Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 24542/'23 del ruolo generale T R A
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. M. Parte_1
Buonanno, presso il cui studio in Sant'Antimo (Na) alla Via C. Verde 23, elettivamente domicilia
E
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Controparte_2 atto notaio di Roma del 21.7.2015, dall'avv. Anna di Stefano, Persona_1 elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
E
, in persona del leg. rapp.te p.t., rappta e Controparte_3 difesa, in virtù di procura notarile, dall'Avv. Antonia Romano, presso il cui studio in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 28.12.2023, l'istante in epigrafe deduceva: di aver ricevuto, in data 21/11/2023, intimazione di pagamento n. 07120239034065918/000, con riferimento agli avvisi di addebito nn.
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2) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della pretesa creditoria, dell'avviso di addebito n. 37120190018038952000, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 07120239034065918/000; 3) in subordine, ed in via gradata, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria contenuta nell'avviso di addebito n. 37120190018038952000, limitatamente alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 4) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 07120239034065918/000, per nullità parziale di essa, per essere l'avviso di addebito n. 37120220001749139000 (in essa contenuto) stato sospeso da altro Giudice;
5) condannare la resistente o chi per essa, ex art. 96 c.p.c.; 6) in ogni caso, CP_3 condannare esso Ente resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e c.p.a., da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo;
7) dichiarare, ex art. 431, comma I c.p.c., la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”. Si costituivano le parti resistenti.
Deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrente. La domanda deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste. (cfr Tribunale di Terni n. 141/'23). Nella specie oggetto di accertamento negativo risultano essere i crediti portati dalle cartelle esattoriali 3712019001838952000 e 37120220001749139000. Orbene, con pronuncia n. 6331/'24, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non dovute le poste di cui alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione in oggetto.
E' noto che l'azione di accertamento deve essere ritenuta ammissibile ogni qual volta la stessa sia idonea ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza, che sia a sua volta fonte di un pregiudizio concreto ed attuale per l'attore. Nella specie, la intervenuta statuizione giudiziale della non debenza delle somme portate dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggetto di giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse all'azione di accertamento negativo proposta dalla parte. La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
2 La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
b) compensa le spese
Napoli, 8.1.2025 Il Giudice del lavoro
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