Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1212
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Omessa notifica atto presupposto

    Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis D.Lgs. 546/1992 avendo parte ricorrente opposto la omessa notifica dell'atto presupposto e tuttavia omesso di evocare in giudizio anche l'ente impositore.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposto e prescrizione/decadenza

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato la regolare notifica di tutte le cartelle portate dagli avvisi di intimazione. Per le cartelle nn. 4 e 5, notificate rispettivamente il 21.9.2022 e 23.3.2022, non è decorso il termine triennale di prescrizione prima della notifica dell'intimazione. Le altre cartelle risultano comprese in atti interruttivi successivi (PFA n. 09480202300008026000 notificato il 4.4.2024 e AVI n. 09420239004304604000 notificato il 31.8.2023). Pertanto, i rilievi sono inammissibili per intempestività e l'eccezione di prescrizione è infondata. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa.

  • Rigettato
    Istanza di rateizzazione

    La presentazione di un'istanza di rateizzazione, non prodotta e di cui non si conosce l'esito, non determina la cessazione della materia del contendere, poiché il credito permane fino al saldo dell'ultima rata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1212
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1212
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo