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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6890 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC VI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 13/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 9891 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. J. Baldi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto; RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/03/25 il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
“CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati dell'Assegno Ordinario di CP_1
Invalidità dal 22.12.2023 al 31.01.2025, come riconosciuto con il decreto di omologa del 06.11.2024, oltre gli interessi legali ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.” Si è costituito l' convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta e CP_1 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 13/06/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione, con comunicazione del 19/12/24, e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, ad aprile 2025, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e CP_1 dal procuratore di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. atteso che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo in data 24/03/25 e debbono distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre spese CP_1 generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 13/06/25
IL GIUDICE
UC VI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC VI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 13/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 9891 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. J. Baldi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto; RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/03/25 il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
“CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati dell'Assegno Ordinario di CP_1
Invalidità dal 22.12.2023 al 31.01.2025, come riconosciuto con il decreto di omologa del 06.11.2024, oltre gli interessi legali ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.” Si è costituito l' convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta e CP_1 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 13/06/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione, con comunicazione del 19/12/24, e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, ad aprile 2025, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e CP_1 dal procuratore di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. atteso che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo in data 24/03/25 e debbono distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre spese CP_1 generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 13/06/25
IL GIUDICE
UC VI
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