Articolo 8 della Legge 17 ottobre 1996, n. 534
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 novembre 1996
Art. 8. 1. Il Ministro puo' erogare contributi annuali alle istituzioni
culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le
quali: a) svolgano la loro attivita' da almeno un triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
c) promuovano e svolgano attivita' di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
d) svolgano la propria attivita' sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
Entrata in vigore il 6 novembre 1996
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