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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/10/2025, n. 14037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14037 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
- Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa LE PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5355 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
17632/2020", e pendente tra
Parte_1
in persona del
[...]
Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma piazza S. Lorenzo in Lucina
n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Silvio Di Castro, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo
Attore opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma via Alessandria n. 208, presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano
Cardarelli, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto di costituzione in giudizio
Convenuto opposto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 La lite trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 17632/2020, emesso in data 10 novembre 2020 su istanza della società per ottenere il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 941.994,33 (oltre interessi al saggio di cui al d. lgs. n. 231/2002), quale pretesa dalla ingiungente, in veste di cessionaria della
[...]
in corrispettivo dell'energia elettrica somministrata al CP_2 Parte_1
, attualmente in liquidazione ex l.r. n. 8/2012 e denominato “
[...] [...]
”, nonché portata Controparte_3 dalle fatture indicate nell'atto di cessione del credito.
1.2 A motivo di opposizione, il Parte_1 ha eccepito:
(i) l'incompetenza del tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, in favore del tribunale di Palermo, vertendo la controversia di credito non liquido, né determinato e/o determinabile tramite semplici calcoli aritmetici, in quanto traente titolo da somministrazione da quantificare tempo per tempo, sì da non potersi applicare il criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., che individua la competenza del giudice del luogo di domicilio del creditore (art. 20 c.p.c.)
1 2
(ii) la sopravvenuta estinzione, per prescrizione biennale quale prevista dalla legge di bilancio n. 160/2019, di tutti i crediti maturati fino al biennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo;
(iii) in subordine la sopravvenuta estinzione, per prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., di tutti i crediti maturati fino al quinquennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo;
(iv) che la controparte non avesse fornito prova del titolo del credito vantato in giudizio, non avendo prodotto il contratto o i contratti eventualmente stipulati tra l
[...]
e il indicato debitore. CP_2 Parte_1
Ha pertanto richiesto la declaratoria di nullità e/o inefficacia, e comunque la revoca del decreto opposto, con favore delle spese di giudizio.
1.3 La società nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha Controparte_1 confutato le ragioni dell'opposizione, evidenziando che:
(i) il credito portato dalle fatture indicate nel ricorso ingiuntivo fosse maturato in ragione della fornitura di energia elettrica resa da quale esercente del Controparte_2 servizio di salvaguardia per la regione Sicilia dal 2009 al 2020 (art. 1, comma 4, legge n.
125/2007), oltreché in virtù dei contratti precedentemente stipulati con il , Parte_1 versati in atti;
(ii) sussistesse la competenza del tribunale di Roma, sia quale foro convenzionale (art. 28 c.p.c.) indicato nei contratti di somministrazione versati in atti, sia quale forum contractus, sia quale forum destinatae solutionis, vertendo la lite di un credito liquido e determinato nel suo ammontare;
(iii) il credito non potesse considerarsi soggetto a prescrizione biennale, essendo maturato prima dell'entrata in vigore della norma indicata dalla controparte, e trattandosi in ogni caso di fornitura in favore di Pubblica Amministrazione, e comunque diversa da quelle a cui applicabile il regime prescrizionale biennale, secondo la delibera ARERA n.
569/2018;
(iv) che anche il termine prescrizionale quinquennale fosse stato interrotto con le diffide esibite in atti;
(v) che l'opponente non avesse effettivamente contestato né l'effettiva somministrazione, né i quantitativi rilevati dal distributore e/o dal gestore della rete di trasmissione, sì come riportati in fattura.
Per tali ragioni ha richiesto il rigetto dell'opposizione, con favore delle spese.
1.4 I fatti controversi sono rimasti pressoché invariati, all'esito del deposito delle memorie di appendice scritta (art. 183 comma 6 c.p.c.) all'udienza di trattazione;
denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, ritenuta non bisognevole di istruttoria, è pervenuta all'udienza del 6 giugno 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini consecutivi per memorie conclusionali e di replica.
2. merito della lite.
Le ragioni di contestazione del – Gestione Parte_1 Parte_1 separata IRSAP non sono fondate, sì che l'opposizione va respinta, per quanto di seguito considerato.
2 3
2.1 L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, perché in tesi emesso da giudice non competente, laddove processualmente ammissibile (del che si dubita, non risultando contestati tutti i fori alternativi indicati dall'art. 20 c.p.c.), è comunque infondata.
La controversia ha per oggetto, come noto, il credito vantato dalla a Controparte_1 titolo di corrispettivo per la fornitura (somministrazione) di energia elettrica in favore del sì come portato dalle fatture elencate all'atto di cessione (all. 29 al Parte_1 fascicolo della convenuta opposta), che risulta esattamente quantificato nel suo ammontare, nel ricorso ingiuntivo e pedissequo decreto.
D'altronde, il credito in parola risulta quantificato moltiplicando il prezzo unitario al kilowattora indicato nelle fatture per il quantitativo di energia somministrato, parimenti indicato nelle fatture, il tutto in conformità dei contratti esibiti in atti o delle condizioni generali di fornitura applicate, da per il servizio fornito in regime di Controparte_2 salvaguardia a tutti gli utenti finali (all.
8-25 al fascicolo della convenuta opposta),
Trattandosi di credito pecuniario ex contractu, liquido e determinato, era in facoltà del creditore (ingiungente) rivolgersi al giudice del proprio domicilio, ex art. 1182 comma 3 c.c.
Donde l'infondatezza della questione sollevata dalla difesa attrice, alla luce della concorde giurisprudenza di legittimità, dalle cui indicazioni non v'è motivo di discostarsi
(«in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga
l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare»: Cass. Sez.
6, 23/02/2021, n. 4792; conf. ex plurimis Cass. Sez. 2, 12/12/2019, n. 32692: «ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito»).
2.2 Anche le questioni sollevate dall'attrice in ragione della presunta prescrizione del credito vantato dalla controparte non sono condivise dal tribunale.
Il credito de quo agitur risulta portato da fatture emesse a partire dal marzo 2015 fino al mese di aprile 2017, con scadenza entro l'anno 2017, mese di ottobre (v. gli allegati al n. 27 indice atti al fascicolo della convenuta, contenenti le fatture elettroniche emesse da
[...]
a carico del di , in ordine cronologico). CP_2 Parte_1 Pt_1
Donde l'inapplicabilità del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 205/2017 (legge finanziaria e di bilancio 2018), alla stregua del chiaro ed inequivocabile tenore testuale del comma 10 del medesimo articolo 1:
«10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018».
Ciò in disparte di ogni considerazione in ordine alle questioni discusse in giudizio quanto alla veste giuridica assunta dal nell'ambito del rapporto Parte_1 intercorso con la e quanto ai requisiti soggettivi di applicabilità della Controparte_2 norma speciale invocata dall'attrice, questioni tutte che restano assorbite alla luce della
3 4
ragione più liquida sopra evidenziata.
Ritenuta applicabile, nel caso di specie, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (v. in tal senso, ex multis Cass. Sez. 3, 27/01/2015, n. 1442; Cass. Sez. 3,
14/03/2006, n. 5462), va quindi osservato che la convenuta opposta ha dato dimostrazione documentale di avere utilmente interrotto il termine prescrizionale, al più presto decorso dal marzo 2015, con la diffida inviata, per il tramite del proprio legale (anche costituito difensore in giudizio), a mezzo pec del 28 febbraio 2020 (v. all. 31 al fascicolo della convenuta opposta).
Con ciò, il rigetto dell'eccezione di prescrizione svolta a secondo motivo di contestazione.
2.3 Infine, l'opponente ha sostenuto che la controparte non abbia fornito prova del titolo del credito vantato in giudizio, non avendo prodotto il contratto o i contratti eventualmente stipulati con la soc. Controparte_2
Anche tale motivo di contestazione non può essere condiviso dal tribunale.
Premesso che, come detto, si controverte di credito derivante dalla fornitura di energia elettrica operata, dalla in favore del , Controparte_2 Parte_1 dall'anno 2014 (cui sono riferite alcune fatture emesse nell'anno 2015) all'anno 2017, è documentato che il credito in questione tragga la sua fonte legale nell'art. 1 comma 4 del d.l. 18 giugno 2007, n. 73 (come convertito, con modificazioni, in l. n°125/2007) e dei correlativi Decreti Ministeriali attuativi, oltreché all'esito delle procedure negoziate esperite dalla società Acquirente Unico S.p.A. (società in mano pubblica, interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.), per l'individuazione dei soggetti operanti il servizio di salvaguardia, in relazione a distinte aree territoriali.
Occorre infatti evidenziare – quanto alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia - che, a termini del ridetto art. 1, comma 4, d.l. 73/2007 “il Ministro dello sviluppo economico” è stato demandato ad emanare “indirizzi e, su proposta dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta[re] disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità”.
A tale disposizione ha fatto seguito il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
23 novembre 2007, n. 731, disciplinante le “Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125”, in cui dettati i criteri per definire “le aree territoriali” entro cui
l'esercente avrebbe effettuato il servizio di salvaguardia (art. 2), e con cui affidato, ad
Acquirente Unico S.p.A., il compito di “organizzare le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, per le aree territoriali individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia” (art. 3). Giova sottolineare che, nel medesimo decreto, si è prescritto (art. 5) che “ai fini della tutela del cliente finale in servizio di salvaguardia, ciascun esercente la salvaguardia [fosse] tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle
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condizioni minime contrattuali di cui all'art. 3”.
Indi, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha adottato la deliberazione in data 21 dicembre 2007, n. 337, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007”, dettando una normativa particolareggiata da seguire in sede di procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia.
Ciò posto, come già detto, deve dirsi processualmente pacifico (art. 115 c.p.c.) ed è comunque documentato (dagli all. 3-4-5-6-7 al fascicolo della convenuta opposta) che la soc. dante causa della si sia resa aggiudicataria del Controparte_2 Controparte_1 servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, per gli indicati nelle fatture in atti, in relazione all'ambito territoriale della Regione Sicilia, all'esito dell'apposita procedura negoziata indetta dalla società pubblica Acquirente Unico.
Pertanto, le contestazioni del non giovano agli scopi intesi in giudizio, non Parte_1 essendo contestato che le utenze POD indicate nelle fatture in atti, siano state attivate secondo le procedure automatiche previste dalle norme su richiamante, in difetto di scelta di altro operatore presente sul mercato libero dell'energia.
D'altronde, le ulteriori questioni sollevate dal , contestando genericamente Parte_1
l'assenza di prova scritta a corredo della pretesa avversaria, non sono idonee ad assolvere all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c. («In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»: in tali termini Cass. Sez. 6,
27/08/2020, n. 17889).
Pertanto, pacifici ed incontroversi (art. 115 c.p.c.), e comunque documentati il titolo e la scadenza delle obbligazioni dedotte in giudizio, l'opposizione va respinta, e le spese seguono la (integrale) soccombenza della parte attrice.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta dal
[...]
avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 17632/2020, emesso in data 10 novembre 2020 e conferma per l'effetto il decreto opposto;
- condanna la parte attrice opponente alla rifusione, in favore della parte convenuta opposta, delle spese di lite che liquida in € 20.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 12 ottobre 2025 IL GIUDICE
LE PO
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
- Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa LE PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5355 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.
17632/2020", e pendente tra
Parte_1
in persona del
[...]
Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma piazza S. Lorenzo in Lucina
n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Silvio Di Castro, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo
Attore opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma via Alessandria n. 208, presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano
Cardarelli, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto di costituzione in giudizio
Convenuto opposto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 La lite trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 17632/2020, emesso in data 10 novembre 2020 su istanza della società per ottenere il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 941.994,33 (oltre interessi al saggio di cui al d. lgs. n. 231/2002), quale pretesa dalla ingiungente, in veste di cessionaria della
[...]
in corrispettivo dell'energia elettrica somministrata al CP_2 Parte_1
, attualmente in liquidazione ex l.r. n. 8/2012 e denominato “
[...] [...]
”, nonché portata Controparte_3 dalle fatture indicate nell'atto di cessione del credito.
1.2 A motivo di opposizione, il Parte_1 ha eccepito:
(i) l'incompetenza del tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, in favore del tribunale di Palermo, vertendo la controversia di credito non liquido, né determinato e/o determinabile tramite semplici calcoli aritmetici, in quanto traente titolo da somministrazione da quantificare tempo per tempo, sì da non potersi applicare il criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., che individua la competenza del giudice del luogo di domicilio del creditore (art. 20 c.p.c.)
1 2
(ii) la sopravvenuta estinzione, per prescrizione biennale quale prevista dalla legge di bilancio n. 160/2019, di tutti i crediti maturati fino al biennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo;
(iii) in subordine la sopravvenuta estinzione, per prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., di tutti i crediti maturati fino al quinquennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo;
(iv) che la controparte non avesse fornito prova del titolo del credito vantato in giudizio, non avendo prodotto il contratto o i contratti eventualmente stipulati tra l
[...]
e il indicato debitore. CP_2 Parte_1
Ha pertanto richiesto la declaratoria di nullità e/o inefficacia, e comunque la revoca del decreto opposto, con favore delle spese di giudizio.
1.3 La società nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha Controparte_1 confutato le ragioni dell'opposizione, evidenziando che:
(i) il credito portato dalle fatture indicate nel ricorso ingiuntivo fosse maturato in ragione della fornitura di energia elettrica resa da quale esercente del Controparte_2 servizio di salvaguardia per la regione Sicilia dal 2009 al 2020 (art. 1, comma 4, legge n.
125/2007), oltreché in virtù dei contratti precedentemente stipulati con il , Parte_1 versati in atti;
(ii) sussistesse la competenza del tribunale di Roma, sia quale foro convenzionale (art. 28 c.p.c.) indicato nei contratti di somministrazione versati in atti, sia quale forum contractus, sia quale forum destinatae solutionis, vertendo la lite di un credito liquido e determinato nel suo ammontare;
(iii) il credito non potesse considerarsi soggetto a prescrizione biennale, essendo maturato prima dell'entrata in vigore della norma indicata dalla controparte, e trattandosi in ogni caso di fornitura in favore di Pubblica Amministrazione, e comunque diversa da quelle a cui applicabile il regime prescrizionale biennale, secondo la delibera ARERA n.
569/2018;
(iv) che anche il termine prescrizionale quinquennale fosse stato interrotto con le diffide esibite in atti;
(v) che l'opponente non avesse effettivamente contestato né l'effettiva somministrazione, né i quantitativi rilevati dal distributore e/o dal gestore della rete di trasmissione, sì come riportati in fattura.
Per tali ragioni ha richiesto il rigetto dell'opposizione, con favore delle spese.
1.4 I fatti controversi sono rimasti pressoché invariati, all'esito del deposito delle memorie di appendice scritta (art. 183 comma 6 c.p.c.) all'udienza di trattazione;
denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, ritenuta non bisognevole di istruttoria, è pervenuta all'udienza del 6 giugno 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini consecutivi per memorie conclusionali e di replica.
2. merito della lite.
Le ragioni di contestazione del – Gestione Parte_1 Parte_1 separata IRSAP non sono fondate, sì che l'opposizione va respinta, per quanto di seguito considerato.
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2.1 L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, perché in tesi emesso da giudice non competente, laddove processualmente ammissibile (del che si dubita, non risultando contestati tutti i fori alternativi indicati dall'art. 20 c.p.c.), è comunque infondata.
La controversia ha per oggetto, come noto, il credito vantato dalla a Controparte_1 titolo di corrispettivo per la fornitura (somministrazione) di energia elettrica in favore del sì come portato dalle fatture elencate all'atto di cessione (all. 29 al Parte_1 fascicolo della convenuta opposta), che risulta esattamente quantificato nel suo ammontare, nel ricorso ingiuntivo e pedissequo decreto.
D'altronde, il credito in parola risulta quantificato moltiplicando il prezzo unitario al kilowattora indicato nelle fatture per il quantitativo di energia somministrato, parimenti indicato nelle fatture, il tutto in conformità dei contratti esibiti in atti o delle condizioni generali di fornitura applicate, da per il servizio fornito in regime di Controparte_2 salvaguardia a tutti gli utenti finali (all.
8-25 al fascicolo della convenuta opposta),
Trattandosi di credito pecuniario ex contractu, liquido e determinato, era in facoltà del creditore (ingiungente) rivolgersi al giudice del proprio domicilio, ex art. 1182 comma 3 c.c.
Donde l'infondatezza della questione sollevata dalla difesa attrice, alla luce della concorde giurisprudenza di legittimità, dalle cui indicazioni non v'è motivo di discostarsi
(«in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga
l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare»: Cass. Sez.
6, 23/02/2021, n. 4792; conf. ex plurimis Cass. Sez. 2, 12/12/2019, n. 32692: «ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito»).
2.2 Anche le questioni sollevate dall'attrice in ragione della presunta prescrizione del credito vantato dalla controparte non sono condivise dal tribunale.
Il credito de quo agitur risulta portato da fatture emesse a partire dal marzo 2015 fino al mese di aprile 2017, con scadenza entro l'anno 2017, mese di ottobre (v. gli allegati al n. 27 indice atti al fascicolo della convenuta, contenenti le fatture elettroniche emesse da
[...]
a carico del di , in ordine cronologico). CP_2 Parte_1 Pt_1
Donde l'inapplicabilità del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 205/2017 (legge finanziaria e di bilancio 2018), alla stregua del chiaro ed inequivocabile tenore testuale del comma 10 del medesimo articolo 1:
«10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018».
Ciò in disparte di ogni considerazione in ordine alle questioni discusse in giudizio quanto alla veste giuridica assunta dal nell'ambito del rapporto Parte_1 intercorso con la e quanto ai requisiti soggettivi di applicabilità della Controparte_2 norma speciale invocata dall'attrice, questioni tutte che restano assorbite alla luce della
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ragione più liquida sopra evidenziata.
Ritenuta applicabile, nel caso di specie, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (v. in tal senso, ex multis Cass. Sez. 3, 27/01/2015, n. 1442; Cass. Sez. 3,
14/03/2006, n. 5462), va quindi osservato che la convenuta opposta ha dato dimostrazione documentale di avere utilmente interrotto il termine prescrizionale, al più presto decorso dal marzo 2015, con la diffida inviata, per il tramite del proprio legale (anche costituito difensore in giudizio), a mezzo pec del 28 febbraio 2020 (v. all. 31 al fascicolo della convenuta opposta).
Con ciò, il rigetto dell'eccezione di prescrizione svolta a secondo motivo di contestazione.
2.3 Infine, l'opponente ha sostenuto che la controparte non abbia fornito prova del titolo del credito vantato in giudizio, non avendo prodotto il contratto o i contratti eventualmente stipulati con la soc. Controparte_2
Anche tale motivo di contestazione non può essere condiviso dal tribunale.
Premesso che, come detto, si controverte di credito derivante dalla fornitura di energia elettrica operata, dalla in favore del , Controparte_2 Parte_1 dall'anno 2014 (cui sono riferite alcune fatture emesse nell'anno 2015) all'anno 2017, è documentato che il credito in questione tragga la sua fonte legale nell'art. 1 comma 4 del d.l. 18 giugno 2007, n. 73 (come convertito, con modificazioni, in l. n°125/2007) e dei correlativi Decreti Ministeriali attuativi, oltreché all'esito delle procedure negoziate esperite dalla società Acquirente Unico S.p.A. (società in mano pubblica, interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.), per l'individuazione dei soggetti operanti il servizio di salvaguardia, in relazione a distinte aree territoriali.
Occorre infatti evidenziare – quanto alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia - che, a termini del ridetto art. 1, comma 4, d.l. 73/2007 “il Ministro dello sviluppo economico” è stato demandato ad emanare “indirizzi e, su proposta dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta[re] disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità”.
A tale disposizione ha fatto seguito il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
23 novembre 2007, n. 731, disciplinante le “Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125”, in cui dettati i criteri per definire “le aree territoriali” entro cui
l'esercente avrebbe effettuato il servizio di salvaguardia (art. 2), e con cui affidato, ad
Acquirente Unico S.p.A., il compito di “organizzare le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, per le aree territoriali individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia” (art. 3). Giova sottolineare che, nel medesimo decreto, si è prescritto (art. 5) che “ai fini della tutela del cliente finale in servizio di salvaguardia, ciascun esercente la salvaguardia [fosse] tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle
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condizioni minime contrattuali di cui all'art. 3”.
Indi, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha adottato la deliberazione in data 21 dicembre 2007, n. 337, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007”, dettando una normativa particolareggiata da seguire in sede di procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia.
Ciò posto, come già detto, deve dirsi processualmente pacifico (art. 115 c.p.c.) ed è comunque documentato (dagli all. 3-4-5-6-7 al fascicolo della convenuta opposta) che la soc. dante causa della si sia resa aggiudicataria del Controparte_2 Controparte_1 servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, per gli indicati nelle fatture in atti, in relazione all'ambito territoriale della Regione Sicilia, all'esito dell'apposita procedura negoziata indetta dalla società pubblica Acquirente Unico.
Pertanto, le contestazioni del non giovano agli scopi intesi in giudizio, non Parte_1 essendo contestato che le utenze POD indicate nelle fatture in atti, siano state attivate secondo le procedure automatiche previste dalle norme su richiamante, in difetto di scelta di altro operatore presente sul mercato libero dell'energia.
D'altronde, le ulteriori questioni sollevate dal , contestando genericamente Parte_1
l'assenza di prova scritta a corredo della pretesa avversaria, non sono idonee ad assolvere all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c. («In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»: in tali termini Cass. Sez. 6,
27/08/2020, n. 17889).
Pertanto, pacifici ed incontroversi (art. 115 c.p.c.), e comunque documentati il titolo e la scadenza delle obbligazioni dedotte in giudizio, l'opposizione va respinta, e le spese seguono la (integrale) soccombenza della parte attrice.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta dal
[...]
avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 17632/2020, emesso in data 10 novembre 2020 e conferma per l'effetto il decreto opposto;
- condanna la parte attrice opponente alla rifusione, in favore della parte convenuta opposta, delle spese di lite che liquida in € 20.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 12 ottobre 2025 IL GIUDICE
LE PO
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