Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3832/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Paolo Prandini, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Milano, Via A. Ressi 32
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, via CP_1 P.IVA_1
Savarè 1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28/03/2025,
ha convenuto in giudizio per l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
Nel merito:
• previo accertamento e declaratoria dei vizi che affliggono il provvedimento di “Iscrizione titolare di impresa” del 22 luglio 2024, ricevuto a mezzo raccomandata a.r. n. 66522491785-3 in data 1 agosto 2024,
• annullare o comunque dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del medesimo provvedimento, nonché di eventuali atti e provvedimenti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente
[…]
In ogni caso:
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale in causa che in data 01/08/2024 riceveva da Parte_1
CP_ comunicazione del 16 luglio 2024 di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti quale titolare di azienda.
La ricorrente ha contestato di aver mai avanzato alcuna istanza in tal senso, fermo restando nel merito che il ruolo di socia accomandataria dell'impresa Immobiliare Speranza di non giustificherebbe l'iscrizione, trattandosi di società di Controparte_2 locazione immobiliare di beni propri o in leasing.
***
Tanto premesso, va innanzitutto disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa di sul presupposto che le domande tratte nel ricorso incipit del giudizio in particolare quelle CP_1 dove si chiede la dichiarazione di nullità del provvedimento di iscrizione sono tutte domande all'evidenza volte ad ottenere un provvedimento che incida su atti amministrativi.
In proposito, è senza dubbio vero che le conclusioni del ricorso sopra riportate paiono volte alla formale censura del solo provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti, con conseguente richiesta di annullamento ovvero declaratoria di nullità e/o inefficacia.
Nondimeno, è altrettanto vero che, nel corpo del ricorso, la parte si duole espressamente del fatto che detto provvedimento sarebbe illegittimo difettando i requisiti stessi (oggettivo e soggettivo) che avrebbero giustificato l'iscrizione alla gestione.
Pertanto, è da ritenere che la ricorrente abbia anche inteso contrastare anche nel merito la sussistenza stessa dei presupposti di fatto alla base del provvedimento e, quindi, l'erroneità dell'iscrizione.
Trattasi di profilo di merito che senza dubbio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, in tal senso, in questa sede valutabile.
***
Nel merito, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, l'iscrizione d'ufficio della ricorrente è stata disposta in forza del ruolo di socia accomandataria della società “IMMOBILIARE SPERANZA DI BALZARETTI
2 | 4 FERNANDA & C. S.A.S.”, società che pacificamente si occupa di locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) (cfr. visura camerale sub doc. 6 ric.).
A dire della difesa di l'iscrizione si rendeva necessaria avendo riguardo al fatto che la CP_1 società non risultava avere dipendenti oltre alla considerazione che la ricorrente, nel periodo oggetto di accertamento, non aveva svolto alcuna attività soggetta ad obbligo contributiva;
inoltre, difettavano elementi in forza dei quali desumere che l'attività sociale fosse stata eventualmente delegata a terzi;
infine, vi erano ulteriori evidenze documentali circa l'operatività della società che risultava, sempre nel periodo oggetto di contestazione, aver stipulato due contratti di locazione: il primo per il periodo dal 1/06/2021 al 31/05/2027 con canone annuo pari ad € 33.000,00, il secondo per il periodo dal 1/10/2024 al 30/09/2030, con canone annuo pari ad € 14.000,00.
*
Tanto detto, si osserva innanzitutto, quanto al riparto dell'onere della prova, che se è vero che l'azione introdotta dalla ricorrente vada qualificata come azione di accertamento negativo, è altrettanto vero che risulta determinata dall'iscrizione d'ufficio ad opera di CP_1
Da ciò deriva che non può revocarsi in dubbio che sia quest'ultimo onerato di dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti della parte.
In diritto, va, poi, ricordato che la oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha statuito che: In tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione (Cass., ordinanza n. 12981 del 24/05/2018).
Pertanto, l'attività di locazione di immobili di proprietà e riscossione dei relativi canoni non costituisce svolgimento di un'attività commerciale tale da giustificare l'iscrizione alla relativa gestione.
* CP_ Ebbene, nel caso di specie la difesa di si è limitata a documentare che l'iscrizione d'ufficio della ricorrente ha tratto origine proprio dalla mera considerazione che la società, priva di dipendenti, avrebbe contrattato due contratti di locazione e riscosso i relativi canoni, circostanza pacifica in causa ma che, come visto, non è idonea a fondare una prova nemmeno indiziaria dello svolgimento di attività commerciale.
3 | 4 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata è inequivoca nell'escludere in radice che l'attività di locazione immobiliare e riscossione dei relativi canoni sia da intendersi quale attività commerciale che giustifichi l'iscrizione alla relativa gestione.
*
Per quanto detto, va dichiarato che non sussistono i requisiti per l'iscrizione di Parte_1 alla gestione commercianti.
[...]
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo le previsioni del DM 55/2014, avendo riguardo al valore indeterminabile della controversia, potendosi collocare sui minimi per l'assenza di profili di fatto e diritto di particolare complessità e con esclusione della fase di trattazione-istruzione in quanto non celebrate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di “Iscrizione titolare di impresa” del 22 luglio 2024 disposto nei confronti di
, non sussistendo i presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella Parte_1 gestione commercianti;
condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.700,00 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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