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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott.ssa Maria Letizia BARONE Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 359/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado
da
, C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZA HELLEN MONTESANTO pec Email_1
appellante contro
in persona del l.r.p.t., P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicole Ursino e Stefano Mandalà
PEC Email_2
appellata
Conclusioni per l'appellante:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'atto di appello, dichiarare nulla e/o annullare la sentenza oggetto di impugnativa per tutte le motivazioni esposte in premessa, con ogni consequenziale statuizione;
per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'odierna appellante e dunque dichiarare: - la legittimità e validità del contratto sottoscritto inter partes in data 21/05/2008; che la signora ha legittimamente percepito i canoni per il periodo 2008 - 2012 Parte_1
dell'importo complessivo di € 12.500,00; e che, per l'effetto, vengano rigettate le domande avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.
1 Conclusioni per l'appellata:
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 224/2019 del Parte_1
Tribunale di Palermo, questa confermando
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 224/2019, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla accertato che la porzione di Controparte_1
terreno sita in Palermo, via Crispi n. 107, ove era allocato l'impianto pubblicitario della società, era di proprietà esclusiva del Comune di Palermo, ha dichiarato la nullità del contratto di locazione intervenuto tra le parti il 21 maggio 2008 - avente ad oggetto la parete esterna dell'immobile sito in via Crispi n. 107 - e condannato Pt_1
alla ripetizione dei canoni percepiti negli anni 2008/2012, pari a € 12.500,00,
[...]
oltre accessori e al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame con atto notificato il 18 gennaio 2019, , lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale Parte_1
dichiarato la nullità in assenza dei presupposti di legge, omettendo di considerare che, sebbene i pali erano infissi nella superficie stradale di proprietà del Comune, il cartellone si estendeva in verticale coprendo interamente la facciata dell'edificio della appellante, come confermato dal consulente tecnico d'ufficio, cosicché il contratto di locazione - lungi dall'essere nullo - aveva ad oggetto proprio l'utilizzazione di quella superficie, della quale i proprietari si erano privati.
Ancora, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto che avrebbe dovuto invece riqualificare come servitù, tenuto conto del fatto che il cartellone era posto a pochi centimetri dalla facciata, in violazione della normativa in materia di distanze dettata dal regolamento edilizio.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'arricchimento che la società si era assicurata attraverso l'uso della proprietà della appellante, cosicchè, in ogni caso, i canoni versati non potevano ritenersi indebiti.
2 3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame si è costituita la soc. concludendo come in epigrafe. Controparte_1
4.Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 5 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto rilevare in punto di fatto che con il contratto stipulato il 21 maggio
2008, l'appellante ha “affidato in concessione d'uso…in uso totale ed esclusivo, la porzione di terreno sito in via Francesco Crispi 107” per un corrispettivo annuo di €
2.500,00, corrispettivo “commisurato alla installazione di un cartello pubblicitario”.
Come accertato nel giudizio di prime cure a mezzo consulenza tecnica (cfr. relazione depositata dall'ing. in data 3 gennaio 2018), tuttavia, “la porzione di Controparte_2
terreno …affidato in concessione d'uso” non era di proprietà della appellante bensì del
, terzo estraneo al predetto rapporto locatizio. Controparte_3
La circostanza è peraltro pacifica in atti.
7. Da tanto non discende tuttavia la nullità del contratto del 21 maggio 2008, avente ad oggetto la locazione di un bene, “porzione di terreno sito in via Francesco Crispi n. 107”, appartenente ad altri.
Ed invero, come chiarito dalla S.C., “un diritto personale di godimento su un determinato bene (per effetto di locazione, noleggio, affitto, leasing) può essere concesso anche da chi non vanti diritti reali su quello. La locazione di cosa altrui, infatti, non è vietata dalla legge,
né l'art. 1571 c.c. include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore (ex multis, da ultimo, Ord. n. 15292 del
05/06/2019). Naturalmente anche nel caso di locazione di cosa altrui il concedente è tenuto a garantire l'utilizzatore dalle pretese di chi vanti diritti sulla cosa (arg. ex art. 1575, n. 3,
e 1585 c.c.). Ne consegue che la rivendica del bene da parte del terzo proprietario nei confronti del conduttore costituisce di per sé inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del concedente. Il conduttore, di conseguenza, è tutelato dall'azione di
3 inadempimento (art. 1218 c.c.) o da quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) da promuoversi nei confronti del concedente, salvo nell'uno e nell'altro caso il risarcimento del danno. Se
però il terzo proprietario non avanzi pretese di sorta nei confronti del conduttore, il contratto di locazione (o affine) da quest'ultimo stipulato a non domino resta valido ed efficace inter partes. In teoria, infatti, l'obbligo del locatore di garantire il conduttore dalle pretese di terzi potrebbe essere assolto non solo “a valle”, attraverso il risarcimento del danno;
ma anche “a monte”, ad esempio tacitando il terzo proprietario affinché rinunci ad azioni di rivendica nei confronti del conduttore. Ciò dimostra che alla materia in esame non si applica il principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis. Pertanto, il contratto di locazione stipulato a non domino non si scioglie automaticamente in caso di estinzione del diritto in capo al concedente. Gli effetti obbligatori prodotti da quel contratto (rispettivamente, obbligo di pagamento del canone e garanzia di pacifico godimento) permangono immutati: dunque l'utilizzatore non potrà invocare la risoluzione del contratto (per inadempimento), se nessuna molestia riceva dal terzo proprietario o se, ricevendola, venga garantito dal concedente” (Così cass. Ord., 20/09/2024, n. 25339).
8.Nel caso di specie, come pacifico, nessuna rivendicazione è stata mai avanzata dal legittimo proprietario del terreno, ossia il Comune di Palermo, e la società locatrice ha sempre pienamente e pacificamente goduto del bene.
9.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, la domanda di condanna della appellante alla ripetizione di quanto percepito in adempimento del contratto stipulato il 21 maggio 2008, formulata dalla società in prime cure, deve essere rigettata.
10.Le spese di lite del doppio grado, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva. Anche le spese di consulenza già liquidate in primo grado, devono essere poste definitivamente a carico della società.
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 224/2019 del Tribunale di Palermo pubblicata il 16 gennaio 2019, rigetta la domanda formulata dalla società
[...]
di condanna di alla restituzione di quanto Controparte_1 Parte_1
4 percepito tra il 2008 e il 2012, a titolo di canone di locazione in virtù del contratto stipulato tra le parti il 21 maggio 2008.
Pone a carico della società appellata le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €
2.740,00 per il primo grado ed in € 1990,00 per l'appello, oltre spese generali, IVA e CPA.
Pone definitivamente a carico della società appellata le spese di consulenza tecnica di primo grado, già liquidate.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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