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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3170/2017 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Parte_1 C.F._1
Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv. Alfredo Bragagni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
r.p.t., elettivamente domiciliata in Orbetello, via Trento n. 2, presso lo studio dell'avv.
Fabiana Di Vincenzo, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'avv. Michele Pelosi, e rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Stefania Votano e
Ludovico Aldo Pagano, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte_2
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_3
pagina 1 di 11 Orbetello, via Gioberti n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Giovanna Canessa, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'8.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso d'aver acquistato Parte_1 il 15 maggio 2012 dall' un Parte_3 magazzino sito nel Comune di Capalbio, confinante, tra gli altri, con un immobile della società sul quale insisteva una porta d'accesso del magazzino Parte_4 citato, e allegando che da tre anni detta porta sarebbe stata completamente inutilizzabile a causa del posizionamento di un'enorme catasta di materiale edili ad opera della società convenuta, ha chiesto al Tribunale di Grosseto accertarsi l'esistenza di una servitù di accesso e passaggio in favore del magazzino e ai danni del bene della società
[...]
, per l'effetto, condannarsi questa a rimuovere gli ostacoli al suo libero e Parte_4 pieno esercizio.
Si costituiva in giudizio la assumendo in primo luogo che Controparte_3 la porta controversa fosse stata realizzata clandestinamente in occasione dell'acquisto del magazzino, al plausibile scopo di evitare alla neoacquirente di dover usare l'altro accesso insistente sul fondo della sua dante causa per mero scrupolo difensivo, Parte_2 eccepiva l'estinzione dell'eventuale servitù per non uso ventennale ex art. 1073 c.c.; ad ogni modo, chiedeva di poter chiamare in causa la da cui Controparte_2 nel 2003 aveva acquistato il fondo gravato dall'assunta servitù, per ottenere la riduzione del prezzo di vendita dell'immobile, nella misura di € 25.000,00, e il risarcimento del danno legato alla parziale inutilizzazione dello stesso e il lucro cessante per la sua mancata rivendita.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo l'inesistenza della famigerata porta all'epoca in cui alienò il fondo
[...] alla società e l'estinzione dell'ipotetica servitù per non uso Parte_4 ventennale;
nell'eventualità in cui fosse stata accertata giudizialmente l'esistenza della porta, opponeva alla convenuta l'apparenza del peso gravante sul fondo acquistato, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e comunque la prescrizione decennale ordinaria dei diritti pagina 2 di 11 originati dal contratto siglato nel 2003.
Alla prima udienza del 7.11.2018, l'attrice, in conseguenza delle difese svolte dagli avversari, chiedeva e otteneva a sua volta l'autorizzazione a chiamare in giudizio la propria dante causa affinché, nella denegata ipotesi di rigetto della Parte_2 propria domanda, fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita del 2012, sia per la mancanza di qualità essenziali del bene che per la sua difformità rispetto alle planimetrie catastali a causa della mancanza dell'accesso alla corte esterna, con condanna della terza chiamata a restituirle il prezzo, maggiorato degli interessi, e tenerla indenne da tutte le conseguenze negative eventualmente derivanti da una pronuncia pregiudizievole nei propri confronti, oltre a risarcirle il danno scaturito dall'inutilizzazione dell'immobile.
Si costituiva, quindi, in giudizio l' per confermare l'esistenza della porta Parte_2 controversa al momento della compravendita del 2012 e contestare le domande avanzate in via subordinata dall'attrice nei suoi confronti.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse, per essere decisa dal mutato Giudicante ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025, dopo il deposito di note conclusive e il rilievo officioso di un'ipotizzabile nullità della compravendita del 2012 per assenza di utili accessi al magazzino.
*****
1. La domanda principale di accertamento della servitù di passaggio.
La domanda attorea promossa contro la società e è infondata e Pt_4 Parte_4 va respinta.
che il 15 maggio 2012 acquistò dall' Parte_1 Parte_3 un magazzino sito in Capalbio, fraz. Borgo Carige, loc. Carige
[...]
Bassa, Strada Pedemontana n. 27 (all. 1 della citazione), ha convenuto in giudizio la società e proprietaria dal 2003 di un immobile confinante con Pt_4 Parte_4 tale magazzino (all. 2 della convenuta), per ottenere l'accertamento di una servitù di accesso e passaggio che a suo dire insisterebbe sulla corte interna del complesso immobiliare della società convenuta per mezzo di una porta del magazzino preesistente all'acquisto e riportata anche nella planimetria catastale allegata alla compravendita (all.
2 della citazione); la domanda è preordinata, altresì, all'emissione di un ordine di rimozione rivolto contro la società dei materiali edili che la stessa avrebbe accatastato pagina 3 di 11 innanzi alla porta verso la fine del 2014, allo scopo d'interdirne l'apertura e il passaggio
(all. 3).
Non trattandosi di un giudizio possessorio e non avendo l'attrice chiesto una pronuncia costitutiva del diritto di servitù passaggio per interclusione del fondo, la domanda si fonda quindi sul precetto normativo di cui all'art. 1079 c.c., che regola l'azione di accertamento della servitù o più semplicemente, l'azione confessoria, esercitabile dal titolare della servitù che può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio, chiedendo la cessazione di eventuali impedimenti o turbative e chiedere la rimessione in pristino.
L'azione in parola tende esclusivamente all'accertamento dell'esistenza della servitù come rapporto reale oppure di talune qualità della stessa come la durata, il contenuto, la spettanza a un determinato soggetto.
La dimostrazione dell'esistenza della servitù da accertare dev'essere rigorosa, esigendosi la prova che la situazione di fatto denunciata rappresenti il contenuto di un diritto reale validamente costituto.
Con particolare riguardo alle servitù di passaggio volontarie - quale quella invocata nella specie -, esse possono costituirsi per contratto, testamento, usucapione e destinazione del padre di famiglia (art. 1031 c.c.).
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o d'acquisto, non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (cfr. ex multis Cass. n. 12008/2004 e Cass. n.
18890/2014).
Nel caso concreto, il Giudicante deve preliminarmente rilevare la totale carenza di allegazione circa la modalità di acquisto/costituzione della rivendicata servitù di passaggio, essendosi l'attrice e la sua dante causa concentrate per Parte_2
l'intero giudizio nella dimostrazione della preesistenza di una visibile porta d'accesso al magazzino rispetto alla compravendita del 2012, da cui inferire l'esistenza della servitù.
Solo negli atti conclusivi del processo è stata allegata la ricorrenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, evincibile, secondo la prospettazione attorea, dalla pagina 4 di 11 visibilità e risalenza della porta del magazzino, mentre secondo la versione offerta dall' dall'originaria appartenenza dell'intero compendio immobiliare alla Parte_2
la quale, nel tempo, e previo frazionamento, avrebbe alienato le Controparte_2 singole unità immobiliari a terzi, fra cui l' negli anni 2002-2003 e la Parte_2 società nel 2003. Parte_4
Quantunque l'ammissibilità dell'integrazione della causa petendi - atteso che la servitù è un diritto autodeterminato, sicché la "causa petendi" dell'azione confessoria si identifica con esso e col bene che ne forma l'oggetto, piuttosto che con i fatti o gli atti allegati a suo fondamento (cfr. Cass. n. 24400/2014 e Cass. n. 23565/2019) -, le argomentazioni difensive non colgono nel segno.
Certamente non quelle di parte attrice, che neppure allega gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1062 c.c..
Ma neanche quelle della terza chiamata.
Infatti, ai sensi dell'art. 1062 c.c. la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. In tali casi, il secondo comma della norma prevede che, se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
È, quindi, necessario che l'originario proprietario di un fondo abbia costruito sul suo bene opere permanenti, per effetto delle quali una parte del fondo risulta asservita a un'altra parte dello stesso fondo, consentendone una migliore utilizzazione.
All'uopo, la giurisprudenza ha chiarito che la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia l'art. 1062 c.c. postula l'esistenza di segni e opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco e obiettivo del peso imposto al fondo servente, e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua detta separazione, che determina l'automatica conversione dello stato di fatto in quello di diritto;
ne consegue che non può ritenersi sufficiente, al riguardo, l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo (cfr. Cass. n.
3389/2009); ha inoltre precisato che “…per un verso, il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la pagina 5 di 11 costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario;
per altro verso, essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario, le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da escluderne la precarietà, e apparenti, in modo da render certi e manifesti a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto (cfr. Cass. n. 3219/2014).
Nel caso di specie, alcuna prova è stata offerta dall'attrice e dall' circa Parte_2
l'esistenza di segni e opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco e obiettivo del peso imposto al fondo servente, al momento della divisione dei fondi in esame, in quanto la preesistenza della porta controversa rispetto al frazionamento del compendio immobiliare dalla è stata allegata per la prima volta Controparte_2 dalla terza chiamata negli atti finali.
Né detta preesistenza poteva desumersi dall'assunta interclusione del magazzino in assenza di detta porta, dato che lo stesso è dotato pacificamente di un altro ingresso, sebbene insistente sul fondo della venditrice Parte_2
Inammissibile risultava l'istanza attorea di ordinare al , ai sensi Controparte_4 dell'art. 210 c.p.c., la denuncia di inizio attività n. 1123/2003 citata nel contratto di compravendita del 15.5.2012 e che il stesso, come dichiarato dalla parte, non CP_4 sarebbe stato in grado di rintracciare, posto che l'ammissibilità dell'ordine di esibizione è condizionata sia alla certezza dell'esistenza del documento di cui si chiede l'esibizione sia alla prova del suo possesso in capo al destinatario dell'ordine (art. 94 disp. att. c.p.c.).
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante ex art. 2697, co. 1 c.c. sui fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, conducono alla reiezione della domanda attorea proposta, rimanendo assorbite le questioni insorte fra la società e Pt_4 Parte_4
e la Controparte_2
2. La domanda di risoluzione del contratto e la domanda risarcitoria.
Attenendosi strettamente alle allegazioni delle parti interessate, è pacifica tra le stesse la stipula di un contratto di compravendita di un magazzino con due accessi, raffigurati nella rispettiva planimetria consegnata dalla venditrice all'acquirente Parte_2
pagina 6 di 11 Parte_1
È incontroversa, altresì, l'inutilizzabilità di uno dei due accessi da parte del compratore, poiché insistente sul fondo rimasto nella titolarità della venditrice non disposta a farvi transitare altri, sicché l'avvenuto accertamento negativo della servitù di accesso e passaggio tramite la porta che si affaccia sulla corte interna del fondo della società ende sostanzialmente il magazzino inaccessibile alla proprietà. Parte_4
Tenuto conto che la res alienata è stata utilizzata dall'acquirente per circa tre anni, e quindi può scongiurarsi l'ipotizzato vizio di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. - in quanto detta fattispecie ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nella esecuzione della stessa (cfr. ex plurimis Cass. n. 37804/2022) -, nondimeno può predicarsi la risoluzione negoziale per carenza delle qualità essenziali del bene compravenduto ex art. 1497 c.c., in quanto in disparte l'omessa menzione nel contratto dell'indispensabilità della presenza e/o dell'uso della porta oggetto, è naturale che senza un libero accesso il magazzino difetti di quella caratteristica fondamentale per la quale il compratore decise di acquistarlo.
Alla risoluzione del contratto, conseguono gli effetti restitutori prescritti dall'art. 1458, co.
1 c.c..
Benvero, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire e un effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. n. 4442/2014).
Va subito precisato, tuttavia, che la condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione (cfr. Cass. n. 10917/2021).
In questo caso la condictio indebiti è stata ammissibilmente svolta soltanto dall'attrice, che ha chiesto la restituzione del prezzo versato in sede di compravendita;
la terza chiamata, di contro, ha proposto la domanda di restituzione dell'immobile soltanto in pagina 7 di 11 sede di memoria conclusiva, con quel che ne segue circa la sua tardività; fermo il diritto sostanziale della parte, e il correlativo obbligo insorto a carico dell'attrice di rilascio del bene, ciò non può tradursi in una pronuncia nell'attuale giudizio, stante la tardività della domanda.
L' allora, va condannata a restituire alla sig.ra il prezzo della Parte_2 Pt_1 vendita, pari ad € 24.000,00, maggiorato degli interessi legali dovuti ex art. 2033 c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, non avendo l'attrice allegato la mala fede dell'accipiens al momento della ricezione della somma.
La domanda di risarcimento del danno, viceversa, è fondata nei limiti di cui appreso.
Nell'ipotesi di risoluzione di vendita di cosa mancante di qualità essenziali ex art. art. 1497 c.c., il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c..
Ne consegue che non è necessario (in ragione dell'applicabilità delle disposizioni generali in tema di inadempimento delle obbligazioni) che il venditore sia in mala fede, essendo invece sufficiente la colpa dello stesso, giacché è il debitore a dover dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non imputabile all'obbligato.
L'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
D'altra parte, come ribadito dalla Suprema Corte “il danno connesso all'inadempimento è quindi quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore.
Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili” (cfr. ex multis Cass. n. 14595/2020).
Facendo applicazione di tali principi nel caso concreto, all'attrice va senz'altro pagina 8 di 11 riconosciuto il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in occasione della compravendita, pari alla somma complessiva di € 1.308,00, di cui € 348,00 per la trascrizione dell'atto ed € 960,00 per le imposte sul prezzo versato.
Poiché tale credito è di valore, sull'importo così quantificato dovranno computarsi la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno dal
15.5.2012, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. n. 3894/16).
Per converso, non è rimborsabile l'asserito costo sostenuto per il notaio, stimato nella somma di € 1.500,00, né è ristorabile il danno lamentato per il mancato sfruttamento del fondo attraverso la concessione in locazione a terzi, come sarebbe stato nelle intenzioni dell'odierna attrice.
Quanto alla prima voce, infatti, la funzione ripristinatoria della sanzione civile è incompatibile con un risarcimento del danno economico basato sulla mera notorietà di un fatto che la parte aveva l'onere di documentare, trattandosi del resto di pagamento tracciabile.
In ordine alla seconda voce, poi, giova rimarcare che il risarcimento del lucro cessante è riconosciuto solo in caso in cui vi sia la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova rigorosa.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante (…) esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. ex multis Cass.
n. 15680/2020).
Il danno da lucro cessante è un danno derivante dalla perdita di un reddito che la parte avrebbe verosimilmente realizzato, se non fosse avvenuto il fatto illecito del terzo. Si tratta del guadagno patrimoniale netto che viene meno al danneggiato a causa dell'illecito. Perché tale danno possa ritenersi esistente, dunque, è necessario che vi sia la prova che, in assenza del fatto illecito, il danneggiato avrebbe conseguito l'utilità economica di cui lamenta il mancato ottenimento.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, è stato precisato che "in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che pagina 9 di 11 necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale" (cfr.
Cass. n. 11968/2013).
Nel caso di cui si discute, la prospettata intenzione della sig.ra di mettere a reddito Pt_1 il magazzino acquistato, concedendolo in godimento a terzi dietro pagamento di un canone mensile, urta non solo contro l'inerzia della stessa riscontrata nei primi tre anni di piena disponibilità del magazzino, ma anche con l'impossibilità di locare il bene a seguito dell'accatastamento di materiali edili ad opera della società evento che Persona_1 avrebbe reso inservibile l'immobile a chiunque, eccezion fatta per l' che Parte_2 avrebbe potuto accedervi dalla sua proprietà.
Le spese processuali, la lite temeraria e la domanda di manleva dell'attrice.
Le spese di lite tra l'attrice, la convenuta e la terza chiamata seguono le Parte_2 rispettive soccombenze e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014.
Va, invece, respinta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale dell'attrice, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso e ulteriore rispetto all'onere delle relative spese.
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata dev'essere posto a carico dell'attrice, visto che la Controparte_2 chiamata in causa s'è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dalla medesima stessa rivelatasi infondata, a nulla rilevando che l'attrice non abbia proposto nei confronti della terza alcuna domanda.
Sempre in virtù del principio di causazione, stante l'accertamento negativo della servitù reclamata in questa sede in base al contratto di vendita risolto per inadempimento della venditrice quest'ultima dovrà risarcire all'attrice tutti gli importi che Parte_2 questa sarà tenuta a sborsare a titolo di spese processuali da rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le quali riassumo “tutte le conseguenze Controparte_2 negative eventualmente derivanti da una pronuncia pregiudizievole” nei confronti pagina 10 di 11 dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea proposta contro la Controparte_1
2) accoglie la domanda attorea proposta contro l' Parte_2
e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita
[...] stipulato in data il 15.5.2012 avente a oggetto il locale ad uso magazzino sito in
Capalbio, fraz. Borgo Carige, loc. Carige Bassa, Strada Pedemontana n. 27, censito al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, p.lla 333, sub. 39, cat. C/2;
3) condanna l' a Parte_2 restituire a la somma di € 24.000,00, oltre agli interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo, e a corrisponderle l'ulteriore importo di € 1.308,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali secondo quanto specificato in motivazione;
4) dichiara inammissibile, in quanto tardivamente formulata, la domanda dell'
[...] di restituzione dell'immobile Parte_2 compravenduto;
5) rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate da contro Parte_1
l' Parte_2 Pt_2
6) rigetta la domanda formulata da contro l'attrice ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.;
7) condanna l'attrice a rifondere alla e alla Controparte_1 le spese di lite, che liquida per ognuna in € 3.809,00 per Controparte_2 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
8) condanna la terza chiamata Parte_2
a rimborsare all'attrice tutte le somme versande in base al capo di cui sopra;
[...]
9) condanna l' a Parte_2 rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 70,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3170/2017 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Parte_1 C.F._1
Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv. Alfredo Bragagni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
r.p.t., elettivamente domiciliata in Orbetello, via Trento n. 2, presso lo studio dell'avv.
Fabiana Di Vincenzo, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'avv. Michele Pelosi, e rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Stefania Votano e
Ludovico Aldo Pagano, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte_2
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_3
pagina 1 di 11 Orbetello, via Gioberti n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Giovanna Canessa, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'8.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso d'aver acquistato Parte_1 il 15 maggio 2012 dall' un Parte_3 magazzino sito nel Comune di Capalbio, confinante, tra gli altri, con un immobile della società sul quale insisteva una porta d'accesso del magazzino Parte_4 citato, e allegando che da tre anni detta porta sarebbe stata completamente inutilizzabile a causa del posizionamento di un'enorme catasta di materiale edili ad opera della società convenuta, ha chiesto al Tribunale di Grosseto accertarsi l'esistenza di una servitù di accesso e passaggio in favore del magazzino e ai danni del bene della società
[...]
, per l'effetto, condannarsi questa a rimuovere gli ostacoli al suo libero e Parte_4 pieno esercizio.
Si costituiva in giudizio la assumendo in primo luogo che Controparte_3 la porta controversa fosse stata realizzata clandestinamente in occasione dell'acquisto del magazzino, al plausibile scopo di evitare alla neoacquirente di dover usare l'altro accesso insistente sul fondo della sua dante causa per mero scrupolo difensivo, Parte_2 eccepiva l'estinzione dell'eventuale servitù per non uso ventennale ex art. 1073 c.c.; ad ogni modo, chiedeva di poter chiamare in causa la da cui Controparte_2 nel 2003 aveva acquistato il fondo gravato dall'assunta servitù, per ottenere la riduzione del prezzo di vendita dell'immobile, nella misura di € 25.000,00, e il risarcimento del danno legato alla parziale inutilizzazione dello stesso e il lucro cessante per la sua mancata rivendita.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo l'inesistenza della famigerata porta all'epoca in cui alienò il fondo
[...] alla società e l'estinzione dell'ipotetica servitù per non uso Parte_4 ventennale;
nell'eventualità in cui fosse stata accertata giudizialmente l'esistenza della porta, opponeva alla convenuta l'apparenza del peso gravante sul fondo acquistato, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e comunque la prescrizione decennale ordinaria dei diritti pagina 2 di 11 originati dal contratto siglato nel 2003.
Alla prima udienza del 7.11.2018, l'attrice, in conseguenza delle difese svolte dagli avversari, chiedeva e otteneva a sua volta l'autorizzazione a chiamare in giudizio la propria dante causa affinché, nella denegata ipotesi di rigetto della Parte_2 propria domanda, fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita del 2012, sia per la mancanza di qualità essenziali del bene che per la sua difformità rispetto alle planimetrie catastali a causa della mancanza dell'accesso alla corte esterna, con condanna della terza chiamata a restituirle il prezzo, maggiorato degli interessi, e tenerla indenne da tutte le conseguenze negative eventualmente derivanti da una pronuncia pregiudizievole nei propri confronti, oltre a risarcirle il danno scaturito dall'inutilizzazione dell'immobile.
Si costituiva, quindi, in giudizio l' per confermare l'esistenza della porta Parte_2 controversa al momento della compravendita del 2012 e contestare le domande avanzate in via subordinata dall'attrice nei suoi confronti.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse, per essere decisa dal mutato Giudicante ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025, dopo il deposito di note conclusive e il rilievo officioso di un'ipotizzabile nullità della compravendita del 2012 per assenza di utili accessi al magazzino.
*****
1. La domanda principale di accertamento della servitù di passaggio.
La domanda attorea promossa contro la società e è infondata e Pt_4 Parte_4 va respinta.
che il 15 maggio 2012 acquistò dall' Parte_1 Parte_3 un magazzino sito in Capalbio, fraz. Borgo Carige, loc. Carige
[...]
Bassa, Strada Pedemontana n. 27 (all. 1 della citazione), ha convenuto in giudizio la società e proprietaria dal 2003 di un immobile confinante con Pt_4 Parte_4 tale magazzino (all. 2 della convenuta), per ottenere l'accertamento di una servitù di accesso e passaggio che a suo dire insisterebbe sulla corte interna del complesso immobiliare della società convenuta per mezzo di una porta del magazzino preesistente all'acquisto e riportata anche nella planimetria catastale allegata alla compravendita (all.
2 della citazione); la domanda è preordinata, altresì, all'emissione di un ordine di rimozione rivolto contro la società dei materiali edili che la stessa avrebbe accatastato pagina 3 di 11 innanzi alla porta verso la fine del 2014, allo scopo d'interdirne l'apertura e il passaggio
(all. 3).
Non trattandosi di un giudizio possessorio e non avendo l'attrice chiesto una pronuncia costitutiva del diritto di servitù passaggio per interclusione del fondo, la domanda si fonda quindi sul precetto normativo di cui all'art. 1079 c.c., che regola l'azione di accertamento della servitù o più semplicemente, l'azione confessoria, esercitabile dal titolare della servitù che può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio, chiedendo la cessazione di eventuali impedimenti o turbative e chiedere la rimessione in pristino.
L'azione in parola tende esclusivamente all'accertamento dell'esistenza della servitù come rapporto reale oppure di talune qualità della stessa come la durata, il contenuto, la spettanza a un determinato soggetto.
La dimostrazione dell'esistenza della servitù da accertare dev'essere rigorosa, esigendosi la prova che la situazione di fatto denunciata rappresenti il contenuto di un diritto reale validamente costituto.
Con particolare riguardo alle servitù di passaggio volontarie - quale quella invocata nella specie -, esse possono costituirsi per contratto, testamento, usucapione e destinazione del padre di famiglia (art. 1031 c.c.).
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o d'acquisto, non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (cfr. ex multis Cass. n. 12008/2004 e Cass. n.
18890/2014).
Nel caso concreto, il Giudicante deve preliminarmente rilevare la totale carenza di allegazione circa la modalità di acquisto/costituzione della rivendicata servitù di passaggio, essendosi l'attrice e la sua dante causa concentrate per Parte_2
l'intero giudizio nella dimostrazione della preesistenza di una visibile porta d'accesso al magazzino rispetto alla compravendita del 2012, da cui inferire l'esistenza della servitù.
Solo negli atti conclusivi del processo è stata allegata la ricorrenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, evincibile, secondo la prospettazione attorea, dalla pagina 4 di 11 visibilità e risalenza della porta del magazzino, mentre secondo la versione offerta dall' dall'originaria appartenenza dell'intero compendio immobiliare alla Parte_2
la quale, nel tempo, e previo frazionamento, avrebbe alienato le Controparte_2 singole unità immobiliari a terzi, fra cui l' negli anni 2002-2003 e la Parte_2 società nel 2003. Parte_4
Quantunque l'ammissibilità dell'integrazione della causa petendi - atteso che la servitù è un diritto autodeterminato, sicché la "causa petendi" dell'azione confessoria si identifica con esso e col bene che ne forma l'oggetto, piuttosto che con i fatti o gli atti allegati a suo fondamento (cfr. Cass. n. 24400/2014 e Cass. n. 23565/2019) -, le argomentazioni difensive non colgono nel segno.
Certamente non quelle di parte attrice, che neppure allega gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1062 c.c..
Ma neanche quelle della terza chiamata.
Infatti, ai sensi dell'art. 1062 c.c. la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. In tali casi, il secondo comma della norma prevede che, se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
È, quindi, necessario che l'originario proprietario di un fondo abbia costruito sul suo bene opere permanenti, per effetto delle quali una parte del fondo risulta asservita a un'altra parte dello stesso fondo, consentendone una migliore utilizzazione.
All'uopo, la giurisprudenza ha chiarito che la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia l'art. 1062 c.c. postula l'esistenza di segni e opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco e obiettivo del peso imposto al fondo servente, e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua detta separazione, che determina l'automatica conversione dello stato di fatto in quello di diritto;
ne consegue che non può ritenersi sufficiente, al riguardo, l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo (cfr. Cass. n.
3389/2009); ha inoltre precisato che “…per un verso, il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la pagina 5 di 11 costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario;
per altro verso, essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario, le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da escluderne la precarietà, e apparenti, in modo da render certi e manifesti a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto (cfr. Cass. n. 3219/2014).
Nel caso di specie, alcuna prova è stata offerta dall'attrice e dall' circa Parte_2
l'esistenza di segni e opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco e obiettivo del peso imposto al fondo servente, al momento della divisione dei fondi in esame, in quanto la preesistenza della porta controversa rispetto al frazionamento del compendio immobiliare dalla è stata allegata per la prima volta Controparte_2 dalla terza chiamata negli atti finali.
Né detta preesistenza poteva desumersi dall'assunta interclusione del magazzino in assenza di detta porta, dato che lo stesso è dotato pacificamente di un altro ingresso, sebbene insistente sul fondo della venditrice Parte_2
Inammissibile risultava l'istanza attorea di ordinare al , ai sensi Controparte_4 dell'art. 210 c.p.c., la denuncia di inizio attività n. 1123/2003 citata nel contratto di compravendita del 15.5.2012 e che il stesso, come dichiarato dalla parte, non CP_4 sarebbe stato in grado di rintracciare, posto che l'ammissibilità dell'ordine di esibizione è condizionata sia alla certezza dell'esistenza del documento di cui si chiede l'esibizione sia alla prova del suo possesso in capo al destinatario dell'ordine (art. 94 disp. att. c.p.c.).
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante ex art. 2697, co. 1 c.c. sui fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, conducono alla reiezione della domanda attorea proposta, rimanendo assorbite le questioni insorte fra la società e Pt_4 Parte_4
e la Controparte_2
2. La domanda di risoluzione del contratto e la domanda risarcitoria.
Attenendosi strettamente alle allegazioni delle parti interessate, è pacifica tra le stesse la stipula di un contratto di compravendita di un magazzino con due accessi, raffigurati nella rispettiva planimetria consegnata dalla venditrice all'acquirente Parte_2
pagina 6 di 11 Parte_1
È incontroversa, altresì, l'inutilizzabilità di uno dei due accessi da parte del compratore, poiché insistente sul fondo rimasto nella titolarità della venditrice non disposta a farvi transitare altri, sicché l'avvenuto accertamento negativo della servitù di accesso e passaggio tramite la porta che si affaccia sulla corte interna del fondo della società ende sostanzialmente il magazzino inaccessibile alla proprietà. Parte_4
Tenuto conto che la res alienata è stata utilizzata dall'acquirente per circa tre anni, e quindi può scongiurarsi l'ipotizzato vizio di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. - in quanto detta fattispecie ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nella esecuzione della stessa (cfr. ex plurimis Cass. n. 37804/2022) -, nondimeno può predicarsi la risoluzione negoziale per carenza delle qualità essenziali del bene compravenduto ex art. 1497 c.c., in quanto in disparte l'omessa menzione nel contratto dell'indispensabilità della presenza e/o dell'uso della porta oggetto, è naturale che senza un libero accesso il magazzino difetti di quella caratteristica fondamentale per la quale il compratore decise di acquistarlo.
Alla risoluzione del contratto, conseguono gli effetti restitutori prescritti dall'art. 1458, co.
1 c.c..
Benvero, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire e un effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. n. 4442/2014).
Va subito precisato, tuttavia, che la condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione (cfr. Cass. n. 10917/2021).
In questo caso la condictio indebiti è stata ammissibilmente svolta soltanto dall'attrice, che ha chiesto la restituzione del prezzo versato in sede di compravendita;
la terza chiamata, di contro, ha proposto la domanda di restituzione dell'immobile soltanto in pagina 7 di 11 sede di memoria conclusiva, con quel che ne segue circa la sua tardività; fermo il diritto sostanziale della parte, e il correlativo obbligo insorto a carico dell'attrice di rilascio del bene, ciò non può tradursi in una pronuncia nell'attuale giudizio, stante la tardività della domanda.
L' allora, va condannata a restituire alla sig.ra il prezzo della Parte_2 Pt_1 vendita, pari ad € 24.000,00, maggiorato degli interessi legali dovuti ex art. 2033 c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, non avendo l'attrice allegato la mala fede dell'accipiens al momento della ricezione della somma.
La domanda di risarcimento del danno, viceversa, è fondata nei limiti di cui appreso.
Nell'ipotesi di risoluzione di vendita di cosa mancante di qualità essenziali ex art. art. 1497 c.c., il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c..
Ne consegue che non è necessario (in ragione dell'applicabilità delle disposizioni generali in tema di inadempimento delle obbligazioni) che il venditore sia in mala fede, essendo invece sufficiente la colpa dello stesso, giacché è il debitore a dover dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non imputabile all'obbligato.
L'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
D'altra parte, come ribadito dalla Suprema Corte “il danno connesso all'inadempimento è quindi quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore.
Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili” (cfr. ex multis Cass. n. 14595/2020).
Facendo applicazione di tali principi nel caso concreto, all'attrice va senz'altro pagina 8 di 11 riconosciuto il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in occasione della compravendita, pari alla somma complessiva di € 1.308,00, di cui € 348,00 per la trascrizione dell'atto ed € 960,00 per le imposte sul prezzo versato.
Poiché tale credito è di valore, sull'importo così quantificato dovranno computarsi la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno dal
15.5.2012, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. n. 3894/16).
Per converso, non è rimborsabile l'asserito costo sostenuto per il notaio, stimato nella somma di € 1.500,00, né è ristorabile il danno lamentato per il mancato sfruttamento del fondo attraverso la concessione in locazione a terzi, come sarebbe stato nelle intenzioni dell'odierna attrice.
Quanto alla prima voce, infatti, la funzione ripristinatoria della sanzione civile è incompatibile con un risarcimento del danno economico basato sulla mera notorietà di un fatto che la parte aveva l'onere di documentare, trattandosi del resto di pagamento tracciabile.
In ordine alla seconda voce, poi, giova rimarcare che il risarcimento del lucro cessante è riconosciuto solo in caso in cui vi sia la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova rigorosa.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante (…) esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. ex multis Cass.
n. 15680/2020).
Il danno da lucro cessante è un danno derivante dalla perdita di un reddito che la parte avrebbe verosimilmente realizzato, se non fosse avvenuto il fatto illecito del terzo. Si tratta del guadagno patrimoniale netto che viene meno al danneggiato a causa dell'illecito. Perché tale danno possa ritenersi esistente, dunque, è necessario che vi sia la prova che, in assenza del fatto illecito, il danneggiato avrebbe conseguito l'utilità economica di cui lamenta il mancato ottenimento.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, è stato precisato che "in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che pagina 9 di 11 necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale" (cfr.
Cass. n. 11968/2013).
Nel caso di cui si discute, la prospettata intenzione della sig.ra di mettere a reddito Pt_1 il magazzino acquistato, concedendolo in godimento a terzi dietro pagamento di un canone mensile, urta non solo contro l'inerzia della stessa riscontrata nei primi tre anni di piena disponibilità del magazzino, ma anche con l'impossibilità di locare il bene a seguito dell'accatastamento di materiali edili ad opera della società evento che Persona_1 avrebbe reso inservibile l'immobile a chiunque, eccezion fatta per l' che Parte_2 avrebbe potuto accedervi dalla sua proprietà.
Le spese processuali, la lite temeraria e la domanda di manleva dell'attrice.
Le spese di lite tra l'attrice, la convenuta e la terza chiamata seguono le Parte_2 rispettive soccombenze e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014.
Va, invece, respinta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale dell'attrice, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso e ulteriore rispetto all'onere delle relative spese.
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata dev'essere posto a carico dell'attrice, visto che la Controparte_2 chiamata in causa s'è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dalla medesima stessa rivelatasi infondata, a nulla rilevando che l'attrice non abbia proposto nei confronti della terza alcuna domanda.
Sempre in virtù del principio di causazione, stante l'accertamento negativo della servitù reclamata in questa sede in base al contratto di vendita risolto per inadempimento della venditrice quest'ultima dovrà risarcire all'attrice tutti gli importi che Parte_2 questa sarà tenuta a sborsare a titolo di spese processuali da rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le quali riassumo “tutte le conseguenze Controparte_2 negative eventualmente derivanti da una pronuncia pregiudizievole” nei confronti pagina 10 di 11 dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea proposta contro la Controparte_1
2) accoglie la domanda attorea proposta contro l' Parte_2
e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita
[...] stipulato in data il 15.5.2012 avente a oggetto il locale ad uso magazzino sito in
Capalbio, fraz. Borgo Carige, loc. Carige Bassa, Strada Pedemontana n. 27, censito al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 38, p.lla 333, sub. 39, cat. C/2;
3) condanna l' a Parte_2 restituire a la somma di € 24.000,00, oltre agli interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo, e a corrisponderle l'ulteriore importo di € 1.308,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali secondo quanto specificato in motivazione;
4) dichiara inammissibile, in quanto tardivamente formulata, la domanda dell'
[...] di restituzione dell'immobile Parte_2 compravenduto;
5) rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate da contro Parte_1
l' Parte_2 Pt_2
6) rigetta la domanda formulata da contro l'attrice ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.;
7) condanna l'attrice a rifondere alla e alla Controparte_1 le spese di lite, che liquida per ognuna in € 3.809,00 per Controparte_2 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
8) condanna la terza chiamata Parte_2
a rimborsare all'attrice tutte le somme versande in base al capo di cui sopra;
[...]
9) condanna l' a Parte_2 rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 70,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
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