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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4419/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DROGO ANTONIO Parte_1
AR AL elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
DROGO ANTONIO AR AL
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. MARASCO DINA elettivamente domiciliato in Controparte_1
C/O AVV. ARIANNA LASTELLA - VIA G.B. MORGAGNI N.8 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MARASCO DINA
con il patrocinio dell'avv. MARASCO DINA elettivamente domiciliato in Controparte_2
C/O AVV. ARIANNA LASTELLA - VIA G.B. MORGAGNI N.8 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MARASCO DINA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note del 20/12/2024
Per parte convenuta: come da note del 20/12/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto tempestiva opposizione al precetto notificatole in data 26/9/2023 da Parte_1
e , unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
1333/2023 emessa in data 12/9/2023 dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nel procedimento n.
pagina 1 di 7 4203/2022 R.G., con cui le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 29.669,12, oltre rivalutazione, interessi e spese.
L'opponente ha contestato il diritto delle controparti a procedere ad esecuzione forzata eccependo in compensazione un controcredito derivante dai danni arrecati a LVL dal sig. dipendente della Pt_2 società con mansioni di autista, in occasione di un sinistro stradale occorso in data 17/12/2019 e riconducibile alla sua esclusiva responsabilità; ha dedotto in particolare che tale responsabilità era stata accertata dalla sentenza emessa in data 3/6/2022 dal Tribunale di Cosenza, che, confermando il rigetto del ricorso ex art. 1 L. 92/2012 proposto dal aveva accertato la legittimità del licenziamento Pt_2 attivato a seguito di procedimento disciplinare proprio a causa delle condotte del lavoratore che avevano determinato il predetto incidente. Ha quindi domandato che il Tribunale riconoscesse il diritto dell'opponente di trattenere in compensazione le somme del maggior danno causato dall'opposto, quantificandolo in € 36.600,00.
Parte opponente ha richiesto la riduzione in ogni caso del preteso credito a seguito di pignoramenti Parte presso terzi notificati a in forza dei quali l'opponente aveva provveduto a versare ai creditori procedenti e rispettivamente le somme di € 3.563,44, pari a un Controparte_3 Controparte_4 quinto dello stipendio sino a quel momento accantonata e a un quinto del TFR, e di € 1.461,44 pari a un quinto del TFR.
Sulla scorta di quanto dedotto parte opponente ha chiesto dichiararsi non dovuta la somma precettata per aver LVL già corrisposto le somme, in esecuzione delle ordinanze assegnazione, ai sopra indicati creditori procedenti nonché la condanna di al pagamento di € 36.600,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno.
Nelle proprie note conclusive parte opponente ha chiesto disporsi la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo pendente davanti alla Corte di Appello di
Catanzaro, Sezione lavoro, dando altresì atto di aver, quale terza pignorata, provveduto a versare ad l'ulteriore somma di € 1.169,16. Controparte_4
Si sono costituiti in giudizio e , contestando la fondatezza Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte Gli opposti hanno innanzitutto rilevato che aveva già richiesto l'accertamento e la condanna al pagamento delle somme relative al sinistro stradale nel giudizio n. 4203/2022 RG Tribunale di
Cosenza, Sezione Lavoro, avendo quindi già eccepito in tale sede la compensazione del relativo credito rispetto a quello azionato da e riconosciuto dalla sentenza posta alla base del precetto oggi CP_1 oggetto di opposizione, domande reiterate dall'odierno opponente nel gravame tuttora pendente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, chiedendo una pronuncia di litispendenza.
pagina 2 di 7 Hanno inoltre contestato i pretesi crediti dedotti in compensazione, evidenziando come gli stessi non fossero dimostrati né “consacrati in alcun titolo”, e comunque fossero sorti in data anteriore al credito oggi azionato, eccependo altresì in relazione agli stessi l'incompetenza dell'intestato Tribunale essendo competente a decidere quanto alla presunta responsabilità relativa al sinistro stradale il Tribunale di
Cosenza, quale Giudice del Lavoro e quanto alla domanda relativa alle somme di cui all'esecuzione mobiliare il Tribunale di Lamezia Terme quale foro del convenuto.
La causa è stata documentalmente istruita quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'esito della quale viene decisa come di seguito.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di compensazione svolta dall'opponente avente ad oggetto il controcredito fondato sul risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso in data
17/12/2019.
In via generale si osserva che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità che include il requisito della certezza ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito.
Ciò posto le Sezioni Unite con la nota sentenza 15/11/2016 n. 23225 hanno avuto modo di chiarire che in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.
Le Sezioni Unite, pertanto, confermano un pacifico orientamento della Corte di Cassazione per il quale la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi. Nello stesso tempo assumono che, posto che la compensazione legale ha efficacia satisfattoria se i contrapposti crediti sono certi, liquidi ed esigibili, il giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controversa, nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale ovvero in altro giudizio già
pagina 3 di 7 pendente.
Nel caso in esame, il controcredito che parte opponente assume di voler porre in compensazione, assume le caratteristiche di un credito controverso alla data della notifica del precetto. Ed invero Parte emerge dalla documentazione in atti che ha già richiesto le somme relative al sinistro stradale, nel giudizio 4203/2022 RG Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro eccependo la compensazione di tale credito rispetto con quello azionato in via riconvenzionale da e riconosciuto in Controparte_1 forza della sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato con il precetto nella presente sede Parte opposto. Tanto è vero che nell'appello proposto avverso la predetta sentenza tuttora pendente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, ha domandato la “riforma sentenza n.1333/2023, emessa nel procedimento n. 4203/2022 R.G. in data 12/09/2023 dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro,
Dott. Alessandro Vaccarella, e notificata in data 13/09/2023, con riferimento ai seguenti capi: “il capo da pag. 7 rigo n. 14 fino a pag. 8 rigo n. 24, con il quale: il giudice di primo grado ha reputato non provata la responsabilità del per i danni arrecati in occasione di un sinistro stradale, né CP_1 quantificato il controcredito eccepito in compensazione dall'azienda”, così concludendo nella parte che qui interessa “ritenere e dichiarare illegittima la domanda riconvenzionale avanzata dal Sig. CP_1
per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che la
[...] [...]
a socio unico con sede in Reggio Emilia ViaGuicciardi n.9 P.IV , in Controparte_5 P.IV_1 persona dell'Amm.re l.r.p.t. Avv. Maria La Valle, nulla deve al Sig. a titolo di Controparte_1 emolumenti retributivi;
- ritenere e dichiarare legittimo il congelamento e la compensazione delle somme a titolo di emolumenti richiesti dal Sig. , trattenute in compensazione delle somme per i danni Controparte_1 causati dal nel sinistro stradale del 17/12/2019. Controparte_1
- Nella denegata e non sperata ipotesi che il Giudice dovesse ritenere sussistere un credito del Sig. nei confronti della a socio unico con sede in Reggio Emilia Via CP_1 Controparte_5
Guicciardi n.9 P.IV , in persona dell'Amm.re l.r.p.t. Avv. Maria La Valle, ritenere detto P.IV_1 credito compensato con il maggior credito vantato dalla a socio unico con Controparte_5 sede in Reggio Emilia Via Guicciardi n.9 P.IV , in persona dell'Amm.re l.r.p.t. Avv. P.IV_1
Maria La Valle, nei confronti del Sig. per i danni da questo causato in occasione del sinistro CP_1 stradale del 17/12/2017”.
E' quindi evidente, operando il richiamo ai principi giurisprudenziali sopra esposti, che alcun accertamento può essere compiuto nella presente sede con riguardo alle pretese in esame posto che “se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del19 aprile 2013), con conseguente rigetto della relativa pagina 4 di 7 Parte domanda svolta da nel presente giudizio ed assorbimento dell'eccezione di litispendenza e di incompetenza territoriale formulata dagli opposti.
Peraltro, nelle fattispecie come quella che ci occupa, come ben chiarito dalle S.U. già richiamate, “il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 cod. proc.civ. o 337, secondo comma cod. proc. civ., qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass.
n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dal secondo comma dell'art. 1243 cod. civ. – che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale - (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione”.
Non sussistendo certamente i presupposti di una “pronta e facile liquidazione” del credito opposto in compensazione dall'opponente la domanda va quindi rigettata. Né può trovare accoglimento la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata dall'opponente in attesa della definizione del giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Catanzaro, poiché, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo, hanno presupposti diversi, cosicchè tra di essi non ricorre il necessario rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., risulta indispensabile per giustificare la sospensione del processo di opposizione. E' di tutta evidenza che la controversia che lo stesso o altro giudice deve risolvere e dalla cui definizione dipende la decisione della causa, per porsi in rapporto di pregiudizialità, non può mai riguardare i medesimi fatti oggetto del titolo esecutivo, oggetto di impugnativa, perché gli stessi sono da considerarsi, ontologicamente, non in rapporto di pregiudizialità, con la decisione che riguarda il giudice dell'opposizione a precetto
(L'eccezione di compensazione non configura un presupposto di natura logico-giuridica sui requisiti del credito principale il cui accertamento giustifichi il sacrificio delle ragioni di tutela di questo oltre i limiti previsti dalla stessa norma - ossia la possibilità di procrastinare, cautelativamente (Cass. 5319 del
09/08/1983), la condanna ad adempiere del debitore fino alla pronta e facile liquidazione, nel medesimo processo, del credito opposto in compensazione - consentendo di sospendere la decisione sulla causa principale fino al passaggio in giudicato del giudizio sul controcredito come se questo pregiudicasse, in tutto o in parte, l'esito della causa sul credito principale (Cass., 3 ottobre 2012, n.
16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272”).
Diversamente andrebbero sospesi ex art. 295 cpc tutti i giudizi di opposizione a precetto, nei quali risulti che il titolo sia stato appellato, così eludendo il disposto degli artt. 282 e 283 c.p.c.
Evidentemente, la parte che procede con la richiesta di esecuzione di un titolo non definitivo, si assume pagina 5 di 7 la responsabilità del fatto che il titolo medesimo possa essere caducato parzialmente o totalmente.
Alla luce di quanto esposto va respinta l'eccezione di compensazione in esame.
Nemmeno può essere accolto il motivo di opposizione fondato sulla richiesta di riduzione del credito di Parte cui al precetto, in forza delle somme sborsate da quale terzo pignorato, a seguito delle ordinanze di assegnazione del Tribunale di Lamezia Terme, ovvero nella prospettazione dell'opponente €
3.563,44, pari a un quinto dello stipendio e del TFR di pagate in favore del creditore Persona_1 procedente ed € 1.461,44 pari a un quindi del TFR di pagate in Controparte_6 Persona_1 favore del creditore procedente . Controparte_4
Si osserva innanzitutto che con la censura in esame parte opponente non ha dedotto l'esistenza di un proprio controcredito nei confronti del lavoratore, poiché l'ordinanza di assegnazione ha, per contro, ad oggetto crediti di lavoro propri del lavoratore.
Ciò posto, premesso che con riguardo alle somme versate al creditore procedente è stata fornita prova di effettivo esborso solo in relazione ad difettando con riguardo ad Controparte_6 CP_4
alcuna prova di pagamento, LVL ha omesso di allegare in maniera specifica, ancor prima che
[...] di provare, a quale credito del lavoratore si riferiscano esattamente le somme versate al predetto creditore. Peraltro, nemmeno sono state precisamente indicate nel presente giudizio le voci che compongono il credito oggetto del precetto, stante un generico riferimento a “differenze retributive”, senza ad esempio che sia dato comprendere se tra esse sia incluso o meno il TFR.
Tale lacuna impedisce al giudicante di valutare se il credito oggetto del precetto possa dirsi già parzialmente corrisposto al sig. dal datore di lavoro (odierno opponente) mediante Pt_2
l'intervenuto pagamento al creditore del lavoratore, e dunque di poter operare un accertamento contabile di dare e avere. La domanda di riduzione del credito precettato in funzione dei pignoramenti presso terzi, così come formulata, deve pertanto essere respinta.
Alla luce di tutto quanto esposto l'opposizione a precetto deve essere respinta con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 147/2022 dello scaglione di riferimento disponendo la distrazione ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c., e quindi l'integrale pagamento della somma a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione a precetto;
pagina 6 di 7 2. Condanna a rimborsare agli opposti le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso disponendo la distrazione ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c., e quindi l'integrale pagamento della somma che precede, direttamente a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Reggio nell'Emilia, 31 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4419/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DROGO ANTONIO Parte_1
AR AL elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
DROGO ANTONIO AR AL
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. MARASCO DINA elettivamente domiciliato in Controparte_1
C/O AVV. ARIANNA LASTELLA - VIA G.B. MORGAGNI N.8 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MARASCO DINA
con il patrocinio dell'avv. MARASCO DINA elettivamente domiciliato in Controparte_2
C/O AVV. ARIANNA LASTELLA - VIA G.B. MORGAGNI N.8 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MARASCO DINA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note del 20/12/2024
Per parte convenuta: come da note del 20/12/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto tempestiva opposizione al precetto notificatole in data 26/9/2023 da Parte_1
e , unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
1333/2023 emessa in data 12/9/2023 dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nel procedimento n.
pagina 1 di 7 4203/2022 R.G., con cui le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 29.669,12, oltre rivalutazione, interessi e spese.
L'opponente ha contestato il diritto delle controparti a procedere ad esecuzione forzata eccependo in compensazione un controcredito derivante dai danni arrecati a LVL dal sig. dipendente della Pt_2 società con mansioni di autista, in occasione di un sinistro stradale occorso in data 17/12/2019 e riconducibile alla sua esclusiva responsabilità; ha dedotto in particolare che tale responsabilità era stata accertata dalla sentenza emessa in data 3/6/2022 dal Tribunale di Cosenza, che, confermando il rigetto del ricorso ex art. 1 L. 92/2012 proposto dal aveva accertato la legittimità del licenziamento Pt_2 attivato a seguito di procedimento disciplinare proprio a causa delle condotte del lavoratore che avevano determinato il predetto incidente. Ha quindi domandato che il Tribunale riconoscesse il diritto dell'opponente di trattenere in compensazione le somme del maggior danno causato dall'opposto, quantificandolo in € 36.600,00.
Parte opponente ha richiesto la riduzione in ogni caso del preteso credito a seguito di pignoramenti Parte presso terzi notificati a in forza dei quali l'opponente aveva provveduto a versare ai creditori procedenti e rispettivamente le somme di € 3.563,44, pari a un Controparte_3 Controparte_4 quinto dello stipendio sino a quel momento accantonata e a un quinto del TFR, e di € 1.461,44 pari a un quinto del TFR.
Sulla scorta di quanto dedotto parte opponente ha chiesto dichiararsi non dovuta la somma precettata per aver LVL già corrisposto le somme, in esecuzione delle ordinanze assegnazione, ai sopra indicati creditori procedenti nonché la condanna di al pagamento di € 36.600,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno.
Nelle proprie note conclusive parte opponente ha chiesto disporsi la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo pendente davanti alla Corte di Appello di
Catanzaro, Sezione lavoro, dando altresì atto di aver, quale terza pignorata, provveduto a versare ad l'ulteriore somma di € 1.169,16. Controparte_4
Si sono costituiti in giudizio e , contestando la fondatezza Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte Gli opposti hanno innanzitutto rilevato che aveva già richiesto l'accertamento e la condanna al pagamento delle somme relative al sinistro stradale nel giudizio n. 4203/2022 RG Tribunale di
Cosenza, Sezione Lavoro, avendo quindi già eccepito in tale sede la compensazione del relativo credito rispetto a quello azionato da e riconosciuto dalla sentenza posta alla base del precetto oggi CP_1 oggetto di opposizione, domande reiterate dall'odierno opponente nel gravame tuttora pendente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, chiedendo una pronuncia di litispendenza.
pagina 2 di 7 Hanno inoltre contestato i pretesi crediti dedotti in compensazione, evidenziando come gli stessi non fossero dimostrati né “consacrati in alcun titolo”, e comunque fossero sorti in data anteriore al credito oggi azionato, eccependo altresì in relazione agli stessi l'incompetenza dell'intestato Tribunale essendo competente a decidere quanto alla presunta responsabilità relativa al sinistro stradale il Tribunale di
Cosenza, quale Giudice del Lavoro e quanto alla domanda relativa alle somme di cui all'esecuzione mobiliare il Tribunale di Lamezia Terme quale foro del convenuto.
La causa è stata documentalmente istruita quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'esito della quale viene decisa come di seguito.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di compensazione svolta dall'opponente avente ad oggetto il controcredito fondato sul risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso in data
17/12/2019.
In via generale si osserva che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità che include il requisito della certezza ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito.
Ciò posto le Sezioni Unite con la nota sentenza 15/11/2016 n. 23225 hanno avuto modo di chiarire che in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.
Le Sezioni Unite, pertanto, confermano un pacifico orientamento della Corte di Cassazione per il quale la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi. Nello stesso tempo assumono che, posto che la compensazione legale ha efficacia satisfattoria se i contrapposti crediti sono certi, liquidi ed esigibili, il giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controversa, nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale ovvero in altro giudizio già
pagina 3 di 7 pendente.
Nel caso in esame, il controcredito che parte opponente assume di voler porre in compensazione, assume le caratteristiche di un credito controverso alla data della notifica del precetto. Ed invero Parte emerge dalla documentazione in atti che ha già richiesto le somme relative al sinistro stradale, nel giudizio 4203/2022 RG Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro eccependo la compensazione di tale credito rispetto con quello azionato in via riconvenzionale da e riconosciuto in Controparte_1 forza della sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato con il precetto nella presente sede Parte opposto. Tanto è vero che nell'appello proposto avverso la predetta sentenza tuttora pendente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, ha domandato la “riforma sentenza n.1333/2023, emessa nel procedimento n. 4203/2022 R.G. in data 12/09/2023 dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro,
Dott. Alessandro Vaccarella, e notificata in data 13/09/2023, con riferimento ai seguenti capi: “il capo da pag. 7 rigo n. 14 fino a pag. 8 rigo n. 24, con il quale: il giudice di primo grado ha reputato non provata la responsabilità del per i danni arrecati in occasione di un sinistro stradale, né CP_1 quantificato il controcredito eccepito in compensazione dall'azienda”, così concludendo nella parte che qui interessa “ritenere e dichiarare illegittima la domanda riconvenzionale avanzata dal Sig. CP_1
per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che la
[...] [...]
a socio unico con sede in Reggio Emilia ViaGuicciardi n.9 P.IV , in Controparte_5 P.IV_1 persona dell'Amm.re l.r.p.t. Avv. Maria La Valle, nulla deve al Sig. a titolo di Controparte_1 emolumenti retributivi;
- ritenere e dichiarare legittimo il congelamento e la compensazione delle somme a titolo di emolumenti richiesti dal Sig. , trattenute in compensazione delle somme per i danni Controparte_1 causati dal nel sinistro stradale del 17/12/2019. Controparte_1
- Nella denegata e non sperata ipotesi che il Giudice dovesse ritenere sussistere un credito del Sig. nei confronti della a socio unico con sede in Reggio Emilia Via CP_1 Controparte_5
Guicciardi n.9 P.IV , in persona dell'Amm.re l.r.p.t. Avv. Maria La Valle, ritenere detto P.IV_1 credito compensato con il maggior credito vantato dalla a socio unico con Controparte_5 sede in Reggio Emilia Via Guicciardi n.9 P.IV , in persona dell'Amm.re l.r.p.t. Avv. P.IV_1
Maria La Valle, nei confronti del Sig. per i danni da questo causato in occasione del sinistro CP_1 stradale del 17/12/2017”.
E' quindi evidente, operando il richiamo ai principi giurisprudenziali sopra esposti, che alcun accertamento può essere compiuto nella presente sede con riguardo alle pretese in esame posto che “se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del19 aprile 2013), con conseguente rigetto della relativa pagina 4 di 7 Parte domanda svolta da nel presente giudizio ed assorbimento dell'eccezione di litispendenza e di incompetenza territoriale formulata dagli opposti.
Peraltro, nelle fattispecie come quella che ci occupa, come ben chiarito dalle S.U. già richiamate, “il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 cod. proc.civ. o 337, secondo comma cod. proc. civ., qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass.
n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dal secondo comma dell'art. 1243 cod. civ. – che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale - (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione”.
Non sussistendo certamente i presupposti di una “pronta e facile liquidazione” del credito opposto in compensazione dall'opponente la domanda va quindi rigettata. Né può trovare accoglimento la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata dall'opponente in attesa della definizione del giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Catanzaro, poiché, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo, hanno presupposti diversi, cosicchè tra di essi non ricorre il necessario rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., risulta indispensabile per giustificare la sospensione del processo di opposizione. E' di tutta evidenza che la controversia che lo stesso o altro giudice deve risolvere e dalla cui definizione dipende la decisione della causa, per porsi in rapporto di pregiudizialità, non può mai riguardare i medesimi fatti oggetto del titolo esecutivo, oggetto di impugnativa, perché gli stessi sono da considerarsi, ontologicamente, non in rapporto di pregiudizialità, con la decisione che riguarda il giudice dell'opposizione a precetto
(L'eccezione di compensazione non configura un presupposto di natura logico-giuridica sui requisiti del credito principale il cui accertamento giustifichi il sacrificio delle ragioni di tutela di questo oltre i limiti previsti dalla stessa norma - ossia la possibilità di procrastinare, cautelativamente (Cass. 5319 del
09/08/1983), la condanna ad adempiere del debitore fino alla pronta e facile liquidazione, nel medesimo processo, del credito opposto in compensazione - consentendo di sospendere la decisione sulla causa principale fino al passaggio in giudicato del giudizio sul controcredito come se questo pregiudicasse, in tutto o in parte, l'esito della causa sul credito principale (Cass., 3 ottobre 2012, n.
16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272”).
Diversamente andrebbero sospesi ex art. 295 cpc tutti i giudizi di opposizione a precetto, nei quali risulti che il titolo sia stato appellato, così eludendo il disposto degli artt. 282 e 283 c.p.c.
Evidentemente, la parte che procede con la richiesta di esecuzione di un titolo non definitivo, si assume pagina 5 di 7 la responsabilità del fatto che il titolo medesimo possa essere caducato parzialmente o totalmente.
Alla luce di quanto esposto va respinta l'eccezione di compensazione in esame.
Nemmeno può essere accolto il motivo di opposizione fondato sulla richiesta di riduzione del credito di Parte cui al precetto, in forza delle somme sborsate da quale terzo pignorato, a seguito delle ordinanze di assegnazione del Tribunale di Lamezia Terme, ovvero nella prospettazione dell'opponente €
3.563,44, pari a un quinto dello stipendio e del TFR di pagate in favore del creditore Persona_1 procedente ed € 1.461,44 pari a un quindi del TFR di pagate in Controparte_6 Persona_1 favore del creditore procedente . Controparte_4
Si osserva innanzitutto che con la censura in esame parte opponente non ha dedotto l'esistenza di un proprio controcredito nei confronti del lavoratore, poiché l'ordinanza di assegnazione ha, per contro, ad oggetto crediti di lavoro propri del lavoratore.
Ciò posto, premesso che con riguardo alle somme versate al creditore procedente è stata fornita prova di effettivo esborso solo in relazione ad difettando con riguardo ad Controparte_6 CP_4
alcuna prova di pagamento, LVL ha omesso di allegare in maniera specifica, ancor prima che
[...] di provare, a quale credito del lavoratore si riferiscano esattamente le somme versate al predetto creditore. Peraltro, nemmeno sono state precisamente indicate nel presente giudizio le voci che compongono il credito oggetto del precetto, stante un generico riferimento a “differenze retributive”, senza ad esempio che sia dato comprendere se tra esse sia incluso o meno il TFR.
Tale lacuna impedisce al giudicante di valutare se il credito oggetto del precetto possa dirsi già parzialmente corrisposto al sig. dal datore di lavoro (odierno opponente) mediante Pt_2
l'intervenuto pagamento al creditore del lavoratore, e dunque di poter operare un accertamento contabile di dare e avere. La domanda di riduzione del credito precettato in funzione dei pignoramenti presso terzi, così come formulata, deve pertanto essere respinta.
Alla luce di tutto quanto esposto l'opposizione a precetto deve essere respinta con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 147/2022 dello scaglione di riferimento disponendo la distrazione ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c., e quindi l'integrale pagamento della somma a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione a precetto;
pagina 6 di 7 2. Condanna a rimborsare agli opposti le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso disponendo la distrazione ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c., e quindi l'integrale pagamento della somma che precede, direttamente a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Reggio nell'Emilia, 31 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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