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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 7 maggio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3813/2022
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto I, n. 143, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Filippo Basile, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona dell'Avvocato Responsabile del Contenzioso Europeo, Controparte_1
degli , rappresentati Controparte_2 CP_1 Controparte_1 Controparte_3
e difesi dagli avvocati Francesca Pulejo, come da procura in atti;
Resistente
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, CP_4
Piazza della Repubblica, n. 26, presso l'Avvocatura Distrettuale, presso l'avv.to Riccardo
Vagliasindi, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 21.7.2015; Per_1
Resistente
Oggetto: mansioni superiori;
differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 12 maggio 2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro e, premesso di essere stato assunto
1 nel 1985 alle dipendenze della degli presso il locale ufficio CP_5 Controparte_1 del personale posto all'interno del blocco denominato NAS 1 della Base aeronavale USA di EL e di avere prestato servizio, da ultimo e fino alla data del collocamento in quiescenza avvenuto in data 31.01.2022, presso l'«Aviation Support Division» (ASD), ha esposto:
- di avere ricoperto, per oltre dieci anni continuativamente e sino alla data del pensionamento, la funzione di Deputy ASD Director, ossia di Assistente Capo civile dell'Ufficiale in comando della Divisione;
- che la posizione di vertice e la sua collocazione sostanzialmente paritaria rispetto al
Comandante della Divisione aveva trovato riscontro anche nella iconologia delle immagini e dell'organigramma della Divisione;
- di essersi occupato dell'amministrazione del sistema di approvvigionamento e manutenzione delle squadriglie di volo per tutto ciò che concerneva materiali di consumo ed apparecchiature di bordo (ad eccezione di quelli relativi all'armamento), mediante l'utilizzo di un software denominato Naval Aviation Logistical Command Management
Information System (NALCOMIS);
- di avere sviluppato procedure operative standard e diagrammi di flusso per altre Basi
Navali (Rota, Spagna;
Grecia), partecipando, quale Deputy dell'ASD di Per_2
EL, nel 2018, 2019 e 2020, anche alla nascita di nuove squadriglie di velivoli in tali
Basi e confrontandosi con esperti analisti provenienti dagli CP_1
- di avere fatto parte, sempre quale Deputy dell'ASD di EL, di numerose e lunghe missioni all'estero per assicurare competenze di analista di risorse e sistemi logistici, quale il Navy Enterprice Resource Planning «N-ERP»;
- di avere negoziato, per conto dell'ASD di EL, le quantità di materiali necessari (per un valore di circa 122 milioni di dollari) ad assicurare il supporto alle missioni degli squadroni di velivoli di stanza a EL, in occasione di conferenze periodiche a
Philadelphia (Pennsylvania – US) e altre località (Norfolk VA, San Diego CA);
- di essere stato specialista senior di programmi NALCOMIS, N-ERP, eRMS;
- di avere svolto i compiti lavorativi con assoluta autonomia organizzativa e di giudizio, pur soggiacendo alle direttive generali ed alla supervisione amministrativa tipica delle posizioni lavorative di media-alta responsabilità.
Ha rilevato che il mansionario (Position Description, in sigla PD) col quale era stato impiegato sino alla data del collocamento in quiescenza, quale UA1 col profilo di «Supply
Systems Analyst», non rifletteva la complessità e rilevanza delle mansioni di fatto
2 disimpegnate, soprattutto a decorrere dall'anno 2011 quando aveva acquisito il ruolo di
Deputy del Direttore dell'ASD, circostanza, peraltro, riconosciuta dallo stesso datore di lavoro (anche in sede di valutazione della performance), il quale già in data 11.06.2012 aveva proposto una nuova PD classificata Q2 col profilo di «supply management specialist» in sostituzione della precedente.
Ha quindi dedotto che i compiti e le mansioni svolte rientravano nella categoria quadri del vigente CCNL, ai sensi dell'art. 2 legge 13.05.1985 n. 190, e, quantomeno, nel livello Q1, precisando, altresì, di avere rivendicato il riconoscimento della qualifica superiore di quadro con lettera del 26.2.2022 inviata al datore di lavoro.
Ha dedotto altresì di avere riscontrato una significativa corrispondenza con le mansioni e compiti del livello superiore non solo nella declaratoria del suddetto livello Q1, ma anche nella declaratoria della PD proposta l'11.06.2012 (contenente tra l'altro un espresso richiamo alla funzione di «Specialista di programma senior» in perfetta assonanza con la dicitura di cui alla lettera c) delle condizioni contrattuali del livello Q1), oltre che nella griglia contenuta alla fine della esposizione delle declaratorie quadri.
Al riguardo, ha, infatti, evidenziato che la conoscenza di sistemi, operazioni o leggi (1° parametro) da lui posseduta era «generale», come, peraltro, previsto nelle disposizioni relative alla propria P.D. e di quella proposta in sostituzione;
che l'impatto della posizione sul raggiungimento della missione (2° parametro) era «moderato» (se non «rilevante»), tenuto conto dei «Principali Incarichi e Responsabilità» di cui al II capitolo della PD del
11.06.2012 (quale Assistente Capo della Divisione ASD e quale maggiore esperto del sistema di gestione degli approvvigionamenti e della manutenzione dei velivoli della flotta aerea di stanza a EL), nonché dell'esperienza e capacità acquisita nella risoluzione dei problemi dei sistemi di logistica;
che i contatti professionali (3° parametro) avevano riguardato «personale militare e civile di alto rango»; che la supervisione ricevuta (4° parametro) era stata caratterizzata da direttive generali, emergendo dalla PD del 12.6.2012 che egli agiva «sotto un'ampia autorità delegata e pianifica in modo indipendente le attività e gli incarichi…», spettando al Direttore di ASD di fornire «schemi generali di obiettivi», e che il lavoro dallo stesso prestato era «considerato autorità tecnica primaria e normalmente accettato senza modifiche significative», con ciò avvicinando la posizione alla più marcata autonomia del livello apicale quadro (Qx); che l'iniziativa e l'autonomia
(5° parametro) erano ampie entro i compiti assegnati;
che le conoscenze specialistiche e l'area di responsabilità (7° e 8° parametro) erano, rispettivamente, di livello elevato e proiettate anche al di fuori dell'organizzazione di appartenenza, rendendo assimilabile o
3 accostabile l'attività, sotto il profilo della maggiore pregnanza professionale, al livello superiore Qx.
In via subordinata, richiamata la declaratoria del livello Q2, tra i cui i profili professionali ricomprendeva quello di «Specialista di Budget» e di «Specialista in logistica», ha chiesto il riconoscimento del livello Q2.
Rivendicato, quindi, il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive come da conteggi formulati in ricorso, ha concluso chiedendo: «- accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente, quale Assistente Capo (Deputy) del Direttore della
“Aviation Support Division” (ASD) della Base aereonavale USA di EL e di esperto in materia di logistica, dall'anno 2011 e sino al collocamento in quiescenza il 31.01.2022, secondo quanto sopra allegato e precisato, rientrano a pieno titolo nella categoria Quadri livello Q1 ovvero, in subordine, Q2 delle Condizioni di impiego del personale civile non statunitense delle Basi USA in Italia 01.01.2006 e di quelle del 01.11.2018, qui allegate;
- per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate, tenuto conto dell'inquadramento nella inferiore posizione contrattuale nella quale è stato mantenuto il ricorrente, da quantificare complessivamente in € 161.526,25 (ovvero € 111.624,28, corrispondente alla differenza con il livello Q2) o somma maggiore o minore che apparirà di giustizia, oltre regolarizzazione previdenziale ed assistenziale nell'interesse del lavoratore ed a vantaggio dell'ente previdenziale, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo, come per legge;
- condannare parte resistente alla integrale refusione delle spese, compensi ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..».
Si sono costituiti gli in data 18.11.2022, i quali in punto di fatto Controparte_1
hanno precisato:
- che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della Marina Militare degli CP_1 presso la Base aeronavale di EL (CT) dal 14.2.1985 al 31.1.2022, data
[...]
del suo pensionamento, con la qualifica iniziale di «Supply Clerk» («Addetto alle
Forniture») di livello «U-6», ai sensi delle «Normative per il Personale Civile non
Statunitense delle Forze Armate USA in Italia» (in breve, «Condizioni di Impiego»), e dall'1.11.2004, a seguito di diverse promozioni ricevute nel tempo, con la posizione di
«Supply System Analyst», ovvero «Analista del Sistema delle Forniture» di livello «U-1», mantenuta sino al pensionamento;
4 - che sin dall'assunzione, il ricorrente aveva prestato servizio presso l'ufficio oggi denominato «Aviation Supply Depot» («Deposito delle Forniture dell'Aviazione», in breve
«ASD»), che gestiva i rifornimenti di materiali e pezzi di ricambio per la manutenzione e riparazione degli aeromobili in dotazione alla Flotta aerea della Marina militare USA di stanza a EL, e composto da due sezioni, la «Supply Response Section» («SRS») e la
«Component Control Section» («CCS»);
- che il ricorrente aveva svolto sin dall'1.11.2004 le mansioni di «Supply Systems Analyst», risultanti dal mansionario assegnatogli dal datore di lavoro (tradotto in maniera non letterale da controparte), occupandosi di analizzare i dati relativi alla manutenzione ed alla riparazione degli aeromobili in dotazione alla Flotta della degli di CP_5 CP_1
EL attraverso l'utilizzo dei programmi informatici ERP e NALCOMIS al fine di garantire un livello adeguato delle scorte dei pezzi di ricambio presenti nel deposito di
EL, operando a supporto sia della «Supply Response Section» sia della «Component
Control Section» e riportando direttamente al Sottotenente preposto all'ASD e, in sua assenza, al «Senior Enlisted Leader».
In diritto, ha dedotto il difetto di allegazione e prova da parte del ricorrente in ordine alle mansioni dallo stesso effettivamente svolte, evidenziando, inoltre, come controparte aveva omesso di riportare in ricorso la declaratoria del livello U-1 a lui assegnata e di confrontare, poi, le mansioni e responsabilità asseritamente assegnate con il livello posseduto, nonché di individuare le differenze con i livelli Q1/Q2 rivendicati.
Ha precisato che la classificazione del ricorrente era stata effettuata tenendo conto delle competenze e responsabilità assegnate alla sua posizione, quali risultanti dal suo mansionario e valutate, come previsto dalle Condizioni di Impiego, sulla base delle
Declaratorie o «Standard» vigenti nel sistema del pubblico impiego americano, laddove l'assegnazione ad un determinato livello veniva effettuata sulla base di «Fattori», indicativi della complessità delle mansioni svolte e della ampiezza delle responsabilità assegnate, ad ognuno dei quali era attribuito un punteggio e la cui somma veniva poi confrontata con i punteggi corrispondenti a ciascun livello (GS) di inquadramento, traducendo il grado di GS che ne risultava «nel corrispondente livello dell'inquadramento unico» di cui alle Condizioni di Impiego.
Richiamata, dunque, quale Declaratoria per la posizione del ricorrente, la «Position
Classification Flysheet for Supply Program Management Series, GS-2003» («Schema di
Classificazione delle Posizioni per la Serie Gestione dei Programmi di Fornitura») che,
5 appunto, includeva la posizione di «Supply Systems Analyst» assegnata a controparte, esaminati analiticamente i Fattori, da 1 a 9, di cui alla «Grade Evaluation Guide for Supply
Position» («Guida per la Valutazione dei Gradi per le Posizioni di Fornitura») – segnatamente Fattore 1 «Conoscenza richiesta dalla posizione», Fattore 2 «Controlli di
Supervisione», Fattore 3 «Linee Guida», Fattore 4 «Complessità», Fattore 5 «Scopo ed
Effetto», Fattore 6 «Contatti Personali», Fattore 7 «Scopo dei Contatti», Fattore 8
«Requisiti fisici» e Fattore 9 «Ambiente di lavoro» – e confrontati gli stessi con le mansioni affidate al ricorrente quali risultanti dal suo mansionario, ha dedotto la correttezza dell'inquadramento del lavoratore al livello attribuitogli, risultando, sulla base dei diversi Fattori, il punteggio complessivo di 2610 punti corrispondente, secondo la tabella di conversione di cui alla Declaratoria, al livello GS-11, a sua volta corrispondente, sulla base della comparazione con i livelli di cui all'Allegato 4 delle Condizioni di
Impiego, al livello «U-1» riconosciuto al ricorrente.
Ha poi dedotto, l'assenza in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di quadro, secondo la classificazione contenuta nel «Piano di Inquadramento
Unico», non avendo egli partecipato alla determinazione degli obiettivi della Comando della Flotta aerea della Base di EL né, prima del 2018, del «Supply Department», oltre che l'assenza dei requisiti richiesti dalla declaratoria specifica del livello Q1, rivendicato in via principale, e del livello Q2, chiesto in via subordinata.
In particolare, richiamata la declaratoria del livello Q1, ha evidenziato che il ricorrente, quale addetto alla gestione, all'interno del Depot/Deposito di EL dei programmi
NALCOMIS e ERP, non esercitava «iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, con ampia latitudine», né era l'«assistente-capo per un importante elemento organizzativo a livello di un comando o un'installazione o un'attività», essendo l'ufficio ASD, ove egli operava, un deposito di materiali e pezzi di ricambio per la manutenzione e riparazione degli aeromobili della Flotta aerea di stanza a EL, e, quindi, un segmento del più ampio programma di rifornimento della Marina militare USA di stanza a EL, limitato agli aeromobili in dotazione alla Marina e peraltro con esclusione degli armamenti, sicché doveva escludersi che il lavoratore operava «in una materia di alta specializzazione e di insolita difficoltà» e che era «coordinatore o specialista di programma “senior” …in una materia di alta specializzazione».
Parimenti, richiamata la declaratoria del livello Q2, ha rilevato che la supervisione ricevuta dal ricorrente era non solo amministrativa, cioè correlata all'approvazione di ferie e
6 permessi, come richiesto per il suddetto livello, ma anche tecnica, cioè afferente alla conformità del lavoro svolto con gli obiettivi assegnati, ulteriormente evidenziando che le mansioni svolte dal dipendente non coinvolgevano argomenti di «natura controversa» né richiedevano frequenti «sostanziali adattamenti» rispetto alle linee guida.
Ha contestato il valore probatorio della bozza di mansionario asseritamente proposto al ricorrente nel 2012, in quanto priva di data certa, nonché relativa ad una posizione differente da quella alla quale faceva riferimento la descrizione delle mansioni allegata in ricorso, evidenziando, altresì, come la suddetta bozza non era stata né approvata, né verificata dall'Ufficio del Personale.
Contestati, infine, i conteggi elaborati da controparte ed opponendosi alle richieste istruttorie di cui al ricorso introduttivo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ In data 30.6.2022 si è costituito l' il quale, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità
e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare
e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto CP_4 disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via principale, CP_6 dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché l'inammissibilità di ogni CP_4 richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. Spese, competenze ed CP_6
onorari come per legge.»
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, espletata la prova testi, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 30.10.2024 e, per carico del ruolo, all'udienza del 7.5.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.
7 2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad essere inquadrato, fin dal 2011 e sino al 31.1.2022, data di collocamento in quiescenza, nel livello superiore Q1 o, in subordine, Q2 del CCNL di settore, con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive e contributive.
2.1. Dalla superiore delimitazione dell'oggetto del giudizio e dallo svolgimento del processo si evince peraltro l'indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi individuatori della domanda, dovendosi pertanto respingere l'eccezione di difetto di allegazione avanzata dallo Stato estero resistente, che peraltro ha puntualmente esplicato il proprio diritto di difesa, rispondendo alle allegazioni attoree, così rivelando di aver potuto compiutamente comprendere e determinare la pretesa oggetto della domanda giudiziale.
3. La fattispecie per cui è causa è anzitutto regolata dall'art. 2103 c.c., che nella versione vigente ratione temporis - sino alla sostituzione disposta dall'art. 3 del d. lgs. n. 81/2015 - stabilisce che «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo».
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 D. Lgs. n. 81/2015, l'art. 2103 c.c. stabilisce che: «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. […]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario
è nullo».
8 Con specifico riferimento alla categoria dei quadri, l'art. 2 della legge n. 190/1985 stabilisce poi che «
1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati».
Il successivo art. 6 della l. n. 190/1985, nella formulazione vigente ratione temporis
(essendo stato abrogato, tale articolo, dall'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 81/2015), prevede inoltre che «In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi».
Quanto al riparto degli oneri probatori, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un
9 lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante
Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n.
11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue è stata poi ritenuta necessaria la dimostrazione che l'esercizio dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. n. 9/2001; Cass. n.
4561/1995).
In questa prospettiva e tracciando le fila della posizione della giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica che ci occupa, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte (sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di
10 svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
4. Nella specie, a fronte dell'incontestato e documentato rapporto di lavoro tra le parti e del formale inquadramento nel livello UA1 (i.e: livello apicale del personale impiegatizio) sino alla data di collocamento in quiescenza (31.1.2022), il ricorrente ha rivendicato il proprio diritto al superiore inquadramento nel livello Q1 o, in subordine, nel livello Q2 del CCNL di riferimento, mentre lo Stato estero resistente ha contestato la superiore ricostruzione, deducendo la correttezza dell'inquadramento del ricorrente nel livello UA1.
5. Occorre, quindi, esaminare le disposizioni relative all'inquadramento dei lavoratori di cui al CCNL per il personale civile non statunitense delle forze armate U.S.A. in Italia del
1° gennaio 2006 rinnovato e sostanzialmente confermato il 1° novembre 2018, pacificamente applicato da parte resistente.
L'allegato 4 del CCNL invocato, concernente il «piano di inquadramento per i dipendenti
“non-exchange” (Livelli “U”)», prevede in particolare che «…d. Gli impiegati sono i dipendenti che svolgono o controllano lavoro esecutivo di ufficio, o lavoro amministrativo, tecnico o professionistico.
1-3 Metodo Classificatorio
a. Le posizioni impiegatizie sono classificate applicando le norme (standards) di classificazione del lavoro emanate dall'Ente governativo per il personale dello Stato
(Office of Personnel management). Il grado GS che ne risulta è tradotto nel corrispondente livello dell'inquadramento unico.
[…]
Ne deriva, pertanto, che la descrizione dei contenuti professionali di ciascun livello e dei relativi profili professionali trova in tali norme la sua disciplina, secondo la tabella di corrispondenza di cui al medesimo allegato 4, sez. 2-1:
“Sezione 2 Inquadramento Impiegati
2-1 Declaratorie di riferimento
a. Livello U-1 Super (U-1S). Corrisponde al grado GS-12 attribuibile in base alla declaratoria di livello e specificazioni contenute nelle norme classificative OPM.
b. Livello U-1. Corrisponde ai gradi di GS-10 o GS-11 in base alle relative norme e istruzioni…» (cfr. doc. n. 8 e 8 bis fasc. ricorrente).
11 Sulla scorta di tale sistema di classificazione la posizione attribuita al ricorrente dal 2011 sino al collocamento in quiescenza di «Supply Systems Analyst» corrisponde al grado americano GS 11, e, dunque, al livello impiegatizio apicale.
Con riguardo alle posizioni di , nell'«Accordo sindacati/comandi» relativo al Pt_2
CCNL del 1° gennaio 2006 (e a quello del 1° novembre 2018) è stato precisato - tra l'altro
- che «…d. L'Allegato (1) del presente accordo stabilisce tre (3) livelli di Quadro identificati come Q2, Q1 e Qx. Con l'implementazione del presente accordo, i livelli U-1Q,
U-1S, U-1SQ, EMP-1, EMP-2 e EMP-3 non saranno più utilizzati e non verrà effettuata alcuna nuova collocazione a questi livelli. […] .
e. Tutte le posizioni attualmente inquadrate al livello U-1S Quadro o U-1S Impiegato saranno esaminate dal datore di lavoro per una eventuale riclassificazione al livello Q1 o
QX in base alle condizioni stabilite dall'allegato (1). Le posizioni non classificabili al livello Q1 o QX saranno inquadrate nel livello Q2. I dipendenti promossi o assunti in posizioni classificate al di sopra del livello più alto della categoria Impiegato, alla data di entrata in vigore del presente accordo, o in data successiva, verranno assegnati al nuovo livello Quadro appropriato…» (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente).
Il nuovo «piano di inquadramento unico: Italia» allegato al predetto CCNL del 1° gennaio
2006 precisa poi che «…tutti i dipendenti Quadri, Impiegati e Operai delle Forze Armate
USA in Italia, indipendentemente dalla gestione finanziaria – governativa o autonoma – che eroga la retribuzione, sono classificati in base al presente piano di inquadramento. I compiti e le responsabilità primarie assegnati ad una posizione costituiscono la base esclusiva per la sua classificazione. Il piano è composto da declaratorie di livello, da profili professionali e da titoli rappresentativi. Una posizione verrà collocata ad uno specifico livello quando rispecchia il contenuto della declaratoria di livello» (cfr. doc. n. 8 parte ricorrente).
Il predetto «piano di inquadramento unico», con specifico riferimento alla generale definizione dei Quadri, stabilisce quindi che «…Questa categoria è costituita da quelle posizioni di lavoro subordinato in campo tecnico, scientifico, amministrativo, professionale o commerciale, che pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti, comprendono funzioni di carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'ente per il supporto alle forze armate USA in
Italia, nei limiti dell'autorità delegata oppure soggette ad approvazione finale da parte del direttore dell'attività/ente. Per tutte le posizioni, è richiesta la conoscenza approfondita
12 delle interrelazioni ed interazioni delle proprie funzioni con altre funzioni connesse, nonché una vasta conoscenza della struttura organizzativa delle forze armate USA, della loro gerarchia di comando, e degli specifici concetti di lavoro e sistemi gestionali. Le posizioni che rientrano in questa categoria sono classificate ad uno dei tre livelli Quadri, i quali sono identificati, in ordine decrescente, come QX, Q1 e Q2» (cfr. doc. n. 8 e 8 bis di parte ricorrente).
Per quanto concerne il livello Q1, invocato dalla ricorrente in via principale, il citato
«piano di inquadramento unico», così come confermato dal CCNL del 2018, stabilisce che
«…Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, gli occupanti le posizioni svolgono le loro funzioni seguendo le direttive amministrative impartite, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale, con ampia latitudine ma nell'ambito delle direttive ricevute. In queste posizioni è richiesta una conoscenza generale dei sistemi
o delle operazioni propri degli o dell'Italia o di altro paese ospitante, oppure CP_1
degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto moderato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di alto rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. Una o più delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello.
a. Svolge funzioni di assistente-capo per un importante elemento organizzativo a livello di un comando o un'installazione o un'attività, ed è responsabile per le attività, inclusa la gestione delle risorse per l'organizzazione di appartenenza ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi manageriali.
b. Svolge funzioni di esperto tecnico in una materia di alta specializzazione e di insolita difficoltà.
c. Ha compiti di coordinatore o specialista di programma “senior”, responsabile per
l'organizzazione e la gestione di uno o più programmi in una materia di alta specializzazione, secondo i principi e le prassi più avanzati.
d. Svolge funzioni di difficoltà e responsabilità che, anche se non sopraelencate, sono pienamente paragonabili e rispecchianti questo livello…».
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria Q1 i seguenti profili:
«Analista Legale
Analista Contabile
13 Analista della Logistica
Analista dell'Ufficio Contratti
Analista dell'Ufficio Finanze
Analista dell'Ufficio Paghe e Contributi
Analista di Budget
Analista e/o Consulente e/o Coordinatore Attività Commerciali
Analista e/o Consulente e/o Coordinatore Informatico
Analista e/o Coordinatore per le Risorse Umane
Analista Manutenzioni
Architetto
Consulente Piani di Sviluppo e Controllo
Consulente Tutela Ambientale
Consulente Ufficio Catasto ed Intermediazione
Immobiliare
Consulente/Coordinatore Scolastico
Coordinatore alle Telecomunicazioni
Coordinatore Attività di Recupero, Riutilizzo e
Smaltimento Materiali Usati
Coordinatore e/o Consulente per la Sicurezza
Coordinatore per la Sicurezza e Prevenzione Infortuni
Coordinatore Tecnico Progettista
Coordinatore Ufficio Trasporti
Coordinatore Verifiche Amministrative
Coordinatore/Consulente delle Relazioni Sindacali
Ingegnere (Civile, Meccanico, Elettrico, Elettronico, Ambientale)
Vice Direttore e/o Coordinatore Ufficio Alloggi» (cfr. CCNL in atti).
Con riguardo al livello Q2, invocato dalla ricorrente in via subordinata, il citato «piano di inquadramento unico», così come confermato dal CCNL del 2018, stabilisce che «Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, gli occupanti queste posizioni svolgono le loro funzioni sotto supervisione amministrativa, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione. In queste posizioni è
14 richiesta una conoscenza di base dei sistemi o delle operazioni propri degli o CP_1 dell'Italia o di altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione ed area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto limitato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa USA o del paese ospitante. Una o più delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello.
a. I compiti sono assegnati su progetti specifici o su base continuativa;
oppure sono intrapresi di propria iniziativa sulla base di evidente necessità, previa autorizzazione del supervisore ove richiesta.
b. I compiti sono caratterizzati da fattori, quali situazioni mutevoli o sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione;
coinvolgono argomenti di natura controversa, non convenzionale o nuova.
c. I compiti assegnati richiedono frequentemente sostanziali adattamenti o ampliamento delle linee guida disponibili e delle procedure stabilite o, in qualche caso, lo sviluppo di nuove modalità di approccio, metodi, o tecniche per le specifiche applicazioni.
d. Svolge funzioni di difficoltà e responsabilità che, anche se non sopraelencate, sono pienamente paragonabili e rispecchianti questo livello» (cfr. doc. nn. 8 e 8 bis di parte ricorrente).
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria Q2 i seguenti profili:
«
[...]
Parte_3
Controparte_7
Parte_3 Parte_4
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
Controparte_11
Controparte_12
Controparte_13
Controparte_14
15
Controparte_15
Controparte_16
Controparte_17
ivile, Meccanico, Elettrico, Elettronico, Controparte_18 CP_8
Specialista nel Ramo Manutenzione
Specialista Piani di Sviluppo e Controllo
Controparte_19
Controparte_20
Controparte_21
[...]
Controparte_22
[...]
Elettrico, Elettronico) Controparte_23
Specialista Legale» (cfr. doc. nn. 8 e 8bis di parte ricorrente e doc. n. 2a di parte resistente cit).
6. Così ricostruito il quadro della disciplina applicabile al caso di specie, occorre ora esaminare e individuare le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, sì come risultanti dall'espletata istruttoria orale, tenendo altresì conto di quanto dedotto da parte ricorrente in ordine all'inadeguatezza del mansionario (ossia della Position Description detta anche PD) assegnatogli fino al collocamento in quiescenza, in quanto a suo avviso non corrispondente alla complessità e rilevanza delle mansioni disimpegnate a partire dal 2011, nel corso del quale avrebbe acquisito il ruolo di Deputy del Direttore ASD (v. pagina n. 3 del ricorso).
Ai fini della predetta indagine occorre poi considerare che parte resistente ha contestato la provenienza della Position Description di «Supply management prodotta da Parte_3 parte ricorrente al doc. n. 5 e in thesi elaborata e proposta l'11.6.2012 dall'allora Ufficiale in comando dell'ASD Tenente M. con classificazione nel livello Q2, avendo Per_3 Per_4
lo Stato estero resistente evidenziato la carenza di data certa, la non imputabilità alla parte datoriale e l'erronea traduzione.
Dal canto suo, parte ricorrente ha contestato la traduzione della PD offerta da parte resistente in memoria (v. nota 5, pag. 7 s.).
Pertanto e tenuto che nessuna delle parti ha prodotto in atti una traduzione giurata della
Position Description che ci occupa e degli altri documenti in lingua inglese versati nel
16 fascicolo informatico, non essendo sufficiente la traduzione cd. certificata offerta da parte ricorrente, detti documenti non possono essere utilizzati ai fini della decisione, né è possibile ricorrere alla scienza privata per la traduzione e la conseguente interpretazione dei medesimi.
7. Ai fini dell'indagine oggetto del presente giudizio, occorrerà dunque fare esclusivamente riferimento alle risultanze dell'espletata istruttoria orale.
Ed invero la piattaforma probatoria risultante dall'espletata istruttoria orale ha evidenziato che il ricorrente ricopriva il ruolo di analista dei dati relativi all'approvvigionamento del materiale avionico e di responsabile della gestione dell'inventario della base di EL, oltre che nella sostanza quello di Deputy del Capo della Divisione.
In questa direzione vertono sia le deposizioni dei testi di parte ricorrente, sia le deposizioni dei testi di parte resistente.
7.1. Il teste , escusso all'udienza del 9 ottobre 2023, collega del Testimone_1
ricorrente dal 1998, da ritenersi particolarmente attendibile per aver lavorato nella stessa
Divisione ASD ove era impiegato il e per avere peraltro al collocamento in Pt_1 quiescenza del ricorrente ricoperto il posto di quest'ultimo, pur senza espletare tutte le stesse identiche mansioni in precedenza svolte dal ha affermato che il ricorrente Pt_1
ha ricoperto la funzione di assistente Capo del Direttore della Divisione ASD dal 2010 o
2011 fino a quando è andato in pensione e, con riguardo ai compiti e alle responsabilità assunte dal ricorrente nell'esercizio di queste funzioni, ha dichiarato che «il Pt_1
figurava come Direttore del Dipartimento. Lui era la persona chiave per quanto riguarda il dipartimento stesso, per quanto riguarda il supporto logistico degli squadroni in tutta
l'area del mediterraneo. Lui era la persona chiave per quanto riguarda il supporto logistico e tutti i sistemi informatici, nonché la persona chiave nei confronti di tutte le riunioni che si svolgevano negli con gli alti ammiragli. Queste riunioni si CP_1
svolgono a Philadelphia e a San Diego».
Il teste ha affermato che il ricorrente si è occupato dell'amministrazione del sistema di approvvigionamento e manutenzione delle squadriglie di volo, mediante utilizzo e gestione dei programmi informatici approntati allo scopo, tra i quali quelli denominati NALCOMIS
e ERP. Al riguardo il teste ha spiegato che «il NALCOMIS è un sistema interno ES
che serve per il supporto logistico diretto fra gli aerei e il reparto manutenzione. Mentre
l'ERP è un altro sistema informatico che permette la visualizzazione degli spostamenti dei materiali anche in America, nei diversi siti. Prende tutta la parte finanziaria», precisando
17 che «Il ha implementato il sistema ERP. A questo scopo è stato mandato tre mesi Pt_1
negli per implementare questo sistema» e che il ricorrente ha sviluppato CP_1
procedure operative standard e diagrammi di flusso tramite i programmi NALCMIS ed
ERP.
Il teste ha aggiunto che il ricorrente forniva il supporto di materiale avionico ES
anche per le basi in Giappone in Bahrein e a Rota.
Quanto alle missioni all'estero, il teste ha affermato che il ricorrente all'estero ha assicurato competenze «sia per conto del Dipartimento come capodivisione, sia per sviluppare gli aggiornamenti per quanto riguarda l'uso del Navy Resource Planning
“Nerp”» e che la sua figura garantiva «lo sviluppo del sistema in sé, perché se non c'era lui a sviluppare questo sistema operativo, la base non lo avrebbe avuto. È uno degli schemi fondamentali».
È stato poi chiesto al teste di illustrare il contenuto delle mansioni di «Supply Systems
Analyst» e il teste ha affermato che «è una funzione di analista per il mantenimento e lo sviluppo di funzioni relative al supporto aereo. Supply significa rifornimento. Si tratta di individuare eventuali errori oppure di sviluppare procedure per il supporto».
Per quanto concerne la finalità dell'analisi dei dati relativi alla manutenzione e riparazione degli aeromobili, il teste ha dichiarato «il fine è quello di garantire il supporto ES
logistico nella maniera più veloce possibile, cercando di risparmiare sul costo dei materiali e sul costo delle ore. Con un supporto immediato si risparmia. Fare volare un aereo costa molto e i costi delle riparazioni sono immensi, per cui se si ha il materiale di supporto in loco è meglio, perché altrimenti tale materiale dovrebbe arrivare da altre basi, con costi molto alti».
Il teste ha poi affermato che il ricorrente aveva una conoscenza generale dei sistemi e delle operazioni degli che era una figura chiave anche a livello di confronto a San CP_1
Diego, dove si svolgevano diverse riunioni con alti ammiragli, cui il ricorrente partecipava e che avevano ad oggetto il dislocamento del materiale.
Ha aggiunto che «l'unica direttiva che aveva da parte del comando era quella di fare le veci del Dipartimento in queste riunioni. Alle riunioni andava lui come rappresentante. Io non andavo per esempio», che il ricorrente non era soggetto a supervisione tecnica ed amministrativa, che operava con autonomia nel processo decisionale, avendo «preso tutte le iniziative di cui ho riferito», tra cui «Quella più importante è stata quella dell'ERP.
Gran parte del supporto logistico di EL è frutto di iniziative del ricorrente».
18 Ancora, il teste ha riferito che le questioni di cui si occupava il ricorrente erano caratterizzate da situazioni mutevoli, richiedenti anche adattamenti, «perché il lavoro è sempre in evoluzione, perché il nostro lavoro muta anche in relazione alla situazione internazionale. Quindi tali mutamenti incidono sull'intervento diretto operato dal supporto, come ad esempio quando è necessario spostare squadroni in Spagna o in
Islanda».
7.2. Poco funzionale ai fini che ci occupano è invece la deposizione del teste Tes_2
Tenente responsabile dell'ASD escusso all'udienza del 9.10.2023. Il teste ha infatti
[...]
affermato di non aver lavorato con il ricorrente, precisando solo, quanto al contenuto delle mansioni di «Supply Systems Analyst», che «io sono a capo di questa Divisione, che ha come compito quello di gestire il data base e si occupa di gestire l'inventario di EL, nonché l'approvvigionamento delle scorte, il funzionamento del data base. Si tratta di un data base locale. Il data base locale e quello globale devono corrispondere sempre». Il
Tes_ teste ha poi specificato che «il NALCOMIS è il data base locale e l'ERP è il data base globale» e che il fine dell'analisi dei dati relativi alla manutenzione e riparazione degli aeromobili «è quello di abbassare i costi e aumentare l'efficienza e allocare delle risorse, nonché di rifornirsi di materiale a EL».
7.3. Più ampia, anche se non esaustiva, è la deposizione di , Testimone_3 CP_24 escusso all'udienza del 20.11.2023, che, dopo aver affermato « (i.e. il ricorrente Per_5
n.d.r.) lavorava per me», ha dichiarato, in ordine alle mansioni di «Supply Systems
Analyst», che «Il era un'analista di dati. Non conosco i dettagli, ma il Pt_1 Pt_1
amministrava e gestiva i dati utilizzando il database ERP e NALCOMIS. Lui si occupava dell'amministrazione di questi databases, era il DataBase Administrator. Non conosco altri dettagli».
Per quanto concerne la finalità dell'analisi dati, il teste ha affermato che «è Tes_3
difficile rispondere a questa domanda, perché in quanto avevo una CP_24
prospettiva di alto livello, per cui non conosco i dettagli specifici. Comunque posso dire che la gestione di questi database e l'analisi dei dati erano funzionali a trovare il modo migliore per fornire un supporto materiale all'aviazione e per gestire una parte degli inventari. Il faceva l'analisi di questi inventari. Questo è il massimo che posso Pt_1 riferire, non essendo un esperto in quell'ambito».
Il teste ha poi aggiunto che il ricorrente «riferiva a me. Quando ho lasciato la posizione di
il rispondeva al Quando ero via per missioni all'estero, come CP_24 Pt_1 Pt_5
19 quando mi sono assentato dalla base per tre o quattro settimane, il ha riportato Pt_1
al mio Senior Chef».
Alla domanda «Da quando il ha ricoperto la funzione di assistente Capo del Pt_1
Direttore della Divisione ASD di EL?», il teste ha risposto «Il ricopriva il Pt_1
ruolo di DBA, Data Base Administrator, ma non ricopriva il ruolo di Deputee. Non aveva formalmente questa carica di Deputee. Non ricordo che il avesse questo ruolo Pt_1
formalmente».
Il teste ha confermato che il ricorrente si è occupato dell'amministrazione del Tes_3
sistema di approvvigionamento e manutenzione delle squadriglie di volo, mediante utilizzo e gestione dei programmi informatici approntati allo scopo, tra i quali quelli denominati
NALCOMIS e ERP e ha aggiunto che «lui era un esperto nella sua materia, per cui le persone si rivolgevano a lui per avere le risposte ai problemi. Il lavorava in Pt_1
modo indipendente».
Quanto alle missioni all'estero, il teste ha fatto riferimento ad una conferenza a San Diego.
Alla domanda «Ha ricoperto il ruolo di analista di risorse e sistemi logistici, come il Navy
Resource Planning “Nerp”», il teste ha risposto «non credo, perché per quel che ricordo a quel tempo non avevamo i computer portatili. Io avevo un computer fisso e anche il
. Pt_1
7.4. La teste , escussa anche lei all'udienza del 20.11.2023 e che è stata Tes_4
dipendente dello Stato Estero resistente dal mese di ottobre 2015 al mese di marzo 2023 in qualità di ha affermato che «quando sono stata assunta, il Parte_6
mi ha fatto da trainer per farmi capire le mie mansioni. Il suo compito sulla Pt_1
carta era quello di TBA e Supply system analyst, ma le sue mansioni andavano oltre, perché collaborava con lo squadrone che si trovava in deployment in quel momento, con il
Dipartimento vicino AIMD, dove giornalmente i militari si recavano per chiedere supporto in ordine all'ERP e al NALCOMIS;
partecipava anche a diversi meeting in qualità di
Deputee pur non essendolo. Era il punto di riferimento sia per i militari nuovi, sia per i tenenti e per il che avevamo in quel momento. Mi aiutava a reperire punti di contatto Pt_5
in , perché avendo fatto diverse conferenze e diversi meeting come a Philadelphia, CP_1
a San Diego, in Virginia, conosceva diversi punti di contatto che potevano servirmi per portare a termine lo scopo del mio lavoro».
La teste ha confermato che il ricorrente si era occupato dell'amministrazione del sistema di approvvigionamento e manutenzione delle squadriglie di volo, mediante utilizzo e gestione
20 dei programmi informatici approntati allo scopo, tra i quali quelli denominati NALCOMIS
e ERP e che era un punto di riferimento per i Direttori della Divisione, perché «non appena sorgeva un qualsiasi problema relativo alla logistica militare, anche i Direttori si recavano dal per un supporto e un aiuto, che all'interno del Dipartimento poteva Pt_1
fornire solo lui, perché era il più esperto da questo punto di vista. Spesso gli chiedevano di partecipare a questi meeting e a queste tavole-rotonde, sia a conferenze oltre l'orario di lavoro, sia a meeting in presenza durante l'orario di ufficio».
Inoltre, la teste alla domanda «Il ricorrente ha sviluppato procedure operative Tes_4
standard e diagrammi di flusso?» ha risposto «sì, si chiamava SOP», precisando quanto al contenuto di questa procedura che verteva «sempre relativamente alla logistica militare.
Erano una sorta di istruzioni guida con tutti i passaggi da rispettare. Il ricorrente le ha predisposte non solo per EL, ma anche per altre basi, come Rota se non sbaglio».
Ancora, la teste ha riferito di essere «venuta a conoscenza del fatto che [il ricorrente n.d.r.]
è stato molti mesi in America per apprendere il funzionamento di un sistema che si chiama
ERP e poi ha fatto da istruttore e da formatore per tutti i militari e per i colleghi. L'ERP e il NERP sono la stessa cosa, li chiamavamo alla stessa maniera».
Per quanto concerne le mansioni di «Supply Systems Analyst», la teste ha spiegato che
«consistono nel supportare e analizzare dei dati all'interno dei sistemi informatici ERP e
NALCOMIS e servono a supportare i vari squadroni presenti all'interno della base. Io mi occupavo di un'altra cosa, per cui non posso entrare nei dettagli, però per esempio le problematiche che si presentavano nei sistemi che utilizzavo per lo svolgimento delle mie mansioni erano correlate ai sistemi che utilizzava il per cui era lui che mi Pt_1
aiutava a risolvere queste problematiche».
Dalla deposizione della teste è poi emerso che il ricorrente aveva una conoscenza Tes_4
generale dei sistemi e delle operazioni degli e addirittura più approfondita di CP_1
quella del Tenente, che al ricorrente venivano impartite direttive specifiche, «perché erano quelle più complicate ed era l'unico a poter dare una mano in quel senso», che era soggetto a supervisione amministrativa anche di natura tecnica, che operava con autonomia nel processo decisionale.
8. Ebbene, sulla scorta delle riportate risultanze testimoniali non vi è dubbio che il ricorrente abbia svolto sin dal 2011 (v. deposizione teste , che ricostruisce la ES
data a partire dalla quale il ricorrente si è occupato delle attività che di seguito verranno
21 indicate, assumendone la relativa responsabilità propria delle) mansioni rientranti nel livello Q1.
I testi hanno tutti concordemente riferito che il si è occupato Pt_1 dell'amministrazione del sistema di approvvigionamento e manutenzione delle squadriglie di volo, mediante utilizzo e gestione dei programmi informatici approntati allo scopo, tra i quali quelli denominati NALCOMIS e ERP, e che «lui era un esperto nella sua materia, per cui le persone si rivolgevano a lui per avere le risposte ai problemi. Il Pt_1
lavorava in modo indipendente» (v. teste , . Testimone_3 CP_24
Che il ricorrente fosse un punto di riferimento per i Direttori delle diverse Divisioni all'interno della base di EL è stato altresì affermato dai testi e . ES Tes_4
Inoltre, è merso che il si interfacciava con militari di rango superiore al suo, a Pt_1
partire dal Tenente come precisato anche dal teste , che ha CP_24 Tes_3
affermato che il ricorrente «riferiva a me. Quando ho lasciato la posizione di CP_24 il rispondeva al Quando ero via per missioni all'estero, come quando mi Pt_1 Pt_5
sono assentato dalla base per tre o quattro settimane, il ha riportato al mio Pt_1
Senior Chef».
Inoltre e avendo il ricorrente nella sostanza ricoperto anche il ruolo di Assistente Capo
Divisione (parzialmente dissonante sul punto è solo la deposizione del teste , che Tes_3
ha dichiarato che il ricorrente non ha ricoperto tale ruolo formalmente, senza nulla precisare in ordine all'operatività come tale a livello sostanziale da parte del ricorrente, così lasciando lacunosa la deposizione, incentrata come visto sul solo e insufficiente dato dell'attribuzione formale dell'incarico), deve evidenziarsi come il abbia Pt_1
costantemente interloquito con alti ammiragli e si sia occupato di fornire il supporto di materiale avionico anche per le basi in Giappone in Bahrein e a Rota (v. deposizione teste
), assicurando anche all'estero competenze «sia per conto del Dipartimento ES come capodivisione, sia per sviluppare gli aggiornamenti per quanto riguarda l'uso del
Navy Resource Planning “Nerp”», dovendosi peraltro evidenziare, che come riportato dal teste , la presenza del ricorrente garantiva «lo sviluppo del sistema in sé, perché ES se non c'era lui a sviluppare questo sistema operativo, la base non lo avrebbe avuto. È uno degli schemi fondamentali» (v. deposizione teste ). ES
D'altra parte, che il ricorrente fosse un punto di riferimento nel settore di appartenenza è stato affermato anche dal teste di parte resistente , che ha dichiarato che «lui era Tes_3
un esperto nella sua materia, per cui le persone si rivolgevano a lui per avere le risposte ai
22 problemi. Il lavorava in modo indipendente» (v. teste , Pt_1 Testimone_3 [...]
. CP_24
Inoltre, il ricorrente risulta aver sviluppato procedure operative standard e diagrammi di flusso tramite i programmi NALCMIS ed ERP, come dichiarato dai testi e ES
, e in particolare risulta aver «implementato il sistema ERP. A questo scopo è stato Tes_4
mandato tre mesi negli per implementare questo sistema» (v. deposizione teste CP_1
) e aver creato il sistema SOP «sempre relativamente alla logistica militare» ES
contenente istruzioni guida con tutti i passaggi da rispettare elaborate, non solo per
EL, ma anche per altre basi, come Rota (v. deposizione teste ). A tal ultimo Tes_4
riguardo e, in senso contrario, non giova la deposizione del teste , in quanto lo Tes_3 stesso si è laconicamente limitato sul punto dell'elaborazione di procedure operative standard a riferire «non mi ricordo che ne abbia creato», con affermazione che non è idonea ad inficiare l'articolata e dettagliata deposizione sul punto resa dai testi ES
e . Tes_4
Non vi sono poi dubbi della centralità del ruolo ricoperto dal ricorrente ai fini del raggiungimento degli obiettivi della missione dello Stato Estero, tenuto conto che tutti i testi hanno concordemente riferito che la finalità dell'analisi dei dati e della gestione inventariale delle scorte di approvvigionamento era quella di garantire il supporto logistico nella maniera più veloce possibile, abbassare i costi, aumentare l'efficienza, provvedere all'allocazione delle risorse, nonché al rifornimento di materiale avionico per la base
EL, oltre che alla gestione dell'inventari funzionale a garantire l'operatività delle squadriglie di volo.
Il ricorrente ha quindi in definitiva ricoperto il ruolo di analista di risorse e sistemi logistici, tra i quali deve peraltro essere accluso il Navy Resource Planning anche detto
NERP, non rilevando, in senso contrario, la deposizione del teste , in quanto lo Tes_3
stesso si è laconicamente limitato sul punto a riferire dubitativamente e in maniera piuttosto contraddittoria «non credo, perché per quel che ricordo a quel tempo non avevamo i computer portatili. Io avevo un computer fisso e anche il . Pt_1
9. Ricorrono, quindi, tutti gli elementi costitutivi richiesti dal piano di inquadramento unico ai fini del riconoscimento del livello Q1.
Ed invero, alla luce della centralità del sistema di approvvigionamento del materiale avionico per il funzionamento degli squadroni, la posizione del ricorrente aveva un impatto certamente moderato sul raggiungimento della missione dell'organizzazione, ai cui fini il
23 Genovesi risulta peraltro aver costantemente interloquito con personale militare di alto rango presente nella base di EL o anche in altre basi o nelle conferenze tenutesi all'estero, cui esso ha partecipato.
Il ricorrente ha inoltre e come accertato svolto funzioni non solo di assistente-capo per un importante elemento organizzativo a livello di un comando, ossia la Divisione ASD nella quale era inserito quale il responsabile della gestione delle risorse relative al materiale avionico per l'organizzazione di appartenenza, ma ha altresì volto le funzioni di massimo esperto tecnico in una materia di alta specializzazione e di insolita difficoltà, soggetta peraltro a frequenti mutamenti in relazione all'evoluzione tecnologica, quale quella dell'analisi dati e logistica del sistema di approvvigionamento e manutenzione delle squadriglie di volo, al punto da essere definito dai testi come Analista di logistica, ossia una delle figure professionali esemplificative del livello Q1 secondo il piano di inquadramento unico del personale, prodotto in atti.
Non sussistono pertanto dubbi in ordine all'importanza delle funzioni continuativamente svolte dal ricorrente ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'ente per il supporto alle forze armate USA in Italia.
Il ricorrente, d'altra parte, operava con iniziativa ed autonomia decisionale, pur rimanendo nei limiti delle direttive amministrative ricevute, queste ultime risultate invero assai limitate, secondo quanto riportato dai testi.
Va poi sottolineato come il ricorrente possedesse una conoscenza approfondita delle interrelazioni ed interazioni delle proprie funzioni con le altre funzioni connesse, nonché una vasta conoscenza della struttura organizzativa delle forze armate USA, della loro gerarchia di comando, ritenute dalla teste addirittura più ampie ed estese di quelle Tes_4 del Tenente Direttore della Divisione ASD, che d'altra parte ha ammesso durante la deposizione di non avere le conoscenze tecniche del ricorrente (v. deposizione teste
). Tes_5
9. Alla luce delle superiori considerazioni, deve reputarsi provato che il ricorrente abbia svolto in via prevalente e continuativa mansioni sussumibili nel superiore livello Q1 sin dal
2011 e sino alla data di collocamento in quiescenza.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto di all'inquadramento nel livello Parte_1
Q1 con decorrenza dal mese di aprile 2011 (id est: dopo il decorso del termine di tre mesi previsto dall'art. 2103 c.c. e dall'art. 6 l. 190/1985, in difetto di diverso termine previsto dal CCNL – cfr. C. Cass. 2750/2010 richiamata in ricorso) e a percepire, sin dal mese di
24 gennaio 2011, le differenze retributive tra quanto ricevuto e quanto dovuto in virtù dell'inquadramento nel superiore livello Q2.
10. Ai fini della quantificazione delle suindicate differenze retributive spettanti al ricorrente, possono essere posti a fondamento della presente decisione i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente (cfr. pag. 16 del ricorso), siccome non specificamente contestati da parte resistente e verificabili alla luce delle tabelle «U.S. Forces Italy, Local
National (LN) Non-Exchange Salary Table» allegate in atti e dei dati di base ivi riportati
(cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente).
Ed infatti, nelle predette tabelle sono specificamente indicati sia le retribuzioni mensili complessive spettanti in relazione ai livelli U-1 (di formale inquadramento del ricorrente) e
Q2 (effettivamente spettante), sia il valore unitario dei relativi scatti di anzianità (da moltiplicare per il numero incontestato di scatti spettanti al ricorrente).
In definitiva, la somma complessiva spettante a parte ricorrente a titolo di differenze retributive dal 2011 al 31.1.2033 è pari a € 161.526,25.
Stante quanto sopra, gli devono essere condannati a pagare in favore CP_1 Controparte_1 di parte ricorrente, per le predette causali, l'importo complessivo di € 161.526,25.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
CP_ 11. Lo Stato estero resistente deve inoltre essere condannato a versare in favore dell' le differenze contributive maturate sulle superiori differenze retributive, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, maturata per il periodo antecedente al 28.5.2017, avendo provveduto parte ricorrente ad interrompere detto termine di prescrizione in data
CP_ 28.5.2022 mediante la notificazione del ricorso introduttivo all'
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e, nei rapporti tra parte ricorrente e lo Stato estero resistente, devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
CP_ Nei rapporti con l' le spese devono essere, invece, compensate tenuto conto della posizione processuale dell'istituto e della limitata portata assunta dalla pretesa contributiva nell'economia del giudizio.
25
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
A. dichiara che ha espletato dal 2011 sino al 31.1.2022, data di Parte_1
collocamento in quiescenza, mansioni di livello Q1 del CCNL di categoria, con conseguente diritto al superiore inquadramento nel livello Q1 sin dal mese di aprile
2011;
B. condanna, per l'effetto, gli a pagare in favore di Controparte_1 Pt_1 la complessiva somma di € 161.526,25 a titolo di differenze retributive
[...]
dovute dal 2011 al 31.1.2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
CP_ C. condanna gli a pagare in favore dell' le differenze Controparte_1 contributive discendenti dall'accertamento contenuto al punto A, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, maturata per il periodo antecedente al
28.5.2017;
D. condanna gli al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_1 spese processuali, che si liquidano in complessivi € 6.697,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone ex art. 93
c.p.c. la distrazione a favore del procuratore;
CP_ E. compensa le spese di lite nei rapporti con l'
Così deciso in Catania, l'8 maggio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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