Art. 39. Conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli
Sono altresi' trasferite alla regione le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo comma.
Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel quadro della programmazione nazionale, d'intesa con la regione.
La regione e' sentita altresi' sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonche' sui pareri e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a tali enti.
Sono altresi' trasferite alla regione le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo comma.
Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel quadro della programmazione nazionale, d'intesa con la regione.
La regione e' sentita altresi' sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonche' sui pareri e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a tali enti.