Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2021, proposto da
Treforsail S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piermario Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021, avente ad oggetto “CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARZACHENA. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO EX ART. 2 DELLA L. 241 DEL 1990. NON ACCOGLIMENTO ISTANZE DI PROROGA FORMULATE AI SENSI DELLA L. 145 DEL 2018. ESTENSIONE. VALIDITÀ DEI TITOLI AL 31.12.2021”, con la quale il Comune dispone di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime di propria competenza; dà atto che l'assegnazione dei titoli concessori potrà avvenire in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, e stabilisce che il termine di validità delle 91 concessioni elencate nominativamente, tra cui quella della Società ricorrente (n. 52 dell'elenco del Comune) è esteso al 31 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compreso, ove occorra, il preavviso di diniego in data 8 gennaio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera, più puntualmente indicata in epigrafe, con la quale il Comune resistente ha disposto la reiezione delle richieste di proroga delle concessioni demaniali marittime di propria competenza, proponendo avverso detta determina articolati motivi di censura.
Si è costituito in giudizio il Comune di Arzachena, evidenziando la sopravvenuta modifica legislativa regionale portata dalla Legge Regionale del 22 aprile 2021, n. 7, il cui art. 24, n. 2, lettere a) e b), che ha trasferito dal Comune alla Regione la competenza al rilascio: “… di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato ”, nonché delle: “.. concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale ”.
Sulla scorta di tali deduzioni, il Comune di Arzachena ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 il difensore della ricorrente, interpellato sul punto, ha dichiarato di non aver ricevuto riscontro, dalla società assistita, relativamente alla persistenza dell’interesse alla decisione.
All’esito della discussione la causa è stata, quindi, posta in decisione.
2. In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che, alla data odierna, non si apprezzi la sussistenza di alcun interesse, attuale e concreto, alla disamina del merito del gravame, attesa la modifica della competenza a decidere sulla richiesta di proroga, secondo quanto dedotto dalla parte resistente: d’altra parte, come evidenziato in precedenza, la società ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo a far ritenere che, al contrario, detto interesse persista.
Ne consegue la necessaria declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La natura in rito della presente decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
OL IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | TI RU |
IL SEGRETARIO