via mail, le giornate libere onde dar modo ai figli di organizzarsi e di essere tempestivamente a conoscenza per quali e quanti giorni potranno frequentare il padre, tenuto conto dei loro impegni scolastici e ludico-sportivi. Eventuali impedimenti dei genitori nelle giornate/periodo dell'affidamento dovranno essere reciprocamente comunicati con congruo anticipo, se possibile entro la sera precedente all'espletamento del diritto di visita;
analogamente in caso di indisponibilità dei figli;
-disporre che durante il periodo estivo, il padre terrà con sé i figli con le stesse modalità ed in ogni caso per due settimane, anche non consecutive. L'esatto periodo dovrà essere concordato tra i genitori e le relative disponibilità dovranno essere reciprocamente comunicate entro il 31 maggio di ogni anno, così mettendosi d'accordo anno per anno. I genitori concorderanno le rispettive ferie estive, tenuto conto degli impegni di lavoro di ognuno, nonché delle esigenze dei figli e dei loro desideri;
-disporre che durante il periodo natalizio, i figli potranno trascorrere con il padre, ad anni alterni, o il giorno di Natale o il giorno dell'ultimo dell'anno, oltre ai giorni normalmente previsti dal calendario ordinario;
mentre durante le festività pasquali, il padre terrà con sé i figli due giorni, includenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, sempre oltre ai giorni previsti dal normale calendario.
Pag. 2 di 5 -Nei periodi di vacanza, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo ove ciascuno di essi trascorrerà le ferie con i figli e l'utenza telefonica a cui il genitore assente potrà chiamare per comunicare con i figli.
-Per i ponti e le festività che verranno celebrati nel corso dell'anno, varrà lo stesso principio di turnazione.
4) disporre che la casa familiare in C.C. Meano – P.T. 2363 II – p.ed. 964, con relative pertinenze ed accessori sia assegnata alla NO Parte_1 nell'interesse dei figli;
le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile saranno suddivise tra i comproprietari come per legge, così come le spese condominiali, ordinarie e straordinarie;
5) disporre a carico del Signor a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli minori la somma di € 300,00 (trecento/00) per ciascuno figlio, per complessivi € 600,00 (seicento/00) somme che saranno versate alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a decorrere dalla cessazione della convivenza o comunque dalla data della domanda di cui al presente procedimento. Detto contributo al mantenimento sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT a far data dal mese di ottobre 2025 ed è così determinato e ritenuto congruo sul presupposto che la madre potrà beneficiare per intero dell'assegno unico e degli altri emolumenti di cui al successivo punto n. 7). 6) disporre che le spese straordinarie per i figli siano suddivise al 50% tra genitori. Le spese straordinarie al 50% sono da intendersi, secondo le linee guida del C.N.F. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp.
Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Se il rifiuto alla spesa viene correttamente motivato, il genitore che comunque decida di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso delle spese anticipate (richiesto con il supporto delle relative pezze giustificative), dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione. 7) disporre che l'Assegno Unico, l'Assegno provinciale e ogni altro beneficio legato al nucleo familiare siano percepiti interamente ed in via esclusiva dalla NO . Parte_1
Allorquando il padre avrà trovato idonea sistemazione abitativa e sarà in grado di occuparsi dei figli, almeno per due giorni a settimana, compresi due pernotti a
Pag. 3 di 5 settimana e dunque allorquando i figli non saranno più a totale carico della madre, che oggi ne cura ogni aspetto della vita quotidiana, disporre che l'Assegno Unico sia percepito per ½ ciascuno tra i genitori;
8) disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico siano godute nella misura del 50 % ciascuno tra i genitori, ad eccezione delle spese interamente sostenute da un genitore e non rimborsate dall'altro;
9) disporre, che il conto corrente co-intestato acceso presso la
[...]
rimanga tale e che sarà alimentato da entrambe le parti, Controparte_2 almeno mensilmente, onde far fronte, nella misura di ½ ciascuno, al pagamento della rata del mutuo a suo tempo acceso per l'acquisto dell'immobile comune. Le spese per la tenuta del conto corrente ed ogni altro onere fiscale ed bancario, saranno suddivise per ½ ciascuno tra le parti. Nell'eventualità in cui una parte non sia in grado di far fronte al pagamento pro quota della rata mensile del mutuo, onde evitare la mora dell'Istituto di credito mutuante e le conseguenze da ciò derivanti, a tale pagamento pro quota vi provvederà l'altra parte, maturando con ciò un diritto di credito nei confronti della parte inadempiente. Il versamento per intero della rata di mutuo da parte dell'uno o dell'altro comproprietario inciderà sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario dei figli che, pertanto, su accordo delle parti e/o previa instaurazione di nuovo giudizio (in caso di disaccordo) dovrà essere aumentato o ridotto a seconda che la parte inadempiente sia il padre (onerato del mantenimento ordinario dei figli) ovvero la madre;
10) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori e Per_1 Per_2
.”.
[...]
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso e la collocazione in via principale presso l'abitazione della madre dei figli minori e non risulta Per_1 Per_2 contrastare con l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e in ordine al pattuito mantenimento ordinario dei figli, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 987/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LARA SETTANNI Parte_1
RICORRENTE Nei confronti di
, con l'Avv. TARCISIO MOROTTI Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da note congiunte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2704.2025 la sig.ra ha chiesto la Parte_1 disciplina della regolamentazione della responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori e , dopo la cessazione della convivenza Per_1 Persona_2 more uxorio con il sig. , come da conclusioni. Controparte_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa, contestando le domande della ricorrente e formulando le conclusioni riportare in comparsa. All'udienza del 25.09.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto di essere autorizzati al deposito di note di trattazione scritta con conclusioni congiunte, come di seguito riportate:
“1) disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione in via principale presso la residenza della madre, ove manterranno la residenza anagrafica;
2) Tutte le decisioni relative ai figli saranno prese congiuntamente dai genitori che dovranno confrontarsi, comunicare e collaborare fattivamente per la loro crescita ed educazione;
3) data l'età dei figli, disporre che il protocollo di visita padre-figli sia libero, nel senso che essi potranno liberamente frequentare l'uno o l'altro genitore tenuto conto dei loro imprescindibili desideri ed impegni. 3bis) In ogni caso, disporre che il padre eserciti il diritto/dovere di tenere con sé i figli durante i due giorni di riposo del turno lavorativo svolto settimanalmente,
o comunque per due giorni a settimana, tenuto comunque conto degli impegni lavorativi e delle esigenze dei genitori, nonché di quelle dei figli. A tal fine, il padre comunicherà alla madre, tramite messaggio telefonico o via mail, le giornate libere onde dar modo ai figli di organizzarsi e di essere tempestivamente a conoscenza per quali e quanti giorni potranno frequentare il padre, tenuto conto dei loro impegni scolastici e ludico-sportivi. Eventuali impedimenti dei genitori nelle giornate/periodo dell'affidamento dovranno essere reciprocamente comunicati con congruo anticipo, se possibile entro la sera precedente all'espletamento del diritto di visita;
analogamente in caso di indisponibilità dei figli;
-disporre che durante il periodo estivo, il padre terrà con sé i figli con le stesse modalità ed in ogni caso per due settimane, anche non consecutive. L'esatto periodo dovrà essere concordato tra i genitori e le relative disponibilità dovranno essere reciprocamente comunicate entro il 31 maggio di ogni anno, così mettendosi d'accordo anno per anno. I genitori concorderanno le rispettive ferie estive, tenuto conto degli impegni di lavoro di ognuno, nonché delle esigenze dei figli e dei loro desideri;
-disporre che durante il periodo natalizio, i figli potranno trascorrere con il padre, ad anni alterni, o il giorno di Natale o il giorno dell'ultimo dell'anno, oltre ai giorni normalmente previsti dal calendario ordinario;
mentre durante le festività pasquali, il padre terrà con sé i figli due giorni, includenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, sempre oltre ai giorni previsti dal normale calendario.
Pag. 2 di 5 -Nei periodi di vacanza, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo ove ciascuno di essi trascorrerà le ferie con i figli e l'utenza telefonica a cui il genitore assente potrà chiamare per comunicare con i figli.
-Per i ponti e le festività che verranno celebrati nel corso dell'anno, varrà lo stesso principio di turnazione.
4) disporre che la casa familiare in C.C. Meano – P.T. 2363 II – p.ed. 964, con relative pertinenze ed accessori sia assegnata alla NO Parte_1 nell'interesse dei figli;
le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile saranno suddivise tra i comproprietari come per legge, così come le spese condominiali, ordinarie e straordinarie;
5) disporre a carico del Signor a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli minori la somma di € 300,00 (trecento/00) per ciascuno figlio, per complessivi € 600,00 (seicento/00) somme che saranno versate alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a decorrere dalla cessazione della convivenza o comunque dalla data della domanda di cui al presente procedimento. Detto contributo al mantenimento sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT a far data dal mese di ottobre 2025 ed è così determinato e ritenuto congruo sul presupposto che la madre potrà beneficiare per intero dell'assegno unico e degli altri emolumenti di cui al successivo punto n. 7). 6) disporre che le spese straordinarie per i figli siano suddivise al 50% tra genitori. Le spese straordinarie al 50% sono da intendersi, secondo le linee guida del C.N.F. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp.
Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Se il rifiuto alla spesa viene correttamente motivato, il genitore che comunque decida di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso delle spese anticipate (richiesto con il supporto delle relative pezze giustificative), dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione. 7) disporre che l'Assegno Unico, l'Assegno provinciale e ogni altro beneficio legato al nucleo familiare siano percepiti interamente ed in via esclusiva dalla NO . Parte_1
Allorquando il padre avrà trovato idonea sistemazione abitativa e sarà in grado di occuparsi dei figli, almeno per due giorni a settimana, compresi due pernotti a
Pag. 3 di 5 settimana e dunque allorquando i figli non saranno più a totale carico della madre, che oggi ne cura ogni aspetto della vita quotidiana, disporre che l'Assegno Unico sia percepito per ½ ciascuno tra i genitori;
8) disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico siano godute nella misura del 50 % ciascuno tra i genitori, ad eccezione delle spese interamente sostenute da un genitore e non rimborsate dall'altro;
9) disporre, che il conto corrente co-intestato acceso presso la
[...]
rimanga tale e che sarà alimentato da entrambe le parti, Controparte_2 almeno mensilmente, onde far fronte, nella misura di ½ ciascuno, al pagamento della rata del mutuo a suo tempo acceso per l'acquisto dell'immobile comune. Le spese per la tenuta del conto corrente ed ogni altro onere fiscale ed bancario, saranno suddivise per ½ ciascuno tra le parti. Nell'eventualità in cui una parte non sia in grado di far fronte al pagamento pro quota della rata mensile del mutuo, onde evitare la mora dell'Istituto di credito mutuante e le conseguenze da ciò derivanti, a tale pagamento pro quota vi provvederà l'altra parte, maturando con ciò un diritto di credito nei confronti della parte inadempiente. Il versamento per intero della rata di mutuo da parte dell'uno o dell'altro comproprietario inciderà sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario dei figli che, pertanto, su accordo delle parti e/o previa instaurazione di nuovo giudizio (in caso di disaccordo) dovrà essere aumentato o ridotto a seconda che la parte inadempiente sia il padre (onerato del mantenimento ordinario dei figli) ovvero la madre;
10) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori e Per_1 Per_2
.”.
[...]
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affido condiviso e la collocazione in via principale presso l'abitazione della madre dei figli minori e non risulta Per_1 Per_2 contrastare con l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e in ordine al pattuito mantenimento ordinario dei figli, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
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