TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2682 /2014
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2682 /2014 R.G. introitata all'udienza del 10.02.2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...], (CF: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], (CF: ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pt_2 C.F._2
Giovanni Ghirlanda ( ) e Sebastiano Ghirlanda, ( ), che C.F._3 C.F._4
li rappresentano e difendono giusto mandato in atti
-attori-
CONTRO
Controparte_1
– convenuta contumace nel procedimento riassunto –
E nei confronti di
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PREVITI GIOVANNI, giusta procura in atti;
-terza chiamata-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 07.05.2014 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la al fine di ottenere il risarcimento Controparte_3
del danno subito dalla propria casa sita in Messina, Via Consolare Pompea n.619, in catasto al foglio n.78 particella 313.
Premettevano di essere proprietari della suddetta abitazione e che in data 16.1.2014 un automezzo di guidato dal dipendente Sig. , urtando violentemente CP_1 Parte_3
pagina1 di 5 un palo della illuminazione pubblica e la casa degli attori, provocava a detto immobile danni alla facciata e al tetto per la rottura di diverse tegole e il danneggiamento della sottostante guaina.
Deducevano, altresì, che per la riparazione di detti danni venivano preventivati lavori di ristrutturazione per un importo di €.9500,00.
Tutto ciò premesso chiedevano al tribunale adito di: 1) Ritenere e dichiarare che la convenuta
è responsabile dei danni causati in data 16.1.2014 da un proprio Controparte_3 automezzo guidato dal Sig. all'immobile di proprietà degli attori, sito in Messina, Parte_3
Via Consolare Pompea n.619. 2) Conseguentemente condannare , Controparte_3
in persona del suo liquidatore Dott. a pagare agli attori le somme necessarie alla CP_4
riparazione nella misura che sarà precisata in corso di causa e che, comunque, si indica in €.9500,00 oltre IVA, oltre interessi di legge. 3) Condannare, ancora, la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente atto.
Si costituiva la chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa, a Controparte_1
garanzia e manleva, la propria Compagnia assicuratrice.
In data 06.05.2015 si costituiva la eccependo preliminarmente che il sinistro si CP_2 era verificato per l'insidia/trabocchetto presente sul manto stradale da ricondurre alla responsabilità del proprietario della strada, non potendo quindi essere ascritta alcuna Controparte_5 responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autocarro, posto che lo stesso nulla avrebbe potuto fare per evitare lo slittamento del veicolo.
In data 23.10.2019, il procuratore costituito nell'interesse di Controparte_3
depositava copia della sentenza dichiarativa del fallimento della propria assistita.
[...]
Conseguentemente veniva dichiarata l'interruzione del procedimento.
Con ricorso dell'11.11.2019, i sig.ri e riassumevano il procedimento al Pt_2 Parte_1
Tribunale di : “1) Accertare, ritenere e dichiarare che i dei danni causati in data 16.1.2014 all'immobile di proprietà degli attori, sito in Messina, Via Consolare Pompea n.619, sono stati causati dall'automezzo di proprietà di , condotto dal Sig. . 2) Controparte_3 Parte_3
Conseguentemente condannare la - compagnia di assicurazioni che copriva i rischi per CP_2
la r.c.a. degli automezzi di - in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
a pagare agli attori le somme necessarie alla riparazione nella misura di €.9500,00 oltre IVA, oltre interessi di legge. 3) Condannare, ancora, la convenuta , in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente atto.”
In data 14.09.2020 si costituiva la eccependo l'improcedibilità delle domande CP_2
attoree formulate con atto di citazione nei confronti della attesa la non Controparte_3
opponibilità delle stesse alla Società terza chiamata in forza della sussistenza di un rapporto di pagina2 di 5 litisconsorzio necessario e chiedendo, in subordine, il rigetto delle domande in quanto infondate e non provate.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 13.01.2025, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di eventuali repliche.
IN FATTO E IN DIRITTO
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo la costante giurisprudenza (ex multis cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza
18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre 2015, n.
23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della
"ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie deve evidenziarsi, come già accennato nell'ordinanza resa all'udienza del
24.05.2016, come i fatti descritti in citazione -posti a fondamento della richiesta risarcitoria- non hanno formato oggetto di contestazione da parte della CP_1
Che in data 16.01.2014 un automezzo di guidato dal dipendente sig. Controparte_3 [...]
urtava violentemente un palo della illuminazione pubblica e la casa degli attori Parte_3
provocando a detto immobile danni alla facciata e al tetto per la rottura di diverse tegole e il danneggiamento della sottostante guanina (cfr. pag. 1 della citazione), risulta acclarato in atti.
A supporto di quanto accaduto risulta prodotta in giudizio la stessa dichiarazione del conducente del mezzo del 23.01.2014 nonché il verbale del reparto operativo mobile del corpo di
Polizia municipale del 19.02.2014.
Accertare che il non contestato fatto storico fosse imputabile al e non al Controparte_5
conducente del mezzo si palesa superfluo ai fini del decidere ove si consideri che le domande di cui all'atto introduttivo non possono, in ogni caso, trovare accoglimento atteso che parte attrice non ha articolato mezzi di prova idonei a provare l'ammontare effettivo del danno lamentato (contestato invece sia da che dalla terza chiamata) (cfr. ultimo periodo pag. 1 della comparsa di CP_3
pagina3 di 5 costituzione di e comparsa conclusionale del 30.05.2017 anteriore alla Controparte_3
dichiarazione di interruzione del giudizio;
atti difensivi della . CP_2
Secondo la Suprema Corte ( ex multis Cassazione – terza sezione civile –ordinanza n. 2982 del
1/2/2023) grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subìto; i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un'accettazione, in quanto provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli ( vedasi anche Cass.,12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015, n. 15176).
Sempre la Suprema Corte ha posto in rilievo ( v., da ultimo, Cass., 5/2/2021, n. 2831 ) come risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione ( cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183 ), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass.,
18/7/1989, n. 3352 ).
Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. L'onere della prova ( anche ) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( v. Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814 ).
In ragione dei principi sopra enunciati in assenza di richiesta di prova finalizzata a provare l'effettivo danno patrimoniale subito, tenuto conto della valenza meramente indiziaria del preventivo allegato, la domanda risarcitoria attorea non può trovare accoglimento.
Rimane assorbita ogni altra questione, anche di natura preliminare.
Le spese non possono che seguire la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, in favore della terza chiamata costituitasi successivamente alla riassunzione, tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014.
Nulla sulle spese in favore della rimasta contumace. Controparte_1
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di che CP_2
liquida in Euro 2540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
pagina4 di 5 Così deciso in Messina il 24/05/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2682 /2014 R.G. introitata all'udienza del 10.02.2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...], (CF: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], (CF: ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pt_2 C.F._2
Giovanni Ghirlanda ( ) e Sebastiano Ghirlanda, ( ), che C.F._3 C.F._4
li rappresentano e difendono giusto mandato in atti
-attori-
CONTRO
Controparte_1
– convenuta contumace nel procedimento riassunto –
E nei confronti di
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PREVITI GIOVANNI, giusta procura in atti;
-terza chiamata-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 07.05.2014 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la al fine di ottenere il risarcimento Controparte_3
del danno subito dalla propria casa sita in Messina, Via Consolare Pompea n.619, in catasto al foglio n.78 particella 313.
Premettevano di essere proprietari della suddetta abitazione e che in data 16.1.2014 un automezzo di guidato dal dipendente Sig. , urtando violentemente CP_1 Parte_3
pagina1 di 5 un palo della illuminazione pubblica e la casa degli attori, provocava a detto immobile danni alla facciata e al tetto per la rottura di diverse tegole e il danneggiamento della sottostante guaina.
Deducevano, altresì, che per la riparazione di detti danni venivano preventivati lavori di ristrutturazione per un importo di €.9500,00.
Tutto ciò premesso chiedevano al tribunale adito di: 1) Ritenere e dichiarare che la convenuta
è responsabile dei danni causati in data 16.1.2014 da un proprio Controparte_3 automezzo guidato dal Sig. all'immobile di proprietà degli attori, sito in Messina, Parte_3
Via Consolare Pompea n.619. 2) Conseguentemente condannare , Controparte_3
in persona del suo liquidatore Dott. a pagare agli attori le somme necessarie alla CP_4
riparazione nella misura che sarà precisata in corso di causa e che, comunque, si indica in €.9500,00 oltre IVA, oltre interessi di legge. 3) Condannare, ancora, la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente atto.
Si costituiva la chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa, a Controparte_1
garanzia e manleva, la propria Compagnia assicuratrice.
In data 06.05.2015 si costituiva la eccependo preliminarmente che il sinistro si CP_2 era verificato per l'insidia/trabocchetto presente sul manto stradale da ricondurre alla responsabilità del proprietario della strada, non potendo quindi essere ascritta alcuna Controparte_5 responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autocarro, posto che lo stesso nulla avrebbe potuto fare per evitare lo slittamento del veicolo.
In data 23.10.2019, il procuratore costituito nell'interesse di Controparte_3
depositava copia della sentenza dichiarativa del fallimento della propria assistita.
[...]
Conseguentemente veniva dichiarata l'interruzione del procedimento.
Con ricorso dell'11.11.2019, i sig.ri e riassumevano il procedimento al Pt_2 Parte_1
Tribunale di : “1) Accertare, ritenere e dichiarare che i dei danni causati in data 16.1.2014 all'immobile di proprietà degli attori, sito in Messina, Via Consolare Pompea n.619, sono stati causati dall'automezzo di proprietà di , condotto dal Sig. . 2) Controparte_3 Parte_3
Conseguentemente condannare la - compagnia di assicurazioni che copriva i rischi per CP_2
la r.c.a. degli automezzi di - in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
a pagare agli attori le somme necessarie alla riparazione nella misura di €.9500,00 oltre IVA, oltre interessi di legge. 3) Condannare, ancora, la convenuta , in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente atto.”
In data 14.09.2020 si costituiva la eccependo l'improcedibilità delle domande CP_2
attoree formulate con atto di citazione nei confronti della attesa la non Controparte_3
opponibilità delle stesse alla Società terza chiamata in forza della sussistenza di un rapporto di pagina2 di 5 litisconsorzio necessario e chiedendo, in subordine, il rigetto delle domande in quanto infondate e non provate.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 13.01.2025, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di eventuali repliche.
IN FATTO E IN DIRITTO
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo la costante giurisprudenza (ex multis cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza
18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre 2015, n.
23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della
"ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie deve evidenziarsi, come già accennato nell'ordinanza resa all'udienza del
24.05.2016, come i fatti descritti in citazione -posti a fondamento della richiesta risarcitoria- non hanno formato oggetto di contestazione da parte della CP_1
Che in data 16.01.2014 un automezzo di guidato dal dipendente sig. Controparte_3 [...]
urtava violentemente un palo della illuminazione pubblica e la casa degli attori Parte_3
provocando a detto immobile danni alla facciata e al tetto per la rottura di diverse tegole e il danneggiamento della sottostante guanina (cfr. pag. 1 della citazione), risulta acclarato in atti.
A supporto di quanto accaduto risulta prodotta in giudizio la stessa dichiarazione del conducente del mezzo del 23.01.2014 nonché il verbale del reparto operativo mobile del corpo di
Polizia municipale del 19.02.2014.
Accertare che il non contestato fatto storico fosse imputabile al e non al Controparte_5
conducente del mezzo si palesa superfluo ai fini del decidere ove si consideri che le domande di cui all'atto introduttivo non possono, in ogni caso, trovare accoglimento atteso che parte attrice non ha articolato mezzi di prova idonei a provare l'ammontare effettivo del danno lamentato (contestato invece sia da che dalla terza chiamata) (cfr. ultimo periodo pag. 1 della comparsa di CP_3
pagina3 di 5 costituzione di e comparsa conclusionale del 30.05.2017 anteriore alla Controparte_3
dichiarazione di interruzione del giudizio;
atti difensivi della . CP_2
Secondo la Suprema Corte ( ex multis Cassazione – terza sezione civile –ordinanza n. 2982 del
1/2/2023) grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subìto; i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un'accettazione, in quanto provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli ( vedasi anche Cass.,12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015, n. 15176).
Sempre la Suprema Corte ha posto in rilievo ( v., da ultimo, Cass., 5/2/2021, n. 2831 ) come risponda a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione ( cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183 ), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass.,
18/7/1989, n. 3352 ).
Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. L'onere della prova ( anche ) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( v. Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814 ).
In ragione dei principi sopra enunciati in assenza di richiesta di prova finalizzata a provare l'effettivo danno patrimoniale subito, tenuto conto della valenza meramente indiziaria del preventivo allegato, la domanda risarcitoria attorea non può trovare accoglimento.
Rimane assorbita ogni altra questione, anche di natura preliminare.
Le spese non possono che seguire la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, in favore della terza chiamata costituitasi successivamente alla riassunzione, tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014.
Nulla sulle spese in favore della rimasta contumace. Controparte_1
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di che CP_2
liquida in Euro 2540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
pagina4 di 5 Così deciso in Messina il 24/05/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5