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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 6661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6661 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via Gramsci n. 19 presso lo studio dell'avv. Stefania Turnaturi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C. F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Capua Vetere il 23/11/1993 e residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Con note di precisazione delle conclusioni depositate il 25/03/2025 il difensore della parte ricorrente si riportava ai propri atti e ne chiedeva l'integrale accoglimento, reiterando la richiesta di affido esclusivo dei figli minori alla SI.ra
. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis -12 e 49 ss. c.p.c. depositato il 12/07/2023 la ricorrente
, premesso di aver contratto matrimonio in Trentola Ducenta Parte_1 il 05/07/2014 con e che dalla loro unione sono nati due figli - Controparte_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
08/06/2020) -, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, la ricorrente rappresentava che il SI. dedito all'uso di CP_1 sostanze stupefacenti e di alcool, aveva in più occasioni usato violenza nei suoi confronti anche alla presenza dei figli minori, colpendola addirittura in un'occasione ripetutamente con pugni al capo e al viso, provocandole edema e tagli al labbro, al punto da vedersi costretta a lasciare la casa coniugale, in locazione, per rifugiarsi con i figli a casa dei suoi genitori.
Dal punto di vista economico evidenziava di svolgere saltuariamente la professione di badante/colf e che invece il resistente svolgeva in maniera saltuaria la professione di piastrellista.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale quanto segue
: “1. Dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
(matrimonio con rito Civile/Concordatario contratto in data 05/07/2014,
[...] nel Comune di Trentola Ducenta, con atto Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta (CE), al n. 18 anno 2014 parte 2 serie A). 2.
Dichiara la separazione addebitabile a 3. Affidare i figli Controparte_1 minori in modo esclusivo alla madre, con residenza esclusiva presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra il padre ed i figli con
2 la presenza di un assistente sociale e in un luogo protetto e sicuro.
5. Disporre che il signor provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, Controparte_1 mediante versamento a , dell'importo di Euro 500,00 Parte_1 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di agosto) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: agosto 2024), purché l'indice sia positivo;
6. Disporre che il signor provveda Controparte_1 al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo
e documentate;
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
DOMANDA DI
DOVORZIO 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da e matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato con rito Concordatario, in data 05/07/2014, nel Comune di Trentola
Ducenta, con atto Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trentola
Ducenta (CE), al n. 18 anno 2014 parte 2 serie A.
2.Confermare il provvedimento della separazione. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare d'ufficio.”
All'esito di un rinvio per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 16.02.2024 compariva soltanto parte ricorrente dinanzi al
Giudice delegato il quale, dopo aver ascoltato la parte, si riservava e, con ordinanza del 15.03.2024, così provvedeva: “ a) in via provvisoria ed urgente : - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ai sensi dell'art 191, comma 2, c.c., dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
- affida i figli minori,
[...]
( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...]_3 Persona_4
TU il 8.06.2020) , in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei;
- dispone che eserciti il proprio diritto/dovere di visita ai figli Controparte_1 minori, esclusivamente alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Trentola
Ducenta, competenti in ragione del domicilio dei minori, secondo orari e modalità da concordarsi con i Servizi Sociali;
pone a carico di l'obbligo Controparte_1 di corrispondere mensilmente a l'assegno di euro 500,00 Parte_1
3 per il mantenimento dei figli minori ( 250,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla parte attrice entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
b) in via istruttoria: - dispone che i Servizi Sociali di Trentola
Ducenta, competenti in ragione del domicilio della ricorrente e dei figli minori, e di
Aversa, risultando ivi domiciliato il resistente alla via Vicinale Cappellone n. 4, depositino in atti, entro il termine del 30.05.2024, dettagliate relazioni sui nuclei familiari delle parti in causa nonché' in merito alle condizioni di vita morali e materiali dei minori, e della , ed ai rapporti dei Persona_3 Persona_4 minori con entrambi i genitori, nonché in ordine all'andamento degli incontri padre-figli per come previsti con il presente provvedimento, e, in caso di difficoltà o assenza degli stessi, in ordine alle ragioni di tanto;
- dispone che la Cancelleria provveda a richiedere alla Procura della Repubblica in sede gli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali, per abusi familiari e/o violenza domestica, pendenti tra le parti in causa;
- dichiara inammissibili gli accertamenti di Guardia di
Finanza richiesti dalla parte ricorrente in udienza sulle condizioni reddituali del resistente;
- c ) Fissa per ogni valutazione sul prosieguo del processo l'udienza del
18.06.2024; - d) dispone ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte nel termine perentorio del 18.06.2024; d) ai fini del calendario del processo evidenzia che l'udienza ex art. 473-bis. 28 c.p.c. sarà fissata entro la data del 2.07.2025; e) manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti, al Pubblico Ministero in sede, all'Ufficiale di
Stato Civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi ed ai Servizi Sociali del Comune di Trentola Ducenta e di Aversa”.
In data 28.06.2024 veniva depositata, a cura di parte ricorrente, relazione resa dal
Centro per la Famiglia “ Armonia” di Aversa in merito all'andamento degli incontri padre-figli ed in data 26.09.2024 relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Trentola Ducenta sul contesto ambientale di vita dei minori.
4 Con ordinanza del 18.12.2024 veniva onerata nuovamente la Cancelleria della richiesta alla Procura in sede degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali, per abusi familiari e/o violenza domestica, pendenti tra le parti in causa, e veniva fissava l'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. con concessione dei termini di rito.
Dunque, con ordinanza del 1.05.2024, sulle conclusioni rassegnate dalla sola ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio con trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Questioni preliminari.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito (cfr notifica del ricorso introduttivo depositata in atti 08.01.2024).
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente avverso il coniuge,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la stessa deve essere rigettata, tenuto conto che parte ricorrente non ha articolato richieste istruttorie in merito e si è limitata ad allegare in atti mere denunce, inidonee, in assenza di riscontro probatorio, a comprovare i fatti ivi dedotti.
Ne consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c, con rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
Sull'affidamento dei figli minori, (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), sulla loro collocazione e sul Per_2 diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli delle parti in causa ritiene che debba essere confermato il loro affidamento in via esclusiva alla madre, stabilito in
5 sede di provvedimenti provvisori, in quanto pienamente rispondente all'interesse dei minori.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione
e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
6 L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244)
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo dei minori, e , alla madre. Per_1 Per_2
Nel caso di specie la manifesta carenza genitoriale del padre emerge dalla relazione resa in atti in merito allo svolgimento degli incontri protetti padre-figlio disposti in corso di giudizio. Nello specifico dalla relazione resa dal Centro per la famiglia ove si sono svolti gli incontri padre-figli è emersa: “ l'incapacità del signor CP_1 di interagire in modo adeguato con i figli, unita alle sue frequenti distrazioni
(spesso chatta col cellulare) e ai commenti inopportuni, evidenzia una pesante disfunzionalità nelle dinamiche familiari. È chiaro che tali comportamenti non solo impediscono lo sviluppo di una relazione sana e affettuosa con i figli, ma aumentano il disagio e la confusione dei minori, già provati dalla separazione dei genitori e dalla conflittualità familiare” (Cfr. relazione versata in atti il
28.06.2024).”
Ne discende che appare pienamente confacente all'interesse dei minori confermare il loro affido in via esclusiva alla madre e la collocazione dei minori presso la residenza di quest'ultima.
In merito agli incontri padre-figli nulla si dispone allo stato, risultando in via preliminare necessario suggerire al sig. di intraprendere presso Controparte_1
i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Aversa, ove egli risulta domiciliato alla via Vicinale Cappellone n. 4, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, con onere dei detti Servizi Sociali di deposito in atti di
7 dettagliata relazione in merito all'esito dello stesso entro il termine del 31.01.2026, all'esito del quale si valuteranno eventuali modalità di ripresa degli stessi.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori, (nato a [...] Per_1 il 25/09/2014) e (nato a [...] il [...]). Per_2
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della prole, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - onere non assolto dal resistente - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148
e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
Nel caso di specie, in assenza di documentazione reddituale, va tenuto conto delle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente che ha dichiarato di essere disoccupata e di vivere con l'aiuto economico della famiglia, facendo da badante alla nonna e che il resistente lavora come piastrellista (cfr. dichiar udienza del 16.02.2024).
8 Orbene alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio ritiene equo confermare, quanto stabilito in sede di prima udienza e pertanto porre a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, il versamento alla ricorrente della complessiva somma di euro 500,00 ( euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario, specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sulla domanda di divorzio
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
Sulle spese di lite.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
a) dichiara la contumacia in giudizio di (nato a [...] Controparte_1
Capua Vetere il 23/11/1993);
9 b) pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., di
(nata ad [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]);
c) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 nei confronti di;
[...] Controparte_1
d) dispone l'affidamento dei figli minori, (nato a [...] il Per_1
25/09/2014) e (nato a [...] il [...]), in via Per_2 esclusiva alla madre, , e disciplina il diritto dovere di Parte_1 visita di nei confronti dei figli nei termini di cui in parte Controparte_1 motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
e) invita ad intraprendere presso i Servizi Sociali del Comune Controparte_1 di Aversa un percorso individuale di sostegno alla genitorialità con onere per i
Servizi Sociali del deposito in atti, entro la data del 31.01.2026, di dettagliata relazione in merito all'esito dello stesso;
g) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 ( Parte_1
250,00 per ciascun figlio), per il mantenimento dei figli, (nato a Per_1
LA (NA) il 25/09/2014) e (nato a [...] il Per_2
08/06/2020), oltre il 50%, delle spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta (atto n.
18, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
i) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza;
j) spese al definitivo.
Così deciso in Aversa, Camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
10 Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6661 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via Gramsci n. 19 presso lo studio dell'avv. Stefania Turnaturi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C. F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Capua Vetere il 23/11/1993 e residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Con note di precisazione delle conclusioni depositate il 25/03/2025 il difensore della parte ricorrente si riportava ai propri atti e ne chiedeva l'integrale accoglimento, reiterando la richiesta di affido esclusivo dei figli minori alla SI.ra
. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis -12 e 49 ss. c.p.c. depositato il 12/07/2023 la ricorrente
, premesso di aver contratto matrimonio in Trentola Ducenta Parte_1 il 05/07/2014 con e che dalla loro unione sono nati due figli - Controparte_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
08/06/2020) -, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, la ricorrente rappresentava che il SI. dedito all'uso di CP_1 sostanze stupefacenti e di alcool, aveva in più occasioni usato violenza nei suoi confronti anche alla presenza dei figli minori, colpendola addirittura in un'occasione ripetutamente con pugni al capo e al viso, provocandole edema e tagli al labbro, al punto da vedersi costretta a lasciare la casa coniugale, in locazione, per rifugiarsi con i figli a casa dei suoi genitori.
Dal punto di vista economico evidenziava di svolgere saltuariamente la professione di badante/colf e che invece il resistente svolgeva in maniera saltuaria la professione di piastrellista.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale quanto segue
: “1. Dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
(matrimonio con rito Civile/Concordatario contratto in data 05/07/2014,
[...] nel Comune di Trentola Ducenta, con atto Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta (CE), al n. 18 anno 2014 parte 2 serie A). 2.
Dichiara la separazione addebitabile a 3. Affidare i figli Controparte_1 minori in modo esclusivo alla madre, con residenza esclusiva presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra il padre ed i figli con
2 la presenza di un assistente sociale e in un luogo protetto e sicuro.
5. Disporre che il signor provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, Controparte_1 mediante versamento a , dell'importo di Euro 500,00 Parte_1 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di agosto) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: agosto 2024), purché l'indice sia positivo;
6. Disporre che il signor provveda Controparte_1 al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo
e documentate;
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
DOMANDA DI
DOVORZIO 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da e matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato con rito Concordatario, in data 05/07/2014, nel Comune di Trentola
Ducenta, con atto Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trentola
Ducenta (CE), al n. 18 anno 2014 parte 2 serie A.
2.Confermare il provvedimento della separazione. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare d'ufficio.”
All'esito di un rinvio per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 16.02.2024 compariva soltanto parte ricorrente dinanzi al
Giudice delegato il quale, dopo aver ascoltato la parte, si riservava e, con ordinanza del 15.03.2024, così provvedeva: “ a) in via provvisoria ed urgente : - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ai sensi dell'art 191, comma 2, c.c., dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
- affida i figli minori,
[...]
( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...]_3 Persona_4
TU il 8.06.2020) , in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei;
- dispone che eserciti il proprio diritto/dovere di visita ai figli Controparte_1 minori, esclusivamente alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Trentola
Ducenta, competenti in ragione del domicilio dei minori, secondo orari e modalità da concordarsi con i Servizi Sociali;
pone a carico di l'obbligo Controparte_1 di corrispondere mensilmente a l'assegno di euro 500,00 Parte_1
3 per il mantenimento dei figli minori ( 250,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla parte attrice entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
b) in via istruttoria: - dispone che i Servizi Sociali di Trentola
Ducenta, competenti in ragione del domicilio della ricorrente e dei figli minori, e di
Aversa, risultando ivi domiciliato il resistente alla via Vicinale Cappellone n. 4, depositino in atti, entro il termine del 30.05.2024, dettagliate relazioni sui nuclei familiari delle parti in causa nonché' in merito alle condizioni di vita morali e materiali dei minori, e della , ed ai rapporti dei Persona_3 Persona_4 minori con entrambi i genitori, nonché in ordine all'andamento degli incontri padre-figli per come previsti con il presente provvedimento, e, in caso di difficoltà o assenza degli stessi, in ordine alle ragioni di tanto;
- dispone che la Cancelleria provveda a richiedere alla Procura della Repubblica in sede gli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali, per abusi familiari e/o violenza domestica, pendenti tra le parti in causa;
- dichiara inammissibili gli accertamenti di Guardia di
Finanza richiesti dalla parte ricorrente in udienza sulle condizioni reddituali del resistente;
- c ) Fissa per ogni valutazione sul prosieguo del processo l'udienza del
18.06.2024; - d) dispone ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte nel termine perentorio del 18.06.2024; d) ai fini del calendario del processo evidenzia che l'udienza ex art. 473-bis. 28 c.p.c. sarà fissata entro la data del 2.07.2025; e) manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti, al Pubblico Ministero in sede, all'Ufficiale di
Stato Civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi ed ai Servizi Sociali del Comune di Trentola Ducenta e di Aversa”.
In data 28.06.2024 veniva depositata, a cura di parte ricorrente, relazione resa dal
Centro per la Famiglia “ Armonia” di Aversa in merito all'andamento degli incontri padre-figli ed in data 26.09.2024 relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Trentola Ducenta sul contesto ambientale di vita dei minori.
4 Con ordinanza del 18.12.2024 veniva onerata nuovamente la Cancelleria della richiesta alla Procura in sede degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali, per abusi familiari e/o violenza domestica, pendenti tra le parti in causa, e veniva fissava l'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. con concessione dei termini di rito.
Dunque, con ordinanza del 1.05.2024, sulle conclusioni rassegnate dalla sola ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio con trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Questioni preliminari.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito (cfr notifica del ricorso introduttivo depositata in atti 08.01.2024).
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente avverso il coniuge,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la stessa deve essere rigettata, tenuto conto che parte ricorrente non ha articolato richieste istruttorie in merito e si è limitata ad allegare in atti mere denunce, inidonee, in assenza di riscontro probatorio, a comprovare i fatti ivi dedotti.
Ne consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c, con rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
Sull'affidamento dei figli minori, (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), sulla loro collocazione e sul Per_2 diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli delle parti in causa ritiene che debba essere confermato il loro affidamento in via esclusiva alla madre, stabilito in
5 sede di provvedimenti provvisori, in quanto pienamente rispondente all'interesse dei minori.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione
e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
6 L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244)
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo dei minori, e , alla madre. Per_1 Per_2
Nel caso di specie la manifesta carenza genitoriale del padre emerge dalla relazione resa in atti in merito allo svolgimento degli incontri protetti padre-figlio disposti in corso di giudizio. Nello specifico dalla relazione resa dal Centro per la famiglia ove si sono svolti gli incontri padre-figli è emersa: “ l'incapacità del signor CP_1 di interagire in modo adeguato con i figli, unita alle sue frequenti distrazioni
(spesso chatta col cellulare) e ai commenti inopportuni, evidenzia una pesante disfunzionalità nelle dinamiche familiari. È chiaro che tali comportamenti non solo impediscono lo sviluppo di una relazione sana e affettuosa con i figli, ma aumentano il disagio e la confusione dei minori, già provati dalla separazione dei genitori e dalla conflittualità familiare” (Cfr. relazione versata in atti il
28.06.2024).”
Ne discende che appare pienamente confacente all'interesse dei minori confermare il loro affido in via esclusiva alla madre e la collocazione dei minori presso la residenza di quest'ultima.
In merito agli incontri padre-figli nulla si dispone allo stato, risultando in via preliminare necessario suggerire al sig. di intraprendere presso Controparte_1
i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Aversa, ove egli risulta domiciliato alla via Vicinale Cappellone n. 4, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, con onere dei detti Servizi Sociali di deposito in atti di
7 dettagliata relazione in merito all'esito dello stesso entro il termine del 31.01.2026, all'esito del quale si valuteranno eventuali modalità di ripresa degli stessi.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori, (nato a [...] Per_1 il 25/09/2014) e (nato a [...] il [...]). Per_2
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della prole, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - onere non assolto dal resistente - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148
e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
Nel caso di specie, in assenza di documentazione reddituale, va tenuto conto delle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente che ha dichiarato di essere disoccupata e di vivere con l'aiuto economico della famiglia, facendo da badante alla nonna e che il resistente lavora come piastrellista (cfr. dichiar udienza del 16.02.2024).
8 Orbene alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio ritiene equo confermare, quanto stabilito in sede di prima udienza e pertanto porre a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, il versamento alla ricorrente della complessiva somma di euro 500,00 ( euro 250,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante versamento su conto corrente bancario, specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sulla domanda di divorzio
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
Sulle spese di lite.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
a) dichiara la contumacia in giudizio di (nato a [...] Controparte_1
Capua Vetere il 23/11/1993);
9 b) pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., di
(nata ad [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]);
c) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1 nei confronti di;
[...] Controparte_1
d) dispone l'affidamento dei figli minori, (nato a [...] il Per_1
25/09/2014) e (nato a [...] il [...]), in via Per_2 esclusiva alla madre, , e disciplina il diritto dovere di Parte_1 visita di nei confronti dei figli nei termini di cui in parte Controparte_1 motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
e) invita ad intraprendere presso i Servizi Sociali del Comune Controparte_1 di Aversa un percorso individuale di sostegno alla genitorialità con onere per i
Servizi Sociali del deposito in atti, entro la data del 31.01.2026, di dettagliata relazione in merito all'esito dello stesso;
g) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 ( Parte_1
250,00 per ciascun figlio), per il mantenimento dei figli, (nato a Per_1
LA (NA) il 25/09/2014) e (nato a [...] il Per_2
08/06/2020), oltre il 50%, delle spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta (atto n.
18, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
i) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza;
j) spese al definitivo.
Così deciso in Aversa, Camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
10 Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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