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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4422 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/03/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Susanna Calderone, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Susanna Calderone, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/07/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza.
B) La casa coniugale, inclusi gli arredi, rimarrà nella disponibilità della Signora Part
mentre si dà atto che il Signor ha già provveduto a trasferire Parte_1 il proprio domicilio nella via Fleming n. 20 in Cagliari.
Part C) Il Signor cederà alla Signora la propria quota pari al 50% Parte_1 della proprietà sull'immobile coniugale e quest'ultima si farà carico integralmente del mutuo residuo a partire al mese di luglio 2025.
A fronte della cessione la Signora dovrà corrispondere al Signor Parte_1 Part la somma di € 30.000,00 quale corrispettivo determinato forfettariamente tenuto conto delle somme versate dal Signor per l'acquisto della Parte_2 casa e dei successivi lavori di ristrutturazione delle parti condominiali.
Il beneficio fiscale dei lavori di ristrutturazione verrà trasferito a favore della Signora Parte_1
Il corrispettivo, per espresso accordo tra le parti, potrà essere versato entro il 31 dicembre 2030.
Pag. 2 di 3 D) Gli istanti sono altresì comproprietari nella misura del 50% ciascuno di un immobile sito in Carloforte (SU) nella via XX Settembre n. 135 (contraddistinto in catasto fabbricati del comune di Carloforte alla Sez. A, Foglio 19, particella 1120, subalterno 5, Cat. A/3), relativamente al quale gli stessi hanno già concordato di procedere con l'alienazione a terzi e, nell'ottica di definizione dei Part rapporti di dare e avere tra i coniugi, di attribuire esclusivamente al Signor il ricavato dalla vendita.
I crediti residui della locazione dell'immobile, per i quali è stata avviata un'azione di recupero, rimarranno a favore della Signora Parte_1
La gestione dei rapporti con le utenze in corso ed eventuali pendenze verranno Part gestiti dai Signori e Parte_1
E) Le predette condizioni devono intendersi quale più ampia e definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dipendenti dal coniugio.
I coniugi danno atto di aver provveduto con separato accordo alla divisione degli oggetti e beni personali presenti nella casa coniugale.
F) I coniugi riconoscono e si danno atto di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non vantare, pertanto, alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento;
riconoscono e si danno atto, altresì, di aver definito ogni rapporto economico di dare-avere tra loro in essere secondo le modalità di cui al presente atto.
G) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4422 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/03/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Susanna Calderone, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Susanna Calderone, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/07/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza.
B) La casa coniugale, inclusi gli arredi, rimarrà nella disponibilità della Signora Part
mentre si dà atto che il Signor ha già provveduto a trasferire Parte_1 il proprio domicilio nella via Fleming n. 20 in Cagliari.
Part C) Il Signor cederà alla Signora la propria quota pari al 50% Parte_1 della proprietà sull'immobile coniugale e quest'ultima si farà carico integralmente del mutuo residuo a partire al mese di luglio 2025.
A fronte della cessione la Signora dovrà corrispondere al Signor Parte_1 Part la somma di € 30.000,00 quale corrispettivo determinato forfettariamente tenuto conto delle somme versate dal Signor per l'acquisto della Parte_2 casa e dei successivi lavori di ristrutturazione delle parti condominiali.
Il beneficio fiscale dei lavori di ristrutturazione verrà trasferito a favore della Signora Parte_1
Il corrispettivo, per espresso accordo tra le parti, potrà essere versato entro il 31 dicembre 2030.
Pag. 2 di 3 D) Gli istanti sono altresì comproprietari nella misura del 50% ciascuno di un immobile sito in Carloforte (SU) nella via XX Settembre n. 135 (contraddistinto in catasto fabbricati del comune di Carloforte alla Sez. A, Foglio 19, particella 1120, subalterno 5, Cat. A/3), relativamente al quale gli stessi hanno già concordato di procedere con l'alienazione a terzi e, nell'ottica di definizione dei Part rapporti di dare e avere tra i coniugi, di attribuire esclusivamente al Signor il ricavato dalla vendita.
I crediti residui della locazione dell'immobile, per i quali è stata avviata un'azione di recupero, rimarranno a favore della Signora Parte_1
La gestione dei rapporti con le utenze in corso ed eventuali pendenze verranno Part gestiti dai Signori e Parte_1
E) Le predette condizioni devono intendersi quale più ampia e definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dipendenti dal coniugio.
I coniugi danno atto di aver provveduto con separato accordo alla divisione degli oggetti e beni personali presenti nella casa coniugale.
F) I coniugi riconoscono e si danno atto di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non vantare, pertanto, alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento;
riconoscono e si danno atto, altresì, di aver definito ogni rapporto economico di dare-avere tra loro in essere secondo le modalità di cui al presente atto.
G) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3