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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Giorgio Guzzi Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso decreto emesso dalla Questura di Brescia il 12.5.2025 con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “Annullare il provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (Cat ), emesso dal Questore della NumeroDiPatente_1
Provincia di Brescia in data 12/05/2025 e notificato in pari data 21. in via subordinata - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
e per
l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Brescia il rilascio del permesso di soggiorno, al medesimo titolo, a favore del sig. ” Parte_1
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
In via preliminare sono opportune brevi considerazioni sulla natura del presente giudizio.
Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34
c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame partendo dall'individuazione del diritto fatto valere da parte ricorrente.
Con l'istanza presentata in via amministrativa il 25.4.2024 il ricorrente ha fatto valere il rapporto di coniugio con titolare di permesso di soggiorno, a seguito del matrimonio celebrato il Persona_1
10.10.2023 (doc. 2).
L'amministrazione resistente non ha contestato il rapporto di coniugio, la sua effettività e la titolarità di permesso di soggiorno della moglie convivente ma ha fondato il rigetto dell'istanza sulla mancanza di titolo di soggiorno del ricorrente al momento dell'avvio del procedimento amministrativo come previsto dall'articolo 30 decreto legislativo 286/1998, escludendo, implicitamente, altre qualificazioni dei fatti prospettati nell'istanza.
Il rapporto di coniugio e la durata del soggiorno in Italia (almeno dal momento del matrimonio) avrebbero dovuto indurre l'amministrazione resistente a qualificare l'istanza amministrativa del ricorrente anche ai sensi degli articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u. richiamato delle norme interne.
Il diritto fatto valere nel procedimento amministrativo e, di conseguenza, quello azionato nel presente processo è quello previsto dagli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998 oppure, in via alternativa, articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Si precisa che si tratta di qualificazione dei fatti prospettati in sede amministrativa e giudiziale a fondamento dell'unica istanza/domanda dell'odierno ricorrente. Di conseguenza, non si tratta di domande alternative tra le quali il giudice dovrebbe operare un'inammissibile scelta in assenza di indicazioni del ricorrente.
Sulla questione va rimarcato come le parti siano state inviate con ordinanza del 20.11.2025 a focalizzare le rispettive difese sulle questioni (qualificazione dei fatti e diritto fatto valere) emergenti dal decreto dell'11.6.2025, con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nella nota conclusiva parte ricorrente ha fatto riferimento all'articolo 5 decreto legislativo 286/1998 che obbliga la pubblica amministrazione a tenere in considerazione della situazione familiare nei procedimenti aventi a oggetto permessi di soggiorno e a tal fine ha, nuovamente, sottolineato la durata del soggiorno in
Italia, la convivenza con la moglie e la sua attività lavorativa, delineando un quadro di integrazione socio- economica in Italia valorizzabile ai sensi dei citati articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Parte resistente, che non ha depositato note conclusive successive alla citata ordinanza, nell'unico atto difensivo, ossia la costituzione in giudizio, ha fatto esclusivo riferimento a una relazione della Questura di Brescia, in cui sono stati esposti i motivi del rigetto già delineati nel provvedimento impugnato, con l'aggiunta dell'inedito profilo di pericolosità del ricorrente.
Delineata la materia del contendere, la posizione delle parti e gli atti a disposizione per la decisione, va evidenziato – come già fatto con il decreto dell'11.6.2025 – che il rapporto di coniugio, la convivenza con la moglie, la durata del soggiorno in Italia e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente (documenti 14, 15 e
16) possono essere valorizzati ai sensi degli articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Il profilo del rischio di recidiva è stato prospettato da parte resistente soltanto in fase giudiziale e non trattato in fase procedimentale e provvedimentale e, pertanto, escluso dal perimetro del presente giudizio.
Oltre a tale profilo dirimente per la decisione, va evidenziato che il reato di furto aggravato è risalente all'anno 2015 e che in seguito il ricorrente non ha commesso altri illeciti penali e, avviata la convivenza con la moglie, ha iniziato a lavorare proseguendo sino all'attualità in forza di contratto a tempo indeterminato: si tratta di circostanze che, lette insieme, conducono a escludere che dalla sola commissione del reato oggetto di condanna sia possibile inferire un rischio di recidiva.
Il ricorso merita accoglimento, con la precisazione, non previsto il potere di annullamento del provvedimento impugnato, in questa sede è possibile accertare e dichiarare il diritto fatto valere dal ricorrente in sede amministrativa e poi giudiziale.
L'amministrazione resistente, che, come detto sopra, in fase amministrativa avrebbe potuto e dovuto evidenziare la vita in Italia del ricorrente per legittimarne il soggiorno e che in giudizio non ha preso posizione sulla questione della qualificazione dei fatti nonostante l'invito del giudice, va condannata al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per il presente giudizio che si presenta di pronta soluzione.
Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Parte ricorrente ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e conclusiva e non ha depositato note di trattazione.
Le spese vanno determinate in euro 2.906 (851 + 602 + 1.453), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 indicato in motivazione.
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente Controparte_1 liquidate in 2.906, oltre all'importo del contributo unificato, alle spese generali previste dalla legge e a Cpa e a IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 27.11.2025
Il giudice
TI OM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Giorgio Guzzi Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso decreto emesso dalla Questura di Brescia il 12.5.2025 con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “Annullare il provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (Cat ), emesso dal Questore della NumeroDiPatente_1
Provincia di Brescia in data 12/05/2025 e notificato in pari data 21. in via subordinata - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
e per
l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Brescia il rilascio del permesso di soggiorno, al medesimo titolo, a favore del sig. ” Parte_1
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
In via preliminare sono opportune brevi considerazioni sulla natura del presente giudizio.
Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34
c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame partendo dall'individuazione del diritto fatto valere da parte ricorrente.
Con l'istanza presentata in via amministrativa il 25.4.2024 il ricorrente ha fatto valere il rapporto di coniugio con titolare di permesso di soggiorno, a seguito del matrimonio celebrato il Persona_1
10.10.2023 (doc. 2).
L'amministrazione resistente non ha contestato il rapporto di coniugio, la sua effettività e la titolarità di permesso di soggiorno della moglie convivente ma ha fondato il rigetto dell'istanza sulla mancanza di titolo di soggiorno del ricorrente al momento dell'avvio del procedimento amministrativo come previsto dall'articolo 30 decreto legislativo 286/1998, escludendo, implicitamente, altre qualificazioni dei fatti prospettati nell'istanza.
Il rapporto di coniugio e la durata del soggiorno in Italia (almeno dal momento del matrimonio) avrebbero dovuto indurre l'amministrazione resistente a qualificare l'istanza amministrativa del ricorrente anche ai sensi degli articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u. richiamato delle norme interne.
Il diritto fatto valere nel procedimento amministrativo e, di conseguenza, quello azionato nel presente processo è quello previsto dagli articoli 29 e 30 decreto legislativo 286/1998 oppure, in via alternativa, articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Si precisa che si tratta di qualificazione dei fatti prospettati in sede amministrativa e giudiziale a fondamento dell'unica istanza/domanda dell'odierno ricorrente. Di conseguenza, non si tratta di domande alternative tra le quali il giudice dovrebbe operare un'inammissibile scelta in assenza di indicazioni del ricorrente.
Sulla questione va rimarcato come le parti siano state inviate con ordinanza del 20.11.2025 a focalizzare le rispettive difese sulle questioni (qualificazione dei fatti e diritto fatto valere) emergenti dal decreto dell'11.6.2025, con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nella nota conclusiva parte ricorrente ha fatto riferimento all'articolo 5 decreto legislativo 286/1998 che obbliga la pubblica amministrazione a tenere in considerazione della situazione familiare nei procedimenti aventi a oggetto permessi di soggiorno e a tal fine ha, nuovamente, sottolineato la durata del soggiorno in
Italia, la convivenza con la moglie e la sua attività lavorativa, delineando un quadro di integrazione socio- economica in Italia valorizzabile ai sensi dei citati articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Parte resistente, che non ha depositato note conclusive successive alla citata ordinanza, nell'unico atto difensivo, ossia la costituzione in giudizio, ha fatto esclusivo riferimento a una relazione della Questura di Brescia, in cui sono stati esposti i motivi del rigetto già delineati nel provvedimento impugnato, con l'aggiunta dell'inedito profilo di pericolosità del ricorrente.
Delineata la materia del contendere, la posizione delle parti e gli atti a disposizione per la decisione, va evidenziato – come già fatto con il decreto dell'11.6.2025 – che il rapporto di coniugio, la convivenza con la moglie, la durata del soggiorno in Italia e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente (documenti 14, 15 e
16) possono essere valorizzati ai sensi degli articoli 5 e 19 decreto legislativo 286/1998 e 8 c.e.d.u.
Il profilo del rischio di recidiva è stato prospettato da parte resistente soltanto in fase giudiziale e non trattato in fase procedimentale e provvedimentale e, pertanto, escluso dal perimetro del presente giudizio.
Oltre a tale profilo dirimente per la decisione, va evidenziato che il reato di furto aggravato è risalente all'anno 2015 e che in seguito il ricorrente non ha commesso altri illeciti penali e, avviata la convivenza con la moglie, ha iniziato a lavorare proseguendo sino all'attualità in forza di contratto a tempo indeterminato: si tratta di circostanze che, lette insieme, conducono a escludere che dalla sola commissione del reato oggetto di condanna sia possibile inferire un rischio di recidiva.
Il ricorso merita accoglimento, con la precisazione, non previsto il potere di annullamento del provvedimento impugnato, in questa sede è possibile accertare e dichiarare il diritto fatto valere dal ricorrente in sede amministrativa e poi giudiziale.
L'amministrazione resistente, che, come detto sopra, in fase amministrativa avrebbe potuto e dovuto evidenziare la vita in Italia del ricorrente per legittimarne il soggiorno e che in giudizio non ha preso posizione sulla questione della qualificazione dei fatti nonostante l'invito del giudice, va condannata al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per il presente giudizio che si presenta di pronta soluzione.
Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
Parte ricorrente ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e conclusiva e non ha depositato note di trattazione.
Le spese vanno determinate in euro 2.906 (851 + 602 + 1.453), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 indicato in motivazione.
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente Controparte_1 liquidate in 2.906, oltre all'importo del contributo unificato, alle spese generali previste dalla legge e a Cpa e a IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 27.11.2025
Il giudice
TI OM