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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1212/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AB Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6246/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250015875182000 CONTRIBUTO UNIF 2022 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON AB in data 14.10.2025 e depositato il 13.11.2025, Ricorrente_1 , con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della a) cartella di pagamento n. 09420250015875182000 di euro 166,17 avente ad oggetto contributo unificato del 7/4/2022 , partita di credito n. 1121/2023 .
b) intimazione di pagamento n. 09420259005786704000 del 9.5.2025 per complessivi euro 2.782,58 derivante dai seguenti carichi:
1. Cartella n. 09420180008186540000 per TASSA AUTO anno 2014.
2. Cartella n. 09420210016200253000 per TASSA AUTO anno 2016;
3. Cartella n. 09420180008186540000 per TASSA AUTO anno 2013;
4. Cartella n. 09420210016200253000 per TASSA AUTO anno 2016;
5. Cartella n. 09420220010144926000 per TASSA AUTO anni 2017 e 2018;
6. Cartella n. 09420210016200253000 per TASSA AUTO anno 2016;
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificati gli atti presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
ON AB si costituiva e opponeva la propria carenza di legittimazione in relazione alle vicende successive alla iscrizione a ruolo, comunque regolarmente avvenuta sulla base degli avvisi di accertamento presupposto regolarmente notificati e divenuti inoppugnabili per mancata opposizione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle competenze di lite.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Con successiva memoria parte ricorrente evidenziava di aver proposto istanza di rateizzazione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e compensi di lite.
All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente evidenziare come non possa dirsi in alcun modo cessata la materia del contendere – come richiesto dalla difesa ricorrente – esclusivamente a motivo della affermata presentazione di una istanza di rateizzazione che non risulta nemmeno prodotta, che non si dice nemmeno se accolta e che, in ogni caso, manterrebbe in essere il credito almeno sino al pagamento dell'ultima rata. Tanto premesso, passando al merito, deve dirsi in primo luogo inammissibile il ricorso verso la cartella sub a, n. 09420250015875182000 ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis D.Lgs. 546/1992 avendo parte ricorrente opposto la omessa notifica dell'atto presupposto e tuttavia omesso di evocare in giudizio anche IT GI.
Quanto all'impugnazione dell'avviso di intimazione risulta assolutamente decisiva l'evidenza AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha provato la regolare notifica, di tutte le cartelle portate da detto atto. Il che rispetto alle cartelle sub 4 e 5 (notificate a mani rispettivamente il 21.9.2022 e 23.3.2022) implica pure il rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti (non essendo certamente decorso un altro triennio dopo la notifica di detti atti e la notifica dell'intimazione impugnata): quanto poi alle altre cartelle risultano comprese:
- nel PFA n. 09480202300008026000 notificato a mani in data 4.4.2024 (e portante le cartelle sub 5 e 6);
- nell'AVI n. 09420239004304604000 notificato in data 31.8.2023 (portante le cartelle 1 e 2).
Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposto alle cartelle ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente degli atti interruttivi richiamati;
e non solo per avere ON AB provato la notifica degli atti presupposto e la regolarità della iscrizione a ruolo, ma essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024: “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto alla cartella sub a): il rigetto nel resto.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza nei confronti di entrambe le parti resistenti costituite e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla cartella n. 09420250015875182000. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 463,00 per ciascuna, oltre accessori ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AB Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6246/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250015875182000 CONTRIBUTO UNIF 2022 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005786704000 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON AB in data 14.10.2025 e depositato il 13.11.2025, Ricorrente_1 , con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della a) cartella di pagamento n. 09420250015875182000 di euro 166,17 avente ad oggetto contributo unificato del 7/4/2022 , partita di credito n. 1121/2023 .
b) intimazione di pagamento n. 09420259005786704000 del 9.5.2025 per complessivi euro 2.782,58 derivante dai seguenti carichi:
1. Cartella n. 09420180008186540000 per TASSA AUTO anno 2014.
2. Cartella n. 09420210016200253000 per TASSA AUTO anno 2016;
3. Cartella n. 09420180008186540000 per TASSA AUTO anno 2013;
4. Cartella n. 09420210016200253000 per TASSA AUTO anno 2016;
5. Cartella n. 09420220010144926000 per TASSA AUTO anni 2017 e 2018;
6. Cartella n. 09420210016200253000 per TASSA AUTO anno 2016;
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificati gli atti presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
ON AB si costituiva e opponeva la propria carenza di legittimazione in relazione alle vicende successive alla iscrizione a ruolo, comunque regolarmente avvenuta sulla base degli avvisi di accertamento presupposto regolarmente notificati e divenuti inoppugnabili per mancata opposizione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle competenze di lite.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Con successiva memoria parte ricorrente evidenziava di aver proposto istanza di rateizzazione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e compensi di lite.
All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente evidenziare come non possa dirsi in alcun modo cessata la materia del contendere – come richiesto dalla difesa ricorrente – esclusivamente a motivo della affermata presentazione di una istanza di rateizzazione che non risulta nemmeno prodotta, che non si dice nemmeno se accolta e che, in ogni caso, manterrebbe in essere il credito almeno sino al pagamento dell'ultima rata. Tanto premesso, passando al merito, deve dirsi in primo luogo inammissibile il ricorso verso la cartella sub a, n. 09420250015875182000 ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis D.Lgs. 546/1992 avendo parte ricorrente opposto la omessa notifica dell'atto presupposto e tuttavia omesso di evocare in giudizio anche IT GI.
Quanto all'impugnazione dell'avviso di intimazione risulta assolutamente decisiva l'evidenza AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha provato la regolare notifica, di tutte le cartelle portate da detto atto. Il che rispetto alle cartelle sub 4 e 5 (notificate a mani rispettivamente il 21.9.2022 e 23.3.2022) implica pure il rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti (non essendo certamente decorso un altro triennio dopo la notifica di detti atti e la notifica dell'intimazione impugnata): quanto poi alle altre cartelle risultano comprese:
- nel PFA n. 09480202300008026000 notificato a mani in data 4.4.2024 (e portante le cartelle sub 5 e 6);
- nell'AVI n. 09420239004304604000 notificato in data 31.8.2023 (portante le cartelle 1 e 2).
Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposto alle cartelle ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente degli atti interruttivi richiamati;
e non solo per avere ON AB provato la notifica degli atti presupposto e la regolarità della iscrizione a ruolo, ma essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024: “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto alla cartella sub a): il rigetto nel resto.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza nei confronti di entrambe le parti resistenti costituite e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla cartella n. 09420250015875182000. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 463,00 per ciascuna, oltre accessori ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)