Art. 8. 1. Il Ministro puo' erogare contributi annuali alle istituzioni
culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le
quali: a) svolgano la loro attivita' da almeno un triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
c) promuovano e svolgano attivita' di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
d) svolgano la propria attivita' sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le
quali: a) svolgano la loro attivita' da almeno un triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
c) promuovano e svolgano attivita' di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
d) svolgano la propria attivita' sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.