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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/12/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI FORLI' in composizione monocratica nella persona del Giudice ZI NS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al numero di ruolo generale 1808 dell'anno 2022 e passata in decisione in data 25.11.2025, proposta da
(c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Manfroni e Massimo Mancini del Foro di Rimini che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla citazione
ATTORE contro
) Controparte_1 P.IVA_1
Domiciliata in piazza Morgagni n. 9 a e rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
AL ON del Foro di Milano per procura depositata il 6.12.2023 e dall'Avv. Pamela Nuti per designazione nella comparsa di costituzione
CONVENUTA avente ad oggetto
“RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE” sulle conclusioni che seguono.
Per parte attrice: come da nota scritta depositata il 14.10.2025.
Per parte convenuta: come da nota scritta depositata il 14.10.2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
In punto di fatto è da ritenersi accertato che in data 18.9.2021 verso le Parte_1 ore 16, fu vittima di un sinistro mentre percorreva a bordo della sua moto Harley Davidson la via Barbotto in località Mercato Saraceno;
in particolare la parte sinistra della moto cadde sull'arto inferiore sinistro dell'attore, dopo che questi ne perdeva il controllo a seguito dell'impatto della ruota anteriore in un dislivello dell'asfalto.
L'accadimento trova prova diretta nelle deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Peraltro il testimoniale è confortato da diversi elementi emersi dall'istruttoria ed in particolare:
-il rapporto sul sinistro dei Carabinieri di Sarsina che reperivano sul posto la moto dell'attore contrassegnata visibilmente da graffi e bozze sul lato sinistro, e rilevavano altresì tracce di abrasione del manto stradale;
-il referto nello stesso giorno del pronto soccorso delle ore 19,25 che diagnosticava una frattura della caviglia sinistra con prognosi di giorni quaranta;
-le s.i.t. rese nell'immediatezza dallo Tes_2
-le fotografie allegate al rapporto sul sinistro.
Il rapporto dei Carabinieri precisava le caratteristiche della strada e del luogo del sinistro nei termini che seguono.
“Caratteristiche della località: tratto di strada percorso dal veicolo coinvolto in incidente tradale da Barbotto direzione Sogliano di Rigo. La strada in pendenza e formata da una serie di curve di cui alcune coperte, risulta dissestata in più punti. Il punto presunto della perdita di controllo, localizzato al centro di una curva a sinistra, risulta avere un dislivello considerevole data la particolare pendenza della strada, da ritenersi un pericolo per i veicoli di passaggio”.
Il fondo stradale era descritto come asciutto nel rapporto sul sinistro.
Per ciò che concerne le conseguenze del sinistro sulla salute deve farsi riferimento alla consulenza medico legale d'ufficio la quale ha verificato quanto segue.
“a) Le lesioni riportate dal Pz. sono: frattura-lussazione esposta tibiotarsica sin. con lesione legamento deltoideo e del tibiale posteriore. Tali lesioni sono state strumentalmente accertate;
sussiste nesso di causalità materiale fra evento del 18.9.21 e lesioni riportate dal Pz.
b) Le lesioni riportate dal Pz. sono compatibili con il corretto uso dei dispositivi di sicurezza (casco). c) Le lesioni diagnosticate hanno determinato una invalidità temporanea così quantificabile: ITT gg. 60, ITP al 75% gg. 30,
ITP al 50% gg. 20, ITP al 25% gg. 20. Le lesioni hanno impedito la deambulazione per circa 60 giorni, periodo per il quale è stata necessaria assistenza di tipo generico.
d) Residuano postumi permanenti concretizzanti una condizione di IP biologica pari al 14% (quattordici%). (Bareme utilizzato: tabella elaborata da Commissione DM 26.5.04, Linee Guida SIMLA 2016. Grado di sofferenza psicofisica pari a 3.
e) La invalidità temporanea e permanente accertate non sono ascrivibili a precedenti morbosi/patologici del danneggiato, né sono dipesi da prestazioni sanitarie negligenti
o imperite.
f) Non si tratta di sindrome soggettiva.
g) La durata della sofferenza soggettiva è pari a 5 per il periodo di ricovero e di astensione dal carico;
pari a 3 relativamente al complesso menomativo accertato.
h) Trattasi di Pz. pensionato dal 2014.
i) Le spese mediche sostenute sono le seguenti:
Dott. € 366,00 Persona_1
Farmacia € 120,00 + 70,00 + 7,00 + 44,00 + 261,12 + 20,70 + 21,00 + 4,28
Ticket € 17,00 + 102,00 + 17,00 + 18,00 + 21,35 + 4,60
Totale € 1.094,05
Esse sono tutte giustificate e congrue”.
Ciò premesso, la discussione si sposta sulla responsabilità dell' CP_2 convenuto, che il ha fatto valere in principalità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Pt_1
È dunque opportuno richiamare l'indirizzo della Suprema Corte al riguardo circa i parametri per la valutazione della responsabilità.
Cassazione civile sez. III, 11/11/2025, n.29760: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Ed ancora la predetta sentenza afferma: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023, n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
Si richiama al riguardo anche quanto statuito da Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943.
Orbene, per rimanere su un piano meramente fenomenico e giuridicamente neutro, può senz'altro affermarsi -sulla base delle circostanze di fatto in precedenza ricordate- che i pregiudizi riportati dall'attore sono conseguenza di una interazione della moto con l'asfalto della strada.
Si tratta di verificare però se tale interazione denoti giuridicamente una derivazione causale dalla cosa costituita dalla strada o se la condotta del consenta di escludere Pt_1 tale nesso causale;
nella prima delle due ipotesi, si pone la questione se detta condotta configuri comunque un concorso a tale dinamica causale.
Ora deve osservarsi che non vi è prova che il abbia tenuto una condotta anomala Pt_1 di guida.
Non risulta che egli superasse i 50 ma neppure i 30 km. orari di velocità: fin dalle s.i.t. lo usava il verbo “rallentavamo” al notare il dislivello stradale. Si trattava -come Tes_2 emerge dalla deposizione della di una ventina di motociclisti guidati dal Tes_1 Pt_1 che si trovava dietro un autocarro. Non vi sono elementi per non estendere tale verbo
“rallentavamo” all'attore.
Non risulta che l'attore abbia compiuto manovre strane col veicolo: il verbo “si è impennata” che lo usa nella sua deposizione descrive la dinamica del movimento Tes_2 della moto e non una condotta dell'attore. Non è certo che egli non mantenesse la distanza di sicurezza dall'autocarro che lo precedeva. In citazione l'attore afferma che “era preceduto di pochi metri da un autocarro” e in memoria n. 1 lo stesso precisava che tale circostanza “limitava ulteriormente la visuale”: dunque non vi è alcuna ammissione di avere tenuto una distanza insufficiente dall'automezzo. I testi e si limitano poi a Tes_1 Tes_2 confermare che il era preceduto da un autocarro. Pt_1
Orbene, considerato che l'attore non risulta avere tenuto alcuna condotta anomala e capace di indirizzare autonomamente la catena causale, è evidente che l'evento costituito dalla perdita di controllo della moto si è verificato nell'ambito della situazione di pericolo creata dalle condizioni della strada: si rammenta che nel rapporto dei Carabinieri si legge che la strada in questione è “da ritenersi un pericolo per i veicoli di passaggio”.
Ora però occorre introdurre la considerazione che l'attore non poteva che essere conscio -nell'affrontare una strada in pendenza e con ripetute curve- di una situazione di pericolo. Anche se è pacifico che il segnale stradale che evidenziava il dissesto della strada non fosse ripetuto all'intersezione con via Faccettino come invece richiesto dall'art. 84 comma V e dall'art. 104 comma II del D.P.R. 495/1992, affermare che la mancata ripetizione del cartello non avvertisse l'attore della situazione di pericolo è un formalismo perché non si tiene conto di come il conducente modello non potesse che essere conscio di affrontare un tratto di strada comunque pericoloso e che richiedeva una condotta di guida adeguata.
Chiara è dunque la partecipazione della condotta dell'attore come fattore causale: in una situazione in cui si procede rallentati, su fondo asciutto e con la visibilità di un giorno ancora estivo, e le condizioni della strada evidenziavano a chiare lettere la situazione di rischio, la perdita di controllo della moto non può che conseguire ad una condotta imperita quale quella di chi non conduce in modo adeguato la moto nella strada in discesa. Deve dunque ritenersi sussistente il concorso di colpa dell'attore per imperizia. Parte_1
La misura di detto concorso deve ritenersi pari ad un terzo in quanto appare prevalente la situazione di dissesto rispetto alla condotta imperita dell'attore; altro sarebbe stato se la perdita di controllo fosse avvenuta in una strada piana e priva di anomalie.
Può dunque passarsi al profilo del quantum debeatur con le seguenti precisazioni:
-vengono utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano del 2024;
-non sono stati forniti elementi per una personalizzazione del danno non patrimoniale;
-non sono contestati i danni riportati dalla moto quali risultanti dal preventivo prodotto dall'attore; -l'importo delle spese stragiudiziali deve essere ricalcolato in euro 3.857,40, di cui euro 3.000 per onorari, euro 120 per cassa previdenza, euro 686,40 per i.v.a., e euro 51 per spese esenti.
Di modo che costituiscono voci di danno:
-euro 1.094,05 per spese mediche;
-euro 4.711 per danni alla moto;
-euro 3.857,40 per spese stragiudiziali;
-euro 37.977 per invalidità permanente del 14%;
-euro 11.212,50 per invalidità temporanea.
L'invalidità temporanea viene calcolata assumendo come parametro di un giorno di I.T.T. euro 115, un giorno di I.T.P. al 75% euro 86,25, un giorno di I.T.P. al 50% euro 57,5, e un giorno di I.T.P. al 25% euro 28,75; e moltiplicando poi tali parametri con i giorni di inabilità temporanea verificati dal c.t.u. e in precedenza riferiti.
Il totale del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale è pari ad euro 58.851,95. Di tale importo spettano a i 2/3, pari ad euro 39.235 con arrotondamento Parte_1 all'unità.
L'attore deve essere compensato anche del tardivo pagamento del risarcimento. All'uopo il credito viene devalutato in euro 33.765,06 alla data del 18.9.2021 e vengono calcolati gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno fino al 31.10.2025: l'importo degli interessi ammonta a euro 4.027,82. Spetteranno poi gli ulteriori interessi legali decorrenti dall'1.11.2025 fino al saldo.
All'attore spetta anche il rimborso di due terzi delle spese legali, con compensazione di un terzo in ragione della parziale soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in euro 1.701 per studio, euro 1.204 per fase introduttiva, euro 1.806 per fase istruttoria, ed euro 2.905 per fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA che la è responsabile del Controparte_3 sinistro accaduto in data 18.9.2021 a , col concorso di colpa Parte_1 di quest'ultimo nella misura di un terzo del totale;
2) CONDANNA la a pagare a : Controparte_3 Parte_1 a) euro 39.235,00 a titolo di risarcimento danni;
b) euro 4.027,82 a titolo di interessi legali maturati alla data del 31.10.2025;
c) gli ulteriori interessi legali che matureranno dall'1.11.2025 fino al saldo sulla somma di euro 39.235,00 progressivamente rivalutata con indici I.s.t.a.t. relativi al costo della vita;
3) LIQUIDA le spese processuali dell'attore in euro 7.616 per onorari ed euro 2.178,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali 15%, e CONDANNA la a pagare i due terzi delle Controparte_3 predette spese, con compensazione della residua misura di un terzo.
Così deciso in data 09/12/2025.
IL GIUDICE
ZI NS