Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
28.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18922/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Bruno Piacci, Giovanni Servino e Marcello Casertano. ricorrente
E in persona dell'amministratore CP_1 [...]
Controparte_2 entrambe rapp.te e difese dall'avv. Ciro Zaccaro. resistenti
NONCHE'
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
Resistente
oggetto: retrodatazione rapporto;
centro unico;
mansioni superiori;
impugnativa di licenziamento con domanda di reintegra. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c. depositato in data 05.09.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere lavorato, senza soluzione di continuità e indifferentemente, alle dipendenze della
1
è proprietario del 100% delle quote sociali, oltre a rivestire la carica di Amministratore Unico) dal 02 maggio 2016 al 17 marzo 2024, allorquando le è stato intimato dalla un licenziamento CP_1 Pt_ per (preteso) giustificato motivo oggettivo. ha invocato l'accertamento della reale decorrenza del rapporto di lavoro, l'imputazione dell'unico centro di interessi tra le convenute, la reale natura delle mansioni realmente espletate, al fine di dimostrare la nullità e comunque l'illegittimità del licenziamento a lei intimato, anche in riferimento alla violazione dell'obbligo di repêchage; ha dedotto di rivendicare, in ossequio al principio di infrazionabilità della domanda in conseguenza del predetto accertamento, oltre agli effetti connessi al licenziamento, anche le differenze retributive scaturenti da tutto quanto sopra dedotto, sempre anche in via solidale tra le convenute. Esposte le ragioni in fatto e in diritto a fondamento dell'azione proposta, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1)
Dichiari ed accerti l'unicità del centro di imputazione di interessi tra e Controparte_2
2) Dichiari ed accerti la nullità del licenziamento intimato dall alla Dott.ss CP_1 CP_1 Pt_1
per la genericità del recesso e comunque per i profili di nullità sollevati in ricorso, nonché, in ogni
[...] caso, l'illegittimità del licenziamento stesso, per totale insussistenza del fatto posto alla base dell'atto di recesso, con conseguente reintegra della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato presso la oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento CP_1 per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, pari, in ragione del 2° livello rivendicato, ad € 2.062,93 per il periodo dal licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al pagamento dei relativi contributi previdenziali, anche in solido tra le convenute. In caso di accertamento del diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3° livello rivendicato in via subordinata, sarà dovuta una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto pari ad €
1.841,85. In ogni caso, in riferimento all'inquadramento nel 4° livello, sarà dovuta una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto pari ad
€.1.694,92. In tutti i casi, sempre con reintegra nel posto di lavoro e con condanna solidale delle convenute.
3) In via subordinata, dichiari ed accerti l'illegittimità del licenziamento, intimato da con CP_1 condanna al pagamento di una indennità risarcitoria tra sei e trentasei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR e pari a €1.977,40 (1.694,92 X 14 : 12); ovvero, in caso di riconoscimento del 2° livello, pari ad € 2.406,75 (2.062,93 X 14 : 12) ed € 2.148,82 (1.841,85 X 14 : 12) in caso di riconoscimento del terzo livello, anche in solido con . 4) In ogni caso, sempre previo accertamento Controparte_2 dell'unicità del centro di imputazione di interessi tra le convenute, dichiari ed accerti il diritto della ricorrente a veder riconosciuta la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della ovvero d a far data dal 02/05/2016, e dichiari ed accerti il diritto dell'attrice Controparte_2 CP_1 all'inquadramento, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, nel superiore 2° livello del CCN
[...]
, e per l'effetto condanni le convenute, anche in solido tra loro, al pagamento delle differenze CP_4 retributive pari a complessivi € 75.096,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia da determinarsi anche a mezzo di CTU. 5)In via subordinata, dichiari ed accerti il diritto della ricorrente a veder riconosciuta la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle
2 dipendenze della ovvero di a far data dal 02/05/2016, e dichiari ed accerti Controparte_2 CP_1 il diritto dell'attrice all'inquadramento, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, nel superiore 3° livello del CCNL Commercio Confcommercio, e per l'effetto condanni le convenute, anche in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive pari a complessivi € 43.057,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia da determinarsi anche a mezzo di CTU. 6) In via ulteriormente gradata, dichiari ed accerti il diritto della ricorrente a veder riconosciuto il superiore inquadramento nel 2°, ovvero nel 3° livello del CCNL “Commercio-Confcommercio”, quantomeno a far data dal 02.10.2017, data di assunzione presso la e la conseguente condanna di al CP_1 CP_1 pagamento delle relative differenze retributive pari per il 2° livello, ad €.60.048,84 e per il 3° livello, ad
€.31.338,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, anche in solido co . Con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione agli Controparte_2 antescritti procuratori”.
Le società convenute, costituitesi tempestivamente con unica memoria, hanno contestato in fatto e in diritto le domande proposte dalla ricorrente e hanno concluso chiedendo di “1. rigettare tutte le domande risarcitorie ed indennitarie in quanto infondate nei fatti oltre che in diritto;
2. accertare e dichiarare valido ed efficace il licenziamento per g.m.o. e rigettare la domanda di reintegra e di indennità sostitutiva;
4. rigettare in sintesi tutte le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
5. condannare la ricorrente al pagamento delle spese legali”.
L ha chiesto al Tribunale di “pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree CP_3 relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
Non si è fatto luogo al tentativo di conciliazione della lite per la dichiarata indisponibilità delle società convenute;
indi, è stata espletata la prova testimoniale così come ammessa a mezzo dei testi citati dalle parti (sigg. e per parte ricorrente e sigg. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e per le società convenute).
[...] Testimone_4
Di seguito, acquisite note difensive ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza, dopo la discussione orale della causa, il Giudicante ha pronunciato sentenza, all'esito della camera di consiglio, di cui ha dato pubblica lettura.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
L'oggetto del ricorso verte sulle seguenti questioni: reale decorrenza del rapporto di lavoro;
accertamento dell'unicità del centro di interesse delle due società; reale natura delle mansioni svolte;
nullità o inefficacia del licenziamento intimato dalla CP_1
L'interconnessione delle domande proposte ha reso necessaria la loro trattazione congiunta, ivi compresa la domanda di impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegra. Le contestazioni in fatto mosse dalle società convenute hanno altresì reso necessario l'espletamento della prova testimoniale, non ravvisandosi nelle deduzioni attoree e nella documentazione prodotta, una diretta e specifica soluzione delle questioni controverse.
3 Per la società risulta instaurata una collaborazione in forma di “lavoro di CP_2
“consulenza nel settore del marketing”, espletato formalmente per tutto il periodo dal 02 maggio
2016 al 01 ottobre 2017 e retribuito dietro presentazione di fatture. La pretesa retrodatazione del rapporto di lavoro a data antecedente alla sua formalizzazione avvenuta in data 02.10.2017 con la con contratto subordinato a tempo indeterminato, si fonda sulla divergenza tra la forma del CP_1 rapporto e il suo reale svolgimento. A tale riguardo, la tesi della ricorrente si incentra sulla sussistenza, durante la formale collaborazione, di un vincolo di subordinazione caratterizzato dall'imposizione della presenza giornaliera alla Via Pisciarelli n°79 e dall'obbligo di rispettare un orario di lavoro (8 ore giornaliere dalle ore 09,00 alle ore 18,00 -con un'ora di pausa pranzo- per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì). Di contro, le società convenuta hanno sostenuto che, in tale periodo, la ricorrente ha svolto un lavoro di “consulenza nel settore del marketing” commissionato solo dalla e alcuna mansione ha svolto in favore della In CP_2 CP_1 punto di rapporti tra le due società, la ricorrente ha altresì configurato l'unicità del centro di interesse di e . CP_2 CP_1
I testi attorei escussi, sigg. e hanno confermato la tesi Testimone_1 Testimone_2 attorea in relazione ad entrambe le questioni prospettate e la loro utilizzazione a fini probatori deriva dalla precisione del narrato, dalla diretta conoscenza dei fatti di causa, dalla convergenza delle dichiarazioni rese e dall'assenza di evidenti ragioni di compiacenza nei confronti della ricorrente e/o di animosità nei confronti delle convenute.
Di particolare interesse si è rivelata la deposizione di , ex collega della Testimone_1 ricorrente e priva di contenzioso in corso, la quale ha riferito in modo chiaro, preciso e circostanziato circostanze inerenti al periodo controverso da lei percepite direttamente. Per quanto di interesse la ha dichiarato “da maggio 2016 e fin quando io ho lavorato nel 2020 è stato il sig a dare Tes_1 CP_2
a me e alla ricorrente l'autorizzazione alla richiesta di ferie e permessi ed è stato a stabilire l'orario di CP_2 lavoro dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, nel corso di un colloquio che ho avuto con costui ad aprile
2016; non sono stata presente al colloquio di lavoro della ricorrente ma ho riscontrato che ella ha osservato il mio stesso orario di lavoro mentre non ho assistito a eventuali richieste di uscita anticipate da parte della ricorrente”. Anche il teste ex collega della ricorrente e priva di contenzioso in corso, Testimone_2 ha confermato tali circostanze, avendo dichiarato “Prima dell'estate del 2016 ho avuto un rapporto di collaborazione con la società ed ho conosciuto in tale epoca la ricorrente, la quale era anch'ella CP_2 una collaboratrice ma di fatto sia io che lei siamo state quotidianamente presenti presso i locali della società siti in via Pisciarelli, io con un orario part- time e la ricorrente con orario full-time. Ho riscontrato che la ricorrente lavorava a tempo pieno anche perché io avevo possibilità di collocare il part-time di mattina o di pomeriggio e la vedevo sempre presente;
dall'ottobre 2016 invece sono stata inquadrata a tempo indeterminato con orario full-time ed ho lavorato quotidianamente insieme alla ricorrente in un openspace
4 presso la sede di via Pisciarelli. Fino al momento in cui è cessato il mio rapporto di lavoro ho continuato a lavorare con la ricorrente nell'openspace con orario 09.00/18.00 con un'ora di intervallo dal lunedì al venerdì”.
Tali affermazioni consentono di evincere, in modo chiaro e preciso, che la ricorrente fin dal mese di maggio 2016 è stata presente sul luogo di lavoro a titolo di lavoratrice subordinata, con obblighi giornalieri di orario e di presenza ed è stata soggetta ad autorizzazione da parte del CP_2 la richiesta di ferie e permessi. Ricorrono in tale evenienza i caratteri tipici del lavoro subordinato, il quale si manifesta, a differenza del lavoro autonomo (nel cui ambito si inseriscono le prestazioni professionali remunerate dietro presentazione di fatture) per l'assenza di autonomia del prestatore di lavoro quanto a tempi e modo di esecuzione dell'attività lavorativa. Il discrimine è infatti dato dalla soggezione del lavoratore subordinato all'eterodirezione del datore di lavoro, tratto che non ricorre nel lavoro autonomo il quale tende ad un risultato e rimette al prestatore la scelta e i modi di sua realizzazione.
Per completezza, va detto che di alcuna utilità sul punto si è rivelata la prova di parte resistente dal momento che il teste ha iniziato all'incirca nel settembre 2017 a Testimone_3 collaborare con la società e poi con la , mentre il teste è risultato CP_2 CP_1 Testimone_4 svolgere attività di consulenza con la società percependo compensi dietro presentazione di CP_1 fattura, solo da dicembre 2020.
Quanto all'imputazione del rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal maggio 2016 e fino alla sua cessazione avvenuta in ragione di un licenziamento formalmente comminato dalla società
, occorre procedere all'accertamento della sussistenza di un centro unico di imputazione del CP_1 rapporto di lavoro.
A tale riguardo, quanto ai tratti tipici del centro unico datoriale, va richiamata la recente pronuncia della Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. lav. ordinanza del 08/08/2024, n.22509), confermativa di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui “in via di premessa occorre, avviare l'esame dal consolidato indirizzo di questa Corte, che ravvisa un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, non già per il solo collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo (in sé insufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra), ma ogni volta che vi sia a) una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisiti di unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.ti 6.1, 6.2). E l'accertamento di
5 tali requisiti, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato
(Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.to 6.3; Cass. 24 gennaio 2022, n. 2014)”.
Nel caso in esame, dalle visure camerali prodotte si evince che la si occupa della CP_2 fornitura di servizi e prodotti connessi all'informatica e a internet sia propri che di terze parti, legati all'information Technology, nell'ambito dell'area produttiva commerciale con la ricerca e gestione della clientela;
la è una Agenzia di marketing digitale che attraverso attività quali analisi CP_1 dei dati, strategia e creatività studia, per ogni singolo cliente, i risultati commerciali ottimali perseguibili dallo stesso e, attraverso la pianificazione di una accurata strategia, individua le attività ed i canali necessari per raggiungere i risultati migliori per un determinato brand. Si tratta di attività apparentemente complementari e non formalmente sovrapponibili che potrebbero orientare per la sola sinergia tra società, pur amministrate dallo stesso soggetto, facenti parte di un medesimo gruppo e distinguibili l'una dell'altra quanto all'attività di impresa e quanto alla gestione del proprio personale.
Tuttavia, gli elementi di collegamento fra le due società e hanno CP_2 CP_1 travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia tra le stesse, per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva.
Militano a sostegno di tale conclusione le deposizioni testimoniali assunte nel processo e in particolare, le dichiarazioni delle sigg. e . La prima ha avuto Testimone_1 Testimone_2 una collaborazione formale con la dal 2.5.2016 ad agosto 2017 e poi un contratto di CP_2 lavoro con la da settembre/ottobre 2017 fino a marzo /aprile 2020 allorquando si è dimessa;
CP_1 la seconda ha avuto un rapporto di lavoro con la società da ottobre 2016 a marzo CP_2
2019.
Entrambe hanno avuto una diretta conoscenza dei fatti di causa, avendo lavorato insieme alla ricorrente. La per quanto di interesse ha dichiarato “Ho iniziato a lavorare per la Tes_1 il 2.5.2016 senza un regolare contratto, ricevendo compensi dietro presentazione di fattura, CP_2 presso il complesso Altamira di Agnano ubicato in via Pisciarelli. In tale giorno ho incontrato in detta sede la ricorrente e anche per lei era il suo primo giorno di lavoro….Fin da maggio 2016 e fin quando io ho lavorato nel 2020 è stato il sig a dare a me e alla ricorrente l'autorizzazione alla richiesta di ferie e permessi ed CP_2
è stat a stabilire l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, nel corso di un colloquio CP_2 che ho avuto con costui ad aprile 2016; non sono stata presente al colloquio di lavoro della ricorrente ma ho riscontrato che ella ha osservato il mio stesso orario di lavoro mentre non ho assistito a eventuali richieste di uscita anticipate da parte della ricorrente. Sia nel 2016 che dal 2017 in poi quando è subentrata l e Parte_3 la ricorrente avevamo lo stesso account di posta elettronica il cui dominio conteneva la parola emmemedia”.
La ha riferito “Prima dell'estate del 2016 ho avuto un rapporto di collaborazione con la società Tes_2 ed ho conosciuto in tale epoca la ricorrente, la quale era anch'ella una collaboratrice ma di fatto CP_2
6 sia io che lei siamo state quotidianamente presenti presso i locali della società siti in via Pisciarelli, io con un orario part- time e la ricorrente con orario full-time. Ho riscontrato che la ricorrente lavorava a tempo pieno anche perché io avevo possibilità di collocare il part-time di mattina o di pomeriggio e la vedevo sempre presente;
dall'ottobre 2016 invece sono stata inquadrata a tempo indeterminato con orario full-time ed ho lavorato quotidianamente insieme alla ricorrente in un openspace presso la sede di via Pisciarelli. Fino al momento in cui è cessato il mio rapporto di lavoro ho continuato a lavorare con la ricorrente nell'openspace con orario 09.00/18.00 con un'ora di intervallo dal lunedì al venerdì…. Nel mio periodo lavorativo,
l'amministratore del il signor partecipava alle riunioni finali conclusive delle attività CP_2 Controparte_2 sia di grafica che contrattualistica con i clienti, ma non aveva alcun ruolo gestionale dell'attività grafica. Nel corso del mio rapporto lavorativo non escludo di avere appreso dalla ricorrente che ella è stata assunta dalla ma nello svolgimento del suo rapporto di lavoro e della gestione dei clienti che commissionavano CP_1 campagne pubblicitarie e prodotti grafici non ho riscontrato alcun cambiamento nel corso del tempo.
Il ruolo centrale svolto dall'Amministratore di entrambe le società, sig. la Controparte_2 presenza nel medesimo luogo di lavoro di collaboratori e dipendenti delle due società, l'imposizione di direttive da parte del senza alcuna differenziazione tra i dipendenti e collaboratori dell'una CP_2
o dell'altra società, il disbrigo delle stesse mansioni e la loro finalizzazione alla medesima clientela,
l'immodificabilità in termini di qualità e quantità del lavoro che i collaboratori/dipendenti hanno avuto tra il precedente rapporto con l'una società e il successivo rapporto con l'altra, l'utilità che ciascuna società ha tratto dalla prestazione lavorativa di tutti e da ultimo l'utilizzo del medesimo account di posta, configurano senza ragionevoli dubbi, un unico centro di imputazione tra le due società per cui è condivisibile la prospettazione della ricorrente in termini di codatorialità finalizzata ad un comune interesse societario e ad un'organizzazione gestionale delle risorse condivisa e tesa al raggiungimento di risulti economico-imprenditoriali unitari e interconnessi. In ordine alle conseguenze di tale accertamento, se ne tratterà in seguito.
Le mansioni espletate dalla ricorrente sono risultate difformi da quelle formalmente a lei attribuite.
L'inquadramento della ricorrente fino alla cessazione del rapporto per licenziamento è risultato essere il 4° del CCNL “Commercio-Confcommercio” (pacificamente applicabile al rapporto di lavoro) e le mansioni formalmente a lei assegnate sono risultate essere quelle di “grafico impaginatore web”. Il CCNL recita: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite…” nei cui relativi profili esemplificativi sono ricompresi, tra gli altri, “Contabile d'ordine” “Cassiere comune” “Commesso alla vendita al pubblico...”. Tale livello connota mansioni di carattere operativo e ne è prova la presenza nel livello di figure professionali quali l'addetto alle vendite e operazioni complementari. Anche le figure del contabile d'ordine e del cassiere comune costituiscono profili caratterizzati da un apporto lavorativo di tipo esecutivo. In tale ambito, le società risultano avere collocato il profilo di grafico
7 impaginatore web che -pur non previsto espressamente- viene assimilato per analogia ai predetti profili. Nella memoria difensiva, le società rappresentano che “alla ricorrente venivano date precise indicazioni sul lavoro da svolgere, sulle priorità e sul metodo da seguire;
che seguiva poi la “fase operativa” realizzata dalla ricorrente;
che si tratta quindi di semplice attività operativa/produttiva svolta dalla stessa, sottoposta sempre al vaglio dei suoi diretti superiori.. che non aveva alcuna autonomia decisionale, gestionale, realizzativa o altro.” (cfr. pag. 11).
La ricorrente pretende, in via principale, il secondo livello la cui declaratoria testualmente prevede che “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica,”. Il tratto caratterizzante tale livello è la presenza di attività concettuale (e non operativa) e l'elemento pregnante è la componente di creatività dell'attività svolta nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica (e non lo svolgimento di attività esecutive), come da resto rimarcato dal procuratore della ricorrente in sede di discussione orale. Tra le figure professionali inserite risultano
“..27 nelle agenzie di pubblicità; 28. Assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità; 29. Assistente CP_5 art director nelle agenzie di pubblicità; 30. Assistente account executive nelle agenzie di pubblicità; 31.
Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità..” le cui attività presentano, per analogia, tratti comuni al grafico pubblicitario esercente compiti non meramente operativi.
L'auspicio della ricorrente è meritevole di condivisione. In punto di mansioni svolte, vanno riportati i passi salienti delle deposizioni dei testi attorei da cui è possibile trarre la convinzione che la ricorrente ha svolto mansioni di grafica pubblicitaria e non già di impaginatrice web con compiti meramente operativi, provvedendo in autonomia a ideare e realizzare il progetto grafico a lei assegnato, quale componente dello staff di grafici.
In particolare, la ha dichiarato “predisponevo un documento contenente la richiesta Tes_1 del cliente e la predisposizione di una proposta strategica e la sottoponevo al reparto che si occupava della ideazione e della realizzazione della parte creativa;
tale reparto era costituito da figure simili meno specializzate della ricorrente intendendo con ciò che la ricorrente aveva competenze nel settore che rendevano il suo lavoro già idoneo da essere sottoposto al cliente.. L'attività della ricorrente di ideazione e di realizzazione di grafiche riguardava sia video che prodotti su stampa, in quest'ultimo caso i fotografi non lavorarono all'interno delle società e la ricorrente provvedeva a coordinare la loro attività predisponendo dei documenti sottoposti a noi nel corso di riunioni a cui partecipavano i fotografi, il tramite con i clienti ossia io e chi mi potesse sostituire e la ricorrente tutte le volte in cui si trattava di un progetto a lei affidato;
nel corso di queste riunioni riscontravo che la ricorrente nell'elaborare il progetto aveva affidato ai fotografi le linee guida a cui loro si dovevano attenere nell'elaborazione delle foto in linea con le esigenze del cliente…”.
La ha riferito “Nello staff dei grafici mi sono interfacciata con la ricorrente, la quale era il mio Tes_2 principale referente per la parte grafica riguardante il settore moda. In tale settore ho riscontrato personalmente che la ricorrente si è occupata della ideazione e realizzazione delle immagini e di contenuti
8 puramente grafici. Preciso che i grafici tra cui la ricorrente provvedevano autonomamente ad elaborare il prodotto grafico avvalendosi del breef ossia di un idea/esigenza di massima esposta dal cliente al digital strategy e sottoposta per la ideazione e realizzazione del prodotto grafico an tutto il team di grafici.. in caso di servizi fotografici con fotografi esterni la ricorrente era coinvolta come moodboard in quanto decideva la location e le pose delle modelle dando indicazioni ai fotografi.”.
Entrambe le testi hanno confermato gran parte delle campagne pubblicitarie la cui grafica risulta essere stata ideata e realizzata dalla ricorrente, verificatesi nei rispettivi periodi lavorativi delle predette, di cui esse hanno avuto diretta conoscenza.
È fuorviante il tentativo intrapreso dalle convenute di sminuire l'apporto dei testi attorei in quanto carenti del riscontro delle mansioni svolte dalla ricorrente dopo la cessazione del loro rapporto
(la ha terminato a marzo /aprile 2020; la nel 2019), rimarcato dal procuratore delle Tes_1 Tes_2 stesse anche in sede di discussione orale. Ed invero, va evidenziato che non risulta introdotta nel processo alcuna deduzione in ordine al mutamento delle mansioni svolte dalla ricorrente, bensì, in presenza di una loro pacifica immodificabilità, la sola questione del livello contrattuale a cui ascriverle. Del resto, anche i testi di parte resistente e ciascuno per suo conto Tes_3 Tes_4
e per il periodo di diretta percezione, hanno riferito che le mansioni della ricorrente non sono mutate e/o peggiorate e quindi anche in relazione alle campagne pubblicitarie svolte dalla ricorrente nell'ultimo periodo del suo rapporto di lavoro (cfr. doc.8) può dedursi che ella ha continuato a lavorare con le medesime modalità e caratteristiche.
A tanto va aggiunto che, utile alla tesi attorea è stato proprio il teste , il quale Tes_3 ha dichiarato “La mia attività di collaborazione è di tipo gestionale da circa tre anni, ossia offro un servizio di controllo e verifica della qualità del lavoro svolto dalle figure operative che collaborano con la ad CP_1 eccezione del settore amministrativo. In particolare, effettuo il controllo sulla conformità dei progetti alle richieste dei clienti riferendo alla proprietà l'esito dei tali controlli. I miei interlocutori all'interno della società sono stati gli addetti al reparto di grafica ..Attraverso la mia attività di consulenza ho riscontrato che il cliente poteva richiedere la realizzazione di un grafico fornendo indicazioni di massima o indicazioni più dettagliate.
Nel primo caso, il gruppo di grafici, compresa la ricorrente, provvedeva alla ideazione ossia alla realizzazione creativa della grafica interfacciandosi con le altre professionalità in azienda, tra cui l'account (ossia l'interfaccia tra il cliente e l'azienda), digital strategy, social media manager, il direttore creativo, ciascuno dei quali contribuiva per quanto di competenza a fornire un apporto alla risorsa grafica preposta alla realizzazione del progetto. Nel secondo caso veniva redatto un documento di esecuzione (brief) che consentiva di effettuare la sola impaginazione del contenuto grafico desiderato”. Nell'ottica di effettuare una percentualizzazione delle due ipotesi, il teste ha ipotizzato che “il gruppo di grafici, compresa la ricorrente, effettuava nel 50% dei casi l'attività di sola impaginazione e nel restante 50% dei casi effettuava il contenuto creativo confrontandosi con le altre figure sopra menzionate” ma tale asserzione non ha inciso in termini qualitativi sulla mansione concettuale svolta dalla ricorrente.
9 Quanto alla deposizione del teste costui, nell'evidente intento di valorizzare il proprio Tes_4 ruolo all'interno dell'azienda, ha ridimensionato quello della ricorrente, nel momento in cui ha dichiarato “svolgo attività di consulenza con la società percependo compensi dietro presentazione di CP_1 fattura. Tale attività di consulenza si sostanzia nella direzione creativa del reparto di grafici nel cui ambito ha lavorato la ricorrente... Non sono in grado di fare una percentuale di quante volte il grafico provvede in autonomia e quante volte utilizza la mia decodifica. La ricorrente nella quasi totalità dei casi, riceveva indicazioni di tipo strategico confrontandosi periodicamente con me per condividere suggerimenti di natura strategica”. Tuttavia, il teste ha anche affermato che “In base alla tipologia dei clienti, se abituali o Tes_4 nuovi, i grafici del reparto provvedono in autonomia sulla base di procedure già consolidate con il cliente fidelizzato o necessitano del mio apporto di “debrief” ossia di decodifica delle richieste del cliente confluite nel brief ossia nel documento elaborato dall'account ossia dall'interfaccia aziendale con il cliente, sulla base dei desiderata del cliente stesso. Nel caso di clienti già fidelizzati, nella maggior parte dei casi, è il grafico a provvedere autonomamente ad elaborare il contenuto e pur potendo io intervenire in veste di supervisione e controllo non lo faccio se non richiesto dal grafico o a seguito di critiche proveniente dal cliente o di rilievi provenienti dall'account.”
Le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente di grafica le danno diritto all'inquadramento nel 2° livello di cui sussistono gli elementi caratterizzanti, come sopra evidenziati, i quali data la loro qualità e quantità, non risultano venir meno per effetto dell'inserimento del lavoro della ricorrente in un ciclo produttivo, come adombrano le società convenute.
Conseguono quindi in favore della ricorrente le differenze retributive tra il livello posseduto e quello spettante e la conseguente condanna delle società in solido, al pagamento delle stesse, utilizzandosi i conteggi allegati al ricorso e non specificamente contestati.
Da ultimo, va esaminata l'impugnativa di licenziamento.
Il recesso risulta comminato formalmente dalla -in quanto titolare del rapporto di CP_1 lavoro dal 02 ottobre 2017- con la seguente motivazione “Il persistere dei risultati poco proficui dell'attività aziendale, evidenziati da un calo delle commesse, comportano la necessità di procedere ad un riassetto organizzativo volto ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse anche nell'ottica di più economica gestione aziendale. Nell'ambito di tale processo si è resa necessaria la riduzione della figura professionale di
“Grafico impaginatore web” cui è adibito per esubero del personale. Tanto premesso, considerata l'intervenuta soppressione della posizione lavorativa da Lei occupata e vista l'inesistenza di altre posizioni compatibili con la
Sua professionalità, siamo spiacenti di doverLe comunicare il recesso dalla Ns. Società dal rapporto di lavoro in corso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966”.
I motivi di illegittimità del licenziamento sono molteplici. In primo luogo il motivo addotto, ossia la soppressione della posizione lavorativa occupata dalla ricorrente di “grafico impaginatore web” è risultata inconferente rispetto al ruolo effettivamente svolto dalla ricorrente fin dall'assunzione; inoltre, l'inesistenza di altre posizioni lavorative compatibili con la sua professionalità
è stata erratamente condotta, rispetto al solo organico della , laddove per effetto dell'unicità CP_1
10 del centro di imputazione del rapporto di lavoro, sarebbe dovuta avvenire anche con riguardo alla infine, la causale del “persistere dei risultati poco proficui dell'attività aziendale, evidenziati CP_2 da un calo delle commesse, comportano la necessità di procedere ad un riassetto organizzativo volto ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse anche nell'ottica di più economica gestione aziendale” risulta riferirsi erratamente alla sola laddove, per effetto dell'unicità del centro di imputazione del rapporto CP_1 di lavoro, sarebbe dovuta avvenire anche con riguardo alla Pertanto, va stigmatizzata CP_2 sia la mancata valutazione del reale contesto aziendale ai fini del calo delle commesse sia l'errata valutazione della consistenza occupazionale della datrice di lavoro, siccome riferita solo alla CP_1
e non anche ad questo anche in ordine al profilo del repechage. Controparte_2
Tali riscontri conducono alla indiscutibile insussistenza del motivo economico addotto in termini di effettività dello stesso e consentono di formulare un giudizio di insussistenza del fatto materiale di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 23/215 (cd. Jobs act applicazione ratione temporis), nella sua ampia accezione. La norma prevede che il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
In ordine a tale norma, va registrato il recente intervento della Corte Costituzionale che, nella sentenza n°128/2024, ha esteso la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, originariamente prevista solo per i licenziamenti disciplinari, anche alla ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. Nella sentenza la Consulta ha affermato che “Il licenziamento fondato su fatto insussistente, allegato dal datore di lavoro come ragione d'impresa, è, nella sostanza, un licenziamento pretestuoso (senza causa), che si colloca a confine con il licenziamento discriminatorio (che è viziato da un motivo, appunto, discriminatorio). La pretestuosità di un tale licenziamento può anche celare, nella realtà dei casi, una discriminazione, che, se provata dal lavoratore, renderebbe applicabile la più estesa tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015. Ma essa richiede
11 un quid pluris (il motivo discriminatorio), della cui prova è onerato il lavoratore. Si deve dichiarare, pertanto,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede che si applichi [la stessa] anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore” (Corte Cost. 16.07.2024 n°128).
È' stato osservato dai Giudici di legittimità sez. lav. nell'ordinanza del 08/12/2024 n.31505 che “la sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale n. 128/2024 ha efficacia retroattiva, come si evince dall'art. 30 L. cost. n. 87/1953, sicché esplica la sua efficacia anche con riguardo ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non ancora esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. Tale principio riguarda anche le sentenze "additive" (Cass. ord. n.
10519/2019) e si giustifica per il fatto che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più regolare alcun rapporto giuridico”.
In ordine al licenziamento intimato alla ricorrente, è risultata dimostrata in giudizio la mancanza del fatto materiale ossia del motivo economico addotto e di conseguenza, in applicazione del comma 2 dell'art 3 della legge 23/2015, tale licenziamento va annullato.
Per l'effetto, la ricorrente va reintegrata nel posto di lavoro e nelle mansioni di grafica pubblicitaria di 2° livello e le società convenute vanno condannate in solido nei confronti della ricorrente ad eseguire tale reintegra e a risarcire alla ricorrente il danno patito commisurato alle retribuzioni non percepite dal licenziamento alla reintegra, nei limiti di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e al versamento all dei CP_3 contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Per tale adempimento risulta chiamato in giudizio l , ad iniziativa della ricorrente. Tuttavia, tale onere non sarebbe CP_3 stato necessario trattandosi di effetto conseguenziale dell'ordine di reintegra e della pronuncia giudiziale ex lege prevista. In termini, si registra il consolidato orientamento della Cassazione che anche di recente (cfr. Cass. n.6722/2021) ha così argomentato: “ la previsione dell'art. 18, commi 2 e
4 St. lav., e del D.Lgs. n. 23 del 2015, artt. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, secondo i quali, a seguito della declaratoria d'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, costituisce fattispecie eccezionale di condanna a favore del terzo, la quale, oltre a non abbisognare della partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale (così Cass. nn. 19398 del 2014 e 8956 del
2020), non richiede nemmeno alcuna specifica domanda del lavoratore (così già Cass. n. 1045 del 1997); qui va solamente aggiunto che, sebbene la novellazione dell'art. 18 St. lav. da parte della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, abbia lievemente mutato il tenore della disposizione originaria, sostituendo alle parole "il giudice
(...) condanna il datore di lavoro (...) al versamento dei contributi" le parole "il datore di lavoro è condannato
(...) al versamento dei contributi", non si tratta di modifica idonea a mutare l'anzidetta conclusione, sol che si
12 pensi che, come costantemente ritenuto da questa Corte di legittimità, i contributi previdenziali obbligatori partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass.
S.U. n. 10232 del 2003), onde deve escludersi, coerentemente con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, discendendo piuttosto l'obbligo del loro pagamento dall'acclarata persistenza del rapporto di lavoro, vuoi in conseguenza della declaratoria di nullità del recesso, vuoi in dipendenza della sua ricostituzione con efficacia ex tunc, a seguito di declaratoria d'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o di giustificato motivo (così già Cass. nn. 1927 del
1976, 4307 del 1985, 2789 del 1987, nonchè Cass. S.U. n. 11327 del 1991 e innumerevoli successive conformi)”.
Per completezza, non si fa luogo alla detrazione di quanto la ricorrente “ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché di quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni” dal momento che l'onere di allegazione e prova a tale riguardo, incombe sul datore di lavoro. In proposito, va evidenziato che la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia del 01/03/2024, n. 5588 ha ribadito tale circostanza affermando che “ il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499/2017, n. 10694/2023): parimenti, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità, a titolo di aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (Cass. n. 17683/2018)” (cfr. conforme tra le altre Cass. n. 9616 del 2015 e n. 25355 del 9 ottobre 2019). Le società a tale onere si sono del tutto sottratte.
All'esito, il ricorso va accolto nei seguenti termini.
In accoglimento del capo 1 delle conclusioni, dichiara l'unicità del centro di imputazione di interessi tra di e in accoglimento del capo 2 delle Controparte_2 Controparte_2 CP_1 conclusioni, annulla il licenziamento intimato alla ricorrente, e per l'effetto, ordina alle convenute di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato presso la e CP_1 condanna entrambe le convenute al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, pari, in ragione del 2° livello a lei spettante, ad € 2.062,93 nella misura massima di dodici mensilità e condanna le convenute in solido al pagamento dei relativi contributi previdenziali;
in parziale accoglimento del capo 4 delle conclusioni, accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle
13 dipendenze della e della a far data dal 02/05/2016, e dichiara il Controparte_2 CP_1 diritto della ricorrente all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Commercio Confcommercio con la stessa decorrenza;
per l'effetto condanna le convenute in solido tra loro, al pagamento in suo favore delle differenze retributive pari a complessivi € 67.920,38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle scadenze mensili al saldo, dovendo espungersi dal quantum preteso le voci a titolo di “differenze a titolo di preavviso non goduto” e “differenze a titolo di TFR” dal momento che con la reintegra nel posto di lavoro, il rapporto è ricostituito con efficacia ex tunc per cui le competenze di fine rapporto non spettano, mentre risultano dovute le differenze di retribuzione ordinaria, straordinaria, aggiuntiva e le differenze di rol, ferie e festività. Restano assorbiti i capi 3, 5 e 6 delle conclusioni, in conseguenza delle statuizioni adottate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente e a carico delle società convenute in solido;
si compensano le spese nei confronti dell in considerazione della CP_3 soluzione giuridica della pretesa contributiva azionata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede: dichiara l'unicità del centro di imputazione di interessi tra Controparte_2
e CP_1 in parziale accoglimento del capo 4 delle conclusioni, accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della e della a far Controparte_2 CP_1 data dal 02/05/2016, e il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Commercio
Confcommercio con la stessa decorrenza, e per l'effetto condanna le convenute in solido tra loro, al pagamento in suo favore delle differenze retributive pari a complessivi € 67.920,38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle scadenze mensili al saldo;
annulla il licenziamento intimato alla ricorrente, e per l'effetto, ordina alle società convenute di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro presso la e condanna entrambe le CP_1 convenute al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, pari, in ragione del 2° livello, ad €
2.062,93, nella misura massima di dodici mensilità e condanna le convenute in solido al pagamento dei relativi contributi previdenziali;
condanna le società convenute al pagamento in solido in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 7.703,85 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
compensa le spese nei confronti dell . CP_3
Napoli, 28.05.2025
14 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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